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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13242/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 4 febbraio 2022 dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarott:a semplice, relativo alla società "[OSCURATO:SOCIETA]." (dichiarata fallita il 13 aprile 2016).

Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, nella qualità di liquidatore della società, avrebbe aggravato il dissesto della società astenendosi dal richiedere il fallimento, nonostante lo stato di crisi della società si fosse manifestato sin dal 2002 e la messa in liquidazione fosse stata deliberata fin dal 5 novembre 2010.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'elemento oggettivo del reato.

Rappresenta che: la società è stata dichiarata fallita dopo aver pagato tutti gli stipendi ai dipendenti; il passivo fallimentare è risultato inferiore rispetto al patrimonio netto indicato nel bilancio al 31 dicembre 2015.

Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la Corte territoriale, anziché valutare comparativamente tali elementi di segno positivo con quelli di segno negativo, avrebbe valorizzato solo di questi ultimi, limitandosi a negare qualsiasi rilievo a quelli favorevoli all'imputato.

2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'elemento soggettivo del reato.

Il ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe desunto la colpa grave dalla mera inerzia dell'imputato.

Il ricorrente, inoltre, contesta la sentenza nella parte in c:ui avrebbe ritenuto non rilevanti, in relazione all'elemento soggettivo, i seguenti elementi: l'esistenza di proposte di acquisto dell'immobile ove veniva svolta l'attività alberghiera; l'archiviazione, nel 2012, di un'altra istanza di fallimento; la circostanza che l'imputato si era convinto di poter far valere la natura usuraria degli interessi praticati dalla banca nei confronti della società.

2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 62, comma 1, n. 1, cod. pen.

Il ricorrente contesta la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto la circostanza attenuante dell'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale, costituiti dalla tutela dei propri dipendenti.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata e quella di primo grado - che si integra con quella conforme di appello (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145) - non hanno affatto trascurato gli elementi favorevoli all'imputato, ma li hanno esaminati e ritenuti scarsamente significativi, a fronte di una macroscopica differenza tra il patrimonio netto rilevato alla fine del 2010 e quello rilevato alla fine del 2015, che comprovava in maniera indiscutibile che la prosecuzione dell'attività aveva comportato un pesante aggravio delle condizioni economiche della fallita.

1.2. Il secondo motivo è inammissibile.

Il motivo di ricorso, in tutte le censure nelle quali si articola, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte sia in primo grado che con i motivi di gravame e disattese, in entrambe le sentenze di merito, con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.

Con riferimento alla questione dell'inerzia dell'imputato, i giudici di merito avevano correttamente rilevato che tanto maggiore era il ritardo nel presentare l'istanza di fallimento tanto maggiore era il grado di colpa dell'imputato, atteso che, col trascorrere del tempo, aumentava la consapevolezza dell'effettivo stato economico dell'impresa, tanto più che, quando l'imputato era divenuto liquidatore, la società era ormai da tempo dedotta e non aveva mai più ottenuto utili di esercizio.

Con riferimento alle prospettive di vendita dell'immobile, i giudici di merito hanno rilevato che la volontà della maggioranza dei soci era quella di non alienarlo e che, in ogni caso, tali prospettive non potevano giustificare un ritardo di anni nella richiesta di fallimento.

Si tratta di argomentazioni del tutto logiche, atteso che, a fronte del precipitare della situazione economica, la mancata concretizzazione in tempi ragionevoli della prospettiva di vendita dell'immobile avrebbe dovuto indurre l'imputato a evitare ogni ulteriore indugio.

Con riferimento alla vicenda dell'istanza di fallimento, i giudici di merito hanno rilevato che essa era priva di rilevanza, atteso che si trattava di un'archiviazione per desistenza del creditore.

Hanno, inoltre, evidenziato che l'inciso contenuto nel provvedimento di archiviazione, con il quale veniva affermato che non vi erano altre ragioni per dichiarare il fallimento, costituiva una mera clausola di stile, che non era ancorata ad alcun effettivo giudizio in ordine alla situazione economica e patrimoniale della società.

Con riferimento alla questione degli interessi usurari, i giudici di merito hanno rilevato che essa era scarsamente significativa, atteso che: tale questione si era posta solo a fine del 2013 e, cioè, quando oramai erano trascorsi ben tre anni dal momento in cui erano maturati tutti i presupposti per presentare la richiesta di fallimento; la possibilità di recuperare l'eccedenza degli interessi corrisposti (quelli di natura usuraria), in ogni caso, non avrebbe consentito di ripianare la gravissima perdita patrimoniale.

1.3. Il terzo motivo è inammissibile.

Anche tale motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravarne e disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 6 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.

La Corte di appello, invero, ha rilevato che non risultava dimostrato che l'imputato fosse rimasto "inerte" al fine di tutelare i propri dipendenti.

Al riguardo, va evidenziato che la circostanza (posta in rilievo dal ricorrente) che la società pagasse prima i dipendenti e poi i fornitori non implica, di per sé, che l'imputato non presentasse l'istanza di fallimento per tutelare i propri dipendenti (dalla sentenza, peraltro, emerge che l'istanza di fallimento è stata presentata proprio dai dipendenti).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 4 febbraio 2022 dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarott:a semplice, relativo alla società "[OSCURATO:SOCIETA]." (dichiarata fallita il 13 aprile 2016). Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, nella qualità di liquidatore della società, avrebbe aggravato il dissesto della società astenendosi dal richiedere il fallimento, nonostante lo stato di crisi della società si fosse manifestato sin dal 2002 e la messa in liquidazione fosse stata deliberata fin dal 5 novembre 2010. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'elemento oggettivo del reato. Rappresenta che: la società è stata dichiarata fallita dopo aver pagato tutti gli stipendi ai dipendenti; il passivo fallimentare è risultato inferiore rispetto al patrimonio netto indicato nel bilancio al 31 dicembre 2015. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la Corte territoriale, anziché valutare comparativamente tali elementi di segno positivo con quelli di segno negativo, avrebbe valorizzato solo di questi ultimi, limitandosi a negare qualsiasi rilievo a quelli favorevoli all'imputato. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'elemento soggettivo del reato. Il ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe desunto la colpa grave dalla mera inerzia dell'imputato. Il ricorrente, inoltre, contesta la sentenza nella parte in c:ui avrebbe ritenuto non rilevanti, in relazione all'elemento soggettivo, i seguenti elementi: l'esistenza di proposte di acquisto dell'immobile ove veniva svolta l'attività alberghiera; l'archiviazione, nel 2012, di un'altra istanza di fallimento; la circostanza che l'imputato si era convinto di poter far valere la natura usuraria degli interessi praticati dalla banca nei confronti della società. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 62, comma 1, n. 1, cod. pen. Il ricorrente contesta la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto la circostanza attenuante dell'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale, costituiti dalla tutela dei propri dipendenti. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata e quella di primo grado - che si integra con quella conforme di appello (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145) - non hanno affatto trascurato gli elementi favorevoli all'imputato, ma li hanno esaminati e ritenuti scarsamente significativi, a fronte di una macroscopica differenza tra il patrimonio netto rilevato alla fine del 2010 e quello rilevato alla fine del 2015, che comprovava in maniera indiscutibile che la prosecuzione dell'attività aveva comportato un pesante aggravio delle condizioni economiche della fallita. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. Il motivo di ricorso, in tutte le censure nelle quali si articola, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte sia in primo grado che con i motivi di gravame e disattese, in entrambe le sentenze di merito, con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato. Con riferimento alla questione dell'inerzia dell'imputato, i giudici di merito avevano correttamente rilevato che tanto maggiore era il ritardo nel presentare l'istanza di fallimento tanto maggiore era il grado di colpa dell'imputato, atteso che, col trascorrere del tempo, aumentava la consapevolezza dell'effettivo stato economico dell'impresa, tanto più che, quando l'imputato era divenuto liquidatore, la società era ormai da tempo dedotta e non aveva mai più ottenuto utili di esercizio. Con riferimento alle prospettive di vendita dell'immobile, i giudici di merito hanno rilevato che la volontà della maggioranza dei soci era quella di non alienarlo e che, in ogni caso, tali prospettive non potevano giustificare un ritardo di anni nella richiesta di fallimento. Si tratta di argomentazioni del tutto logiche, atteso che, a fronte del precipitare della situazione economica, la mancata concretizzazione in tempi ragionevoli della prospettiva di vendita dell'immobile avrebbe dovuto indurre l'imputato a evitare ogni ulteriore indugio. Con riferimento alla vicenda dell'istanza di fallimento, i giudici di merito hanno rilevato che essa era priva di rilevanza, atteso che si trattava di un'archiviazione per desistenza del creditore. Hanno, inoltre, evidenziato che l'inciso contenuto nel provvedimento di archiviazione, con il quale veniva affermato che non vi erano altre ragioni per dichiarare il fallimento, costituiva una mera clausola di stile, che non era ancorata ad alcun effettivo giudizio in ordine alla situazione economica e patrimoniale della società. Con riferimento alla questione degli interessi usurari, i giudici di merito hanno rilevato che essa era scarsamente significativa, atteso che: tale questione si era posta solo a fine del 2013 e, cioè, quando oramai erano trascorsi ben tre anni dal momento in cui erano maturati tutti i presupposti per presentare la richiesta di fallimento; la possibilità di recuperare l'eccedenza degli interessi corrisposti (quelli di natura usuraria), in ogni caso, non avrebbe consentito di ripianare la gravissima perdita patrimoniale. 1.3. Il terzo motivo è inammissibile. Anche tale motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravarne e disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 6 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato. La Corte di appello, invero, ha rilevato che non risultava dimostrato che l'imputato fosse rimasto "inerte" al fine di tutelare i propri dipendenti. Al riguardo, va evidenziato che la circostanza (posta in rilievo dal ricorrente) che la società pagasse prima i dipendenti e poi i fornitori non implica, di per sé, che l'imputato non presentasse l'istanza di fallimento per tutelare i propri dipendenti (dalla sentenza, peraltro, emerge che l'istanza di fallimento è stata presentata proprio dai dipendenti). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
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