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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 16509/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 :[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE DI APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza in data 16/06/2020 della Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza in data 15/07/2019 del G.u.p. del Tribunale di Foggia, che li aveva condannati per i reati di rapina aggravata, ricettazione aggravata e incendio aggravato.

Deducono:

1.1. [OSCURATO:PERSONA].

1.1.1. "art. 606, lett. e) c.p.p.: nullità della sentenza per violazione dell'art. 546 lettera e) e art. 125, 3° comma c.p.p., ovvero per motivazione meramente apparente".

Il ricorrente denuncia la nullità per omessa motivazione, che viene ravvisata nel fatto che la sentenza impugnata si risolve esclusivamente in una rassegna di giurisprudenza in tema di capacità probatoria dei rilievi dattiloscopici.

1.1.2. "Violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all'erronea applicazione dell'art. 192, c.p.p.".

Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che il rilievo dattiloscopico - diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello- non è da solo sufficiente a formare la prova della colpevolezza, necessitando di riscontri che -nel caso in esame- mancano.

1.2. [OSCURATO:PERSONA].

1.2.1. "Violazione dell'art. 606, lett.

E) in relazione agli artt. 192, comma 2, c.p.p., 125 comma 3 E e 546 comma 1 lett.

E), c.p.p. - Violazione ed erronea applicazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p. con riferimento ai criteri di valutazione della prova indiziaria e di quella dattiloscopica in particolare.

Motivazione sul punto manifestamente illogica e contraddittoria, nonché manifestamente mancante e/o apparente.

Motivazione manifestamente illogica e gravemente travisante con riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa in merito alla descrizione della lingua parlata dai rapinatori e della loro nazionalità".

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 192, comma 2, cod.proc.pen. nella valutazione della prova indiziaria, in quanto la Corte di appello ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei soli rilievi dattiloscopici, del tutto insufficienti, a fronte delle prove contrarie illustrate nell'atto di appello.

Aggiunge che la Corte di appello non ha considerato che la persona offesa aveva dichiarato che i rapinatori parlavano cori accento foggiano, così dovendosi escludere la partecipazione di Perdekhodko, di nazionalità Ucraina.

Sul punto denuncia il travisamento della prova perché la Corte di appello ha affermato che la persona offesa ha dichiarato che soltanto uno dei rapinatori parlava foggiano, così risaltando un elemento -in realtà- non emergente dagli atti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi -sostanzialmente sovrapponibili- sono inammissibili perché manifestamente infondati e meramente reiterativi delle questioni di merito compiutamente disattese dalla Corte di appello.

1.1. La manifesta infondatezza attiene alle doglianze relative all'efficacia probatoria dei rilievi dattiloscopici.

A tal proposito la Corte di appello ha richiamato e fatto corretta 12.1nJ,. applicazione del principio di diritto, che qui si ribadisce, secondo il quale «il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui sia relativo all'impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica è effettuata si è trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; ne consegue che il risultato legittimamente è utilizzato dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazioni o prova contraria su detta presenza», (Sez. 5, Sentenza n. 54493 del 28/09/2018, J. , Rv. 274167 - 01; Sez. 2, Sent. n. 44561 del 07/10/2014, Rv. 260861; Sez. 5, Sent. n. 48734 del 13/10/2014, Rv. 261296; più di recente, non massimate, tra molte: Sez. 2, Sentenza n. 39276 del 22/09/2021, Arena; Sez. 5, Sentenza n. 37712 del 7/10/2021).

I ricorrenti sostengono una tesi opposto a quello che può definirsi un orientamento di legittimità assolutamente consolidato e oramai risalente, così affermando un principio contrario che -per tale ragione- si colora della manifesta infondatezza.

1.2. A ciò deve aggiungersi che la Corte di appello si è rigorosamente conformata al principio di diritto, spiegando per quale ragione la busta rinvenuta all'interno del locale rapinato fosse riconducibile ai rapinatori e perché le impronte rilevate su di essa fossero di Colucci e di [OSCURATO:PERSONA]; ha spiegato altresì come i due odierni ricorrenti non avessero fornito nessuna plausibile spiegazione circa il rinvenimento delle loro impronte sulla busta lasciata dai rapinatori sul luogo del delitto; come non avessero una prova contraria alla loro estraneità al fatto, tale da far superare il significato probatorio costituito dal rinvenimento delle loro impronte digitali sul luogo del delitto.

1.2.1. Ciò premesso, si deve rilevare come tutte le argomentazioni spese dalle difese per superare quanto fin qui esposto, si risolvano in una analisi delle risultanze probatoria alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità.

Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

1.3. La stessa ragione di inammissibilità va ribadita anche con le ulteriori argomentazioni spese dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] là dove sostiene che la Corte di appello avrebbe travisato le risultanze probal:orie nell'affermare che la persona offesa aveva riferito che tutti e tre i rapinatori avevano un accento foggiano.

Anche in questo caso, invero, le argomentazioni non denunciano la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione, giacchè con il motivo non si fa altro che rappresentare la prospettazione difensiva, alternativa e antagonista a quella abbracciata dalla Corte di appello, la cui valutazione è preclusa alla Corte di legittimità, dovendo l'apprezzamento da esperirsi in questa sede essere limitato alla valutazione della coerenza logica del discorso giustificativo (in tal senso, tra molte, Sez.

U, Sentenza n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 - 01; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, ftv. 216260 - 01; Sez.

U, Sentenza n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074 - 01).

1.4. Va ulteriormente rilevato come non ricorrano le condizioni richieste per la deducibilità del vizio di travisamento della prova alla luce del pacifico orientamento di legittimità in forza del quale «il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti», (così, tra molte, Sez. 2, Sentenza n. 5336 del 09/01/2018, L. Rv. 272018 - 01).

Nel caso in esame non ricorre nessuna di tali condizioni, con conseguente ulteriore ragione di inammissibilità del motivo di ricorso esposto da [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui sostiene che la Corte di appello avrebbe travisato le dichiarazioni rese dalla persona offesa.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 4 Aokin,3\_p P.Q.M., Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 :[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE DI APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza in data 16/06/2020 della Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza in data 15/07/2019 del G.u.p. del Tribunale di Foggia, che li aveva condannati per i reati di rapina aggravata, ricettazione aggravata e incendio aggravato. Deducono: 1.1. [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.1. "art. 606, lett. e) c.p.p.: nullità della sentenza per violazione dell'art. 546 lettera e) e art. 125, 3° comma c.p.p., ovvero per motivazione meramente apparente". Il ricorrente denuncia la nullità per omessa motivazione, che viene ravvisata nel fatto che la sentenza impugnata si risolve esclusivamente in una rassegna di giurisprudenza in tema di capacità probatoria dei rilievi dattiloscopici. 1.1.2. "Violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all'erronea applicazione dell'art. 192, c.p.p.". Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che il rilievo dattiloscopico - diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello- non è da solo sufficiente a formare la prova della colpevolezza, necessitando di riscontri che -nel caso in esame- mancano. 1.2. [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.1. "Violazione dell'art. 606, lett. E) in relazione agli artt. 192, comma 2, c.p.p., 125 comma 3 E e 546 comma 1 lett. E), c.p.p. - Violazione ed erronea applicazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p. con riferimento ai criteri di valutazione della prova indiziaria e di quella dattiloscopica in particolare. Motivazione sul punto manifestamente illogica e contraddittoria, nonché manifestamente mancante e/o apparente. Motivazione manifestamente illogica e gravemente travisante con riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa in merito alla descrizione della lingua parlata dai rapinatori e della loro nazionalità". Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 192, comma 2, cod.proc.pen. nella valutazione della prova indiziaria, in quanto la Corte di appello ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei soli rilievi dattiloscopici, del tutto insufficienti, a fronte delle prove contrarie illustrate nell'atto di appello. Aggiunge che la Corte di appello non ha considerato che la persona offesa aveva dichiarato che i rapinatori parlavano cori accento foggiano, così dovendosi escludere la partecipazione di Perdekhodko, di nazionalità Ucraina. Sul punto denuncia il travisamento della prova perché la Corte di appello ha affermato che la persona offesa ha dichiarato che soltanto uno dei rapinatori parlava foggiano, così risaltando un elemento -in realtà- non emergente dagli atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi -sostanzialmente sovrapponibili- sono inammissibili perché manifestamente infondati e meramente reiterativi delle questioni di merito compiutamente disattese dalla Corte di appello. 1.1. La manifesta infondatezza attiene alle doglianze relative all'efficacia probatoria dei rilievi dattiloscopici. A tal proposito la Corte di appello ha richiamato e fatto corretta 12.1nJ,. applicazione del principio di diritto, che qui si ribadisce, secondo il quale «il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui sia relativo all'impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica è effettuata si è trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; ne consegue che il risultato legittimamente è utilizzato dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazioni o prova contraria su detta presenza», (Sez. 5, Sentenza n. 54493 del 28/09/2018, J. , Rv. 274167 - 01; Sez. 2, Sent. n. 44561 del 07/10/2014, Rv. 260861; Sez. 5, Sent. n. 48734 del 13/10/2014, Rv. 261296; più di recente, non massimate, tra molte: Sez. 2, Sentenza n. 39276 del 22/09/2021, Arena; Sez. 5, Sentenza n. 37712 del 7/10/2021). I ricorrenti sostengono una tesi opposto a quello che può definirsi un orientamento di legittimità assolutamente consolidato e oramai risalente, così affermando un principio contrario che -per tale ragione- si colora della manifesta infondatezza. 1.2. A ciò deve aggiungersi che la Corte di appello si è rigorosamente conformata al principio di diritto, spiegando per quale ragione la busta rinvenuta all'interno del locale rapinato fosse riconducibile ai rapinatori e perché le impronte rilevate su di essa fossero di Colucci e di [OSCURATO:PERSONA]; ha spiegato altresì come i due odierni ricorrenti non avessero fornito nessuna plausibile spiegazione circa il rinvenimento delle loro impronte sulla busta lasciata dai rapinatori sul luogo del delitto; come non avessero una prova contraria alla loro estraneità al fatto, tale da far superare il significato probatorio costituito dal rinvenimento delle loro impronte digitali sul luogo del delitto. 1.2.1. Ciò premesso, si deve rilevare come tutte le argomentazioni spese dalle difese per superare quanto fin qui esposto, si risolvano in una analisi delle risultanze probatoria alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità. Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 1.3. La stessa ragione di inammissibilità va ribadita anche con le ulteriori argomentazioni spese dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] là dove sostiene che la Corte di appello avrebbe travisato le risultanze probal:orie nell'affermare che la persona offesa aveva riferito che tutti e tre i rapinatori avevano un accento foggiano. Anche in questo caso, invero, le argomentazioni non denunciano la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione, giacchè con il motivo non si fa altro che rappresentare la prospettazione difensiva, alternativa e antagonista a quella abbracciata dalla Corte di appello, la cui valutazione è preclusa alla Corte di legittimità, dovendo l'apprezzamento da esperirsi in questa sede essere limitato alla valutazione della coerenza logica del discorso giustificativo (in tal senso, tra molte, Sez. U, Sentenza n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 - 01; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, ftv. 216260 - 01; Sez. U, Sentenza n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074 - 01). 1.4. Va ulteriormente rilevato come non ricorrano le condizioni richieste per la deducibilità del vizio di travisamento della prova alla luce del pacifico orientamento di legittimità in forza del quale «il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti», (così, tra molte, Sez. 2, Sentenza n. 5336 del 09/01/2018, L. Rv. 272018 - 01). Nel caso in esame non ricorre nessuna di tali condizioni, con conseguente ulteriore ragione di inammissibilità del motivo di ricorso esposto da [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui sostiene che la Corte di appello avrebbe travisato le dichiarazioni rese dalla persona offesa. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 4 Aokin,3\_p P.Q.M., Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso
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