CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 03726/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso 18541-2021proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], elettivamente domiciliato in Lecco, Via F.lli Cairoli n.53 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, come da procurain calce al ricorso per cassazione , la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL],tel./[OSCURATO:TELEFONO]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Lecco,in persona del Prefetto pro tempore; -intimato- avverso l’ordinanza del Giudice di [OSCURATO:PERSONA] n . 721 /202 1 , R.G. n. 99/2021, emessa e notificata il 28.06.21; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25.11.2022 d a l Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Prefetto di Lecco emetteva nei confronti del ricorrente decreto di espulsione, notificato in pari data; [OSCURATO:PERSONA] a decreto di espulsione R.G.N. Cron. Rep. C.C. 25/11/22 2. Avverso il provvedimento espulsivo l’odierno ricorrente proponeva ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Lecco per richiederne l’annullamento o la revoca; nel ricorso ricostruiva la propria storia e situazione familiare e lavorativa, narrando del percorso riabilitativo in trapreso presso una struttura di recupero, resosi necessario a causa della sua dipendenza da stupefacenti, e della condanna penale emessa nei suoi confronti, risoltasi attraverso patteggiamento con due anni di reclusione e multa, ottenuta anche a causa della sua dipendenza; 3. Conl'ordinanza oggi impugnata, il Giudice di Pace di Lecco dichiarava inammissibile il ricorso applicando la disciplina di cui all’art. 14 co. 6 d.lgs.286/1998, che prevede che avverso la convalida del provvedimento che dispone la collocazione dello straniero in attesa di espulsione presso i Centri di Permanenza per il Rimpatrio, si debba esperire ricorso per Cassazione, e non dinanzi al Giudice di Pace; 4. Avverso la decisione del Giudice di Pace, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi ad un unico motivo. 5. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente chiede l’annullamento del decreto impugnato ai sensi dell’art. 360 co.1 n.4 c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciatoe per aver il Giudice commesso un error in procedendo ai sensi dell’art. 112 c.p.c. Deduce il ricorrente che la decisione era il frutto di un equivoco, avendo il difensore del ricorrente, erroneamente fatto riferimento ad altro ricorso limitatamente alle conclusioni, pur individuando correttamente l’autorità adita e il tipo di richiesta; si faceva infatti riferimento al Giudice di Pace di Lecco, per la revoca o l’annullamento di un provvedimento di convalida emesso dal Giudice di Pace di Torino, richiamando espressamente l’articolo 14 d.lgs. 286/1998. Secondo il ricorrente il Giudice 3 avrebbe potuto agevolmente notare la non corrispondenza tra quanto chiesto nelle conclusioni – dove in ogni caso si rivelavano esatte le indicazioni sia dell’autorità competente che l’oggetto della richiesta – e il corpo del ricorso, dove correttamente si narrava la storia pregressa e la situazione personale e lavorativa del ricorrente e ci si riferiva al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Lecco;o che parimenti avrebbe potuto attendere l’arrivo del difensore all’udienza di comparizione delle parti, giunto con un ritardo di cui lo stesso aveva dato avviso e giustificazione alla cancelleria. Il ricorrente chiede inoltre la rimessione in termini per consentire la correzione dell’error calami commesso nonché la riammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. 6. Il ricorso è inammissibile. Vaosservato che, se è pur vero che costituisce orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 6014/2018), secondo cui, ove con il ricorso per cassazione si deducano "errores in procedendo"– nel caso di specie, la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato -questa Corte, essendo anche giudice del fatto, può accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito, tuttavia, ciò non esclude che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto. A tal fine, il ricorso, nel suo impianto specifico, deve riportare, in ossequio al principio di autosufficienza, un testo che sia idoneo ad evidenziare la manchevolezza denunciata. Nel caso di specie il ricorrente, non ha assolto al proprio obbligo di allegazione. Infatti, il ricorrente deduce che dalla semplice lettura del ricorso che aveva presentato innanzi al giudice di pace era agevolmente desumibile che l’oggetto dell’impugnazione era il provvedimento prefettizio di espulsione, anziché il decreto di convalida del trattenimento, ma si limita ad un’allegazione di natura meramente assertiva, senza neppure trascrivere uno stralcio del contenuto del precedente ricorso, idoneo ad evidenziare la manchevolezza denunciata. In ogni caso, il ricorrente deduce, nella sostanza, un errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice di pace che, come tale, avrebbe dovuto essere fatto valere in sede di revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ.. Non si liquidano le spese di lite, non avendo l’intimato svolto difese. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto