CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05155/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza resa in data 24/06/2020 dal G.u.p. del Tribunale di Napoli, che dichiarava, all'esito di giudizio abbreviato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e del tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], fatti aggravati dalla premeditazione ed anche ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., unificati nel vincolo della continuazione, e li condannava ciascuno alla pena dell'ergastolo. 2. Avverso tale sentenza sono stati proposti un ricorso, tramite un difensore, da parte del solo [OSCURATO:PERSONA] e un ricorso congiunto di Vollaro e Romagnoli, ad opera di altro difensore. Col primo motivo del primo ricorso viene dedotta violazione degli artt. 416 bis.1 cod. pen. e 577, comma terzo, cod. pen., rilevandosi che apoditticamente i Giudici di appello hanno affermato che il fatto era premeditato ed era maturato all'interno di una faida di camorra, circostanza quest'ultima sconfessata dalla logica dei narrati, riscontrati dalla perizia autoptica e da quella balistica. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 3 e 27 Cost. e si invoca l'annullamento con rinvio in quanto, alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale secondo cui è proprio l'effettiva possibilità di conseguire la libertà condizionale, consentita nell'ipotesi di collaborazione, a rendere compatibile la pena perpetua con la Costituzione, l'ammissione di colpa andava premiata col riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in osservanza del dettato degli articoli suddetti. Col secondo ricorso congiunto vengono lamentate violazione degli artt-.133 e 62 bis co.pen. e mancanza assoluta di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e violazione di legge sul punto della denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ci si duole che il diniego delle circostanze attenuanti generiche nella specie sia affidato a formule di mero stile. Si rileva che apoditticamente la Corte territoriale parla di confessioni finalizzate ad alleggerire le proprie posizioni da parte degli imputati e di confessioni tardive, quando, poi, quella di Vollaro conferma il contenuto di una missiva già trasmessa in primo grado ed entrambe sono espressive di effettiva resipiscenza. Ci si duole che la Corte, quindi, non moduli in base al principio di ragionevolezza, in linea con gli artt. 3 e 27 Cost., la risposta sanzionatoria, adeguandola al disvalore in concreto espresso dai fatti di specie, a maggior ragione nel caso in esame in cui la pena è particolarmente severa (su questo punto il secondo ricorso si ricollega al secondo motivo del primo ricorso). I difensori insistono, alla luce di tali motivi, per l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite, invocandosi, invero, una rivalutazione di elementi fattuali sia con riguardo alle circostanze aggravanti sopra indicate, sia con riguardo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'individuazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di assise di appello di Napoli, per quanto di interesse in questa sede, rileva che: - le dichiarazioni rese in extremis da Vollaro e Romagnoli, che, pur ammettendo i fatti, dichiarano di non riuscirsi a spiegare perché Morcavallo abbia affermato che erano partiti con l'intenzione di uccidere quel giorno, tentano di ridimensionare la responsabilità dei medesimi a fronte di una prova blindata costituita dalla chiamata in correità di Morcavallo, effettuata in tempo non sospetto, e dai riscontri offerti dalle versioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - detta prova, inesorabilmente, attraverso una ricostruzione logica, consequenziale, specifica e riscontrata, attribuisce agli odierni imputati una volontà omicidiaria premeditata e persistente nel momento dell'esecuzione dell'agguato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - i fatti, come emergenti dalle stesse dichiarazioni degli imputati, sono maturati ed eseguiti all'interno di una faida di camorra scaturita a seguito della scissione dei Cozzolino dal clan Vollaro, ossia tra gruppi che hanno una chiara collocazione nell'assetto della criminalità organizzata locale, riconosciuti nel territorio; - palese è che gli imputati hanno agito per l'affermazione della supremazia del clan Vollaro, con modalità plateali in pieno giorno, dando vita ad un conflitto a fuoco nella pubblica via, mettendo a repentaglio la sicurezza del territorio e dei loro abitanti, così manifestando al consesso una chiara rappresentazione della forza intimidatrice del clan, secondo le regole dell'agire mafioso; - la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche va esclusa, sia perché il fatto delittuoso non è circoscritto alla esecuzione di un episodio omicidiario, avendo dato vita l'efferatezza dell'azione ad uno scontro armato evocante una scena di guerra con almeno quattro uomini del clan Vollaro che attaccavano quattro uomini dei Cozzolino, con uccisione e ferimento di due degli stessi, sia perché le biografie criminali degli imputati (condanne per delitti associativi e per altri reati gravi) ne attestano le carature criminali, sia perché le ammissioni di responsabilità rese appaiono tardive, in quanto rese in appello, e parziali, in quanto finalizzate ad alleggerire le posizioni di entrambi.A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, è evidente che i rilievi difensivi, nei termini sopra indicati, sono finalizzati unicamente a una non consentita riconsiderazione di elementi fattuali in punto sia di circostanze aggravanti che di trattamento sanzionatorio. Quanto a quest'ultimo punto deve, invero, osservarsi che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. 2. I ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas