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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24063/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Tribunale di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleuditi l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo in sostituzionedell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quali difensori di [OSCURATO:PERSONA], che hanno conclusochiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Palermo,sezione per il riesame, decidendo sull’appello proposto dal Pubblico Ministerocontro l’ordinanza emessa il 2 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari dello stesso Tribunale, ha disposto la misura cautelare interdittiva deldivieto di esercitare attività imprenditoriali e uffici direttivi di persone giuridicheper la durata di un anno, in relazione al reato di cui all’art. 346-biscod. pen.,come riqualificato il fatto ascritto al capo 1).Con l’ordinanza appellata dal Pubblico Ministero, il [OSCURATO:PERSONA] delleindagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva rigettato la richiesta cautelarenei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avanzata in relazione al delitto di corruzione aisensi dell’art. 319 cod. pen.Più precisamente il G.i.p. aveva ritenuto di riqualificare il reato ai sensidell’art. 346-bis cod. pen., da corruzione in traffico di influenze, nei confronti deicoindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre avevaritenuto di escludere la gravità degli indizi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e ipredetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ad un ulteriore accordo illecitointercorso con [OSCURATO:PERSONA], analogo a quello intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e irappresentanti della [OSCURATO:PERSONA].Tali accordi erano sostanzialmente diretti a corrompere il direttoredell’A.S.P. ([OSCURATO:PERSONA]) di Siracusa, [OSCURATO:PERSONA],per favorire la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di [OSCURATO:PERSONA] della gara “ausiliariato” bandita da detta A.S.P., in cambio disbocchi occupazionali offerti direttamente dal [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e diun subappalto in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. facente capo a [OSCURATO:PERSONA],con l’intermediazione di [OSCURATO:PERSONA].In tale contesto, [OSCURATO:PERSONA], amministratore della EuroserviceS.r.l., sarebbe stato destinatario del promesso subappalto proprio in ragione deisuoi rapporti di amicizia con il [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe a sua volta contribuito aesercitare pressioni su [OSCURATO:PERSONA] per agevolare la conclusione del patto illecito.2.

Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore ha proposto ricorsoper cassazione, deducendo i motivi che di seguito sinteticamente si riportano.2.1.

Con il primo motivo deduce inosservanza delle normeprocessuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in relazione agli artt. 266, 267 e271 cod. proc. pen. e vizio genetico della motivazione per difetto dei presuppostilegittimanti l’emissione dei decreti autorizzativi relativi ai r.i.t. 1756/2024 e2069/2024 e delle successive proroghe.Si adduce l’insussistenza “ab origine” degli indizi del reato dicorruzione per carenza dei requisiti strutturali del fatto-reato, con la conseguenteelusione dei limiti di ammissibilità ex art. 266 cod.proc.pen. a fronte dellaconfigurabilità del solo delitto di traffico di influenze illecite.In sostanza, le intercettazioni sono state disposte in relazione ai delittidi corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio ex art. 319 cod. pen. (capo1) e turbata libertà degli incanti ex art. 353 cod. pen. (capo 2), fattispecie per lequali le intercettazioni sono ammesse ai sensi dell’art. 266 cod.proc.pen., ma nelcorso del procedimento cautelare il G.I.P. di Palermo, con ordinanza del 2dicembre 2025, ha escluso la sussistenza di entrambi i reati di cui ai capi 1) e 2),ed il Tribunale del riesame, in riforma di tale decisione, ha riqualificato il fatto, dicui al capo 1) come traffico illecito di influenze, delitto per il quale — in ragionedel limite edittale massimo — l’intercettazione non è consentita dall’art. 266cod.proc.pen.Il Tribunale ha del tutto pretermesso di verificare se gli indizi del reatodi corruzione e turbativa, presupposti necessari per l’emissione del decretoautorizzativo, esistessero ab origine, al momento in cui il G.I.P. ha disposto leintercettazioni.L’omissione di tale verifica costituisce il vizio che inficiairrimediabilmente il provvedimento impugnato.Secondo il ricorrente il quadro probatorio ricostruito in base alleintercettazioni del febbraio-marzo 2024 documentava, per stessa ammissione delTribunale: 1) che non esisteva alcun accordo con il pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA];2) che non vi era alcun atto contrario ai doveri d’ufficio; 3) che non vi era alcunelemento neppure di mero sospetto che sin dall’inizio prospettasse un interventodi [OSCURATO:PERSONA] sui componenti della commissione di gara per avvantaggiare lasocietà [OSCURATO:PERSONA].A riprova di tale assunto il ricorrente ha allegato i decreti autorizzativie di convalida del decreto di urgenza emesso dal Pubblico Ministero insieme alleinformative di polizia giudiziaria poste a base delle richieste di autorizzazionedelle operazioni di intercettazione, a dimostrazione di come il fatto storicamentedescritto dalla [OSCURATO:PERSONA] era inequivocabilmente riconducibile, al più, aldelitto di traffico illecito di influenze ex art. 346-bis cod.pen., reato per il qualel’art. 266, comma 1, lett. a), cod.proc.pen. non ammette l’iutilizzo delleintercettazioni.Nel ricorso si rappresenta, poi, che eliminate le intercettazioni ilprovvedimento impugnato, in punto di gravità indiziaria, non supera la “prova diresistenza” con riferimento al ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda.Al momento dell’autorizzazione mancavano i «sufficienti, sicuri eobiettivi elementi indiziari» che le Sezioni Unite Scurato(Sez.

U., n. 26889 del28/04/2016) e la successiva sentenza della Sesta Sezione (n. 7096 del15/10/2024, dep. 20/02/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287647) indicano come presuppostoindefettibile della legittimità del decreto.2.2.

Con il secondo motivo deduce cumulativamente violazione di leggee vizio della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen. sotto il profilo del travisamento della prova con riferimento all’identitàdegli interlocutori e al contenuto oggettivo della conversazione captata in data 17settembre 2024 (r.i.t. 3565/2024, prog. 31, 32 e 33), per manifesta illogicitàdella motivazione e valenza disarticolante dell’errore ai fini della caducazione delgiudizio di gravità indiziaria ex art. 273 cod.proc.pen. in ordine alla consapevolepartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’ipotizzato accordo illecito.Al fine di dimostrare la presunta consapevolezza e partecipazionecod.pen.), l’ordinanza impugnata a pagina 27 afferma «Questo sviluppo trovapiena confermanei fatti immediatamente successivi: appena un’ora dopol’incontro, infatti, il [OSCURATO:PERSONA], dopo avere concordato con l’[OSCURATO:PERSONA] che, a frontedell’atteggiamento fin troppo neutrale del [OSCURATO:PERSONA], occorresse insisteremaggiormente sul canale [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], ritenuto più efficace in ragionedel rapporto fiduciario tra i due, incontrava [OSCURATO:PERSONA], rappresentandogli che“noiil nostro lo abbiamo fatto” (in riferimento sempre all’incontro del 16 settembre)“manca il tuo...fattelo eh...per avere certezza della cosa”».

Il fatto storico postoa fondamento della motivazione (il dialogo diretto [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] con tale tenore)è documentalmente inesistente negli atti del procedimento.2.3.

Con il terzo motivo deduce vizio della motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ed erronea applicazione della leggepenale in relazione all’art. 346-bis cod.pen. nella forma del travisamento dellaprova per omissione e manifesta illogicità per insussistenza dell’elementocostitutivo oggettivo della dazione o promessa di una «utilità economica», qualeindebito vantaggio patrimoniale.Il Tribunale ha omesso del tutto di verificare se, in concreto, ilsubappalto offerto al [OSCURATO:PERSONA] producesse un’utile ovvero una perdita in capo allaEuroservice S.r.l. non essendo stato considerato quanto affermatonell’informativa n. 62/10-04 di prot. 2023 del 12.12.2025 (all. 6) nella quale apagina 40, a commento dell’intercettazione R.I.T. n. 4214/2024, progr. 3697 del1° febbraio 2025, è scritto a chiare lettere: «[OSCURATO:PERSONA] riferiva che, dopo aververificato tutte le condizioni, non riteneva più sostenibile e conveniente accettareil subappalto […]».2.4.

Con il quarto motivo deduce vizio della motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e violazione di legge in relazione alladeterminazione della durata della misura cautelare interdittiva.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale ha applicato nei confronti diMazzola la misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare attivitàimprenditoriali, fissandone la durata nella misura massima di un anno ai sensidell’art. 308, comma 2, cod. proc. pen.La motivazione del Tribunale è apparente e non rispetta il principio didiritto sancito più volte dalla Corte secondo cui «In tema di misure interdittive, laflessibilità della disciplina relativa al termine di durata prevista dall’art. 308,comma 2, cod. proc. pen. - come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 -impone al giudice della cautela un onere di motivazione in merito al termineindicato nell’ordinanza, a maggior ragione nel caso in cui esso coincida con quellomassimo legale» (cfr. Sez. 5, n. 36843 del 07/07/2023, dep. 05/09/2023, Rv.285769-01; Sez. 5, n. 4178 del 21/12/2016,dep. 27/01/2017, Rv. 269091 - 01).Il Tribunale, infatti, ha del tutto omesso di assolvere all’oneremotivazionale in ordine alle ragioni che giustificano l’applicazione della misuranella sua massima estensione temporale, senza considerare elementi di fattodecisivi quali l’incensuratezza dell’indagato e la sporadicità del comportamentocontestato.3.

Si deve dare atto che in data 20 maggio 2026 sono stati depositatidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] motivi aggiunti, con i quali vengono sviluppate ulteriori censure inmerito alla inutilizzabilità delle intercettazioni e con riguardo alla qualificazionedei fatti ai sensi dell’art. 346-bis cod.pen.Con riferimento al primo profilo si rappresenta che con sentenza del23 aprile 2026, dep. 12 maggio 2026, la Sezione Sesta della Cassazione inrelazione al ricorso proposto dal coindagato [OSCURATO:PERSONA] ha dispostol’annullamento con rinvio per l’inutilizzabilità delle captazioni acquisite inviolazione degli artt. 270 e 271 cod.proc.pen. con i decreti d’intercettazione dicui ai R.I.T. n. 1134/2024 (Allegato 2) e n. 1124/2024 (Allegato 3), da cuidiscende la nullità per difetto assoluto di motivazione dei decreti autorizzativirelativi ai R.I.T. 1756/24 e 2069/24 rilevanti per la posizione di [OSCURATO:PERSONA].Vengono esposte le ragioni di tale assunto in considerazione del fattoche le informative dei R.O.S. del 22 aprile e del 10 maggio 2024, poste a basedei predetti decreti, si fondano integralmente su captazioni inutilizzabili perchésvolte per fatti di reato (ipotesi di corruzione attinenti al sistema dei trasportipubblici su gomma) diversi da quelli oggetto del presente procedimento.Con il secondo motivo aggiunto il ricorrente deduce vizio dimotivazione in ragione dell’addotta estraneità al pactum sceleris di [OSCURATO:PERSONA],considerato il suo ruolo di mero destinatario passivo dell’utilità, tenuto contodell’irrilevanza ai fini penali della messa a disposizione di relazioni personali conun soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) privo della qualifica di pubblico ufficiale.

Si deduceillogicità del provvedimento nella parte in cui afferma la sussistenza del concorsonel reato pur riconoscendo che l’ingresso del [OSCURATO:PERSONA] era stato deciso da terziprima ancora del suo primo contatto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è fondato ed assume carattere assorbenterispetto alle altre questioni, imponendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata,essendo stata omessa la doverosa verifica dell’utilizzabilità delle intercettazioniper effetto della intervenuta diversa qualificazione dei fatti ai sensi del reatoprevisto dall’art. 346-biscod. pen., trattandosi di un reato per il quale leintercettazioni non sono consentite in ragione dei limiti edittali di pena previstidall’art. 266 cod. proc. pen.Il Tribunale, in accoglimento parziale dell’appello del pubblicoministero, ha escluso la sussistenza di elementi indiziari gravi a supportodell’ipotesi accusatoria di un accordo corruttivo per l’assenza di riscontri di unruolo attivo svolto dal pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA], che purpartecipando agli incontri con i rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA], promossi primada [OSCURATO:PERSONA] e poi da [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe operato alcun intervento percondizionare lo svolgimento della gara, essendo emerso che altro soggetto(Madonia) avrebbe cercato di influenzare la commissione aggiudicatrice,addirittura in senso contrario agli interessi della [OSCURATO:PERSONA], e che la decisione diCaltagirone di rinviare la gara non rispondeva alla finalità di favorire laDussmann ma era dettata da altre lecite ragioni di cui era stata fornitagiustificazione ritenuta non inattendibile.Quindi, esclusa la sussistenza di un quadro indiziario grave attestanteun ruolo diretto del pubblico ufficiale, concorrente necessario per integrare ilreato di corruzione, è stata ritenuta la sussistenza dei gravi indizi con riferimentoagli accordi intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e gli intermediari ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ed iloro concorrenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), che avrebbero tutti operato persupportare la richiesta di corruzione proveniente dal corruttore mancato([OSCURATO:PERSONA]), da inquadrarsi nella diversa e meno grave fattispecie del traffico diinfluenze illecite, in difetto di elementi che potessero dimostrare l’accettazione daparte del pubblico ufficiale ([OSCURATO:PERSONA]) di utilità anche indirette, offerte a terzepersone con la sua personale adesione all’accordo corruttivo.Il Tribunale nell’operare questa diversa qualificazione dei fatti avrebbedovuto, in via preliminare, verificare se le intercettazioni poste a fondamento ditale diversa e meno grave imputazione fossero state legittimamente autorizzatesulla base di un corretto inquadramento dei fatti nella iniziale più grave ipotesi dicorruzione, a fronte della inutilizzabilità delle intercettazioni ove disposte sullabase di una lettura errata delle medesime risultanze poste a fondamento dellarichiesta del Pubblico Ministero, pur se formalmente disposte per un reatoastrattamente suscettibile di dare corso a tale invasivo mezzo di indagine.Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6.n. 7096 del 15/10/2024 dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287647), nel caso di diversaqualificazione giuridica del fatto-reato sulla cui base è stata dispostal’autorizzazione delle intercettazione è indispensabile, in ossequio ai canoni diproporzione e ragionevolezza a fronte della forza intrusiva del mezzo usato, chela qualificazione, pure provvisoria, del fatto risulti ancorata a sufficienti, sicuri eobiettivi elementi indiziari che ne sorreggano, per un verso, la correttaformulazione da parte del pubblico ministero e, per altro verso, la successiva,rigorosa, verifica dei presupposti da parte del giudice chiamato ad autorizzare lerelative operazioni intercettative; fermo restando il sindacato di legittimità dellaCorte di cassazione in ordine all'effettiva sussistenza di tali presupposti (cosìtestualmente, Sez.

U., n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, in motivazione).Al fine di evitare l’utilizzo improprio delle intercettazioni anche per reatiper i quali non ricorrono i limiti legali di ammissibilità stabiliti dagli artt. 266 cod.proc. pen. in presenza di un fatto storico rimasto sostanzialmente immutatorispetto a quello autorizzato è necessario che sia verificato innanzitutto da partedello stesso giudice che procede alla diversa qualificazione dei fatti sel’autorizzazione iniziale sia stata sorretta da una corretta lettura della vicenda, alfine di escludere che l’inquadramento dei fatti in reati compatibili con l’utilizzodelle intercettazioni non abbia rappresentato una sostanziale elusione del divietonormativo.Si tratta, cioè, di verificare se la divergenza tra fatto-reato di cui sichiede l'autorizzazione ad intercettare ed il fatto emergente dalle risultanzeinvestigative era già manifesta al momento in cui l'intercettazione è statarichiesta ed è stata autorizzata, atteso che in tale caso il giudice non avrebbepotuto autorizzare l'intercettazione, con la conseguente inutilizzabilità delleintercettazioni ove disposte ab initio sulla base di una lettura errata dellerisultanze delle indagini.Deve, inoltre, essere anche verificato se la divergenza tra qualificazioneiniziale per la quale è stata disposta l’autorizzazione e quella per la quale è stataravvisata la gravità indiziaria in sede di applicazione della misura cautelare, nontrovi giustificazione nel differente parametro di valutazione degli indizi di reatoche distingue l’autorizzazione ad intercettare dall’applicazione della misuracautelare.È pacifico, infatti, che il presupposto dei gravi indizi di reato, non hauna connotazione "probatoria", in chiave di valutazione prognostica dellacolpevolezza, ma esige un vaglio di particolare serietà delle esigenzeinvestigative, che vanno riferite ad uno specifico fatto costituente reato, in mododa circoscrivere l'ambito di possibile incidenza dell'interferenza nelle altruicomunicazioni private (Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, Romeo, Rv. 270812).Una gravità oggettiva che degrada a sufficienza indiziaria nel caso difattispecie criminose che attengono ai delitti di criminalità organizzata ai sensidella disciplina derogatoria delle norme codicistiche prevista dall'art. 13 deldecreto legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, chesi estende anche alle intercettazioni disposte per reati contro la pubblicaamministrazione commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblicoservizio a norma dell’art. 6 del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216.In ogni caso, proprio perché poste a fondamento dell'ordinanzaapplicativa della misura cautelare per un reato diverso da quello per il qualeerano state autorizzate le intercettazioni, le risultanze offerte dalle attivitàd'intercettazione avrebbero dovuto costituire oggetto di uno specifico controllo,in sede di riesame o di appello cautelare, sulla fondatezza o menodell’insussistenza dei presupposti e delle condizioni di legittimità della loroautorizzazione, controllo che nel caso in esame è stato del tutto omesso.2.

Andava, inoltre, in via preliminare verificato se la diversaqualificazione giuridica operata in sede cautelare deve intendersi riferita allostesso fatto storico per il quale erano state disposte le intercettazioni, atteso cheove si tratti di un fatto diverso ed ulteriore, le intercettazioni non sarebberoutilizzabili per il divieto posto dall’art. 270 cod. proc. pen. come interpretato dalleSezioni Unite Cavallo, essendo il reato di cui all’art. 346-bis cod. pen. al di fuoridei limiti edittali richiesti dall’art. 266 cod. proc. pen., pur se in ipotesi connessocon il reato di corruzione per il quale le intercettazioni erano state autorizzate.L'oggetto della sentenza delle Sezioni Unite n. 51 del 28/11/2019,dep. 2020, Cavallo, attiene alle ipotesi in cui, rispetto al fatto-reato per cui sonostate autorizzate le captazioni, emergano fatti-reato diversi ed ulteriori a seguitodegli esiti delle captazioni eseguite, con il conseguente divieto di cui all'art. 270cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimentidiversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultinoindispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto inflagranza – a meno che detti ulteriori e diversi reati risultino connessi, ex art. 12cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine"disposta, e a condizione che rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art.266 cod. proc. pen. (Sez.

U., n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv.277395).Sulla base di tali criteri di valutazione, pertanto, il Tribunaledell’impugnazione cautelare dovrà verificare, in sede di giudizio di rinvio, se ilmateriale indiziario emerso dalle operazioni di intercettazione a sostegno dellarichiesta cautelare del pubblico ministero, valutato dallo stesso Tribunale ai finidella decisione sull'applicazione della misura cautelare oggetto dell'ordinanzaimpositiva, abbia comportato una sostanziale modifica del quadro indiziario postoa base delle autorizzazioni delle operazioni di intercettazioni medesime,accertando in particolare: 1)se il reato di traffico di influenze per il quale è stataapplicata la misura cautelare rappresenti una mera riqualificazione dello stessofatto storico per il quale erano state autorizzate le intercettazioni, o secostituisca, piuttosto, un fatto nuovo ed ulteriore nel senso sopra chiarito ai finidell’applicazione del divieto di utilizzazione stabilito dall’art. 270 cod. proc. pen.;2) una volta escluso che si tratti di fatto nuovo, ulteriore e diverso da quello dicorruzione posto a fondamento dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, se ladiversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti sia stata la conseguenza degliesiti delle intercettazioni medesime, o, se al contrario, già al momentodell’emissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni il quadro indiziariofosse del tutto identico a quello posto a base dell’ordinanza cautelare, o,comunque, non consentisse di giustificare una solida e seria base investigativariferita alle ipotesi del reato di corruzione di cui al capo 1) dell’imputazionecautelare e della correlata turbativa di gara, ascritta al capo 2) della stessaincolpazione cautelare.È evidente che se i fatti ricondotti nella fattispecie del traffico diinfluenze illecite in sede di applicazione della misura cautelare dovesseroritenersi del tutto coincidenti con quelli qualificati come corruzione in sede didecreti autorizzativi delle intercettazioni, la inutilizzabilità delle intercettazioni sipaleserebbe come conseguenza della sostanziale elusione del divieto di disporrele intercettazioni per reati non rientranti nei limiti edittali previsti dall’art. 266cod. proc. pen.A tale proposito si deve, però, tenere conto che la base investigativaseria che legittima l’utilizzo delle intercettazioni deve essere vagliata non già conil parametro della gravità indiziaria propria della materia cautelare, ma allastregua del controllo di legalità riferito alla sussistenza di elementi concreti cherendano non meramente ipotetico ma ragionevolmente più plausibile - conriferimento alla vicenda in esame – che gli accordi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perun verso, e tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], per altro verso,prevedessero ab initio la partecipazione diretta del pubblico ufficiale e non ancheuna benevolenza dello stesso predicata soltanto dai terzi intermediari (nel caso inesame da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e da costoro mercificata con ilMarchese per conseguire utilità di varia natura unicamente per sé medesimisenza alcun coinvolgimento del pubblico ufficiale.Nell’operare tale verifica assume ovviamente rilevanza la nettadistinzione che esiste tra le fattispecie della corruzione e quella del traffico diinfluenze illecite, considerato che presupposto indefettibile del traffico diinfluenze illecite è che il soggetto qualificato, pubblico ufficiale o incaricato di unpubblico servizio, resti fuori dall’accordo illecito e che non vi aderisca in alcunmodo, configurandosi altrimenti il concorso nei diversi reati di cui agli artt. 318 e319 cod. pen.L’elemento negativo del reato di cui all’art. 346-bis cod. pen., cheespressamente lo premette nella descrizione della relativa fattispecie (“fuori deicasi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter”) non consente diassimilare e confondere le predette fattispecie, essendo il traffico di influenze unreato strutturalmente diverso da quello corruttivo, che si connota per laestraneità del pubblico ufficiale all’accordo che deve intercorre esclusivamentetra il privato interessato a conseguire l’indebito favore del pubblico ufficiale el’intermediario, ovvero il c.d. trafficante di influenze.Nel caso in cui il privato favorito e l’intermediario agiscano in accordotra loro per interloquire entrambi direttamente con il pubblico ufficiale perindurre quest’ultimo a compiere l’atto contrario prospettandogli delle utilitàdirette o indirette, si è certamente al di fuori dello schema tipico del reato di cuiall’art. 346-bis cod. pen. anche se il pubblico ufficiale dovesse rifiutare l’offertacorruttiva, potendosi in tale eventualità ritenere integrato il reato di istigazionealla corruzione previsto dall’art. 322 cod. pen., ma sempre che vi siano elementiindiziari che consentano di affermare che una offerta corruttiva sia stataeffettivamente portata a conoscenza del soggetto qualificato e da questi rifiutata.Non può in astratto neppure escludersi un concorso materiale deipredetti reati ove i fatti di corruzione si sviluppino autonomamente rispetto aquelli del traffico di influenze illecite, come accade quando l’intermediario agiscesenza coinvolgere il pubblico ufficiale, che resta estraneo al mercimonio (cosìdelineandosi il reato di traffico di influenze illecite), e, successivamente,modificando il proprio intervento, invece, operi per mettere in contatto tra loro ilprivato con il soggetto qualificato affinchè costoro si mettano direttamented’accordo tra loro, delineandosi il concorso nel reato di corruzione, sempre che ilpubblico ufficiale aderisca all’accordo illecito.D’altra parte, essendo il traffico di influenze ravvisabile anche quandole utilità economiche siano offerte all’intermediario «per remunerare un pubblicoufficiale o un incaricato di un pubblico servizio […] in relazione all’esercizio dellesue funzioni” » va considerato che nella fase delle indagini quando i fattidevono essere ancora accertati la partecipazione del soggetto qualificato sidelinea sempre e soltanto come ipotetica nella stessa struttura del reato, ma perlegittimare l’utilizzo delle intercettazioni deve essere necessariamente supportatada elementi di fatto idonei a giustificare l’inquadramento nel più grave e diversoreato di corruzione.In tale evenienza, come sopra osservato, assume rilevanza la verificadel rapporto che esiste tra il reato posto a base dell’autorizzazione delleoperazioni di intercettazione e quello accertato sulla base degli esiti delleintercettazioni autorizzate, non essendo consentito l’utilizzo delle intercettazioniper reati diversi da quelli per i quali sono state autorizzate, ove pure si tratti direati connessi ma non rientranti nei limiti di ammissibilità di cui all’art.266 cod.proc. pen.In relazione ai profili ora evidenziati, giova richiamare il quadro deiprincipii delineato da questa Suprema Corte (Sez.

6. n. 7096 del 15/10/2024dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287647; Sez. 6, n. 21740 del 01/03/2016, Masciotta, Rv.266922), secondo cui la legittimità di una intercettazione deve essere verificataal momento in cui la captazione è richiesta ed autorizzata, non potendosiprocedere ad un controllo postumo della sua ritualità sulla base delle nuove edulteriori risultanze derivanti dal prosieguo delle captazioni e dalle altreacquisizioni.Con la conseguenza che, nel caso in cui un'intercettazione sia statadisposta applicando la disciplina prevista dall'art. 13, comma 1, del decreto legge13 magg io 1991, n . 152 (conver t i to da l la su c i ta ta legge n .203/1991),richiamato dall’art. 6 del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, conriguardo ad una originaria prospettazione di reati contro la pubblicaamministrazione commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblicoservizio per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore a cinque anni,le relative risultanze possono essere utilizzate anche quando il prosieguo delleindagini impone di qualificare i fatti come non più ascrivibili alla suddetta area,analogamente a quanto previsto in materia di reati di criminalità organizzata.Non rileva, dunque, ai fini della utilizzabilità dei risultati delleintercettazioni, che all'esito delle indagini non sia stata confermata l'ipotesi diaccusa per l'accertamento della quale era stato disposto il mezzo di ricerca dellaprova.Ma, per effetto anche delle limitazioni all’utilizzo delle intercettazionifissate dalla sentenza “Cavallo” delle Sezioni Unite, deve essere necessariamenteverificato che l'attività di intercettazione sia stata effettivamente autorizzata conriferimento ad una base investigativa seria rapportata al momento in cuil’intercettazione è stata disposta per l’accertamento di un delitto rientrante nellacategoria dei reati per i quali le intercettazioni sono ammesse (Sez. 6, n. 7096del 15/10/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287647).3.

Deve anche evidenziarsi che la disamina che andrà operata dalTribunale investe la diretta valutazione degli elementi indiziari posti a base deidecreti autorizzativi ed implica apprezzamenti riservati al giudizio di merito,rispetto ai quali il sindacato di legittimità è limitato unicamente allo scrutiniodella coerenza logica di siffatte valutazioni, non essendo compito della Corte dilegittimità vagliare direttamente ed autonomamente tali elementi di fatto,sostituendosi al giudice di merito, travalicando i limiti propri del sindacato dilegittimità.Non si tratta di derogare alla consolidata giurisprudenza secondo cui"in tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari,l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni captative derivante dalla mancanza dimotivazione dei decreti di autorizzazione e di proroga può essere dedotta dalleparti, per la prima volta, in sede di legittimità, ma è onere del ricorrente allegarei decreti medesimi, qualora questi non siano stati trasmessi al tribunale delriesame ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. e conseguentementenon siano pervenuti alla Corte di cassazione" (Sez. 1, 31046 del 21/09/2016,dep. 21/06/2017, Pio, Rv. 270903; Sez. 6, n. 29172 del 28/04/2023, n.m.; Sez.2, n. 49959 del 14/11/2023, Caggianelli, Rv. 285622).Occorre considerare che nel caso in esame non basta verificare in sededi legittimità la completezza della motivazione dei decreti autorizzativi ma siimpone al giudice di merito verificare preliminarmente se gli elementi di fattoposti a fondamento di una determinata ipotesi di reato in sede di autorizzazionedelle intercettazioni siano stati vagliati coerentemente a fronte della valutazioneradicalmente differente del quadro indiziario posto a fondamento della misuracautelare.Si tratta di una verifica che investendo le valutazioni degli indizi deveessere operata innanzitutto dal giudice che ha emesso la misura e, nel caso diaccoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero, dal tribunale che ne hadisposto l’applicazione in riforma dell’ordinanza di rigetto emessa dal giudicedelle indagini preliminari, poichè il sindacato di legittimità nell'esame dellequestioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificarel'integrazione della violazione denunziata, ma non anche quello di interpretare inmodo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti abase della questione, salvo il rilievo della mancanza o manifesta illogicità dellamotivazione.4.

Si deve, pertanto, affermare il principio secondo cui, in tutti i casi incui una intercettazione disposta per un reato che ne legittima l’utilizzo sia stataposta a base per l’applicazione di una misura cautelare sul presupposto dellagravità indiziaria per un reato diverso e che non rientra tra quelli che neconsentono l’utilizzo, è compito del giudice di merito valutare preliminarmentequali siano state le ragioni di tale differente ricostruzione e qualificazione deifatti, operando delle valutazioni di merito che potranno, poi, essereeventualmente vagliate in sede di legittimità sotto il profilo della loro coerenzalogica o degli altri vizi per i quali è ordinariamente ammesso il ricorso percassazione.Sulla effettiva consistenza ed univocità della base indiziaria richiamatadagli organi inquirenti a sostegno delle richieste di autorizzazione all'esecuzionedelle relative operazioni di intercettazione il Tribunale dovrà, conseguentemente,espletare il necessario vaglio, giustificando le ragioni della diversa ricostruzioneoperata in sede cautelare ed uniformandosi ai principii sopra enunciati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermocompetente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleuditi l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo in sostituzionedell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quali difensori di [OSCURATO:PERSONA], che hanno conclusochiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Palermo,sezione per il riesame, decidendo sull’appello proposto dal Pubblico Ministerocontro l’ordinanza emessa il 2 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari dello stesso Tribunale, ha disposto la misura cautelare interdittiva deldivieto di esercitare attività imprenditoriali e uffici direttivi di persone giuridicheper la durata di un anno, in relazione al reato di cui all’art. 346-biscod. pen.,come riqualificato il fatto ascritto al capo 1).Con l’ordinanza appellata dal Pubblico Ministero, il [OSCURATO:PERSONA] delleindagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva rigettato la richiesta cautelarenei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avanzata in relazione al delitto di corruzione aisensi dell’art. 319 cod. pen.Più precisamente il G.i.p. aveva ritenuto di riqualificare il reato ai sensidell’art. 346-bis cod. pen., da corruzione in traffico di influenze, nei confronti deicoindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre avevaritenuto di escludere la gravità degli indizi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e ipredetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ad un ulteriore accordo illecitointercorso con [OSCURATO:PERSONA], analogo a quello intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e irappresentanti della [OSCURATO:PERSONA].Tali accordi erano sostanzialmente diretti a corrompere il direttoredell’A.S.P. ([OSCURATO:PERSONA]) di Siracusa, [OSCURATO:PERSONA],per favorire la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di [OSCURATO:PERSONA] della gara “ausiliariato” bandita da detta A.S.P., in cambio disbocchi occupazionali offerti direttamente dal [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e diun subappalto in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. facente capo a [OSCURATO:PERSONA],con l’intermediazione di [OSCURATO:PERSONA].In tale contesto, [OSCURATO:PERSONA], amministratore della EuroserviceS.r.l., sarebbe stato destinatario del promesso subappalto proprio in ragione deisuoi rapporti di amicizia con il [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe a sua volta contribuito aesercitare pressioni su [OSCURATO:PERSONA] per agevolare la conclusione del patto illecito.2. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore ha proposto ricorsoper cassazione, deducendo i motivi che di seguito sinteticamente si riportano.2.1. Con il primo motivo deduce inosservanza delle normeprocessuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in relazione agli artt. 266, 267 e271 cod. proc. pen. e vizio genetico della motivazione per difetto dei presuppostilegittimanti l’emissione dei decreti autorizzativi relativi ai r.i.t. 1756/2024 e2069/2024 e delle successive proroghe.Si adduce l’insussistenza “ab origine” degli indizi del reato dicorruzione per carenza dei requisiti strutturali del fatto-reato, con la conseguenteelusione dei limiti di ammissibilità ex art. 266 cod.proc.pen. a fronte dellaconfigurabilità del solo delitto di traffico di influenze illecite.In sostanza, le intercettazioni sono state disposte in relazione ai delittidi corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio ex art. 319 cod. pen. (capo1) e turbata libertà degli incanti ex art. 353 cod. pen. (capo 2), fattispecie per lequali le intercettazioni sono ammesse ai sensi dell’art. 266 cod.proc.pen., ma nelcorso del procedimento cautelare il G.I.P. di Palermo, con ordinanza del 2dicembre 2025, ha escluso la sussistenza di entrambi i reati di cui ai capi 1) e 2),ed il Tribunale del riesame, in riforma di tale decisione, ha riqualificato il fatto, dicui al capo 1) come traffico illecito di influenze, delitto per il quale — in ragionedel limite edittale massimo — l’intercettazione non è consentita dall’art. 266cod.proc.pen.Il Tribunale ha del tutto pretermesso di verificare se gli indizi del reatodi corruzione e turbativa, presupposti necessari per l’emissione del decretoautorizzativo, esistessero ab origine, al momento in cui il G.I.P. ha disposto leintercettazioni.L’omissione di tale verifica costituisce il vizio che inficiairrimediabilmente il provvedimento impugnato.Secondo il ricorrente il quadro probatorio ricostruito in base alleintercettazioni del febbraio-marzo 2024 documentava, per stessa ammissione delTribunale: 1) che non esisteva alcun accordo con il pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA];2) che non vi era alcun atto contrario ai doveri d’ufficio; 3) che non vi era alcunelemento neppure di mero sospetto che sin dall’inizio prospettasse un interventodi [OSCURATO:PERSONA] sui componenti della commissione di gara per avvantaggiare lasocietà [OSCURATO:PERSONA].A riprova di tale assunto il ricorrente ha allegato i decreti autorizzativie di convalida del decreto di urgenza emesso dal Pubblico Ministero insieme alleinformative di polizia giudiziaria poste a base delle richieste di autorizzazionedelle operazioni di intercettazione, a dimostrazione di come il fatto storicamentedescritto dalla [OSCURATO:PERSONA] era inequivocabilmente riconducibile, al più, aldelitto di traffico illecito di influenze ex art. 346-bis cod.pen., reato per il qualel’art. 266, comma 1, lett. a), cod.proc.pen. non ammette l’iutilizzo delleintercettazioni.Nel ricorso si rappresenta, poi, che eliminate le intercettazioni ilprovvedimento impugnato, in punto di gravità indiziaria, non supera la “prova diresistenza” con riferimento al ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda.Al momento dell’autorizzazione mancavano i «sufficienti, sicuri eobiettivi elementi indiziari» che le Sezioni Unite Scurato(Sez. U., n. 26889 del28/04/2016) e la successiva sentenza della Sesta Sezione (n. 7096 del15/10/2024, dep. 20/02/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287647) indicano come presuppostoindefettibile della legittimità del decreto.2.2. Con il secondo motivo deduce cumulativamente violazione di leggee vizio della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen. sotto il profilo del travisamento della prova con riferimento all’identitàdegli interlocutori e al contenuto oggettivo della conversazione captata in data 17settembre 2024 (r.i.t. 3565/2024, prog. 31, 32 e 33), per manifesta illogicitàdella motivazione e valenza disarticolante dell’errore ai fini della caducazione delgiudizio di gravità indiziaria ex art. 273 cod.proc.pen. in ordine alla consapevolepartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’ipotizzato accordo illecito.Al fine di dimostrare la presunta consapevolezza e partecipazionecod.pen.), l’ordinanza impugnata a pagina 27 afferma «Questo sviluppo trovapiena confermanei fatti immediatamente successivi: appena un’ora dopol’incontro, infatti, il [OSCURATO:PERSONA], dopo avere concordato con l’[OSCURATO:PERSONA] che, a frontedell’atteggiamento fin troppo neutrale del [OSCURATO:PERSONA], occorresse insisteremaggiormente sul canale [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], ritenuto più efficace in ragionedel rapporto fiduciario tra i due, incontrava [OSCURATO:PERSONA], rappresentandogli che“noiil nostro lo abbiamo fatto” (in riferimento sempre all’incontro del 16 settembre)“manca il tuo...fattelo eh...per avere certezza della cosa”». Il fatto storico postoa fondamento della motivazione (il dialogo diretto [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] con tale tenore)è documentalmente inesistente negli atti del procedimento.2.3. Con il terzo motivo deduce vizio della motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ed erronea applicazione della leggepenale in relazione all’art. 346-bis cod.pen. nella forma del travisamento dellaprova per omissione e manifesta illogicità per insussistenza dell’elementocostitutivo oggettivo della dazione o promessa di una «utilità economica», qualeindebito vantaggio patrimoniale.Il Tribunale ha omesso del tutto di verificare se, in concreto, ilsubappalto offerto al [OSCURATO:PERSONA] producesse un’utile ovvero una perdita in capo allaEuroservice S.r.l. non essendo stato considerato quanto affermatonell’informativa n. 62/10-04 di prot. 2023 del 12.12.2025 (all. 6) nella quale apagina 40, a commento dell’intercettazione R.I.T. n. 4214/2024, progr. 3697 del1° febbraio 2025, è scritto a chiare lettere: «[OSCURATO:PERSONA] riferiva che, dopo aververificato tutte le condizioni, non riteneva più sostenibile e conveniente accettareil subappalto […]».2.4. Con il quarto motivo deduce vizio della motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e violazione di legge in relazione alladeterminazione della durata della misura cautelare interdittiva.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale ha applicato nei confronti diMazzola la misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare attivitàimprenditoriali, fissandone la durata nella misura massima di un anno ai sensidell’art. 308, comma 2, cod. proc. pen.La motivazione del Tribunale è apparente e non rispetta il principio didiritto sancito più volte dalla Corte secondo cui «In tema di misure interdittive, laflessibilità della disciplina relativa al termine di durata prevista dall’art. 308,comma 2, cod. proc. pen. - come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 -impone al giudice della cautela un onere di motivazione in merito al termineindicato nell’ordinanza, a maggior ragione nel caso in cui esso coincida con quellomassimo legale» (cfr. Sez. 5, n. 36843 del 07/07/2023, dep. 05/09/2023, Rv.285769-01; Sez. 5, n. 4178 del 21/12/2016,dep. 27/01/2017, Rv. 269091 - 01).Il Tribunale, infatti, ha del tutto omesso di assolvere all’oneremotivazionale in ordine alle ragioni che giustificano l’applicazione della misuranella sua massima estensione temporale, senza considerare elementi di fattodecisivi quali l’incensuratezza dell’indagato e la sporadicità del comportamentocontestato.3. Si deve dare atto che in data 20 maggio 2026 sono stati depositatidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] motivi aggiunti, con i quali vengono sviluppate ulteriori censure inmerito alla inutilizzabilità delle intercettazioni e con riguardo alla qualificazionedei fatti ai sensi dell’art. 346-bis cod.pen.Con riferimento al primo profilo si rappresenta che con sentenza del23 aprile 2026, dep. 12 maggio 2026, la Sezione Sesta della Cassazione inrelazione al ricorso proposto dal coindagato [OSCURATO:PERSONA] ha dispostol’annullamento con rinvio per l’inutilizzabilità delle captazioni acquisite inviolazione degli artt. 270 e 271 cod.proc.pen. con i decreti d’intercettazione dicui ai R.I.T. n. 1134/2024 (Allegato 2) e n. 1124/2024 (Allegato 3), da cuidiscende la nullità per difetto assoluto di motivazione dei decreti autorizzativirelativi ai R.I.T. 1756/24 e 2069/24 rilevanti per la posizione di [OSCURATO:PERSONA].Vengono esposte le ragioni di tale assunto in considerazione del fattoche le informative dei R.O.S. del 22 aprile e del 10 maggio 2024, poste a basedei predetti decreti, si fondano integralmente su captazioni inutilizzabili perchésvolte per fatti di reato (ipotesi di corruzione attinenti al sistema dei trasportipubblici su gomma) diversi da quelli oggetto del presente procedimento.Con il secondo motivo aggiunto il ricorrente deduce vizio dimotivazione in ragione dell’addotta estraneità al pactum sceleris di [OSCURATO:PERSONA],considerato il suo ruolo di mero destinatario passivo dell’utilità, tenuto contodell’irrilevanza ai fini penali della messa a disposizione di relazioni personali conun soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) privo della qualifica di pubblico ufficiale. Si deduceillogicità del provvedimento nella parte in cui afferma la sussistenza del concorsonel reato pur riconoscendo che l’ingresso del [OSCURATO:PERSONA] era stato deciso da terziprima ancora del suo primo contatto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assume carattere assorbenterispetto alle altre questioni, imponendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata,essendo stata omessa la doverosa verifica dell’utilizzabilità delle intercettazioniper effetto della intervenuta diversa qualificazione dei fatti ai sensi del reatoprevisto dall’art. 346-biscod. pen., trattandosi di un reato per il quale leintercettazioni non sono consentite in ragione dei limiti edittali di pena previstidall’art. 266 cod. proc. pen.Il Tribunale, in accoglimento parziale dell’appello del pubblicoministero, ha escluso la sussistenza di elementi indiziari gravi a supportodell’ipotesi accusatoria di un accordo corruttivo per l’assenza di riscontri di unruolo attivo svolto dal pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA], che purpartecipando agli incontri con i rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA], promossi primada [OSCURATO:PERSONA] e poi da [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe operato alcun intervento percondizionare lo svolgimento della gara, essendo emerso che altro soggetto(Madonia) avrebbe cercato di influenzare la commissione aggiudicatrice,addirittura in senso contrario agli interessi della [OSCURATO:PERSONA], e che la decisione diCaltagirone di rinviare la gara non rispondeva alla finalità di favorire laDussmann ma era dettata da altre lecite ragioni di cui era stata fornitagiustificazione ritenuta non inattendibile.Quindi, esclusa la sussistenza di un quadro indiziario grave attestanteun ruolo diretto del pubblico ufficiale, concorrente necessario per integrare ilreato di corruzione, è stata ritenuta la sussistenza dei gravi indizi con riferimentoagli accordi intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e gli intermediari ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ed iloro concorrenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), che avrebbero tutti operato persupportare la richiesta di corruzione proveniente dal corruttore mancato([OSCURATO:PERSONA]), da inquadrarsi nella diversa e meno grave fattispecie del traffico diinfluenze illecite, in difetto di elementi che potessero dimostrare l’accettazione daparte del pubblico ufficiale ([OSCURATO:PERSONA]) di utilità anche indirette, offerte a terzepersone con la sua personale adesione all’accordo corruttivo.Il Tribunale nell’operare questa diversa qualificazione dei fatti avrebbedovuto, in via preliminare, verificare se le intercettazioni poste a fondamento ditale diversa e meno grave imputazione fossero state legittimamente autorizzatesulla base di un corretto inquadramento dei fatti nella iniziale più grave ipotesi dicorruzione, a fronte della inutilizzabilità delle intercettazioni ove disposte sullabase di una lettura errata delle medesime risultanze poste a fondamento dellarichiesta del Pubblico Ministero, pur se formalmente disposte per un reatoastrattamente suscettibile di dare corso a tale invasivo mezzo di indagine.Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6.n. 7096 del 15/10/2024 dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287647), nel caso di diversaqualificazione giuridica del fatto-reato sulla cui base è stata dispostal’autorizzazione delle intercettazione è indispensabile, in ossequio ai canoni diproporzione e ragionevolezza a fronte della forza intrusiva del mezzo usato, chela qualificazione, pure provvisoria, del fatto risulti ancorata a sufficienti, sicuri eobiettivi elementi indiziari che ne sorreggano, per un verso, la correttaformulazione da parte del pubblico ministero e, per altro verso, la successiva,rigorosa, verifica dei presupposti da parte del giudice chiamato ad autorizzare lerelative operazioni intercettative; fermo restando il sindacato di legittimità dellaCorte di cassazione in ordine all'effettiva sussistenza di tali presupposti (cosìtestualmente, Sez. U., n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, in motivazione).Al fine di evitare l’utilizzo improprio delle intercettazioni anche per reatiper i quali non ricorrono i limiti legali di ammissibilità stabiliti dagli artt. 266 cod.proc. pen. in presenza di un fatto storico rimasto sostanzialmente immutatorispetto a quello autorizzato è necessario che sia verificato innanzitutto da partedello stesso giudice che procede alla diversa qualificazione dei fatti sel’autorizzazione iniziale sia stata sorretta da una corretta lettura della vicenda, alfine di escludere che l’inquadramento dei fatti in reati compatibili con l’utilizzodelle intercettazioni non abbia rappresentato una sostanziale elusione del divietonormativo.Si tratta, cioè, di verificare se la divergenza tra fatto-reato di cui sichiede l'autorizzazione ad intercettare ed il fatto emergente dalle risultanzeinvestigative era già manifesta al momento in cui l'intercettazione è statarichiesta ed è stata autorizzata, atteso che in tale caso il giudice non avrebbepotuto autorizzare l'intercettazione, con la conseguente inutilizzabilità delleintercettazioni ove disposte ab initio sulla base di una lettura errata dellerisultanze delle indagini.Deve, inoltre, essere anche verificato se la divergenza tra qualificazioneiniziale per la quale è stata disposta l’autorizzazione e quella per la quale è stataravvisata la gravità indiziaria in sede di applicazione della misura cautelare, nontrovi giustificazione nel differente parametro di valutazione degli indizi di reatoche distingue l’autorizzazione ad intercettare dall’applicazione della misuracautelare.È pacifico, infatti, che il presupposto dei gravi indizi di reato, non hauna connotazione "probatoria", in chiave di valutazione prognostica dellacolpevolezza, ma esige un vaglio di particolare serietà delle esigenzeinvestigative, che vanno riferite ad uno specifico fatto costituente reato, in mododa circoscrivere l'ambito di possibile incidenza dell'interferenza nelle altruicomunicazioni private (Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, Romeo, Rv. 270812).Una gravità oggettiva che degrada a sufficienza indiziaria nel caso difattispecie criminose che attengono ai delitti di criminalità organizzata ai sensidella disciplina derogatoria delle norme codicistiche prevista dall'art. 13 deldecreto legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, chesi estende anche alle intercettazioni disposte per reati contro la pubblicaamministrazione commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblicoservizio a norma dell’art. 6 del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216.In ogni caso, proprio perché poste a fondamento dell'ordinanzaapplicativa della misura cautelare per un reato diverso da quello per il qualeerano state autorizzate le intercettazioni, le risultanze offerte dalle attivitàd'intercettazione avrebbero dovuto costituire oggetto di uno specifico controllo,in sede di riesame o di appello cautelare, sulla fondatezza o menodell’insussistenza dei presupposti e delle condizioni di legittimità della loroautorizzazione, controllo che nel caso in esame è stato del tutto omesso.2. Andava, inoltre, in via preliminare verificato se la diversaqualificazione giuridica operata in sede cautelare deve intendersi riferita allostesso fatto storico per il quale erano state disposte le intercettazioni, atteso cheove si tratti di un fatto diverso ed ulteriore, le intercettazioni non sarebberoutilizzabili per il divieto posto dall’art. 270 cod. proc. pen. come interpretato dalleSezioni Unite Cavallo, essendo il reato di cui all’art. 346-bis cod. pen. al di fuoridei limiti edittali richiesti dall’art. 266 cod. proc. pen., pur se in ipotesi connessocon il reato di corruzione per il quale le intercettazioni erano state autorizzate.L'oggetto della sentenza delle Sezioni Unite n. 51 del 28/11/2019,dep. 2020, Cavallo, attiene alle ipotesi in cui, rispetto al fatto-reato per cui sonostate autorizzate le captazioni, emergano fatti-reato diversi ed ulteriori a seguitodegli esiti delle captazioni eseguite, con il conseguente divieto di cui all'art. 270cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimentidiversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultinoindispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto inflagranza – a meno che detti ulteriori e diversi reati risultino connessi, ex art. 12cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine"disposta, e a condizione che rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art.266 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv.277395).Sulla base di tali criteri di valutazione, pertanto, il Tribunaledell’impugnazione cautelare dovrà verificare, in sede di giudizio di rinvio, se ilmateriale indiziario emerso dalle operazioni di intercettazione a sostegno dellarichiesta cautelare del pubblico ministero, valutato dallo stesso Tribunale ai finidella decisione sull'applicazione della misura cautelare oggetto dell'ordinanzaimpositiva, abbia comportato una sostanziale modifica del quadro indiziario postoa base delle autorizzazioni delle operazioni di intercettazioni medesime,accertando in particolare: 1)se il reato di traffico di influenze per il quale è stataapplicata la misura cautelare rappresenti una mera riqualificazione dello stessofatto storico per il quale erano state autorizzate le intercettazioni, o secostituisca, piuttosto, un fatto nuovo ed ulteriore nel senso sopra chiarito ai finidell’applicazione del divieto di utilizzazione stabilito dall’art. 270 cod. proc. pen.;2) una volta escluso che si tratti di fatto nuovo, ulteriore e diverso da quello dicorruzione posto a fondamento dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, se ladiversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti sia stata la conseguenza degliesiti delle intercettazioni medesime, o, se al contrario, già al momentodell’emissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni il quadro indiziariofosse del tutto identico a quello posto a base dell’ordinanza cautelare, o,comunque, non consentisse di giustificare una solida e seria base investigativariferita alle ipotesi del reato di corruzione di cui al capo 1) dell’imputazionecautelare e della correlata turbativa di gara, ascritta al capo 2) della stessaincolpazione cautelare.È evidente che se i fatti ricondotti nella fattispecie del traffico diinfluenze illecite in sede di applicazione della misura cautelare dovesseroritenersi del tutto coincidenti con quelli qualificati come corruzione in sede didecreti autorizzativi delle intercettazioni, la inutilizzabilità delle intercettazioni sipaleserebbe come conseguenza della sostanziale elusione del divieto di disporrele intercettazioni per reati non rientranti nei limiti edittali previsti dall’art. 266cod. proc. pen.A tale proposito si deve, però, tenere conto che la base investigativaseria che legittima l’utilizzo delle intercettazioni deve essere vagliata non già conil parametro della gravità indiziaria propria della materia cautelare, ma allastregua del controllo di legalità riferito alla sussistenza di elementi concreti cherendano non meramente ipotetico ma ragionevolmente più plausibile - conriferimento alla vicenda in esame – che gli accordi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perun verso, e tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], per altro verso,prevedessero ab initio la partecipazione diretta del pubblico ufficiale e non ancheuna benevolenza dello stesso predicata soltanto dai terzi intermediari (nel caso inesame da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e da costoro mercificata con ilMarchese per conseguire utilità di varia natura unicamente per sé medesimisenza alcun coinvolgimento del pubblico ufficiale.Nell’operare tale verifica assume ovviamente rilevanza la nettadistinzione che esiste tra le fattispecie della corruzione e quella del traffico diinfluenze illecite, considerato che presupposto indefettibile del traffico diinfluenze illecite è che il soggetto qualificato, pubblico ufficiale o incaricato di unpubblico servizio, resti fuori dall’accordo illecito e che non vi aderisca in alcunmodo, configurandosi altrimenti il concorso nei diversi reati di cui agli artt. 318 e319 cod. pen.L’elemento negativo del reato di cui all’art. 346-bis cod. pen., cheespressamente lo premette nella descrizione della relativa fattispecie (“fuori deicasi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter”) non consente diassimilare e confondere le predette fattispecie, essendo il traffico di influenze unreato strutturalmente diverso da quello corruttivo, che si connota per laestraneità del pubblico ufficiale all’accordo che deve intercorre esclusivamentetra il privato interessato a conseguire l’indebito favore del pubblico ufficiale el’intermediario, ovvero il c.d. trafficante di influenze.Nel caso in cui il privato favorito e l’intermediario agiscano in accordotra loro per interloquire entrambi direttamente con il pubblico ufficiale perindurre quest’ultimo a compiere l’atto contrario prospettandogli delle utilitàdirette o indirette, si è certamente al di fuori dello schema tipico del reato di cuiall’art. 346-bis cod. pen. anche se il pubblico ufficiale dovesse rifiutare l’offertacorruttiva, potendosi in tale eventualità ritenere integrato il reato di istigazionealla corruzione previsto dall’art. 322 cod. pen., ma sempre che vi siano elementiindiziari che consentano di affermare che una offerta corruttiva sia stataeffettivamente portata a conoscenza del soggetto qualificato e da questi rifiutata.Non può in astratto neppure escludersi un concorso materiale deipredetti reati ove i fatti di corruzione si sviluppino autonomamente rispetto aquelli del traffico di influenze illecite, come accade quando l’intermediario agiscesenza coinvolgere il pubblico ufficiale, che resta estraneo al mercimonio (cosìdelineandosi il reato di traffico di influenze illecite), e, successivamente,modificando il proprio intervento, invece, operi per mettere in contatto tra loro ilprivato con il soggetto qualificato affinchè costoro si mettano direttamented’accordo tra loro, delineandosi il concorso nel reato di corruzione, sempre che ilpubblico ufficiale aderisca all’accordo illecito.D’altra parte, essendo il traffico di influenze ravvisabile anche quandole utilità economiche siano offerte all’intermediario «per remunerare un pubblicoufficiale o un incaricato di un pubblico servizio […] in relazione all’esercizio dellesue funzioni” » va considerato che nella fase delle indagini quando i fattidevono essere ancora accertati la partecipazione del soggetto qualificato sidelinea sempre e soltanto come ipotetica nella stessa struttura del reato, ma perlegittimare l’utilizzo delle intercettazioni deve essere necessariamente supportatada elementi di fatto idonei a giustificare l’inquadramento nel più grave e diversoreato di corruzione.In tale evenienza, come sopra osservato, assume rilevanza la verificadel rapporto che esiste tra il reato posto a base dell’autorizzazione delleoperazioni di intercettazione e quello accertato sulla base degli esiti delleintercettazioni autorizzate, non essendo consentito l’utilizzo delle intercettazioniper reati diversi da quelli per i quali sono state autorizzate, ove pure si tratti direati connessi ma non rientranti nei limiti di ammissibilità di cui all’art.266 cod.proc. pen.In relazione ai profili ora evidenziati, giova richiamare il quadro deiprincipii delineato da questa Suprema Corte (Sez. 6. n. 7096 del 15/10/2024dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287647; Sez. 6, n. 21740 del 01/03/2016, Masciotta, Rv.266922), secondo cui la legittimità di una intercettazione deve essere verificataal momento in cui la captazione è richiesta ed autorizzata, non potendosiprocedere ad un controllo postumo della sua ritualità sulla base delle nuove edulteriori risultanze derivanti dal prosieguo delle captazioni e dalle altreacquisizioni.Con la conseguenza che, nel caso in cui un'intercettazione sia statadisposta applicando la disciplina prevista dall'art. 13, comma 1, del decreto legge13 magg io 1991, n . 152 (conver t i to da l la su c i ta ta legge n .203/1991),richiamato dall’art. 6 del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, conriguardo ad una originaria prospettazione di reati contro la pubblicaamministrazione commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblicoservizio per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore a cinque anni,le relative risultanze possono essere utilizzate anche quando il prosieguo delleindagini impone di qualificare i fatti come non più ascrivibili alla suddetta area,analogamente a quanto previsto in materia di reati di criminalità organizzata.Non rileva, dunque, ai fini della utilizzabilità dei risultati delleintercettazioni, che all'esito delle indagini non sia stata confermata l'ipotesi diaccusa per l'accertamento della quale era stato disposto il mezzo di ricerca dellaprova.Ma, per effetto anche delle limitazioni all’utilizzo delle intercettazionifissate dalla sentenza “Cavallo” delle Sezioni Unite, deve essere necessariamenteverificato che l'attività di intercettazione sia stata effettivamente autorizzata conriferimento ad una base investigativa seria rapportata al momento in cuil’intercettazione è stata disposta per l’accertamento di un delitto rientrante nellacategoria dei reati per i quali le intercettazioni sono ammesse (Sez. 6, n. 7096del 15/10/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287647).3. Deve anche evidenziarsi che la disamina che andrà operata dalTribunale investe la diretta valutazione degli elementi indiziari posti a base deidecreti autorizzativi ed implica apprezzamenti riservati al giudizio di merito,rispetto ai quali il sindacato di legittimità è limitato unicamente allo scrutiniodella coerenza logica di siffatte valutazioni, non essendo compito della Corte dilegittimità vagliare direttamente ed autonomamente tali elementi di fatto,sostituendosi al giudice di merito, travalicando i limiti propri del sindacato dilegittimità.Non si tratta di derogare alla consolidata giurisprudenza secondo cui"in tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari,l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni captative derivante dalla mancanza dimotivazione dei decreti di autorizzazione e di proroga può essere dedotta dalleparti, per la prima volta, in sede di legittimità, ma è onere del ricorrente allegarei decreti medesimi, qualora questi non siano stati trasmessi al tribunale delriesame ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. e conseguentementenon siano pervenuti alla Corte di cassazione" (Sez. 1, 31046 del 21/09/2016,dep. 21/06/2017, Pio, Rv. 270903; Sez. 6, n. 29172 del 28/04/2023, n.m.; Sez.2, n. 49959 del 14/11/2023, Caggianelli, Rv. 285622).Occorre considerare che nel caso in esame non basta verificare in sededi legittimità la completezza della motivazione dei decreti autorizzativi ma siimpone al giudice di merito verificare preliminarmente se gli elementi di fattoposti a fondamento di una determinata ipotesi di reato in sede di autorizzazionedelle intercettazioni siano stati vagliati coerentemente a fronte della valutazioneradicalmente differente del quadro indiziario posto a fondamento della misuracautelare.Si tratta di una verifica che investendo le valutazioni degli indizi deveessere operata innanzitutto dal giudice che ha emesso la misura e, nel caso diaccoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero, dal tribunale che ne hadisposto l’applicazione in riforma dell’ordinanza di rigetto emessa dal giudicedelle indagini preliminari, poichè il sindacato di legittimità nell'esame dellequestioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificarel'integrazione della violazione denunziata, ma non anche quello di interpretare inmodo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti abase della questione, salvo il rilievo della mancanza o manifesta illogicità dellamotivazione.4. Si deve, pertanto, affermare il principio secondo cui, in tutti i casi incui una intercettazione disposta per un reato che ne legittima l’utilizzo sia stataposta a base per l’applicazione di una misura cautelare sul presupposto dellagravità indiziaria per un reato diverso e che non rientra tra quelli che neconsentono l’utilizzo, è compito del giudice di merito valutare preliminarmentequali siano state le ragioni di tale differente ricostruzione e qualificazione deifatti, operando delle valutazioni di merito che potranno, poi, essereeventualmente vagliate in sede di legittimità sotto il profilo della loro coerenzalogica o degli altri vizi per i quali è ordinariamente ammesso il ricorso percassazione.Sulla effettiva consistenza ed univocità della base indiziaria richiamatadagli organi inquirenti a sostegno delle richieste di autorizzazione all'esecuzionedelle relative operazioni di intercettazione il Tribunale dovrà, conseguentemente,espletare il necessario vaglio, giustificando le ragioni della diversa ricostruzioneoperata in sede cautelare ed uniformandosi ai principii sopra enunciati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermocompetente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24063/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris