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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2021

Cassazione n. 33302/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12707/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo domicilio digitale (p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]); - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 81, è elettivamente domiciliata; - controricorrente - e contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 235/01/15 della [OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 LUGLIO 2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso alla C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] a seguito del pignoramento presso terzi notificatogli dall'agente della riscossione [OSCURATO:SOCIETA]., impugnando l'atto esecutivo e le cartelle di pagamento presupposte e affermando che queste ul- time non gli erano mai state notificate; eccepiva altresì la decaden- za dai termini per la riscossione coattiva, la mancanza di un previo avviso bonario e la prescrizione dei crediti erariali; - costituitasi l'Agenzia delle Entrate e nella contumacia di Equi- talia [TR, la C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso in ragione della mancanza di prove circa la notificazione delle cartelle; - la C.T.R. della Calabria, con la sentenza n. 235/01/15 del 3/3/2015, accoglieva gli appelli avanzati da Agenzia delle Entrate ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (subentrata a [OSCURATO:SOCIETA] [TR) e, in riforma della decisione di primo grado, respingeva l'originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, il giudice dell'impugnazione rilevava che nel processo d'appello l'agente della riscossione aveva «dato prova dell'avvenuta notifica e ricezione delle cartelle esattoriali prodromi- che all'impugnato provvedimento di pignoramento presso terzi.

In particolare, dalla documentazione versata in atti emerge che le car- telle in questione sono state regolarmente notificate, a mezzo po- sta, e che le rispettive raccomandate sono state ricevute, presso l'indirizzo dello [OSCURATO:PERSONA], in alcuni casi dallo stesso destinatario e negli altri da persona qualificatasi come autorizzata alla ricezione.

Trat- tandosi di numerose cartelle, quasi sempre ricevute dalla stessa persona, rinvenuta presso il domicilio del destinatario, deve senz'altro escludersi che si sia trattato di un disguido occasionale.

Sull'avviso di ricevimento, peraltro, è indicato chiaramente il nume- ro della cartella di pagamento di volta in volta notificata al contri- buente, senza possibilità di equivoco in merito alla riferibilità alla stessa del contenuto della raccomandata.». - avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione fondato su sette motivi;- [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso; - anche Agenzia delle Entrate ha presentato controricorso, con- tenente altresì ricorso incidentale (basato su quattro motivi). [OSCURATO:PERSONA]:

1. Preliminarmente, si rileva l'infondatezza delle eccezioni, sol- levate da [OSCURATO:SOCIETA], riguardo alla tempestività del deposito del ri- corso che risulta depositato nel termine prescritto dall'art. 369 cod. proc. civ. e, cioè, nei venti giorni dalla sua ultima notificazione. 2.Col primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si deduce la nullità della sentenza (ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato), per avere la C.T.R. omesso pronunciarsi, se non «in maniera del tutto sintetica ed apodittica e con motivazione del tutto insufficiente», sulle ecce- zioni sollevate in ordine al difetto di specificità dei motivi dell'appello di [OSCURATO:SOCIETA], all'inammissibilità del deposito di prove do- cumentali in appello da parte del contumace in primo grado, al vi- zio di inesistenza delle notificazioni delle cartelle e alla prescrizione della pretesa fiscale.

La censura è inammissibile per plurime ragioni.

Il motivo è, innanzitutto, formulato con modalità irrispettose dell'art. 366 cod. proc. civ.

Infatti, il ricorrente omette di trascrivere l'atto di appello dell'agente della riscossione - del quale lamenta la genericità - im- pedendo a questa Corte (il cui potere-dovere di valutare diretta- mente gli atti processuali è condizionato dalla conformità della cen- sura proposta alle regole fissate al riguardo dagli artt. 366 e 369 cod. proc. civ.; ex multis, Cass., Sez.

U, Sentenza n. 20181 del 25/07/2019, Rv. 654876-01) di verificare i termini esatti dell'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] e di stabilire se il contenuto dell'atto di appello rispettasse o meno il disposto dell'art. 53, com- ma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992.Riguardo alla mancata considerazione dell'eccezione d'inammissibilità del deposito di prove documentali in appello, il ri- corrente non si confronta con la decisione della C.T.R., che, contra- riamente a quanto sostenuto nel ricorso, non ha omesso di esami- nare la questione e ha, invece, reso una specifica motivazione a ri- guardo, argomentando sull'art. 57 D.Lgs. n. 546 del 1992 (peral- tro, conformandosi a quanto statuito dalla pronuncia, citata dal giudice d'appello, di Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12008 del 31/05/2011, Rv. 618258-01).

Lo stesso deve dirsi con riguardo alla dedotta minuspetizione del giudice d'appello sulle ulteriori questioni poste dall'odierno ri- corrente: è evidente, infatti, che l'affermata validità delle notifica- zioni delle cartelle di pagamento (con la suesposta motivazione, dalla quale si evince l'insussistenza del vizio ex art. 112 cod. proc. civ. denunciato col motivo) ha reso superfluo l'esame delle conte- stazioni riguardanti l'efficacia del pignoramento presso terzi e la prescrizione del credito erariale.

Inammissibile, perché non riconducibile ad alcuno dei vizi elen- cati dall'art. 360 cod. proc. civ., è il motivo nella parte in cui si la- menta una «motivazione insufficiente» con riguardo alla ritenuta validità delle notificazioni (questione che sarà esaminata anche nel prosieguo), né può affermarsi che l'illustrazione delle ragioni della decisione sia al di sotto del cd.

"minimo costituzionale" (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830-01), dato che la C.T.R. ha compiutamente spiegato l'iter logico-giuridico seguito per addivenire alle proprie conclusioni: in particolare, in riferimento alla consegna dei plichi a soggetti diversi dal destinatario, il giudice d'appello ha ritenuto che il ritiro degli atti dalla medesima persona presso il domicilio dello [OSCURATO:PERSONA] costituisse ulteriore elemento presun- tivo a sostegno della regolarità della notificazione e, rispetto a tale statuizione, non può il ricorrente contrapporre in questa sede le ri- sultanze della «autocertificazione di stato di famiglia dal quale era dato evincere l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario» (la cui efficacia probatoria, comunque, è da escludere; v.

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18374 del 09/07/2019, Rv. 654698-01). 3.Col secondo motivo si deduce (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 cod. civ., per avere il giudice d'appello fondato la decisione riguardante la validità delle notificazioni delle cartelle di pagamento su documenti che erano stati oggetto di disconoscimento da parte del ricorrente.

Anche tale censura è inammissibile.

L'odierno ricorrente sostiene di avere «espressamente e tempe- stivamente disconosciuto la conformità all'originale delle copie delle relazioni di notificazione, mediante la dichiarazione di chiaro e spe- cifico contenuto, dalla quale emerge in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia», ma di tale dichiarazio- ne omette di riportare o di trascrivere gli estremi: come già statuito da questa Corte, «nell'ipotesi in cui si denunzi violazione di legge in ordine alla validità delle prove poste dal giudice a quo alla base dell'impugnata sentenza, e si alleghi allo scopo l'omessa considera- zione dell'operata contestazione di copie fotografiche di scritture, devono risultare specificamente indicati nei motivi di ricorso, (an- che) al fine di consentirne la relativa valutazione di rilevanza e tempestività: quale sia stato l'oggetto della contestazione (in parti- colare, se la conformità della scrittura all'originale o l'autenticità della scrittura e/o della sottoscrizione, trovando nel caso applica- zione il combinato disposto di cui agli artt. 2719 cod. civ., 214 e 215 cod. proc. civ.); gli esatti termini della sua censura; l'occasione della produzione del documento e della compiuta contestazione» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8810 del 30/05/2003, Rv. 563822-01); parimenti, il ricorrente interessato a far valere la violazione di nor- me relative all'ammissibilità ed efficacia dei vari mezzi probatori ha l'onere di indicare dettagliatamente nel ricorso gli elementi neces- sari per la valutazione delle censure mosse, specificando il conte- nuto delle prove poste dal giudice a quo alla base della sentenza impugnata e i motivi della loro inidoneità legale a fornire il suppor- to probatorio alla decisione adottata, risultando così indispensabile, ai fini dell'ammissibilità del motivo, la specificazione delle ragioni della contestazione (disconoscimento della sottoscrizione, contesta- zione della conformità della copia all'originale, ecc.) e del modo e dell'occasione della medesima (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1247 del 04/02/2000, Rv. 533484-01).

La violazione del principio di autosufficienza si manifesta con evidenza nella fattispecie in esame, sia perché la controricorrente Agenzia delle Entrate ha rilevato che «l'agente della riscossione ha attestato ex art. 2719 c.c. la conformità agli originali degli estratti di ruolo e delle relate di notifica versate in atti», con la conseguen- za che anche un mero disconoscimento non avrebbe avuto l'effetto di inficiare l'efficacia fidefacente della documentazione prodotta (di cui il ricorrente omette di riportare il contenuto), sia perché la con- testazione della conformità delle copie prodotte agli originali ex art.2719 c.c. non esclude ex se ogni efficacia probatoria alle copie, do- vendo invece il giudice tributario valutare le specifiche difformità alla luce degli elementi istruttori disponibili («compresi quelli di na- tura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale at- testazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso», come rilevato da Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 23426 del 26/10/2020, Rv. 659342-01). 4.Col terzo motivo si deduce (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973, per avere il giudice d'appello ritenuto valida la notifi- cazione delle cartelle di pagamento, sebbene la stessa fosse stata eseguita a mezzo posta dallo stesso agente della riscossione, non abilitato alla notifica.

Il motivo è inammissibile prima ancora che infondato.

Infatti, «ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è neces- sana la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al pro- cedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fonda- tezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza ne- cessità di accedere a fonti esterne allo stesso» (Cass., Sez. 5, Or- dinanza n. 31038 del 30/11/2018, Rv. 651622-01).

Nel merito, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la cartella di pagamento può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte dell'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento (tra le altre, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Rv. 640025-01, e Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11708 del 27/05/2011, Rv. 618236-01).

Il granitico orientamento giurisprudenziale ha poi trovato con- ferma nella sentenza n. 175 del 23/7/2018 della Corte Costituzio- nale, la quale - respingendo i dubbi di illegittimità costituzionale sollevati con riguardo al "diritto vivente" - ha così statuito: «La di- sciplina speciale recata dalla disposizione censurata, per cui at- tualmente l'agente per la riscossione può procedere alla notificazio- ne diretta ex art. 26, primo comma, delle cartelle di pagamento, come per anni ha fatto l'esattore, trova, ancor più che in passato, giustificazione nella natura sostanzialmente pubblicistica della posi- zione e dell'attività del primo, il quale, secondo l'espressa previsio- ne dell'art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, è depositario del ruolo formato dall'amministrazione finanziaria e, per conto di quest'ultima, procede per legge alla riscossione coattiva.

Si tratta, quindi, di un organo indiretto dell'amministrazione finanziaria, cui è delegato l'esercizio di poteri pubblicistici funzionali alla riscossione delle entrate pubbliche.

Ciò è tanto più vero a seguito dell'istituzione del sistema nazionale della riscossione, secondo la previsione dell'art. 3 del d.l. n. 203 del 2005, con l'attribuzione del- le relative funzioni all'Agenzia delle entrate che le ha esercitate, fi- no ad epoca recente, mediante una società a capitale interamente pubblico ([OSCURATO:SOCIETA], poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]). ...

È questa particolare funzione svolta dall'agente per la riscossione a giustifi- care un regime differenziato, qual è la censurata previsione della speciale facoltà del medesimo di avvalersi della notificazione "diret- ta" delle cartelle di pagamento. ...

Con riferimento, quindi, alla forma di notificazione "diretta", con consegna del plico al destinata- do o a chi sia legittimato a riceverlo, può dirsi che le modalità pur semplificate del procedimento notificatorio soddisfano il requisito - richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte - della «effettiva possibilità di conoscenza» dell'atto (sentenze n. 346 del 1998 e n. 360 del 2003).

La disposizione censurata non viola i parametri evo- cati dalla CTR rimettente, sotto il profilo della ipotizzata violazione del diritto di azione e di difesa del notíficatario (art. 24, primo e se- condo comma, Cost.) e del principio della "parità delle armi" inte- grato dal canone del giusto processo (art. 111, primo e secondo comma, Cost.) perché non è superato quel «limite inderogabile» che la giurisprudenza di questa Corte pone alla discrezionalità che ha il legislatore nel regolare il procedimento notificatorio».

Ne consegue, dunque, l'infondatezza della doglianza che pro- spetta l'inesistenza (ex se non configurabile nella fattispecie, in ba- se all'insegnamento di.

Cass., Sez.

U., Sentenza n. 14916 del 20/7/2016, Rv. 640603-01) della notificazione della cartella di pa- gamento in ragione della carenza del potere di procedervi in capo all'agente della riscossione.

Del pari infondata è la censura sulla pretesa invalidità della no- tificazione per avere l'agente della riscossione mancato di produrre gli originali degli atti notificati, essendosi limitato a depositare copia degli estratti di ruolo e delle relate di notificazione: in proposito, si osserva che l'agente della riscossione può dimostrare la validità della notifica della cartella producendola in copia, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale, né la copia integrale, non es- sendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica (Cass., Sez. 6-5, Or- dinanza n. 25292 del 11/10/2018, Rv. 650980-01), e che la C.T.R. della Calabria ha inequivocabilmente accertato la corrispondenza tra i numeri delle cartelle notificate e le relate prodotte da [OSCURATO:PERSONA]. 5.Col quarto motivo si deduce (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 50 D.P.R. n. 602 del 1973, per avere la C.T.R. statuito la legittimità dell'atto di pignoramento nonostante il suo compimento oltre il termine di efficacia dell'intimazione di pagamento.

Oltre alle già rilevate carenze nell'illustrazione del motivo, la censura è inammissibile perché il ricorrente non esplicita nell'atto introduttivo di aver riproposto nel grado di appello la questione, (non accolta nella sentenza di primo grado perché rimasta assorbi- ta), sicché la stessa deve ritenersi rinunciata ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 546 del 1992, omologo nel processo tributario dell'art.346 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14534 del 06/06/2018, Rv. 649002-01, e Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 12191 del 18/05/2018, Rv. 648484-01). 6.Col quarto motivo si deduce (richiamando l'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., sebbene la censura debba essere ricondotta al n. 4 della citata disposizione) la nullità della sentenza per contra- sto insanabile tra la parte motiva e il dispositivo, per avere la C.T.R. statuito, in motivazione, che «sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra tutte le parti le spese e competenze del presente grado di giudizio» e, nel dispositivo, per avere con- dannato «il contribuente alla rifusione a favore dell'Agenzia delle Entrate e a favore del concessionario della riscossione delle spese del doppio grado del giudizio», liquidate in Euro 2.000,00 per cia- scuno degli appellanti.

Il motivo è fondato.

Le statuizioni del giudice d'appello sulle spese si pongono tra loro in insanabile contrasto, non potendosi, infatti, stabilire quale fosse il decisum effettivo a fronte del quale una parte del testo avrebbe deviato per effetto di una sovrapposizione inconsapevole, lo cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sen- tenza, di altro decisum.

Infatti, non è possibile ritenere prevalente la motivazione - con cui si compensano le spese con una formula "standardizzata" - ri- spetto al più preciso dispositivo di condanna alla rifusione dei costi del doppio grado di giudizio (che, però, contempla quale beneficia- rio delle spese anche l'agente della riscossione, rimasto contumace in primo grado).

L'impossibilità di attribuire un univoco significato alle decisioni della C.T.R. impedisce il ricorso al rimedio della correzione di errore materiale e, stante l'insanabilità del rilevato contrasto, si impone la cassazione della sentenza con rinvio al giudice d'appello per la sta- tuizione sulle spese. 7.Col sesto motivo si deduce la nullità della sentenza (ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, per aver reso la C.T.R. una decisione priva di motivazione, contenente solo un generico ri- ferimento alle fonti di prova documentali e mancante di una specifi- ca valutazione dei singoli elementi desunti dai documenti.

Col settimo motivo si deduce (ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza per motivazione incongrua e contraddittoria, travisamento dei fatti, erronea delibazione delle risultanze probatorie, errata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, per avere il giudice d'appello assunto la decisione in «palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dalla cor- retta visione e valutazione delle prove documentali e quelli che i giudici di merlo ne hanno tratti».

Entrambi i motivi mirano, inammissibilmente, ad introdurre in maniera surrettizia una censura di insufficienza della motivazione, vuoi perché ritenuta non esaustiva nell'illustrazione delle produzioni documentali esaminate, vuoi perché non aderente alle risultanze probatorie.

In proposito, si deve ribadire che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza im- pugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali e che l'omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, senza che la sentenza debba necessariamente dar conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Nella fattispecie de qua non si riscontrano anomalie nella moti- vazione che rendano quest'ultima meramente apparente, né si rav- visano contrasti irriducibilé tra affermazioni inconciliabili, avendo, anzi, la C.T.R. spiegato adeguatamente, seppur succintamente (ma il semplice difetto di sufficienza della motivazione è irrilevante), le ragioni per le quali ha ammesso la produzione documentale in ap- pello, ritenuto regolare la pregressa notificazione delle cartelle di pagamento (prodromiche all'atto esecutivo impugnato) e, conse- guentemente, respinto il ricorso originario. 8.Venendo al ricorso incidentale (condizionato) dell'Agenzia del- le Entrate, col primo e col secondo motivo si deduce - sotto diversi profili (ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per minuspeti- zione e, ex art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ., per difetto di giurisdizione) - che la C.T.R. ha erroneamente disatteso l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione, affer- mando la sua infondatezza «trattandosi di controversia che riguar- da la notifica delle cartelle esattoriali e, quindi, la stessa debenza dei tributi»; afferma l'Agenzia che l'oggetto diretto del ricorso in- troduttivo era l'atto di pignoramento presso terzi, successivo alla notificazione delle cartelle e, dunque, rientrante nell'alveo della giurisdizione del giudice ordinario.

La questione di giurisdizione sollevata è infondata alla luce di quanto recentemente statuito da Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020, Rv. 657531-03, secondo cui «In tema di contro- versie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrinnine tra giurisdizione tributaria e giurisdi- zione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclu- si i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso so- stanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notifica- zione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; alla giurisdi- zione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, suc- cessivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.».

Nella fattispecie in esame lo [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, col ricorso intro- duttivo, l'omessa, inesistente o nulla notificazione degli atti pro- dromici e ha contestato la pretesa fiscale non per circostanze so- pravvenute, ma affermandone l'insussistenza.

Correttamente, dunque, la C.T.R. ha respinto l'eccezione. 9.Col terzo e col quarto motivo l'Agenzia delle Entrate, richia- mando l'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., si duole del fatto che la C.T.R. non abbia accolto la sua eccezione di inammissibilità dell'avversario ricorso introduttivo avverso l'atto di pignoramento, pronuncia consequenziale alla riconosciuta regolarità della notifica- zione delle cartelle.

I motivi sono inammissibili per difetto di interesse all'im pug nazione.«In tema di impugnazioni, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione da ap- prezzarsi in relazione all'utilità giuridica che può derivare al propo- nente il gravame dall'eventuale suo accoglimento» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018, Rv. 649038-02).

Nessuna concreta utilità può derivare all'Agenzia delle Entrate da una statuizione che accerti l'inammissibilità originaria del ricorso per una ragione diversa (la tardività dell'impugnazione proposta ri- spetto alla data di notificazione delle cartelle) da quella che ha con- dotto al rigetto dell'iniziativa processuale dello [OSCURATO:PERSONA].

10. In conclusione, va accolto il quinto motivo del ricorso principale e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla C.T.R. della Calabria, in diversa composizione, per nuova statuizione sulle spese di lite, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Sono respinti, invece, gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale.

11. Poiché la ricorrente incidentale è un'Amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714-01).

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso principale; cassa la decisione impugnata con rinvio alla C.T.R. della Cala- bria, in diversa composizione, limitatamente al motivo accolto e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità; respinge gli altri motivi del ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'Agenzia de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12707/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo domicilio digitale (p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]); - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 81, è elettivamente domiciliata; - controricorrente - e contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 235/01/15 della [OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 LUGLIO 2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso alla C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] a seguito del pignoramento presso terzi notificatogli dall'agente della riscossione [OSCURATO:SOCIETA]., impugnando l'atto esecutivo e le cartelle di pagamento presupposte e affermando che queste ul- time non gli erano mai state notificate; eccepiva altresì la decaden- za dai termini per la riscossione coattiva, la mancanza di un previo avviso bonario e la prescrizione dei crediti erariali; - costituitasi l'Agenzia delle Entrate e nella contumacia di Equi- talia [TR, la C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso in ragione della mancanza di prove circa la notificazione delle cartelle; - la C.T.R. della Calabria, con la sentenza n. 235/01/15 del 3/3/2015, accoglieva gli appelli avanzati da Agenzia delle Entrate ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (subentrata a [OSCURATO:SOCIETA] [TR) e, in riforma della decisione di primo grado, respingeva l'originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, il giudice dell'impugnazione rilevava che nel processo d'appello l'agente della riscossione aveva «dato prova dell'avvenuta notifica e ricezione delle cartelle esattoriali prodromi- che all'impugnato provvedimento di pignoramento presso terzi. In particolare, dalla documentazione versata in atti emerge che le car- telle in questione sono state regolarmente notificate, a mezzo po- sta, e che le rispettive raccomandate sono state ricevute, presso l'indirizzo dello [OSCURATO:PERSONA], in alcuni casi dallo stesso destinatario e negli altri da persona qualificatasi come autorizzata alla ricezione. Trat- tandosi di numerose cartelle, quasi sempre ricevute dalla stessa persona, rinvenuta presso il domicilio del destinatario, deve senz'altro escludersi che si sia trattato di un disguido occasionale. Sull'avviso di ricevimento, peraltro, è indicato chiaramente il nume- ro della cartella di pagamento di volta in volta notificata al contri- buente, senza possibilità di equivoco in merito alla riferibilità alla stessa del contenuto della raccomandata.». - avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione fondato su sette motivi;- [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso; - anche Agenzia delle Entrate ha presentato controricorso, con- tenente altresì ricorso incidentale (basato su quattro motivi). [OSCURATO:PERSONA]: 1. Preliminarmente, si rileva l'infondatezza delle eccezioni, sol- levate da [OSCURATO:SOCIETA], riguardo alla tempestività del deposito del ri- corso che risulta depositato nel termine prescritto dall'art. 369 cod. proc. civ. e, cioè, nei venti giorni dalla sua ultima notificazione. 2.Col primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si deduce la nullità della sentenza (ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato), per avere la C.T.R. omesso pronunciarsi, se non «in maniera del tutto sintetica ed apodittica e con motivazione del tutto insufficiente», sulle ecce- zioni sollevate in ordine al difetto di specificità dei motivi dell'appello di [OSCURATO:SOCIETA], all'inammissibilità del deposito di prove do- cumentali in appello da parte del contumace in primo grado, al vi- zio di inesistenza delle notificazioni delle cartelle e alla prescrizione della pretesa fiscale. La censura è inammissibile per plurime ragioni. Il motivo è, innanzitutto, formulato con modalità irrispettose dell'art. 366 cod. proc. civ. Infatti, il ricorrente omette di trascrivere l'atto di appello dell'agente della riscossione - del quale lamenta la genericità - im- pedendo a questa Corte (il cui potere-dovere di valutare diretta- mente gli atti processuali è condizionato dalla conformità della cen- sura proposta alle regole fissate al riguardo dagli artt. 366 e 369 cod. proc. civ.; ex multis, Cass., Sez. U, Sentenza n. 20181 del 25/07/2019, Rv. 654876-01) di verificare i termini esatti dell'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] e di stabilire se il contenuto dell'atto di appello rispettasse o meno il disposto dell'art. 53, com- ma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992.Riguardo alla mancata considerazione dell'eccezione d'inammissibilità del deposito di prove documentali in appello, il ri- corrente non si confronta con la decisione della C.T.R., che, contra- riamente a quanto sostenuto nel ricorso, non ha omesso di esami- nare la questione e ha, invece, reso una specifica motivazione a ri- guardo, argomentando sull'art. 57 D.Lgs. n. 546 del 1992 (peral- tro, conformandosi a quanto statuito dalla pronuncia, citata dal giudice d'appello, di Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12008 del 31/05/2011, Rv. 618258-01). Lo stesso deve dirsi con riguardo alla dedotta minuspetizione del giudice d'appello sulle ulteriori questioni poste dall'odierno ri- corrente: è evidente, infatti, che l'affermata validità delle notifica- zioni delle cartelle di pagamento (con la suesposta motivazione, dalla quale si evince l'insussistenza del vizio ex art. 112 cod. proc. civ. denunciato col motivo) ha reso superfluo l'esame delle conte- stazioni riguardanti l'efficacia del pignoramento presso terzi e la prescrizione del credito erariale. Inammissibile, perché non riconducibile ad alcuno dei vizi elen- cati dall'art. 360 cod. proc. civ., è il motivo nella parte in cui si la- menta una «motivazione insufficiente» con riguardo alla ritenuta validità delle notificazioni (questione che sarà esaminata anche nel prosieguo), né può affermarsi che l'illustrazione delle ragioni della decisione sia al di sotto del cd. "minimo costituzionale" (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830-01), dato che la C.T.R. ha compiutamente spiegato l'iter logico-giuridico seguito per addivenire alle proprie conclusioni: in particolare, in riferimento alla consegna dei plichi a soggetti diversi dal destinatario, il giudice d'appello ha ritenuto che il ritiro degli atti dalla medesima persona presso il domicilio dello [OSCURATO:PERSONA] costituisse ulteriore elemento presun- tivo a sostegno della regolarità della notificazione e, rispetto a tale statuizione, non può il ricorrente contrapporre in questa sede le ri- sultanze della «autocertificazione di stato di famiglia dal quale era dato evincere l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario» (la cui efficacia probatoria, comunque, è da escludere; v. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18374 del 09/07/2019, Rv. 654698-01). 3.Col secondo motivo si deduce (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 cod. civ., per avere il giudice d'appello fondato la decisione riguardante la validità delle notificazioni delle cartelle di pagamento su documenti che erano stati oggetto di disconoscimento da parte del ricorrente. Anche tale censura è inammissibile. L'odierno ricorrente sostiene di avere «espressamente e tempe- stivamente disconosciuto la conformità all'originale delle copie delle relazioni di notificazione, mediante la dichiarazione di chiaro e spe- cifico contenuto, dalla quale emerge in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia», ma di tale dichiarazio- ne omette di riportare o di trascrivere gli estremi: come già statuito da questa Corte, «nell'ipotesi in cui si denunzi violazione di legge in ordine alla validità delle prove poste dal giudice a quo alla base dell'impugnata sentenza, e si alleghi allo scopo l'omessa considera- zione dell'operata contestazione di copie fotografiche di scritture, devono risultare specificamente indicati nei motivi di ricorso, (an- che) al fine di consentirne la relativa valutazione di rilevanza e tempestività: quale sia stato l'oggetto della contestazione (in parti- colare, se la conformità della scrittura all'originale o l'autenticità della scrittura e/o della sottoscrizione, trovando nel caso applica- zione il combinato disposto di cui agli artt. 2719 cod. civ., 214 e 215 cod. proc. civ.); gli esatti termini della sua censura; l'occasione della produzione del documento e della compiuta contestazione» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8810 del 30/05/2003, Rv. 563822-01); parimenti, il ricorrente interessato a far valere la violazione di nor- me relative all'ammissibilità ed efficacia dei vari mezzi probatori ha l'onere di indicare dettagliatamente nel ricorso gli elementi neces- sari per la valutazione delle censure mosse, specificando il conte- nuto delle prove poste dal giudice a quo alla base della sentenza impugnata e i motivi della loro inidoneità legale a fornire il suppor- to probatorio alla decisione adottata, risultando così indispensabile, ai fini dell'ammissibilità del motivo, la specificazione delle ragioni della contestazione (disconoscimento della sottoscrizione, contesta- zione della conformità della copia all'originale, ecc.) e del modo e dell'occasione della medesima (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1247 del 04/02/2000, Rv. 533484-01). La violazione del principio di autosufficienza si manifesta con evidenza nella fattispecie in esame, sia perché la controricorrente Agenzia delle Entrate ha rilevato che «l'agente della riscossione ha attestato ex art. 2719 c.c. la conformità agli originali degli estratti di ruolo e delle relate di notifica versate in atti», con la conseguen- za che anche un mero disconoscimento non avrebbe avuto l'effetto di inficiare l'efficacia fidefacente della documentazione prodotta (di cui il ricorrente omette di riportare il contenuto), sia perché la con- testazione della conformità delle copie prodotte agli originali ex art.2719 c.c. non esclude ex se ogni efficacia probatoria alle copie, do- vendo invece il giudice tributario valutare le specifiche difformità alla luce degli elementi istruttori disponibili («compresi quelli di na- tura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale at- testazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso», come rilevato da Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 23426 del 26/10/2020, Rv. 659342-01). 4.Col terzo motivo si deduce (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973, per avere il giudice d'appello ritenuto valida la notifi- cazione delle cartelle di pagamento, sebbene la stessa fosse stata eseguita a mezzo posta dallo stesso agente della riscossione, non abilitato alla notifica. Il motivo è inammissibile prima ancora che infondato. Infatti, «ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è neces- sana la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al pro- cedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fonda- tezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza ne- cessità di accedere a fonti esterne allo stesso» (Cass., Sez. 5, Or- dinanza n. 31038 del 30/11/2018, Rv. 651622-01). Nel merito, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la cartella di pagamento può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte dell'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento (tra le altre, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Rv. 640025-01, e Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11708 del 27/05/2011, Rv. 618236-01). Il granitico orientamento giurisprudenziale ha poi trovato con- ferma nella sentenza n. 175 del 23/7/2018 della Corte Costituzio- nale, la quale - respingendo i dubbi di illegittimità costituzionale sollevati con riguardo al "diritto vivente" - ha così statuito: «La di- sciplina speciale recata dalla disposizione censurata, per cui at- tualmente l'agente per la riscossione può procedere alla notificazio- ne diretta ex art. 26, primo comma, delle cartelle di pagamento, come per anni ha fatto l'esattore, trova, ancor più che in passato, giustificazione nella natura sostanzialmente pubblicistica della posi- zione e dell'attività del primo, il quale, secondo l'espressa previsio- ne dell'art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, è depositario del ruolo formato dall'amministrazione finanziaria e, per conto di quest'ultima, procede per legge alla riscossione coattiva. Si tratta, quindi, di un organo indiretto dell'amministrazione finanziaria, cui è delegato l'esercizio di poteri pubblicistici funzionali alla riscossione delle entrate pubbliche. Ciò è tanto più vero a seguito dell'istituzione del sistema nazionale della riscossione, secondo la previsione dell'art. 3 del d.l. n. 203 del 2005, con l'attribuzione del- le relative funzioni all'Agenzia delle entrate che le ha esercitate, fi- no ad epoca recente, mediante una società a capitale interamente pubblico ([OSCURATO:SOCIETA], poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]). ... È questa particolare funzione svolta dall'agente per la riscossione a giustifi- care un regime differenziato, qual è la censurata previsione della speciale facoltà del medesimo di avvalersi della notificazione "diret- ta" delle cartelle di pagamento. ... Con riferimento, quindi, alla forma di notificazione "diretta", con consegna del plico al destinata- do o a chi sia legittimato a riceverlo, può dirsi che le modalità pur semplificate del procedimento notificatorio soddisfano il requisito - richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte - della «effettiva possibilità di conoscenza» dell'atto (sentenze n. 346 del 1998 e n. 360 del 2003). La disposizione censurata non viola i parametri evo- cati dalla CTR rimettente, sotto il profilo della ipotizzata violazione del diritto di azione e di difesa del notíficatario (art. 24, primo e se- condo comma, Cost.) e del principio della "parità delle armi" inte- grato dal canone del giusto processo (art. 111, primo e secondo comma, Cost.) perché non è superato quel «limite inderogabile» che la giurisprudenza di questa Corte pone alla discrezionalità che ha il legislatore nel regolare il procedimento notificatorio». Ne consegue, dunque, l'infondatezza della doglianza che pro- spetta l'inesistenza (ex se non configurabile nella fattispecie, in ba- se all'insegnamento di. Cass., Sez. U., Sentenza n. 14916 del 20/7/2016, Rv. 640603-01) della notificazione della cartella di pa- gamento in ragione della carenza del potere di procedervi in capo all'agente della riscossione. Del pari infondata è la censura sulla pretesa invalidità della no- tificazione per avere l'agente della riscossione mancato di produrre gli originali degli atti notificati, essendosi limitato a depositare copia degli estratti di ruolo e delle relate di notificazione: in proposito, si osserva che l'agente della riscossione può dimostrare la validità della notifica della cartella producendola in copia, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale, né la copia integrale, non es- sendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica (Cass., Sez. 6-5, Or- dinanza n. 25292 del 11/10/2018, Rv. 650980-01), e che la C.T.R. della Calabria ha inequivocabilmente accertato la corrispondenza tra i numeri delle cartelle notificate e le relate prodotte da [OSCURATO:PERSONA]. 5.Col quarto motivo si deduce (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 50 D.P.R. n. 602 del 1973, per avere la C.T.R. statuito la legittimità dell'atto di pignoramento nonostante il suo compimento oltre il termine di efficacia dell'intimazione di pagamento. Oltre alle già rilevate carenze nell'illustrazione del motivo, la censura è inammissibile perché il ricorrente non esplicita nell'atto introduttivo di aver riproposto nel grado di appello la questione, (non accolta nella sentenza di primo grado perché rimasta assorbi- ta), sicché la stessa deve ritenersi rinunciata ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 546 del 1992, omologo nel processo tributario dell'art.346 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14534 del 06/06/2018, Rv. 649002-01, e Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 12191 del 18/05/2018, Rv. 648484-01). 6.Col quarto motivo si deduce (richiamando l'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., sebbene la censura debba essere ricondotta al n. 4 della citata disposizione) la nullità della sentenza per contra- sto insanabile tra la parte motiva e il dispositivo, per avere la C.T.R. statuito, in motivazione, che «sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra tutte le parti le spese e competenze del presente grado di giudizio» e, nel dispositivo, per avere con- dannato «il contribuente alla rifusione a favore dell'Agenzia delle Entrate e a favore del concessionario della riscossione delle spese del doppio grado del giudizio», liquidate in Euro 2.000,00 per cia- scuno degli appellanti. Il motivo è fondato. Le statuizioni del giudice d'appello sulle spese si pongono tra loro in insanabile contrasto, non potendosi, infatti, stabilire quale fosse il decisum effettivo a fronte del quale una parte del testo avrebbe deviato per effetto di una sovrapposizione inconsapevole, lo cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sen- tenza, di altro decisum. Infatti, non è possibile ritenere prevalente la motivazione - con cui si compensano le spese con una formula "standardizzata" - ri- spetto al più preciso dispositivo di condanna alla rifusione dei costi del doppio grado di giudizio (che, però, contempla quale beneficia- rio delle spese anche l'agente della riscossione, rimasto contumace in primo grado). L'impossibilità di attribuire un univoco significato alle decisioni della C.T.R. impedisce il ricorso al rimedio della correzione di errore materiale e, stante l'insanabilità del rilevato contrasto, si impone la cassazione della sentenza con rinvio al giudice d'appello per la sta- tuizione sulle spese. 7.Col sesto motivo si deduce la nullità della sentenza (ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, per aver reso la C.T.R. una decisione priva di motivazione, contenente solo un generico ri- ferimento alle fonti di prova documentali e mancante di una specifi- ca valutazione dei singoli elementi desunti dai documenti. Col settimo motivo si deduce (ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza per motivazione incongrua e contraddittoria, travisamento dei fatti, erronea delibazione delle risultanze probatorie, errata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, per avere il giudice d'appello assunto la decisione in «palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dalla cor- retta visione e valutazione delle prove documentali e quelli che i giudici di merlo ne hanno tratti». Entrambi i motivi mirano, inammissibilmente, ad introdurre in maniera surrettizia una censura di insufficienza della motivazione, vuoi perché ritenuta non esaustiva nell'illustrazione delle produzioni documentali esaminate, vuoi perché non aderente alle risultanze probatorie. In proposito, si deve ribadire che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza im- pugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali e che l'omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, senza che la sentenza debba necessariamente dar conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Nella fattispecie de qua non si riscontrano anomalie nella moti- vazione che rendano quest'ultima meramente apparente, né si rav- visano contrasti irriducibilé tra affermazioni inconciliabili, avendo, anzi, la C.T.R. spiegato adeguatamente, seppur succintamente (ma il semplice difetto di sufficienza della motivazione è irrilevante), le ragioni per le quali ha ammesso la produzione documentale in ap- pello, ritenuto regolare la pregressa notificazione delle cartelle di pagamento (prodromiche all'atto esecutivo impugnato) e, conse- guentemente, respinto il ricorso originario. 8.Venendo al ricorso incidentale (condizionato) dell'Agenzia del- le Entrate, col primo e col secondo motivo si deduce - sotto diversi profili (ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per minuspeti- zione e, ex art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ., per difetto di giurisdizione) - che la C.T.R. ha erroneamente disatteso l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione, affer- mando la sua infondatezza «trattandosi di controversia che riguar- da la notifica delle cartelle esattoriali e, quindi, la stessa debenza dei tributi»; afferma l'Agenzia che l'oggetto diretto del ricorso in- troduttivo era l'atto di pignoramento presso terzi, successivo alla notificazione delle cartelle e, dunque, rientrante nell'alveo della giurisdizione del giudice ordinario. La questione di giurisdizione sollevata è infondata alla luce di quanto recentemente statuito da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020, Rv. 657531-03, secondo cui «In tema di contro- versie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrinnine tra giurisdizione tributaria e giurisdi- zione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclu- si i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso so- stanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notifica- zione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; alla giurisdi- zione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, suc- cessivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.». Nella fattispecie in esame lo [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, col ricorso intro- duttivo, l'omessa, inesistente o nulla notificazione degli atti pro- dromici e ha contestato la pretesa fiscale non per circostanze so- pravvenute, ma affermandone l'insussistenza. Correttamente, dunque, la C.T.R. ha respinto l'eccezione. 9.Col terzo e col quarto motivo l'Agenzia delle Entrate, richia- mando l'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., si duole del fatto che la C.T.R. non abbia accolto la sua eccezione di inammissibilità dell'avversario ricorso introduttivo avverso l'atto di pignoramento, pronuncia consequenziale alla riconosciuta regolarità della notifica- zione delle cartelle. I motivi sono inammissibili per difetto di interesse all'im pug nazione.«In tema di impugnazioni, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione da ap- prezzarsi in relazione all'utilità giuridica che può derivare al propo- nente il gravame dall'eventuale suo accoglimento» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018, Rv. 649038-02). Nessuna concreta utilità può derivare all'Agenzia delle Entrate da una statuizione che accerti l'inammissibilità originaria del ricorso per una ragione diversa (la tardività dell'impugnazione proposta ri- spetto alla data di notificazione delle cartelle) da quella che ha con- dotto al rigetto dell'iniziativa processuale dello [OSCURATO:PERSONA]. 10. In conclusione, va accolto il quinto motivo del ricorso principale e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla C.T.R. della Calabria, in diversa composizione, per nuova statuizione sulle spese di lite, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Sono respinti, invece, gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale. 11. Poiché la ricorrente incidentale è un'Amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714-01). P.Q.M. La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso principale; cassa la decisione impugnata con rinvio alla C.T.R. della Cala- bria, in diversa composizione, limitatamente al motivo accolto e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità; respinge gli altri motivi del ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'Agenzia de
Sentenza Cassazione n. 33302/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris