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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26279/2026

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clusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Bari, quale giudicedell’esecuzione, con provvedimento in data 21 luglio 2025, ha accolto la richiestadell’Ufficio della Procura e ha revocato la sospensione condizionale della penaconcessa a XXXXXXXXXXXXXXX -con la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444cod. proc. pen. del 4 dicembre 2024 in relazione all’art. 572, commi primo esecondo, 61, n. 2), 582, 585 in relazione all’art. 576, comma primo, n. 5), cod.pen.- subordinatamente “all’avvenuta partecipazione e al superamento con esitofavorevole di uno specifico percorso di recupero presso un ente o un’associazioneche si occupi di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetticondannati per tal tipo di reati, per la durata di 9 mesi per un totale di ottoincontri mensili, da svolgersi con cadenza bisettimanale (almeno due incontri asettimana)”.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessatoche, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1.

Violazione di legge in relazione agli artt. 666, comma 3, 127, comma1, 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. con riferimento alla mancatanotifica del provvedimento, in quanto l’atto è stato notificato a mani del figliodello stesso.2.2.

Violazione di legge in relazione all’art. 165, comma 6, cod. proc. pen.quanto al decorso del tempo disposto dalla sentenza per l’adempimento dellacondizione.2.3.

Vizio di motivazione con riferimento alla mancanza di qualsivogliaconsiderazione deicertificati trasmessiall’associazione “Fermi con le mani” dallamoglie, dai quali risulterebbe l’impossibilità incolpevole dell’imputato diadempiere alla condizione.3.

In data 3 marzo 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria con cuiil sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il ricorsosia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Nel primo motivo la difesa deduce la nullità del provvedimentoimpugnato evidenziando che la notifica dell’atto emesso a seguito dell’udienza èstata effettuata mediante consegna al figlio e, pertanto, non si sarebbeperfezionata.La doglianza è manifestamente infondata.2.1.

La notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, come purericonosciuto nell’atto di ricorso, è stata correttamente eseguita con consegna amani dell’interessato.L’udienza, pertanto, si è regolarmente tenuta e il provvedimento, emessoall’esito della stessa, non è affetto da alcuna nullità.La notifica, successivamente effettuata presso la casa di abitazione delricorrente mediante consegna a mani del figlio, persona convivente, è regolare inquanto eseguita nel rispetto di quanto previsto dall’art. 157 cod. proc. pen.2.2.

Più in generale, d’altro canto, si deve rilevare che l'omessa notificadell’avvenuto deposito del provvedimento non determina alcuna nullità dellostesso.Si deve ribadire che l'omessa notifica dell'avviso di deposito non puòdeterminare alcuna invalidità degli atti precedenti al momento in cui avrebbedovuto essere compiuto tale adempimento e ciò in linea con elementari principi,per cui le disposizioni processuali prevedono la propagazione degli effetti delladichiarazione di nullità di un atto soltanto con riguardo agli atti successivi,disponendo l’art. 185 cod. proc. pen. che «la nullità di un atto rende invalidi glin. 497 del 11/11/2025, D, Rv. 289185 – 01).Tale adempimento, d’altro canto, che interviene in un momentosuccessivo alla pronuncia dell’ordinanza, ha il solo fine di avvisare l’interessatodell’avvenuto deposito e, conseguentemente, di fissare il dies a quo da cuidecorrono i termini previsti per l’impugnazione.Sotto tale profilo, pertanto, nel caso di specie, in cui l’impugnazione èstata ritualmente proposta in termini, ogni eventuale irregolarità o anche nullitàdella notifica dell’avviso sarebbe da considerarsi sanata ex art. 183, comma 1,lett. b), cod. proc. pen. in quanto la parte si è comunque avvalsa della facoltà alcui esercizio era preordinato l’atto (ancora Sez. 3, n. 497 del 11/11/2025, D, Rv.289185 – 01).3.

Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazioneall’art. 165, comma 6, cod. proc. pen. evidenziando che all’atto della revoca nonera ancora interamente decorso il tempo disposto dalla sentenza perl’adempimento della condizione.La doglianza è infondata.La sentenza di applicazione della pena pronunciata ai sensi dell’art. 444cod. proc. pen. prevedeva espressamente che la concessione del beneficio dellasospensione condizionale della pena era subordinato “all’avvenuta partecipazionee al superamento con esito favorevole di uno specifico percorso di recuperopresso un ente o un’associazione che si occupi di prevenzione, assistenzapsicologica e recupero di soggetti condannati per tal tipo di reati, per la durata di9 mesi per un totale di otto incontri mensili, da svolgersi con cadenzabisettimanale (almeno due incontri a settimana)”.La previsione di tale condizione è coerente con quanto espressamenteprevisto dall’art. 165, comma quinto, cod. pen. nel caso di condanna per il reatodi cui all’art. 572 cod. pen.Dagli atti e dallo stesso ricorso emerge che il condannato ha adempiutoalla condizione per un periodo limitato, partecipando a soli diciotto incontri, enon ha rispettato la cadenza bisettimanale degli stessi, “almeno due asettimana”.Sotto tale profilo il fatto che non fosse ancora interamente decorso iltermine di nove mesi, come specificamente indicato nell’ordinanza impugnata,risulta irrilevante in quanto la sola circostanza che il programma si sia interrottoe che non sia statocompletato nei modi previsti e nel termine stabilito insentenza ha determinato e determina l’inadempimento della condizione, comecorrettamente verificato dal giudice dell’esecuzione (Sez. 6, n. 40888 del03/10/2024, P, Rv. 287196 – 01), pure escludendo l’ipotesi, infondata in atti,che il mancato adempimento non sia determinato da una impossibilitàincolpevole.4.

Nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimentoalla mancanza di qualsivoglia considerazione dei certificati trasmessiall’associazione “Fermi con le mani” dalla moglie, dai quali risulterebbel’impossibilità incolpevole dell’imputato di adempiere alla condizione.La doglianza è infondata.Il giudice dell’esecuzione, facendo riferimento alla giurisprudenza dilegittimità sul punto (tra le tante Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, Paris, Rv.267330 – 01), ha dato atto di avere verificato che nel caso di speciel’inadempimento non era incolpevole e non dipendeva da una causa nonimputabile al condannato.Come espressamente evidenziato dal giudice nel provvedimentoimpugnato, infatti, non era stata adeguatamente dedotta e documentatal’esistenza di una causa di impossibilità incolpevole ad adempiere alle prescrizionipreviste nella sentenza.Ciò in quanto i due certificati medici indicati dalla difesa, inviati a mezzowhatsapp dalla moglie del condannato, riportano una diagnosi generica,“Neurosi/ansia/depressione”, e non risultano pertanto idonei a introdurre intermini specifici la questione in quanto non evidenziano in alcun modo che lecondizioni di salute del condannatofossero incompatibili con l’adempimento dellacondizione né, conseguentemente, rendono conto dell’impossibilità incolpevoledello stesso di proseguire il programma e di partecipare agli incontri con lopsicologo stabiliti nella sentenza.5.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
clusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Bari, quale giudicedell’esecuzione, con provvedimento in data 21 luglio 2025, ha accolto la richiestadell’Ufficio della Procura e ha revocato la sospensione condizionale della penaconcessa a XXXXXXXXXXXXXXX -con la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444cod. proc. pen. del 4 dicembre 2024 in relazione all’art. 572, commi primo esecondo, 61, n. 2), 582, 585 in relazione all’art. 576, comma primo, n. 5), cod.pen.- subordinatamente “all’avvenuta partecipazione e al superamento con esitofavorevole di uno specifico percorso di recupero presso un ente o un’associazioneche si occupi di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetticondannati per tal tipo di reati, per la durata di 9 mesi per un totale di ottoincontri mensili, da svolgersi con cadenza bisettimanale (almeno due incontri asettimana)”.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessatoche, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 666, comma 3, 127, comma1, 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. con riferimento alla mancatanotifica del provvedimento, in quanto l’atto è stato notificato a mani del figliodello stesso.2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 165, comma 6, cod. proc. pen.quanto al decorso del tempo disposto dalla sentenza per l’adempimento dellacondizione.2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla mancanza di qualsivogliaconsiderazione deicertificati trasmessiall’associazione “Fermi con le mani” dallamoglie, dai quali risulterebbe l’impossibilità incolpevole dell’imputato diadempiere alla condizione.3. In data 3 marzo 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria con cuiil sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il ricorsosia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Nel primo motivo la difesa deduce la nullità del provvedimentoimpugnato evidenziando che la notifica dell’atto emesso a seguito dell’udienza èstata effettuata mediante consegna al figlio e, pertanto, non si sarebbeperfezionata.La doglianza è manifestamente infondata.2.1. La notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, come purericonosciuto nell’atto di ricorso, è stata correttamente eseguita con consegna amani dell’interessato.L’udienza, pertanto, si è regolarmente tenuta e il provvedimento, emessoall’esito della stessa, non è affetto da alcuna nullità.La notifica, successivamente effettuata presso la casa di abitazione delricorrente mediante consegna a mani del figlio, persona convivente, è regolare inquanto eseguita nel rispetto di quanto previsto dall’art. 157 cod. proc. pen.2.2. Più in generale, d’altro canto, si deve rilevare che l'omessa notificadell’avvenuto deposito del provvedimento non determina alcuna nullità dellostesso.Si deve ribadire che l'omessa notifica dell'avviso di deposito non puòdeterminare alcuna invalidità degli atti precedenti al momento in cui avrebbedovuto essere compiuto tale adempimento e ciò in linea con elementari principi,per cui le disposizioni processuali prevedono la propagazione degli effetti delladichiarazione di nullità di un atto soltanto con riguardo agli atti successivi,disponendo l’art. 185 cod. proc. pen. che «la nullità di un atto rende invalidi glin. 497 del 11/11/2025, D, Rv. 289185 – 01).Tale adempimento, d’altro canto, che interviene in un momentosuccessivo alla pronuncia dell’ordinanza, ha il solo fine di avvisare l’interessatodell’avvenuto deposito e, conseguentemente, di fissare il dies a quo da cuidecorrono i termini previsti per l’impugnazione.Sotto tale profilo, pertanto, nel caso di specie, in cui l’impugnazione èstata ritualmente proposta in termini, ogni eventuale irregolarità o anche nullitàdella notifica dell’avviso sarebbe da considerarsi sanata ex art. 183, comma 1,lett. b), cod. proc. pen. in quanto la parte si è comunque avvalsa della facoltà alcui esercizio era preordinato l’atto (ancora Sez. 3, n. 497 del 11/11/2025, D, Rv.289185 – 01).3. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazioneall’art. 165, comma 6, cod. proc. pen. evidenziando che all’atto della revoca nonera ancora interamente decorso il tempo disposto dalla sentenza perl’adempimento della condizione.La doglianza è infondata.La sentenza di applicazione della pena pronunciata ai sensi dell’art. 444cod. proc. pen. prevedeva espressamente che la concessione del beneficio dellasospensione condizionale della pena era subordinato “all’avvenuta partecipazionee al superamento con esito favorevole di uno specifico percorso di recuperopresso un ente o un’associazione che si occupi di prevenzione, assistenzapsicologica e recupero di soggetti condannati per tal tipo di reati, per la durata di9 mesi per un totale di otto incontri mensili, da svolgersi con cadenzabisettimanale (almeno due incontri a settimana)”.La previsione di tale condizione è coerente con quanto espressamenteprevisto dall’art. 165, comma quinto, cod. pen. nel caso di condanna per il reatodi cui all’art. 572 cod. pen.Dagli atti e dallo stesso ricorso emerge che il condannato ha adempiutoalla condizione per un periodo limitato, partecipando a soli diciotto incontri, enon ha rispettato la cadenza bisettimanale degli stessi, “almeno due asettimana”.Sotto tale profilo il fatto che non fosse ancora interamente decorso iltermine di nove mesi, come specificamente indicato nell’ordinanza impugnata,risulta irrilevante in quanto la sola circostanza che il programma si sia interrottoe che non sia statocompletato nei modi previsti e nel termine stabilito insentenza ha determinato e determina l’inadempimento della condizione, comecorrettamente verificato dal giudice dell’esecuzione (Sez. 6, n. 40888 del03/10/2024, P, Rv. 287196 – 01), pure escludendo l’ipotesi, infondata in atti,che il mancato adempimento non sia determinato da una impossibilitàincolpevole.4. Nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimentoalla mancanza di qualsivoglia considerazione dei certificati trasmessiall’associazione “Fermi con le mani” dalla moglie, dai quali risulterebbel’impossibilità incolpevole dell’imputato di adempiere alla condizione.La doglianza è infondata.Il giudice dell’esecuzione, facendo riferimento alla giurisprudenza dilegittimità sul punto (tra le tante Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, Paris, Rv.267330 – 01), ha dato atto di avere verificato che nel caso di speciel’inadempimento non era incolpevole e non dipendeva da una causa nonimputabile al condannato.Come espressamente evidenziato dal giudice nel provvedimentoimpugnato, infatti, non era stata adeguatamente dedotta e documentatal’esistenza di una causa di impossibilità incolpevole ad adempiere alle prescrizionipreviste nella sentenza.Ciò in quanto i due certificati medici indicati dalla difesa, inviati a mezzowhatsapp dalla moglie del condannato, riportano una diagnosi generica,“Neurosi/ansia/depressione”, e non risultano pertanto idonei a introdurre intermini specifici la questione in quanto non evidenziano in alcun modo che lecondizioni di salute del condannatofossero incompatibili con l’adempimento dellacondizione né, conseguentemente, rendono conto dell’impossibilità incolpevoledello stesso di proseguire il programma e di partecipare agli incontri con lopsicologo stabiliti nella sentenza.5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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