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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 12442/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624-bis e 625, comma 1, n.2 cod. pen.; - che ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, con due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi, con i quali si denuncia violazione dell'art. 360 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in riferimento alla valida acquisizione della prova genetica e alla sua utilizzabilità ai fini della individuazione del ricorrente quale autore del furto in abitazione oggetto di causa, sono inammissibili perché generici e manifestamente infondati, posto che la Corte territoriale, nel disattendere l'eccezione di inutilizzabilità degli accertamenti genetici effettuati sul materiale biologico repertato nel luogo in cui ebbe luogo il reato, si è fedelmente attenuta ai principi di diritto secondo cui: I.) in tema di indagini preliminari, gli esiti del prelievo di tracce biologiche e delle successive analisi genotipiche finalizzate ad eventuali confronti sono utilizzabili quando il procedimento si svolga contro ignoti e non sia possibile osservare le garanzie di difesa previste per gli accertamenti tecnici irripetibili compiuti dal pubblico ministero (Sez. 1, n. 52872 del 12/10/2018, Rv. 275058); II.) l'eccepita inosservanza delle regole procedurali prescritte dai protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e prelievo del DNA non comporta l'inutilizzabilità del dato probatorio ove non si dimostri che la violazione abbia condizionato in concreto l'esito dell'esame genetico comparativo fondante il giudizio di responsabilità (Sez. 6, n. 15140 del 24/02/2022, Rv. 283144), dimostrazione che, invece, il ricorrente non è riuscito ad offrire; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624-bis e 625, comma 1, n.2 cod. pen.; - che ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, con due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi, con i quali si denuncia violazione dell'art. 360 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in riferimento alla valida acquisizione della prova genetica e alla sua utilizzabilità ai fini della individuazione del ricorrente quale autore del furto in abitazione oggetto di causa, sono inammissibili perché generici e manifestamente infondati, posto che la Corte territoriale, nel disattendere l'eccezione di inutilizzabilità degli accertamenti genetici effettuati sul materiale biologico repertato nel luogo in cui ebbe luogo il reato, si è fedelmente attenuta ai principi di diritto secondo cui: I.) in tema di indagini preliminari, gli esiti del prelievo di tracce biologiche e delle successive analisi genotipiche finalizzate ad eventuali confronti sono utilizzabili quando il procedimento si svolga contro ignoti e non sia possibile osservare le garanzie di difesa previste per gli accertamenti tecnici irripetibili compiuti dal pubblico ministero (Sez. 1, n. 52872 del 12/10/2018, Rv. 275058); II.) l'eccepita inosservanza delle regole procedurali prescritte dai protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e prelievo del DNA non comporta l'inutilizzabilità del dato probatorio ove non si dimostri che la violazione abbia condizionato in concreto l'esito dell'esame genetico comparativo fondante il giudizio di responsabilità (Sez. 6, n. 15140 del 24/02/2022, Rv. 283144), dimostrazione che, invece, il ricorrente non è riuscito ad offrire; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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