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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 1982

Cassazione n. 04455/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/07/1982 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE .

APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Velletri in data 20/9/2016, riconosceva a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ascritta e rideterminava la pena inflittagli per il delitto di rapina aggravata; - letto il ricorso e la memoria a firma del difensore; -rilevato che le censure proposte in ordine al giudizio di bilanciamento e alla dosimetria della pena sono manifestamente infondate, avendo la Corte di merito a pag. 6 chiarito le ragioni dell'operata comparazione con motivazione congrua, cui la difesa oppone una difforme valutazione della condotta processuale del prevenuto, sollecitando apprezzamenti di merito preclusi in questa sede a fronte di un apparato giustificativo che non mostra criticità giustificative; -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/07/1982 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE . APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Velletri in data 20/9/2016, riconosceva a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ascritta e rideterminava la pena inflittagli per il delitto di rapina aggravata; - letto il ricorso e la memoria a firma del difensore; -rilevato che le censure proposte in ordine al giudizio di bilanciamento e alla dosimetria della pena sono manifestamente infondate, avendo la Corte di merito a pag. 6 chiarito le ragioni dell'operata comparazione con motivazione congrua, cui la difesa oppone una difforme valutazione della condotta processuale del prevenuto, sollecitando apprezzamenti di merito preclusi in questa sede a fronte di un apparato giustificativo che non mostra criticità giustificative; -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 04455/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris