CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33275/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31759/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che l a rappresenta e difende ex lege ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] A.S.I. [OSCURATO:PERSONA] IRSAP, elettivamente domiciliato in Catania, via Etnea n. 734, pal. A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso; -controricorrente- avverso la sentenza della C.T.R. della Sicilia (sez. dist . di Catania) n.5104/2021, depositata i l 26/05/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che A seguito di annullamento, da parte del C.G.A.R.S., degli atti di una procedura espropriativa intentata dall’odierno controricorrente [OSCURATO:PERSONA], il soggetto espropriato fu condannato a restituire a quest’ultimo l’importo ricevuto a titolo di acconto sull’indennità di espropriazione; in esito a un successivo ricorso per ottemperanza presentato dall’espropriato, il C.G.A.R.S. precisò che la restituzione della suddetta somma dovesse avvenire al netto della ritenuta IRPEF; pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] ASI, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], formul ò istanza all’Agenzia delle Entrate per il rimborso della ritenuta, pari a € 126.914,41; il silenzio-rifiuto formatosi su tale istanza fu impugnato dal [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla C.T.P. di Catania, che rigettò il ricorso, ritenendo l’istanza tardiva rispetto al termine di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza del C.G.A.R.S. con cui erano stati annullati gli atti della procedura di esproprio (15/04/2009); la sentenza di primo grado venne successivamente riformata, in sede d’appello, dalla C.T.R. della Sicilia (sez. dist. di Catania), sul presupposto che il dies a quo del termine per la formulazione dell’istanza di rimborso dovesse essere fissato al31/05/2010, data del passaggio in giudicato della menzionata sentenza amministrativa( da individuarsi in quella in cui la stessa non sia più soggetta a ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., o a revocazione exart. 395, nn. 4 e 5, c.p.c.) ; ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi; il [OSCURATO:PERSONA] ASI ha depositato controricorso, nonché memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.; considerato che con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost.; 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c.; 1, comma 2, e 36, comma 2, nn. 2 e 4, e 53 e 54 d.lgs. n. 546/1992; sostiene la ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata sia carente o solo apparente, avendo i giudici di secondo grado omesso di spiegare le ragioni per cui il termine biennale di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 dovessefarsi decorrere dal passaggio in giudicato (in luogo della mera pubblicazione) della sentenza amministrativa costituente titolo per il diritto al rimborso; il motivo è infondato; premesso che, “in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., 03/03/2022, n. 7090), nel caso di specie la motivazione consente di risalire senz’altro al ragionamento posto a base dell’accoglimento dell’appello, imperniato sull’intrinseco valore di certezza da attribuirsi al giudicato, predicabile anche in relazione alle sentenze del giudice amministrativo; con il secondo motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, in combinato disposto con gli art. 33 della l. n. 1034/1971; 324 c.p.c.; 2964 e 2935 c.c., per non aver fissato il dies a quo del richiamato termine nella data di pubblicazione della sentenza amministrativa, in ragione della relativa immediata esecutività, non sospesa dalla proposizione dell’impugnazione; anche questo motivo è infondato, dovendosi dar seguito alla regula juris scaturente dai precedenti di questa Corte ( concernenti fattispecie che, benché non identiche alla presente , con essa condividono la ratio) di cui a Cass., 17/05/2017, n. 12297 (che ha affermato che, “in tema di ICI, il termine di decadenza dal diritto al rimborso delle somme versate e non dovute, fissato dall'art. 1, comma 164, della l. n. 296 del 2006, in cinque anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza determinativa della rendita catastale dell'immobile oggetto di imposizione”) e, soprattutto, a Cass., 27/02/2009, n. 4759 (secondo cui, “in tema di imposta di registro, stante il tenore letterale dell'art. 77 del d.P.R. n. 131 del 1986, il rimborso dell'imposta deve essere richiesto dal contribuente, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il relativo diritto. Ne deriva che, qualora la somma pagata al momento della registrazione divenga indebita a seguito di un provvedimento giurisdizionale (nella specie, la sentenza del giudice amministrativo che aveva annullato un piano regolatore, con conseguente diversa qualificazione della natura dei terreni venduti, con efficacia ex tunc), il dies a quo del termine decadenziale decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza”); il ricorso dev’essere, pertanto, rigettato, con aggravio di spese per la ricorrente. P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 7.500,00 per compensi e € 200,00 per es