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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 23 febbraio 1990

Cassazione n. 04148/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/02/1990 avverso il decreto del 20/09/2023 del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso siano manifestamente infondati, in quanto: - il primo motivo deduce un vizio processuale che non emerge dalla lettura degli atti del procedimento - cui la Corte può accedere, attesa la natura del vizio dedotto (Sez.

U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093) -, in quanto l'ordine di esecuzione con sospensione dell'esecuzione, emesso il 30 settembre 2020, è stato notificato, oltre che al difensore della fase del merito, anche alla diretta interessata (notifica a mani, effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Rovato il 16 dicembre 2020), talchè l'argomento che alla data del 20 settembre 2023, in cui è stato emesso il provvedimento impugnato, non fosse esaurito il termine per la proposizione dell'istanza di affidamento almeno per uno dei soggetti legittimati è destituito di fondamento; - la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso comporta l'inammissibilità anche del secondo, che censura l'esser stato emesso un decreto di inammissibilità dell'istanza di misure alternative per la mancanza in essa della dichiarazione o elezione di domicilio senza accertare prima l'effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione da parte della condannata, effettiva conoscenza che, invece, è dimostrata dalla notifica a mani sopra indicata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/02/1990 avverso il decreto del 20/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso siano manifestamente infondati, in quanto: - il primo motivo deduce un vizio processuale che non emerge dalla lettura degli atti del procedimento - cui la Corte può accedere, attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093) -, in quanto l'ordine di esecuzione con sospensione dell'esecuzione, emesso il 30 settembre 2020, è stato notificato, oltre che al difensore della fase del merito, anche alla diretta interessata (notifica a mani, effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Rovato il 16 dicembre 2020), talchè l'argomento che alla data del 20 settembre 2023, in cui è stato emesso il provvedimento impugnato, non fosse esaurito il termine per la proposizione dell'istanza di affidamento almeno per uno dei soggetti legittimati è destituito di fondamento; - la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso comporta l'inammissibilità anche del secondo, che censura l'esser stato emesso un decreto di inammissibilità dell'istanza di misure alternative per la mancanza in essa della dichiarazione o elezione di domicilio senza accertare prima l'effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione da parte della condannata, effettiva conoscenza che, invece, è dimostrata dalla notifica a mani sopra indicata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 g