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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2025

Cassazione n. 22995/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (06IAOBB) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia emessa il 6 luglio 2023 dal Gup del Tribunale locale, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 14.000 di multa, già ridotta per la scelta del rito abbreviato in relazione al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309/1990.

Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge relativamente alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché il profilo di doglianza si concreta in censure non consentite dalla legge in questa sede di legittimità assolutamente in tutto generiche e aspecifiche e non si confronta con la sentenza impugnata che, invece, reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

La pronuncia è pienamente rispettosa dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiedono, per l'applicazione dell'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990, di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato quali la quantità e qualità delle sostanze stupefacenti (cfr.Sez.6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv. 268293; Sez.

U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv.274076).

La Corte non ha mancato di prendere in considerazione non solo la quantità e la tipologia di stupefacente (18,66 gr. di tipo hashish e 111,08 gr. di tipo cocaina), già in parte confezionata in 28 bustine ma anche la percentuale di principio attivo pari al 98% e ha escluso, con motivazione conforme ai principi giurisprudenziali sanciti da questa Corte in materia, che il fatto potesse inquadrarsi nell'alveo della lieve entità.

3. Alla inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 10 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] kIera est. [OSCURATO:PERSONA] atella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (06IAOBB) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia emessa il 6 luglio 2023 dal Gup del Tribunale locale, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 14.000 di multa, già ridotta per la scelta del rito abbreviato in relazione al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309/1990. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge relativamente alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché il profilo di doglianza si concreta in censure non consentite dalla legge in questa sede di legittimità assolutamente in tutto generiche e aspecifiche e non si confronta con la sentenza impugnata che, invece, reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. La pronuncia è pienamente rispettosa dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiedono, per l'applicazione dell'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990, di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato quali la quantità e qualità delle sostanze stupefacenti (cfr.Sez.6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv. 268293; Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv.274076). La Corte non ha mancato di prendere in considerazione non solo la quantità e la tipologia di stupefacente (18,66 gr. di tipo hashish e 111,08 gr. di tipo cocaina), già in parte confezionata in 28 bustine ma anche la percentuale di principio attivo pari al 98% e ha escluso, con motivazione conforme ai principi giurisprudenziali sanciti da questa Corte in materia, che il fatto potesse inquadrarsi nell'alveo della lieve entità. 3. Alla inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 10 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] kIera est. [OSCURATO:PERSONA] atella
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