Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13763/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta:

1. Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per asserita inidoneità del materiale probatorio;

2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod.pen.; 3 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen.; considerato, quanto alle doglianze proposta dall' imputato in tema di affermazione di penale responsabilità e riqualificazione del fatto che le argomentazioni illustrate nel ricorso sono manifestamente infondate, in quanto generiche, prive di reale confronto con la decisione impugnata, non scandite da necessaria critica al ragionamento seguito dalla Corte di merito nella decisione impugnata ed in contrasto con i principi stabiliti in sede di legittimità; considerato che i rilievi difensivi, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio in atti, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; considerato, quanto alle ulteriori censure formulate in tema di trattamento sanzionatorio (motivi secondo e terzo), che la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è stata esclusa per i due precedenti specifici di cui l'imputato è gravato e che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l'assenza di positivi elementi di valutazione e la mancanza di manifestazioni di resipiscenza; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per asserita inidoneità del materiale probatorio; 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod.pen.; 3 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen.; considerato, quanto alle doglianze proposta dall' imputato in tema di affermazione di penale responsabilità e riqualificazione del fatto che le argomentazioni illustrate nel ricorso sono manifestamente infondate, in quanto generiche, prive di reale confronto con la decisione impugnata, non scandite da necessaria critica al ragionamento seguito dalla Corte di merito nella decisione impugnata ed in contrasto con i principi stabiliti in sede di legittimità; considerato che i rilievi difensivi, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio in atti, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; considerato, quanto alle ulteriori censure formulate in tema di trattamento sanzionatorio (motivi secondo e terzo), che la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è stata esclusa per i due precedenti specifici di cui l'imputato è gravato e che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l'assenza di positivi elementi di valutazione e la mancanza di manifestazioni di resipiscenza; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 13763/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris