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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27400/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30871/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; che la rappresenta e difende –resistente – avverso la sentenza n. 212/2018 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 212/2018 del Tribunale di Cuneo che, confermando la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Savigliano (ora Giudice di Pace di Saluzzo), ha rigettato l’opposizione che essa società aveva introdotto avverso l’ordinanza con cui la [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo le aveva ingiunto il pagamento di € 3.107,01 a titolo disanzione amministrativa pecuniaria.

2. La suddetta sanzione era stata irrogata per avere l'opponente affidato un servizio di trasporto internazionale di merce ad un vettore straniero sprovvisto di idoneo titolo, in tal modo incorrendo nella violazione degli articoli 26 l. 298/1974 e 7 d.lgs. 286/2005.

In particolare, si trattava di una partita di kiwi, venduta dalla [OSCURATO:SOCIETA] ad una società spagnola con sede in Barcellona e da quest’ultima fatta ritirare, presso la sede della venditrice, da un trasportatore croato incaricato di portarla in Croazia, per consegnarla all'acquirente finale, avente sede a Zagabria. 3.Il Tribunale ha disatteso, confermando sul punto la sentenza di primo grado, l’assunto della [OSCURATO:SOCIETA] secondo cui il provvedimento autorizzatorio rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture con il numero 2012/010759 avrebbe costituito idoneo titolo di autorizzazione al viaggio.

Al riguardo, il giudice d’appello ha rilevato come tale autorizzazione fosse stata rilasciata per il trasporto di merci verso la Croazia; la documentazione relativa al viaggio indicava invece, quale Stato di arrivo, non la Croazia ma la Spagna (nella sentenza si fa riferimento alla lettera di vettura, C.M.R., mentre nel ricorso si precisa che l'errore era contenuto nel documento di trasporto, D.D.T.); difettava, quindi, la prova di un idoneo titolo al trasporto indicato nella documentazione relativa al viaggio, avente destinazione Spagna.

Il Tribunale ha altresì ritenuto non provata la circostanza, dedotta dalla [OSCURATO:SOCIETA], che l’indicazione della destinazione Spagna, invece che Croazia, fosse effetto di un errore materiale di compilazione della documentazione.

4. Quanto all'elemento psicologico dell'illecito, il Tribunale ha condiviso l'argomento del Giudice di Pace che aveva affermato la sussistenza della colpa della [OSCURATO:SOCIETA] sul rilievo che la stessa «avrebbe dovuto, quale proprietario venditore dei kiwi, verificare che il vettore fosse in possesso di idoneo titolo che lo ammetteva ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto» (pag. 6, primo capoverso, della sentenza)

5. In data 30 settembre 2019 questa Corte ha ordinato, ai sensi dell’art. 377 co. 3 c.p.c., che fosse rinnovata la notificazione del ricorso per cassazione, che era stato indirizzato all’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato e non all’Avvocatura Generale dello Stato (cfr. Cass. 20890 /2018).

In data 5 novembre 2019 il ricorrente ha notificato il ricorso per cassazione all’Avvocatura Generale dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo non ha svolto attività difensiva in questa sede, essendosi limitata a depositare atto di costituzione tardiva ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza pubblica.

6. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 23 novembre 2021, per la quale non sono state depositate memorie.

7. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione all'articolo 26 legge 298/1974 all'articolo 7 d.lgs. 286/2005 all'art. 1 legge 241/1990 (principio di legalità in materia di sanzioni amministrative).

Omesso esame ex art. 360 co. 1 n. 5 di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti.

Violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'articolo 2697 2699 27002712 c.c.

Violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 132 co. 1 n. 4 c.p.c. per mancanza di motivazione». 7. 1.La ricorrente censura la sentenza gravata affermando che la sanzione sarebbe illegittima poiché dalle risultanze documentali e testimoniali emergerebbe come l'effettivo luogo di destinazione della merce fosse la Croazia e non la Spagna.

La lettera di vettura (C.M.R.) risulterebbe infatti correttamente compilata, indicando la Croazia; l’erronea indicazione della destinazione sarebbe contenuta in un documento diverso, il documento di trasporto (D.D.T.).

Essa ricorrente avrebbe quindi affidato la merce ad un vettore munito di regolare autorizzazione ministeriale.

Non avendo esaminato tale autorizzazione, il Tribunale sarebbe incorso nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo del giudizio; avrebbe violato l’art. 26 legge 298/1974, l'articolo 7 d.lgs. 286/2005, l'art. 1 legge 241/1990 (principio di legalità in materia di sanzioni amministrative), che sanzionano il trasporto senza autorizzazione; avrebbe violato la disciplina del valore probatorio degli atti pubblici, quale è l’autorizzazione ministeriale de qua; avrebbe reso, in definitiva, una motivazione apparente.

Afferma la ricorrente che «al secondo giudice va l’addebito di non aver valorizzato le emergenze probatorie orali e documentali cui la ricorrente ha atteso, emergenze che, se unitariamente considerate, avrebbero consentito di pervenire all’accoglimento dell’appello» (pag. 10, ultimi 2 righi; pag. 11 rigo 1).

7.2. Nel motivo inoltre - premesso che «gli accertatori, tratti in errore dal D.D.T con indicazione del luogo di destinazione della merce (Spagna piuttosto che Croazia), hanno sollevato la contestazione rilevando che il vettore non aveva titolo al trasporto dall'Italia alla Spagna, in altre parole non aveva titolo a viaggiare sui territori di Francia e Spagna» (pag. 8, quinto capoverso, del ricorso) - si sostiene, in linea di diritto, che il fatto «che la merce fosse diretta in Croazia (come dimostrato, per essere la sede del cliente finale) o in Spagna (sede del grossista - rivenditore), poco importa perché la norma asseritamente violata è posta dal nostro ordinamento nazionale a tutela della regolarità del trasporti sul solo territorio nazionale e punisce solo ed esclusivamente il trasporto abusivo sul territorio nazionale» (pag. 9, quarto capoverso, del ricorso).

8. Col secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 co. 1 n. 3 e all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., Solfruttalamenta la violazione dell’art. 3 l. 689/1981.

Nel motivo si censura la sentenza gravata là dove, reputando congrua la decisione del giudice di prime cure e trascrivendone uno stralcio, stabilisce che la condotta dell’attuale ricorrente era colposa per non avere essa verificato se il vettore a cui stava consegnando la merce fosse autorizzato al trasporto.

Deduce la ricorrente che il Tribunale, omettendo di esaminare l’autorizzazione ministeriale depositata agli atti, sarebbe incorso nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo del giudizio e avrebbe, conseguentemente, violato l’art. 3 l. 689/1981, confermando la sanzione irrogata pure in mancanza dell’elemento soggettivo – la colpa - dell’illecito sanzionato.

Afferma, in definitiva, la ricorrente che «L’unica colpa riferibile a [OSCURATO:SOCIETA] […] è di aver commesso un errore nella compilazione del documento di trasporto […] Errore che è stato provato documentalmente […] ma anche e soprattutto per via testimoniale» (pag. 11, ultimo rigo; pag. 12 righi 1- 7 del ricorso).

9. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione.

Le plurime doglianze di cui è composto il primo motivo convergono nell’affermazione conclusiva riportata supra (§ 7.1), ove la ricorrente lamenta l’ erronea valutazione del materiale probatorio da parte del giudice d’appello.

Il secondo motivo riproduce le stesse doglianze contenute nel primo, sotto il diverso angolo prospettico dell'inesistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito ascrittole.

L'affermazione sopra riportata - secondo cui sarebbe stato dimostrato, con prove documentali e testimoniali, che la ricorrente aveva commesso un errore nella compilazione del documento di trasporto - si risolve, in definitiva, in una doglianza relativa all’apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale.

9.1. Ciò posto, il Collegio preliminarmente rileva l’infondatezza dell’argomentazione della ricorrente sintetizzata nel precedente §

7.2. Nel ricorso non si contesta che l’autorizzazione a viaggio n. 10759/12, rilasciata al vettore dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avesse ad oggetto un trasporto internazionale tra l’Italia e la Croazia; si assume, invece, l’irrilevanza della effettiva destinazione della merce, ai fini della legittimità della movimentazione della stessa all’interno dei confini italiani (si veda lo stralcio trascritto nel precedente § 7.2: «che la merce fosse diretta in Croazia … o in Spagna … poco importa»).

Tale assunto non può essere condiviso.

L’autorizzazione in parola è una autorizzazione “a viaggio”, e, pertanto, in conformità al senso comune della parola “viaggio”, ha ad oggetto uno spostamento da uno Stato identificato ad altro Stato egualmente identificato; con l’autorizzazione “a viaggio” n. 10759/12, relativa ad un trasporto tra Italia e Croazia, il vettore poteva legittimamente viaggiare con destinazione Croazia e non con destinazione Spagna.

9.2. Premesso quanto sopra, accertare se la destinazione “Barcellona” fosse stata indicata nel D.D.T. per errore, essendo la destinazione effettiva del viaggio diversa da quella risultante dal D.D.T. (la Spagna), è questione di fatto che il giudice di secondo grado ha risolto con un accertamento di merito («nulla è emerso quanto all'effettiva riconducibilità di tale indicazione ad un errore materiale della società ricorrente in primo grado», pag. 5, rigo 8 dal fondo, della sentenza impugnata) e, ai sensi degli ultimi due commi dell'articolo 348 ter c.p.c., tale accertamento di fatto non è censurabile in questa con sede con il mezzo di cui all’articolo 360 n. 5 c.p.c..

La sentenza impugnata, infatti, risulta fondata sulle stesse ragioni, inerenti a questioni di fatto, su cui si basava la sentenza di primo grado, come riferito nello stesso ricorso per cassazione, dove - a pag. 4, righi 6 e segg. - si legge che il Giudice di Pace «aveva ritenuto che la ricorrente non aveva assolto l'onere probatorio di cui era gravata relativamente alla reale destinazione della merce (Zagreb-Croazia) e relativamente all’errore asseritamente commesso dal personale [OSCURATO:SOCIETA] (la teste [OSCURATO:PERSONA]) nella compilazione a stampa del DDT». 10.Il ricorso è rigettato. 11.Non vi è luogo a regolazione delle spese del presente giudizio, non avendo l’Amministrazione resistente svolto effettiva attività difensiva in questa sede.

12. Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo uni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30871/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; che la rappresenta e difende –resistente – avverso la sentenza n. 212/2018 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 212/2018 del Tribunale di Cuneo che, confermando la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Savigliano (ora Giudice di Pace di Saluzzo), ha rigettato l’opposizione che essa società aveva introdotto avverso l’ordinanza con cui la [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo le aveva ingiunto il pagamento di € 3.107,01 a titolo disanzione amministrativa pecuniaria. 2. La suddetta sanzione era stata irrogata per avere l'opponente affidato un servizio di trasporto internazionale di merce ad un vettore straniero sprovvisto di idoneo titolo, in tal modo incorrendo nella violazione degli articoli 26 l. 298/1974 e 7 d.lgs. 286/2005. In particolare, si trattava di una partita di kiwi, venduta dalla [OSCURATO:SOCIETA] ad una società spagnola con sede in Barcellona e da quest’ultima fatta ritirare, presso la sede della venditrice, da un trasportatore croato incaricato di portarla in Croazia, per consegnarla all'acquirente finale, avente sede a Zagabria. 3.Il Tribunale ha disatteso, confermando sul punto la sentenza di primo grado, l’assunto della [OSCURATO:SOCIETA] secondo cui il provvedimento autorizzatorio rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture con il numero 2012/010759 avrebbe costituito idoneo titolo di autorizzazione al viaggio. Al riguardo, il giudice d’appello ha rilevato come tale autorizzazione fosse stata rilasciata per il trasporto di merci verso la Croazia; la documentazione relativa al viaggio indicava invece, quale Stato di arrivo, non la Croazia ma la Spagna (nella sentenza si fa riferimento alla lettera di vettura, C.M.R., mentre nel ricorso si precisa che l'errore era contenuto nel documento di trasporto, D.D.T.); difettava, quindi, la prova di un idoneo titolo al trasporto indicato nella documentazione relativa al viaggio, avente destinazione Spagna. Il Tribunale ha altresì ritenuto non provata la circostanza, dedotta dalla [OSCURATO:SOCIETA], che l’indicazione della destinazione Spagna, invece che Croazia, fosse effetto di un errore materiale di compilazione della documentazione. 4. Quanto all'elemento psicologico dell'illecito, il Tribunale ha condiviso l'argomento del Giudice di Pace che aveva affermato la sussistenza della colpa della [OSCURATO:SOCIETA] sul rilievo che la stessa «avrebbe dovuto, quale proprietario venditore dei kiwi, verificare che il vettore fosse in possesso di idoneo titolo che lo ammetteva ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto» (pag. 6, primo capoverso, della sentenza) 5. In data 30 settembre 2019 questa Corte ha ordinato, ai sensi dell’art. 377 co. 3 c.p.c., che fosse rinnovata la notificazione del ricorso per cassazione, che era stato indirizzato all’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato e non all’Avvocatura Generale dello Stato (cfr. Cass. 20890 /2018). In data 5 novembre 2019 il ricorrente ha notificato il ricorso per cassazione all’Avvocatura Generale dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo non ha svolto attività difensiva in questa sede, essendosi limitata a depositare atto di costituzione tardiva ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza pubblica. 6. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 23 novembre 2021, per la quale non sono state depositate memorie. 7. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione all'articolo 26 legge 298/1974 all'articolo 7 d.lgs. 286/2005 all'art. 1 legge 241/1990 (principio di legalità in materia di sanzioni amministrative). Omesso esame ex art. 360 co. 1 n. 5 di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti. Violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'articolo 2697 2699 27002712 c.c. Violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 132 co. 1 n. 4 c.p.c. per mancanza di motivazione». 7. 1.La ricorrente censura la sentenza gravata affermando che la sanzione sarebbe illegittima poiché dalle risultanze documentali e testimoniali emergerebbe come l'effettivo luogo di destinazione della merce fosse la Croazia e non la Spagna. La lettera di vettura (C.M.R.) risulterebbe infatti correttamente compilata, indicando la Croazia; l’erronea indicazione della destinazione sarebbe contenuta in un documento diverso, il documento di trasporto (D.D.T.). Essa ricorrente avrebbe quindi affidato la merce ad un vettore munito di regolare autorizzazione ministeriale. Non avendo esaminato tale autorizzazione, il Tribunale sarebbe incorso nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo del giudizio; avrebbe violato l’art. 26 legge 298/1974, l'articolo 7 d.lgs. 286/2005, l'art. 1 legge 241/1990 (principio di legalità in materia di sanzioni amministrative), che sanzionano il trasporto senza autorizzazione; avrebbe violato la disciplina del valore probatorio degli atti pubblici, quale è l’autorizzazione ministeriale de qua; avrebbe reso, in definitiva, una motivazione apparente. Afferma la ricorrente che «al secondo giudice va l’addebito di non aver valorizzato le emergenze probatorie orali e documentali cui la ricorrente ha atteso, emergenze che, se unitariamente considerate, avrebbero consentito di pervenire all’accoglimento dell’appello» (pag. 10, ultimi 2 righi; pag. 11 rigo 1). 7.2. Nel motivo inoltre - premesso che «gli accertatori, tratti in errore dal D.D.T con indicazione del luogo di destinazione della merce (Spagna piuttosto che Croazia), hanno sollevato la contestazione rilevando che il vettore non aveva titolo al trasporto dall'Italia alla Spagna, in altre parole non aveva titolo a viaggiare sui territori di Francia e Spagna» (pag. 8, quinto capoverso, del ricorso) - si sostiene, in linea di diritto, che il fatto «che la merce fosse diretta in Croazia (come dimostrato, per essere la sede del cliente finale) o in Spagna (sede del grossista - rivenditore), poco importa perché la norma asseritamente violata è posta dal nostro ordinamento nazionale a tutela della regolarità del trasporti sul solo territorio nazionale e punisce solo ed esclusivamente il trasporto abusivo sul territorio nazionale» (pag. 9, quarto capoverso, del ricorso). 8. Col secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 co. 1 n. 3 e all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., Solfruttalamenta la violazione dell’art. 3 l. 689/1981. Nel motivo si censura la sentenza gravata là dove, reputando congrua la decisione del giudice di prime cure e trascrivendone uno stralcio, stabilisce che la condotta dell’attuale ricorrente era colposa per non avere essa verificato se il vettore a cui stava consegnando la merce fosse autorizzato al trasporto. Deduce la ricorrente che il Tribunale, omettendo di esaminare l’autorizzazione ministeriale depositata agli atti, sarebbe incorso nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo del giudizio e avrebbe, conseguentemente, violato l’art. 3 l. 689/1981, confermando la sanzione irrogata pure in mancanza dell’elemento soggettivo – la colpa - dell’illecito sanzionato. Afferma, in definitiva, la ricorrente che «L’unica colpa riferibile a [OSCURATO:SOCIETA] […] è di aver commesso un errore nella compilazione del documento di trasporto […] Errore che è stato provato documentalmente […] ma anche e soprattutto per via testimoniale» (pag. 11, ultimo rigo; pag. 12 righi 1- 7 del ricorso). 9. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione. Le plurime doglianze di cui è composto il primo motivo convergono nell’affermazione conclusiva riportata supra (§ 7.1), ove la ricorrente lamenta l’ erronea valutazione del materiale probatorio da parte del giudice d’appello. Il secondo motivo riproduce le stesse doglianze contenute nel primo, sotto il diverso angolo prospettico dell'inesistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito ascrittole. L'affermazione sopra riportata - secondo cui sarebbe stato dimostrato, con prove documentali e testimoniali, che la ricorrente aveva commesso un errore nella compilazione del documento di trasporto - si risolve, in definitiva, in una doglianza relativa all’apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale. 9.1. Ciò posto, il Collegio preliminarmente rileva l’infondatezza dell’argomentazione della ricorrente sintetizzata nel precedente § 7.2. Nel ricorso non si contesta che l’autorizzazione a viaggio n. 10759/12, rilasciata al vettore dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avesse ad oggetto un trasporto internazionale tra l’Italia e la Croazia; si assume, invece, l’irrilevanza della effettiva destinazione della merce, ai fini della legittimità della movimentazione della stessa all’interno dei confini italiani (si veda lo stralcio trascritto nel precedente § 7.2: «che la merce fosse diretta in Croazia … o in Spagna … poco importa»). Tale assunto non può essere condiviso. L’autorizzazione in parola è una autorizzazione “a viaggio”, e, pertanto, in conformità al senso comune della parola “viaggio”, ha ad oggetto uno spostamento da uno Stato identificato ad altro Stato egualmente identificato; con l’autorizzazione “a viaggio” n. 10759/12, relativa ad un trasporto tra Italia e Croazia, il vettore poteva legittimamente viaggiare con destinazione Croazia e non con destinazione Spagna. 9.2. Premesso quanto sopra, accertare se la destinazione “Barcellona” fosse stata indicata nel D.D.T. per errore, essendo la destinazione effettiva del viaggio diversa da quella risultante dal D.D.T. (la Spagna), è questione di fatto che il giudice di secondo grado ha risolto con un accertamento di merito («nulla è emerso quanto all'effettiva riconducibilità di tale indicazione ad un errore materiale della società ricorrente in primo grado», pag. 5, rigo 8 dal fondo, della sentenza impugnata) e, ai sensi degli ultimi due commi dell'articolo 348 ter c.p.c., tale accertamento di fatto non è censurabile in questa con sede con il mezzo di cui all’articolo 360 n. 5 c.p.c.. La sentenza impugnata, infatti, risulta fondata sulle stesse ragioni, inerenti a questioni di fatto, su cui si basava la sentenza di primo grado, come riferito nello stesso ricorso per cassazione, dove - a pag. 4, righi 6 e segg. - si legge che il Giudice di Pace «aveva ritenuto che la ricorrente non aveva assolto l'onere probatorio di cui era gravata relativamente alla reale destinazione della merce (Zagreb-Croazia) e relativamente all’errore asseritamente commesso dal personale [OSCURATO:SOCIETA] (la teste [OSCURATO:PERSONA]) nella compilazione a stampa del DDT». 10.Il ricorso è rigettato. 11.Non vi è luogo a regolazione delle spese del presente giudizio, non avendo l’Amministrazione resistente svolto effettiva attività difensiva in questa sede. 12. Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo uni
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