CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24986/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6224/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, ope legis; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] (CAD) Italia [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata a difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 22; –controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria della Liguria, n. 859/05/2019, depositata il 15 luglio 2019; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Negli anni dal 2005 al 2008 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. tramite il Centro di assistenza doganale ITALIA [OSCURATO:SOCIETA], agente in regime di rappresentanza indiretta, effettuò importazioni (IM4S22437U del 3.4.2008, IM4S18182W del 12.3.2008 e IM4S16552 G del 3.4.2008) d i transpallet manuali dichiarandone l’origine preferenziale thailandese alla voce doganale 8427900010. A seguito di indagini poste in essere dall’ Ufficio europeo antifrode (cd. OLAF) emerse che l’unico esportatore thailandese di detti transpallet verso laUE, la ditta GT Movers, non era in grado di comprovare l’origine preferenziale thailandese dei prodotti in argomento destinati al mercato comunitario. Venne così contestata alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’origine preferenziale della merce. Vennero quindi emessi nei confronti dell’importatore [OSCURATO:PERSONA] e del CAD, obbligato solidale, avvisi di rettifica, con recupero di dazi e atti di contestazione delle sanzioni. La società propose ricorso e la CTP annullò l’atto un atto di contestazione (il 730/2010) mentre confermò gli ulteriori atti di contestazione sanzioni nn. 673/2000 e 674 /2000. Avverso la prefata decisione venne interposto appello da parte della società controricorrente fondato sull’avvenuto annullamento ad opera della sentenza n. 477 del 2015 dei prodromici avvisi di accertamento. Al contempo l’Agenzia delle dogane propose appello incidentale evidenziando che avverso la succitata sentenza fosse pendente ricorso in Cassazione. Il ricorso principale venne accolto e gli atti annullati. La CTR affermò nel dettaglio che “l’accertamento emesso a tutela di un credito tributario diviene illegittimo a seguito della sentenza che accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l’atto impositivo. Infatti, tale sentenza fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto amministrativo che legittima, altresì escludendo che possa formare oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria. Quanto sopra viene confermato dalla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, tra cui la sentenza della Cassazione SS.UU. n. 758/2107, laddove afferma che le sentenze costituiscono il titolo idoneo a legittimare l’eventuale riscossione provvisoria, con la conseguenza che, se il giudice annulla totalmente o parzialmente l’atto impositivo impugnato, quest’ultimo perde di efficacia anche in pendenza di giudizio.” Avverso l’impugnata sentenza propone ricorso affidato a due motivi l’Agenzia delle dogane, resiste con controricorso CAD ITALIA SRLin liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo ed il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente stante l’intima connessione, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) nonch é de gli artt. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e2909 c.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). La CTR avrebbe errato nel ritenere che essendo stato annullato dalla sentenza n. 477 del 2015 l’avviso di rettifica prodromico all’atto di irrogazione delle sanzioni, quest’ultimo dovesse considerarsi annullabile per carenza del presupposto impositivo, poiché non si era al cospetto di una sentenza passata in giudicato di qui la falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. L’Agenzia evidenzia inoltre che, esistendo tra l’avviso di accertamento e l’atto di contestazione delle sanzioni un vincolo di consequenzialità–pregiudizialità, la CTR non avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito ma sospendere il giudizio applicando l’art.295 c.p.c. 2.La censura formulata dall’Agenziaricorrente non è fondata. Nella specie trova infatti applicazione il principio sancito da S.U. n. 21763 del 2021 secondo cui in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c. Come chiarito dalle citate Sezioni Unite se la sospensione deve essere inquadrata nell'ottica di garantire il più possibile il raggiungimento di questo obiettivo di efficienza, diventa consequenziale ritenere che essa non debba qualificarsi in termini di "obbligatorietà necessaria", perché - in effetti - solo l'esame del caso concreto consente di distinguere le ipotesi in cui l'esito della causa pregiudiziale sia talmente incerto da rendere opportuno l'arresto del giudizio pregiudicato, per evitare di adottare pronunce che possano dare adito ad azioni di ripetizione, da quelle in cui sia ragionevole attendersi un risultato al quale ci si possa conformare anche prima che esso sia formalizzato. Il giudice di seconde cure ha ritenuto, nella specie, con valutazione non sindacabile in questa sede, non sussistenti i presupposti per la sospensione del giudizio. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese sono compensate in ragione dell’applicazione del principio di cui a Cass., S ez. U. n. 21763 del 2021, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; s