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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 aprile 2022

Cassazione n. 22635/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art.444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena concordata, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], ceduto a terzi sostanza stupefacente del tipo cocaina, per il peso complessivo di gr. 5,00.

2. Formula due motivi di impugnazione.

3. Con il primo lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., essendo la causa di non punibilità E~ a particolare tenuità dell'offesa rilevabile anche d'ufficio.

4. Con il secondo si duole dell'omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che, seppure fuori dall'accordo, ben avrebbero potuto essere riconosciute dal giudice.

5. Il ricorso è inammissibile essendo stato introdotto, successivamente all'entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017 n. 103, per motivi diversi da quelli di cui al disposto dell'art. 448, comma 2^ bis, cod. proc. pen..

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27/04/2022 [OSCURATO:PERSONA], re estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] re Dovere 'H [OSCURATO:PERSONA] oggi. [OSCURATO:PERSONA] bIUMARIO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art.444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena concordata, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], ceduto a terzi sostanza stupefacente del tipo cocaina, per il peso complessivo di gr. 5,00. 2. Formula due motivi di impugnazione. 3. Con il primo lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., essendo la causa di non punibilità E~ a particolare tenuità dell'offesa rilevabile anche d'ufficio. 4. Con il secondo si duole dell'omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che, seppure fuori dall'accordo, ben avrebbero potuto essere riconosciute dal giudice. 5. Il ricorso è inammissibile essendo stato introdotto, successivamente all'entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017 n. 103, per motivi diversi da quelli di cui al disposto dell'art. 448, comma 2^ bis, cod. proc. pen.. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2022 [OSCURATO:PERSONA], re estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] re Dovere 'H [OSCURATO:PERSONA] oggi. [OSCURATO:PERSONA] bIUMARIO
Sentenza Cassazione n. 22635/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris