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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09521/2026

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-controrappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] F.lli [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], societàcancellata dal registro delle imprese e ora estinta, [OSCURATO:PERSONA], inproprio e quale unico erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5560/2020depositata il 10/11/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.Numero registro generale 31813/2021Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 9521/2026Data pubblicazione 14/04/20261) L’odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore deldebitore principale, ha opposto il decreto ingiuntivo in virtù del qualeveniva ingiunto alla stessa, in solido con altri fideiussori, il pagamentodella somma di Lire 554.271.718 (€. 286.257,45), oltre accessori, in virtùdi saldo debitore di conti correnti bancari (n. 3329/50 e n. 152994),eccependo la nullità delle clausole contrattuali che prevedevanol’applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.

IlTribunale di Latina ha disposto la riunione del suddetto giudizio con ilconnesso giudizio di opposizione avverso lo stesso decreto ingiuntivopromosso dalla debitrice principale [OSCURATO:PERSONA] F.lli Donazzolo diGiovanni [OSCURATO:SOCIETA]Il Tribunale, sulla base della prodotta ricognizione di debito del30/3/2000 sottoscritta da tutti gli opponenti, ha ritenuto sussistenteun’inversione dell’onere della prova, con la conseguenza che coloro cheavevano effettuato la ricognizione avrebbero dovuto dimostrarel’inesistenza del debito, e, in mancanza di questa prova e ritenutosussistente il debito, ha disposto CTU per accertare la contestatacapitalizzazione trimestrale degli interessi applicata dalla Banca.Il Tribunale, poi, non condividendo le ipotesi formulate dal CTU- che,avendo constatato la mancanza in atti di parte degli estratti conto e delcontratto di c/c n. 152994, ne aveva fatto derivare l’indeterminatezza delcredito della Banca e l’azzeramento del primo saldo disponibile-, ha presoin considerazione la rielaborazione n. 3 della CTU- che aveva calcolato lacapitalizzazione annuale degli interessi invece di quella trimestrale,applicando i tassi ex art. 117 TUB e arrivando a riconoscere in favore dellaBanca l’importo di €. 284.981,43-, ritenendo che la ricognizione di debitoavesse determinato l’inversione dell’onere della prova, che tale onere nondovesse quindi incombere sulla Banca e che quindi dalla parzialemancanza di documentazione non potesse discendere l’azzeramento delsaldo iniziale.Numero registro generale 31813/2021Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 9521/2026Data pubblicazione 14/04/2026Con l’atto di appello la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che ilTribunale avesse effettuato una valutazione erronea dei fatti di causa, inquanto la nullità della clausola anatocistica aveva trovato pieno riscontrosia attraverso la documentazione prodotta, sia attraverso l’espletata CTU,e ha affermato che la ricognizione di debito doveva ritenersi improduttivadi effetti giuridici, derivando da un negozio affetto da nullità parziale, conil conseguente venir meno dell’inversione dell’onere della prova.Ne derivava, secondo l’appellante, che la Banca non aveva assolto alproprio onere probatorio, alla luce dell’incompletezza delladocumentazione prodotta.La Corte d’Appello di Roma ha disposto una integrazione degliaccertamenti peritali, affidando al CTU la rideterminazione dei risultatiinerenti al c/c n. 3329/50, con estensione poi anche al c/c n. 1529,procedendo alla depurazione anche della capitalizzazione annuale degliinteressi passivi.La Corte d’Appello ha poi preso in considerazione l’ipotesi n. 3dell’integrazione di CTU (interessi annuali senza azzeramento del saldo,con tassi ex art. 117 TUB, c/c 332950 a debito dell’appellante per €.65.948,16 e c/c 152994 a debito dell’appellante per €. 199.333,14, pertotale rideterminazione del debito in €. 274.674,31), ritenendo che fossedel tutto nulla la clausola sulla capitalizzazione degli interessi, che laricognizione di debito avesse solo la funzione di invertire l’onere dellaprova ex art. 1988 c.c. e non potesse sanare l’invalidità di una clausolacontrattuale, e che, però, esclusa la singola clausola nulla ed espunte lesomme imputabili alla capitalizzazione annuale, tali effetti non potesseroestendersi all’intero rapporto contrattuale sottostante.Conseguentemente, in parziale riforma della sentenza impugnata, laCorte ha condannato l’appellante al pagamento della minore somma sopraindicata.Numero registro generale 31813/2021Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 9521/2026Data pubblicazione 14/04/20262) Con ricorso notificato il 13/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] ha impugnatola sentenza della Corte d’Appello di Roma proponendo un unico motivo diricorso.nell’originario credito della [OSCURATO:SOCIETA]), e per essa qualemandataria doValue spa, resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazione dell’art.1988 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.”.La ricorrente censura la sentenza della Corte d’Appello, perché lastessa, pur avendo accertato la nullità delle clausole di capitalizzazionetrimestrale degli interessi e quindi l’invalidità del rapporto bancario,almeno parzialmente nullo, e in assenza della prova del credito da partedella banca opposta, ha erroneamente ritenuto legittimo un ricalcolo delsaldo, sulla base della sola epurazione della capitalizzazione, in quantol’atto di ricognizione di debito sottoscritto dai fideiussori, avrebbe invertitol’onere probatorio, ponendolo a carico della parte dichiarante, e, pertanto,ha ritenuto non applicabile il principio del “saldo zero” così come accertatodal C.T.U. nel giudizio di prime cure.La ricorrente sostiene che, nel caso in esame, la ricognizione di debitonon opera l’inversione dell’onere probatorio, poiché è stata giudizialmenteaccertata l’applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessidurante tutta la durata del rapporto bancario, in violazione dell’art. 1823c.c., e quindi la nullità parziale del rapporto sottostante, e sottolinea chela ricognizione di debito non rappresenta un’autonoma fonte diobbligazione, ma ha solo l’effetto di sollevare il promissario dall’onere diprovare l’esistenza del rapporto fondamentale, a condizione chequest’ultimo sia valido.Inoltre, la previsione normativa di cui all’art. 1988 c.c. esonera ildestinatario della ricognizione di debito solo dall’onere di provare ilNumero registro generale 31813/2021Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 9521/2026Data pubblicazione 14/04/2026rapporto fondamentale, ma non anche da quello di dimostrarel’ammontare della somma effettivamente pretesa.1.1) In primo luogo, va respinta l’eccezione di inammissibilità delricorso, sollevata dalla parte controricorrente, per mancanza diautosufficienza del motivo di impugnazione, dal momento che, anche se laricorrente non ha riportato integralmente il testo della ricognizione didebito del 30/3/2000, tuttavia ne ha descritto sufficientemente ilcontenuto, alla pag. 7 del ricorso:“tutti gli obbligati del 30.3.2000 si erano riconosciuti debitori della bancaper tali importi:1 £ 132.636.201 oltre interessi quale saldo debitore del c/c 3329;2 £ 403.601.413 quale esposizione del c/ 1529 sul quale è stato utilizzatol’anticipo crediti maturati;3 £ 20.000.000 quale esposizione della fideiussione rilasciata a favoredella [OSCURATO:SOCIETA] in data 22.

5. 1996”.É riportata dunque la parte significativa del documento (si argomentida Cass. civ., sez., 27/1/2023 n. 2529) e tali indicazioni sono sufficientiperché possa essere valutato il peso probatorio della suddettaricognizione.Va altresì respinta l’ulteriore eccezione di inammissibilità sollevatadalla parte controricorrente, per illegittima richiesta di rivisitazione delcompendio probatorio acquisito nel giudizio di merito, dal momento che laricorrente non ha chiesto una mera diversa valutazione delle proveassunte (riservata al giudice di merito), bensì ha censurato l’erratoaccertamento di una situazione di inversione dell’onere della prova sullabase di un atto di ricognizione di debito, assunto dalla ricorrente comeimproduttivo di effetti.1.2) In secondo luogo, si rileva che il motivo di ricorso è infondato.La ricorrente sostiene che l’atto di ricognizione di debito del 30/3/2000è improduttivo di effetti, perché accede ad un rapporto bancarioNumero registro generale 31813/2021Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 9521/2026Data pubblicazione 14/04/2026parzialmente nullo a causa della invalidità della clausola sullacapitalizzazione degli interessi, e che, dunque, non potendo detto attodeterminare una inversione dell’onere della prova, incombe sulla Bancal’onere di provare il proprio credito, con adeguata documentazione.Si ritiene che tale impostazione sia errata.É vero che la ricognizione di debito non costituisce autonoma fontedell'obbligazione, ma ha solo il più limitato effetto di sollevare il creditoredall'onere di provare il proprio diritto e che essa diviene inefficace,siccome priva di causa, ove il debitore deduca e dimostri in giudizio lanullità o l'inesistenza del rapporto obbligatorio (Cass. civ., sez.

III,18/11/2008, n. 27406).Infatti, colui il quale si sia riconosciuto debitore può sempre fornire laprova dell'inesistenza o invalidità del rapporto negoziale sottostante.I soggetti obbligati in relazione al rapporto sottostante presunto sonodunque ammessi a provare l'inesistenza totale o anche la nullità soloparziale del rapporto fondamentale, ovvero la eventuale diversaconsistenza del debito in relazione all'eventuale nullità di determinateclausole contrattuali, ovvero in relazione ad illegittimi addebiti operati dalcreditore.In tali ultimi casi, come correttamente affermato dalla Corte d’Appellonella sentenza impugnata, gli effetti di una singola clausola nulla nonpossono estendersi all’intero rapporto contrattuale sottostante e pertantola ricognizione di debito mantiene la sua efficacia (nel senso di sollevare ilcreditore dall’onere di provare detto rapporto contrattuale sottostante),ferma l’insanabilità della clausola ritenuta nulla e la conseguentedetrazione dall’importo del credito della somma corrispondente agliaddebiti illegittimamente effettuati in forza di tale clausola.Infatti, l’inefficacia totale dell’atto di ricognizione di debito (invocatadalla ricorrente) è da riconnettersi alla nullità o inesistenza dell’interorapporto sottostante, non alla invalidità di singole clausole.Numero registro generale 31813/2021Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 9521/2026Data pubblicazione 14/04/2026Si deduce tale conclusione dai precedenti giurisprudenziali da cuirisulta che l’asserzione che la nullità della pattuizione fa cadere laricognizione di debito è riferibile esclusivamente a casi di nullità totale oinesistenza, non di nullità parziale del rapporto fondamentale.In particolare, Cass. civ., sez. 3, n. 15575 del 11/12/2000: “Lapromessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, noncostituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effettoconfermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo adoperarsi, in forza dell'art. 1988 cod. civ. - nella cui previsione rientranoanche le dichiarazioni titolate - un'astrazione meramente processuale della"causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi"per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere diprovare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino aprova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascerecontemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "initinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non puòprescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno diogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmenteprovato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si èestinto, ovvero (come nel caso di specie) che esista una condizione ovveroun altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possacomunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento”; nellostesso senso: Cass. civ., sez. 3, n. 19165 del 29/09/2005;sez. 3, n. 10574 del 09/05/2007; sez. 3, n. 27406 del 18/11/2008; sez.

I,13/10/2016, n. 20689; sez.

I, 10/01/2024, n. 932; si veda anche, peres.: Cass. civ., sez.

I, n. 19792 del 19/9/2014: “In tema di conto correntebancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbianatura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione,né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace lasuccessiva contestazione della nullità delle clausole negozialiNumero registro generale 31813/2021Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 9521/2026Data pubblicazione 14/04/2026preesistenti…Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimitàafferma che la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento,non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effettoconservativo di un preesistente rapporto fondamentale (exmultis Cass. 4019 del 2006), rispetto al quale mutano soltanto le regoledell'onere della prova mediante l'astrazione processuale, senza, tuttavia,modificazioni interne all'assetto negoziale preesistente…”.

Qualificato ilpiano di rientro concordato tra le parti come atto ricognitivo, si esclude“l'efficacia estintiva sulle condizioni contrattuali del rapporto preesistente,con conseguente validità ed efficacia dell'eccezione di nullità, formulatadalle società ricorrenti, relativa alla clausola di capitalizzazione trimestraledegli interessi passivi”; tale decisione, dunque, ribadisce che la nullitàdella clausola anatocistica consente al correntista di rimettere indiscussione il debito solo sotto tale aspetto, senza che la ricognizione nerimanga travolta.Né la ricorrente ha dedotto e provato che la nullità della clausola dicapitalizzazione degli interessi abbia comportato, ai sensi dell’art. 1419c.c., la nullità dell’intero contratto (perché, ai sensi di tale norma, icontraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenutoche è colpita dalla nullità).1.3) É poi vero che la dichiarazione con la quale taluno si impegna apagare (o l’atto ricognitivo) un debito futuro, non determinato nelquantum, dispensa il creditore dall'onere di provare il rapportofondamentale, restando, invece, a suo carico la dimostrazionedell'effettivo ammontare della somma pretesa.Ma nel presente caso, come sopra visto, l’atto di ricognizione di debitoha indicato specificamente l’importo dei debiti oggetto di riconoscimento,per cui da tali precisi dati contabili emerge la negazione che gli obbligatiavessero maturato un proprio credito nell’arco di tempo considerato.Numero registro generale 31813/2021Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 9521/2026Data pubblicazione 14/04/2026Ed infatti, come ricorda la Corte d’Appello, “In tema di onere dellaprova nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stataesclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici acarico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratticonto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, occorredistinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui siapuò attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornireindicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturatoall'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto.

Possonoinoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni delcorrentista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento alperiodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato uncredito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile laricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodosuccessivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari azero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti.

In mancanza ditali dati la domanda deve essere respinta.

Invece, nel caso di domandaproposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del paristati prodotti gli estratti conto.

Ci si può inoltre avvalere di quegli elementii quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale nondocumentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primodegli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare chein quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso.Diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldodebitore documentato” (Cass. civ., sez.

I, 12/05/2022, n. 15253).1.4) Infine va ritenuta inammissibile anche l‘ulteriore censuraavanzata dalla parte ricorrente, che ha sostenuto che l’inversioneNumero registro generale 31813/2021Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 9521/2026Data pubblicazione 14/04/2026dell’onere della prova attuata ai sensi dell’art. 1988 c.c. opererebbe solo afavore di colui nei cui confronti è rivolto l’atto di ricognizione, e non anchea favore del soggetto cessionario del credito, trattandosi di contestazionenuova, non fatta oggetto di specifico motivo di appello.2) Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo.Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessaimpugnazione.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €. 9.000,oltre a €. 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, eagli accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 21/1/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteMauro Di MarzioNumero registro generale 31813/2021Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 9521/2026Data pubblicazione 14/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-controrappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] F.lli [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], societàcancellata dal registro delle imprese e ora estinta, [OSCURATO:PERSONA], inproprio e quale unico erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5560/2020depositata il 10/11/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.Numero registro generale 31813/2021Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 9521/2026Data pubblicazione 14/04/20261) L’odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore deldebitore principale, ha opposto il decreto ingiuntivo in virtù del qualeveniva ingiunto alla stessa, in solido con altri fideiussori, il pagamentodella somma di Lire 554.271.718 (€. 286.257,45), oltre accessori, in virtùdi saldo debitore di conti correnti bancari (n. 3329/50 e n. 152994),eccependo la nullità delle clausole contrattuali che prevedevanol’applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori. IlTribunale di Latina ha disposto la riunione del suddetto giudizio con ilconnesso giudizio di opposizione avverso lo stesso decreto ingiuntivopromosso dalla debitrice principale [OSCURATO:PERSONA] F.lli Donazzolo diGiovanni [OSCURATO:SOCIETA]Il Tribunale, sulla base della prodotta ricognizione di debito del30/3/2000 sottoscritta da tutti gli opponenti, ha ritenuto sussistenteun’inversione dell’onere della prova, con la conseguenza che coloro cheavevano effettuato la ricognizione avrebbero dovuto dimostrarel’inesistenza del debito, e, in mancanza di questa prova e ritenutosussistente il debito, ha disposto CTU per accertare la contestatacapitalizzazione trimestrale degli interessi applicata dalla Banca.Il Tribunale, poi, non condividendo le ipotesi formulate dal CTU- che,avendo constatato la mancanza in atti di parte degli estratti conto e delcontratto di c/c n. 152994, ne aveva fatto derivare l’indeterminatezza delcredito della Banca e l’azzeramento del primo saldo disponibile-, ha presoin considerazione la rielaborazione n. 3 della CTU- che aveva calcolato lacapitalizzazione annuale degli interessi invece di quella trimestrale,applicando i tassi ex art. 117 TUB e arrivando a riconoscere in favore dellaBanca l’importo di €. 284.981,43-, ritenendo che la ricognizione di debitoavesse determinato l’inversione dell’onere della prova, che tale onere nondovesse quindi incombere sulla Banca e che quindi dalla parzialemancanza di documentazione non potesse discendere l’azzeramento delsaldo iniziale.Numero registro generale 31813/2021Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 9521/2026Data pubblicazione 14/04/2026Con l’atto di appello la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che ilTribunale avesse effettuato una valutazione erronea dei fatti di causa, inquanto la nullità della clausola anatocistica aveva trovato pieno riscontrosia attraverso la documentazione prodotta, sia attraverso l’espletata CTU,e ha affermato che la ricognizione di debito doveva ritenersi improduttivadi effetti giuridici, derivando da un negozio affetto da nullità parziale, conil conseguente venir meno dell’inversione dell’onere della prova.Ne derivava, secondo l’appellante, che la Banca non aveva assolto alproprio onere probatorio, alla luce dell’incompletezza delladocumentazione prodotta.La Corte d’Appello di Roma ha disposto una integrazione degliaccertamenti peritali, affidando al CTU la rideterminazione dei risultatiinerenti al c/c n. 3329/50, con estensione poi anche al c/c n. 1529,procedendo alla depurazione anche della capitalizzazione annuale degliinteressi passivi.La Corte d’Appello ha poi preso in considerazione l’ipotesi n. 3dell’integrazione di CTU (interessi annuali senza azzeramento del saldo,con tassi ex art. 117 TUB, c/c 332950 a debito dell’appellante per €.65.948,16 e c/c 152994 a debito dell’appellante per €. 199.333,14, pertotale rideterminazione del debito in €. 274.674,31), ritenendo che fossedel tutto nulla la clausola sulla capitalizzazione degli interessi, che laricognizione di debito avesse solo la funzione di invertire l’onere dellaprova ex art. 1988 c.c. e non potesse sanare l’invalidità di una clausolacontrattuale, e che, però, esclusa la singola clausola nulla ed espunte lesomme imputabili alla capitalizzazione annuale, tali effetti non potesseroestendersi all’intero rapporto contrattuale sottostante.Conseguentemente, in parziale riforma della sentenza impugnata, laCorte ha condannato l’appellante al pagamento della minore somma sopraindicata.Numero registro generale 31813/2021Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 9521/2026Data pubblicazione 14/04/20262) Con ricorso notificato il 13/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] ha impugnatola sentenza della Corte d’Appello di Roma proponendo un unico motivo diricorso.nell’originario credito della [OSCURATO:SOCIETA]), e per essa qualemandataria doValue spa, resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazione dell’art.1988 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.”