CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 aprile 2021
Cassazione n. 27646/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo in data 26 aprile 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] é stato condannato in relazione a reati (uniti nel vincolo della continuazione) previsti e puniti dall'art. 186 e 187 del Codice della Strada, aggravati dall'orario notturno; ed é stata inoltre applicata all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per due anni. Quale unico motivo di ricorso si deduce la violazione di legge nella determinazione della detta sanzione amministrativa accessoria: deduce il P.G. esponente che si tratta di reati in relazione ai quali non é stato applicato il raddoppio previsto per l'ipotesi di reato commesso con veicolo appartenente a persona estranea ai reati. Poiché, per pacifica giurisprudenza, la durata delle sanzioni amministrative accessorie é stabilita, in caso di pluralità di reati, con cumulo materiale e non con cumulo giuridico, il Tribunale a quo ha errato nel determinarla nel caso di specie, avendola stabilita in due anni, laddove, prendendo per ciascuna violazione il periodo minimo di sospensione previsto dalle citate disposizioni, la sospensione della patente nel caso dì che trattasi doveva essere fissata in un minimo di quattro anni complessivi. 2. Nella sua requisitoria scritta, il P.G. presso la Corte di legittimità si é associato alla richiesta di annullamento formulata dal P.G. territoriale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato e va accolto. Come correttamente osservato dal P.G. ricorrente, é ius receptum che, in tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8 I. 24 novembre 1981 n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'inflizione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod. pen. (vds. da ultimo Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Khairi, Rv. 266704; in senso conforme, ex multis, vds. Sez. 4, Sentenza n. 12363 del 04/12/2013, dep. 2014, Capobianco, Rv. 262136).2. Orbene, nell'ipotesi de qua la sentenza di applicazione di pena a richiesta si riferiva ai reati p. e p. dall'art. 186, comma 2, lettera C, nonché dall'art. 187, comma 1, Cod. Strada, ossia a due autonome ipotesi di reato, per ciascuna delle quali é prevista, come rilevato nel ricorso, un'autonoma durata minima e massima della sanzione amministrativa della patente di guida (in entrambi i casi in misura compresa fra uno e due anni); misura che andava raddoppiata in relazione dell'appartenenza del veicolo a terzi estranei (tale [OSCURATO:PERSONA]). In effetti, nella specie, la sanzione amministrativa accessoria non risulta essere stata applicata correttamente, essendo stata determinata in misura inferiore al minimo previsto dalla legge (pari a quattro anni, prendendo a base del cumulo materiale il minimo edittale previsto per ciascuna delle due violazioni contestate). 3. Va precisato che, nell'impugnata sentenza, la durata della sospensione della patente di guida non ha formato oggetto di specifica motivazione; di tal che la rideterminazione della detta sanzione per effetto dell'accoglimento del ricorso non può essere effettuata direttamente in questa sede, ma deve formare oggetto di rinvio per le valutazioni e per l'adozione delle conseguenti statuizioni sul punto da parte del giudice ad quem. 4. La sentenza deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Bergamo, in diversa composizione, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida di [OSCURATO:PERSONA], e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo in diversa composizione. Così d