CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28659/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 42190/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione degli artt. 495 e 507 cod. proc. pen in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva costituita dalla persona che era presente sul luogo dell'incidente e che allertò il 112, previa iden- tificazione della stessa, e con un secondo motivo violazione e falsa applicazione dell'art. 168 quater cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione im- pugnata. Gli stessi, peraltro, sono volti a prefigurare una rivalutazione o e/o alternative rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valo- rizzate dai giudici di merito. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della orte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed hanno anche sottolineato, quanto alla chiesta rinnovazione istruttoria come, posto che l'istanza aveva ad oggetto l'escussione di un teste non ancora identificato, autore della richiesta di intervento formulata all'epoca del fatto, il suo esame apparisse assolutamente su- perfluo, tenuto conto che a prescindere dalie sue eventuali conoscenze in ordine alla dinamica del sinistro, potendo al più avere notato la manovra improvvida, certamente non sarebbe in grado di riferire alcunché in ordine al prospettato mai funzionamento dello sterzo, che, comunque, non avrebbe sollevato l'imputato dall'onere di mantenere in efficienza l'autovettura nella sua disponibilità e, a mag- gior ragione, di usare particolare prudenza nella guida. La pronuncia, sul punto, si colloca nel solco della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ha in più occasioni evidenziato la natura eccezionale dell'istituto della rinnovazione dibattimentale di cui all'art.603 cod. proc. pen. ri- tenendo, conseguentemente, che ad esso possa farsi ricorso, su richiesta di parte o d'ufficio, solamente quando il giudice lo ritenga indispensabile ai fini del decidere, non potendolo fare allo stato degli atti (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, N. 42190/2022 R.G. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261556; Sez.2, n.41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 25696801; Sez.2, n.3458 del 1/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 23339101) precisando, altresì, che, considerata tale natura, una motivazione specifica è ri- chiesta solo nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione, poiché in tal caso deve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante dalla acqui- sita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, mentre in caso rigetto è ammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stessa strut- tura argomentativa posta a sostegno della pronuncia di merito, nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso po- sitivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep.2014, Coppola, Rv. 25989301; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 25774101; Sez. 3, n.24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 24787201; Sez. 4, n. 47095 del 2/12/2009, Rv. 245996; Sez. 2, n. 41808 del 27/9/2013, Mongiardo, Rv. 256968). 2.2. Quanto alla revoca della sospensione del processo per messa alla prova i giudici del gravame del merito hanno esaustivamente motivato nel senso che essa appare del tutto legittima, tenuto conto che l'imputato, non solo interrom- peva il servizio in corso ma, come risulta dalla relazione redatta dai funzionario responsabile del procedimento in data 30 settembre 2021, il [OSCURATO:PERSONA], che aveva iniziato, in data 26 gennaio 2021, lo svolgimento di lavori di pubblica utilità pres:;:'. la [OSCURATO:PERSONA] di Chieri, aveva effettuato 94 ore delle 192 previste e poi non aveva mantenuto i contatti con il funzionario e "convocato non si è presentato senza dare notizia di sé per cui non si è in grado di riferire se il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia effettuato il versamento alla [OSCURATO:PERSONA] della Strada come previsto dal programma di trattamento. Già nella fase d'indagine era emerso un limitato interesse nei cnn- fronti di questo ufficio e del procedimento in corso e più volte era stata necessaria l'intermediazione del legale per rintracciarlo e richiamarlo agli impegni presi ", così da doversi escludere il buon esito della messa alla prova. 3. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che VinammissApilità dei ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude., pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a nome dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], 7— 217266 relativamente ad un caso in cui !a prescrizione dei reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez, tJn n N. 42190/2022 R.G. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am men