.La ricorrente censura la sentenza della Corte d’Appello, perché lastessa, pur avendo accertato la nullità delle clausole di capitalizzazionetrimestrale degli interessi e quindi l’invalidità del rapporto bancario,almeno parzialmente nullo, e in assenza della prova del credito da partedella banca opposta, ha erroneamente ritenuto legittimo un ricalcolo delsaldo, sulla base della sola epurazione della capitalizzazione, in quantol’atto di ricognizione di debito sottoscritto dai fideiussori, avrebbe invertitol’onere probatorio, ponendolo a carico della parte dichiarante, e, pertanto,ha ritenuto non applicabile il principio del “saldo zero” così come accertatodal C.T.U. nel giudizio di prime cure.La ricorrente sostiene che, nel caso in esame, la ricognizione di debitonon opera l’inversione dell’onere probatorio, poiché è stata giudizialmenteaccertata l’applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessidurante tutta la durata del rapporto bancario, in violazione dell’art. 1823c.c., e quindi la nullità parziale del rapporto sottostante, e sottolinea chela ricognizione di debito non rappresenta un’autonoma fonte diobbligazione, ma ha solo l’effetto di sollevare il promissario dall’onere diprovare l’esistenza del rapporto fondamentale, a condizione chequest’ultimo sia valido.Inoltre, la previsione normativa di cui all’art. 1988 c.c. esonera ildestinatario della ricognizione di debito solo dall’onere di provare ilNumero registro generale 31813/2021Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 9521/2026Data pubblicazione 14/04/2026rapporto fondamentale, ma non anche da quello di dimostrarel’ammontare della somma effettivamente pretesa.1.1) In primo luogo, va respinta l’eccezione di inammissibilità delricorso, sollevata dalla parte controricorrente, per mancanza diautosufficienza del motivo di impugnazione, dal momento che, anche se laricorrente non ha riportato integralmente il testo della ricognizione didebito del 30/3/2000, tuttavia ne ha descritto sufficientemente ilcontenuto, alla pag. 7 del ricorso:“tutti gli obbligati del 30.3.2000 si erano riconosciuti debitori della bancaper tali importi:1 £ 132.636.201 oltre interessi quale saldo debitore del c/c 3329;2 £ 403.601.413 quale esposizione del c/ 1529 sul quale è stato utilizzatol’anticipo crediti maturati;3 £ 20.000.000 quale esposizione della fideiussione rilasciata a favoredella [OSCURATO:SOCIETA] in data 22. 5. 1996”.É riportata dunque la parte significativa del documento (si argomentida Cass. civ., sez., 27/1/2023 n. 2529) e tali indicazioni sono sufficientiperché possa essere valutato il peso probatorio della suddettaricognizione.Va altresì respinta l’ulteriore eccezione di inammissibilità sollevatadalla parte controricorrente, per illegittima richiesta di rivisitazione delcompendio probatorio acquisito nel giudizio di merito, dal momento che laricorrente non ha chiesto una mera diversa valutazione delle proveassunte (riservata al giudice di merito), bensì ha censurato l’erratoaccertamento di una situazione di inversione dell’onere della prova sullabase di un atto di ricognizione di debito, assunto dalla ricorrente comeimproduttivo di effetti.1.2) In secondo luogo, si rileva che il motivo di ricorso è infondato.La ricorrente sostiene che l’atto di ricognizione di debito del 30/3/2000è improduttivo di effetti, perché accede ad un rapporto bancarioNumero registro generale 31813/2021Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 9521/2026Data pubblicazione 14/04/2026parzialmente nullo a causa della invalidità della clausola sullacapitalizzazione degli interessi, e che, dunque, non potendo detto attodeterminare una inversione dell’onere della prova, incombe sulla Bancal’onere di provare il proprio credito, con adeguata documentazione.Si ritiene che tale impostazione sia errata.É vero che la ricognizione di debito non costituisce autonoma fontedell'obbligazione, ma ha solo il più limitato effetto di sollevare il creditoredall'onere di provare il proprio diritto e che essa diviene inefficace,siccome priva di causa, ove il debitore deduca e dimostri in giudizio lanullità o l'inesistenza del rapporto obbligatorio (Cass. civ., sez. III,18/11/2008, n. 27406).Infatti, colui il quale si sia riconosciuto debitore può sempre fornire laprova dell'inesistenza o invalidità del rapporto negoziale sottostante.I soggetti obbligati in relazione al rapporto sottostante presunto sonodunque ammessi a provare l'inesistenza totale o anche la nullità soloparziale del rapporto fondamentale, ovvero la eventuale diversaconsistenza del debito in relazione all'eventuale nullità di determinateclausole contrattuali, ovvero in relazione ad illegittimi addebiti operati dalcreditore.In tali ultimi casi, come correttamente affermato dalla Corte d’Appellonella sentenza impugnata, gli effetti di una singola clausola nulla nonpossono estendersi all’intero rapporto contrattuale sottostante e pertantola ricognizione di debito mantiene la sua efficacia (nel senso di sollevare ilcreditore dall’onere di provare detto rapporto contrattuale sottostante),ferma l’insanabilità della clausola ritenuta nulla e la conseguentedetrazione dall’importo del credito della somma corrispondente agliaddebiti illegittimamente effettuati in forza di tale clausola.Infatti, l’inefficacia totale dell’atto di ricognizione di debito (invocatadalla ricorrente) è da riconnettersi alla nullità o inesistenza dell’interorapporto sottostante, non alla invalidità di singole clausole.Numero registro generale 31813/2021Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 9521/2026Data pubblicazione 14/04/2026Si deduce tale conclusione dai precedenti giurisprudenziali da cuirisulta che l’asserzione che la nullità della pattuizione fa cadere laricognizione di debito è riferibile esclusivamente a casi di nullità totale oinesistenza, non di nullità parziale del rapporto fondamentale.In particolare, Cass. civ., sez. 3, n. 15575 del 11/12/2000: “Lapromessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, noncostituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effettoconfermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo adoperarsi, in forza dell'art. 1988 cod. civ. - nella cui previsione rientranoanche le dichiarazioni titolate - un'astrazione meramente processuale della"causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi"per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere diprovare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino aprova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascerecontemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "initinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non puòprescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno diogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmenteprovato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si èestinto, ovvero (come nel caso di specie) che esista una condizione ovveroun altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possacomunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento”; nellostesso senso: Cass. civ., sez. 3, n. 19165 del 29/09/2005;sez. 3, n. 10574 del 09/05/2007; sez. 3, n. 27406 del 18/11/2008; sez. I,13/10/2016, n. 20689; sez. I, 10/01/2024, n. 932; si veda anche, peres.: Cass. civ., sez. I, n. 19792 del 19/9/2014: “In tema di conto correntebancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbianatura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione,né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace lasuccessiva contestazione della nullità delle clausole negozialiNumero registro generale 31813/2021Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 9521/2026Data pubblicazione 14/04/2026preesistenti…Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimitàafferma che la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento,non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effettoconservativo di un preesistente rapporto fondamentale (exmultis Cass. 4019 del 2006), rispetto al quale mutano soltanto le regoledell'onere della prova mediante l'astrazione processuale, senza, tuttavia,modificazioni interne all'assetto negoziale preesistente…”. Qualificato ilpiano di rientro concordato tra le parti come atto ricognitivo, si esclude“l'efficacia estintiva sulle condizioni contrattuali del rapporto preesistente,con conseguente validità ed efficacia dell'eccezione di nullità, formulatadalle società ricorrenti, relativa alla clausola di capitalizzazione trimestraledegli interessi passivi”; tale decisione, dunque, ribadisce che la nullitàdella clausola anatocistica consente al correntista di rimettere indiscussione il debito solo sotto tale aspetto, senza che la ricognizione nerimanga travolta.Né la ricorrente ha dedotto e provato che la nullità della clausola dicapitalizzazione degli interessi abbia comportato, ai sensi dell’art. 1419c.c., la nullità dell’intero contratto (perché, ai sensi di tale norma, icontraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenutoche è colpita dalla nullità).1.3) É poi vero che la dichiarazione con la quale taluno si impegna apagare (o l’atto ricognitivo) un debito futuro, non determinato nelquantum, dispensa il creditore dall'onere di provare il rapportofondamentale, restando, invece, a suo carico la dimostrazionedell'effettivo ammontare della somma pretesa.Ma nel presente caso, come sopra visto, l’atto di ricognizione di debitoha indicato specificamente l’importo dei debiti oggetto di riconoscimento,per cui da tali precisi dati contabili emerge la negazione che gli obbligatiavessero maturato un proprio credito nell’arco di tempo considerato.Numero registro generale 31813/2021Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 9521/2026Data pubblicazione 14/04/2026Ed infatti, come ricorda la Corte d’Appello, “In tema di onere dellaprova nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stataesclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici acarico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratticonto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, occorredistinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui siapuò attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornireindicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturatoall'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto. Possonoinoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni delcorrentista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento alperiodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato uncredito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile laricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodosuccessivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari azero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti. In mancanza ditali dati la domanda deve essere respinta. Invece, nel caso di domandaproposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del paristati prodotti gli estratti conto. Ci si può inoltre avvalere di quegli elementii quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale nondocumentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primodegli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare chein quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso.Diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldodebitore documentato” (Cass. civ., sez. I, 12/05/2022, n. 15253).1.4) Infine va ritenuta inammissibile anche l‘ulteriore censuraavanzata dalla parte ricorrente, che ha sostenuto che l’inversioneNumero registro generale 31813/2021Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 9521/2026Data pubblicazione 14/04/2026dell’onere della prova attuata ai sensi dell’art. 1988 c.c. opererebbe solo afavore di colui nei cui confronti è rivolto l’atto di ricognizione, e non anchea favore del soggetto cessionario del credito, trattandosi di contestazionenuova, non fatta oggetto di specifico motivo di appello.2) Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo.Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessaimpugnazione. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €. 9.000,oltre a €. 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, eagli accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 21/1/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteMauro Di MarzioNumero registro generale 31813/2021Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 9521/2026Data pubblicazione 14/04/2026