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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 1997

Cassazione n. 29810/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/09/1997 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per assoluta genericità, atteso che denuncia la manifesta illogicità della motivazione per omessa valutazione della prova e delle obiezioni difensive, senza neppure indicare le censure formulate in appello e senza individuare carenze argomentative o passaggi motivazionali incongruenti, sì da consentirne il controllo; rilevato invece, che la motivazione resa risulta congrua, lineare e fonda l'affermazione di / responsabilità sulle convergenti dichiarazioni testimoniali e su una circostanza di fatto decisiva ( pag. 2-3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigliere ensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/09/1997 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per assoluta genericità, atteso che denuncia la manifesta illogicità della motivazione per omessa valutazione della prova e delle obiezioni difensive, senza neppure indicare le censure formulate in appello e senza individuare carenze argomentative o passaggi motivazionali incongruenti, sì da consentirne il controllo; rilevato invece, che la motivazione resa risulta congrua, lineare e fonda l'affermazione di / responsabilità sulle convergenti dichiarazioni testimoniali e su una circostanza di fatto decisiva ( pag. 2-3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigliere ensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 29810/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris