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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37166/2022

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nunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4818/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA], Rubens C. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura special e in calce al ricorso, elettivamente domiciliatopresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 67 –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA]: tributi - accertamento N.4818/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], n. 1286/12/19, depositata in data 1° luglio 2019 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 28ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA], RUBENS C. e i due soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato tre avvisi di accertamento, relativi al periodo di imposta 2011, con i quali venivano accertati maggiori ricavi in capo alla società, con maggiore IVA e IRAP e veniva ripresa maggiore IRPEF a carico dei soci per trasparenza.

Gli avvisi facevano seguito a una verifica a carico della società, esercente l’attività di riparazioni meccaniche di autoveicoli, nel corso della quale si riscontravano incongruenze contabili, quali la crescita di finanziamenti soci infruttiferi incompatibili con i redditi dichiarati dai soci, oltre che daun riscontrato anomalo andamento della gestione sociale.

2. La CTP di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato i ricorsi riuniti.

3. La CTR dell’Emilia-Romagna, con sentenza in data 1° luglio2019, ha rigettato l’appello dei contribuenti.

Il giudice di appello ha preliminarmente accertato il corretto utilizzo della metodologia analitico-induttiva di cui all’art. 39, primo comma, lett. d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, stante l’utilizzo del conto finanziamento soci per occultare ricavi dichiarati.

In particolare, il giudice di appello ha ritenuto che il conto finanziamento soci dissimulasse ricavi non dichiarati, sia in quanto i redditi dichiarati dai soci erano di mera sussistenza del nucleo familiare degli stessi e non avrebbero giustificato l’erogazione di finanziamenti alla società, sia in quanto non N.4818/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino vi era prova dell’erogazione dei suddetti finanziamenti.

Ha, poi, escluso il giudice di appello che i finanziamenti fossero ascrivibili ad apporti di un terzo (il padre dei soci)e ha disconosciuto alcune movimentazioni, quali il prelievo di liquidità finalizzato a finanziare la soc ietà e una operazione di giroconto.

Inoltre, il giudice di appello ha ritenuto che le ulteriori anomalie riscontrate dall’Ufficio confortino il giudizio di inattendibilità della contabilità.

Ha, poi, ritenuto la CTR che la percentuale di sconto applicata è stata desunta da un campione sufficientemente rappresentativo.

Infine, il giudice di appello ha ritenuto corretta l’imputazione dei ricavi per numero di dipendenti per vendita dei pezzi di ricambio, ritenendo sussistenti idonei elementi indiziari a sostegno degli atti impositivi.

4. Propongono ricorso per cassazione i contribuenti, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., assenza di motivazione e, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., mancata valutazione di documenti decisivi.

Osservano i ricorrenti che vi sarebbe stato un travisamento della prova in relazione alla determinazione della percentuale di sconto applicati sui pezzi di ricambio, in relazione al quale parte contribuente aveva prodotto undettagliato prospetto che ricostruiva lo sconto applicato e che sarebbe decisivo ai fini del computo di detta percentuale.

Deducono i ricorrenti la non esaustività del campione utilizzato dall’Ufficio e censurano la motivazione del giudice di appello, ove ha ritenuto ingiustificato il computo indicato dai contribuenti, costituendo ciò travisamento della prova. 1.2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., assenza di motivazione e, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa valutazione di N.4818/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino ulteriori documenti decisivi ai fini della decisione circa la correttezza dei finanziamenti soci, ciò risultando dagli assegni bancari emessi dal terzo (padre) a favore dei soci e dai mastrini, dai quali sarebbe risultata la corretta esecuzione dei finanziamenti.

Deducono, pertanto, i ricorrenti che sarebbe stato omesso l’esame delle suddette prove ai fini della valutazione della corretta esecuzione del saldo contabile indicato dalla società a titolo di finanziamenti soci.

2. Il primo motivo è inammissibile quanto alla dedotta nullità della sentenza.

Ricorre il caso di travisamento della prova in violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. ove, sul presupposto dell’esistenza di una informazione probatoria su un punto decisivo della controversia oggetto di valutazione da parte del giudice del merito, si constati che quell’informazione è contraddetta da uno specifico atto processuale, circostanza che mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito(Cass., Sez.

I, 14 febbraio 2020, n. 3796), ovvero nel caso inverso, in cui si dia per accertata l’insussistenza di un elemento di prova, invero risultante dagli atti di causa.

Nel caso di specie i ricorrenti si dolgono dell’omesso esame di alcuni elementi di prova, quali il menzionato prospetto di tutte le fatture di acquisto dei pezzi di ricambio dal quale desumere una diversa percentuale di sconto applicato.

Con tale motivo parte ricorrente intende, pertanto, censurare attraverso il dedotto non corretto esame delle prove una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quella operata dal giudice di appello, riservata al giudice del merito.

3. Il primo motivo è inammissibile anche quanto al dedotto omesso esame di un fatto storico (sempre consistente nell’omesso esame del suddetto documento), posto che –in disparte l’applicazione nel caso di specie dell’art. 348-ter cod. proc. civ. –non può essere censurato come omesso esame di fatto storico l’omesso esame di documenti, in quanto circostanza ascrivibile astrattamente all’omesso esame di deduzioni N.4818/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino difensive, il quale non rientra nella suddetta censura (Cass., Sez.

V, 27 settembre 2022, n. 28163; Cass., Sez.

II , 26 aprile 2022, n. 13024 ; Cass., Sez.

I,16 marzo 2022, n. 8584; Cass., Sez.

I, 18 ottobre 2018, n.26305).

4. Il secondo motivo è infondato quanto alla dedotta nullità della sentenza, posto che il difetto di motivazione può essere dedotto solo in caso di motivazione apparente o graficamente inesistente (Cass., Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053), circostanza insussistente nella specie, ove il giudice di appello, con congrua motivazione riportata sommariamente in narrativa, ha escluso l’attendibilità della erogazione dei finanziamenti sulla base di un quadro indiziario ritenuto congruente.

5. Inammissibile è, ulteriormente, il secondo motivo nella parte in cui deduce l’omesso esame di fatto decisivo, stante l’applicazione del principio della «doppia conforme» ex art. 348-ter cod. proc. civ.

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.800,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13 comma 1- quaterd .P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4818/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA], Rubens C. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura special e in calce al ricorso, elettivamente domiciliatopresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 67 –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA]: tributi - accertamento N.4818/20 R.G. Est. F. D’Aquino Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], n. 1286/12/19, depositata in data 1° luglio 2019 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 28ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA], RUBENS C. e i due soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato tre avvisi di accertamento, relativi al periodo di imposta 2011, con i quali venivano accertati maggiori ricavi in capo alla società, con maggiore IVA e IRAP e veniva ripresa maggiore IRPEF a carico dei soci per trasparenza. Gli avvisi facevano seguito a una verifica a carico della società, esercente l’attività di riparazioni meccaniche di autoveicoli, nel corso della quale si riscontravano incongruenze contabili, quali la crescita di finanziamenti soci infruttiferi incompatibili con i redditi dichiarati dai soci, oltre che daun riscontrato anomalo andamento della gestione sociale. 2. La CTP di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato i ricorsi riuniti. 3. La CTR dell’Emilia-Romagna, con sentenza in data 1° luglio2019, ha rigettato l’appello dei contribuenti. Il giudice di appello ha preliminarmente accertato il corretto utilizzo della metodologia analitico-induttiva di cui all’art. 39, primo comma, lett. d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, stante l’utilizzo del conto finanziamento soci per occultare ricavi dichiarati. In particolare, il giudice di appello ha ritenuto che il conto finanziamento soci dissimulasse ricavi non dichiarati, sia in quanto i redditi dichiarati dai soci erano di mera sussistenza del nucleo familiare degli stessi e non avrebbero giustificato l’erogazione di finanziamenti alla società, sia in quanto non N.4818/20 R.G. Est. F. D’Aquino vi era prova dell’erogazione dei suddetti finanziamenti. Ha, poi, escluso il giudice di appello che i finanziamenti fossero ascrivibili ad apporti di un terzo (il padre dei soci)e ha disconosciuto alcune movimentazioni, quali il prelievo di liquidità finalizzato a finanziare la soc ietà e una operazione di giroconto. Inoltre, il giudice di appello ha ritenuto che le ulteriori anomalie riscontrate dall’Ufficio confortino il giudizio di inattendibilità della contabilità. Ha, poi, ritenuto la CTR che la percentuale di sconto applicata è stata desunta da un campione sufficientemente rappresentativo. Infine, il giudice di appello ha ritenuto corretta l’imputazione dei ricavi per numero di dipendenti per vendita dei pezzi di ricambio, ritenendo sussistenti idonei elementi indiziari a sostegno degli atti impositivi. 4. Propongono ricorso per cassazione i contribuenti, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., assenza di motivazione e, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., mancata valutazione di documenti decisivi. Osservano i ricorrenti che vi sarebbe stato un travisamento della prova in relazione alla determinazione della percentuale di sconto applicati sui pezzi di ricambio, in relazione al quale parte contribuente aveva prodotto undettagliato prospetto che ricostruiva lo sconto applicato e che sarebbe decisivo ai fini del computo di detta percentuale. Deducono i ricorrenti la non esaustività del campione utilizzato dall’Ufficio e censurano la motivazione del giudice di appello, ove ha ritenuto ingiustificato il computo indicato dai contribuenti, costituendo ciò travisamento della prova. 1.2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., assenza di motivazione e, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa valutazione di N.4818/20 R.G. Est. F. D’Aquino ulteriori documenti decisivi ai fini della decisione circa la correttezza dei finanziamenti soci, ciò risultando dagli assegni bancari emessi dal terzo (padre) a favore dei soci e dai mastrini, dai quali sarebbe risultata la corretta esecuzione dei finanziamenti. Deducono, pertanto, i ricorrenti che sarebbe stato omesso l’esame delle suddette prove ai fini della valutazione della corretta esecuzione del saldo contabile indicato dalla società a titolo di finanziamenti soci. 2. Il primo motivo è inammissibile quanto alla dedotta nullità della sentenza. Ricorre il caso di travisamento della prova in violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. ove, sul presupposto dell’esistenza di una informazione probatoria su un punto decisivo della controversia oggetto di valutazione da parte del giudice del merito, si constati che quell’informazione è contraddetta da uno specifico atto processuale, circostanza che mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito(Cass., Sez. I, 14 febbraio 2020, n. 3796), ovvero nel caso inverso, in cui si dia per accertata l’insussistenza di un elemento di prova, invero risultante dagli atti di causa. Nel caso di specie i ricorrenti si dolgono dell’omesso esame di alcuni elementi di prova, quali il menzionato prospetto di tutte le fatture di acquisto dei pezzi di ricambio dal quale desumere una diversa percentuale di sconto applicato. Con tale motivo parte ricorrente intende, pertanto, censurare attraverso il dedotto non corretto esame delle prove una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quella operata dal giudice di appello, riservata al giudice del merito. 3. Il primo motivo è inammissibile anche quanto al dedotto omesso esame di un fatto storico (sempre consistente nell’omesso esame del suddetto documento), posto che –in disparte l’applicazione nel caso di specie dell’art. 348-ter cod. proc. civ. –non può essere censurato come omesso esame di fatto storico l’omesso esame di documenti, in quanto circostanza ascrivibile astrattamente all’omesso esame di deduzioni N.4818/20 R.G. Est. F. D’Aquino difensive, il quale non rientra nella suddetta censura (Cass., Sez. V, 27 settembre 2022, n. 28163; Cass., Sez. II , 26 aprile 2022, n. 13024 ; Cass., Sez. I,16 marzo 2022, n. 8584; Cass., Sez. I, 18 ottobre 2018, n.26305). 4. Il secondo motivo è infondato quanto alla dedotta nullità della sentenza, posto che il difetto di motivazione può essere dedotto solo in caso di motivazione apparente o graficamente inesistente (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053), circostanza insussistente nella specie, ove il giudice di appello, con congrua motivazione riportata sommariamente in narrativa, ha escluso l’attendibilità della erogazione dei finanziamenti sulla base di un quadro indiziario ritenuto congruente. 5. Inammissibile è, ulteriormente, il secondo motivo nella parte in cui deduce l’omesso esame di fatto decisivo, stante l’applicazione del principio della «doppia conforme» ex art. 348-ter cod. proc. civ. 6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.800,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13 comma 1- quaterd .P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
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