CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 27229/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentitP le conclusioni del PG „ Ley c(k 0,( 342 GD'Itas2 4, GLyn Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 27 gennaio 2022 il Tribunale del riesame di Salerno rigettava l'istanza di riesame, proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza emessa in data 18 gennaio 2022 dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, con la quale gli era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato dei delitti di detenzione illegale di arma comune da sparo artigianale, corredata di congegno di caricamento, grilletto e percussore e contenente all'interno della canna una cartuccia. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione l'indagato a mezzo del suo difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale lamenta violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e degli artt. 2 e 7 della legge n. 895 del 1967 in quanto non sussiste elemento indicativo del funzionamento e dell'idoneità allo sparo dell'arma artigianale posta in sequestro, caratteristica non verificata dai Carabinieri, né tramite una consulenza balistica, tanto che i militari che l'hanno rinvenuta hanno riferito che la stessa "presumibilmente" è idonea all'impiego. In tal modo non è stata accertata la reale offensività dello strumento; inoltre, all'interno della canna della pistola è stata rinvenuta una cartuccia a salve, come sono a salve anche le munizioni rinvenute al momento del sequestro, ragione per la quale il Tribunale del riesame avrebbe dovuto rilevare che trattasi di pistola scacciacani inoffensiva. 3. Non essendo stata chiesta dalle parti la trattazione orale, si è proceduto a trattazione scritta ed il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su argomentazioni incentrate sui soli profili fattuali della fattispecie, rispetto ai quali difetta anche una puntuale dimostrazione. 1.L'ordinanza impugnata con motivazione esauriente ha analizzato il compendio indiziario acquisito, frutto di risultanze oggettive, emergenti dall'attività investigativa condotta dalla polizia giudiziaria, per desumerne in modo del tutto logico l'elevata probabilità dell'effettiva commissione da parte dell'indagato del reato ascrittogli nell'imputazione provvisoria. 1.1 Ha in tal senso valorizzato le risultanze dell'operazione di polizia all'esito della quale, dopo la presentazione spontanea dell'indagato presso la caserma dei Carabinieri di Eboli, ai quali aveva chiesto protezione contro malintenzionati che lo avevano già aggredito ad un ginocchio, dopo avere dato in escandescenze, era stato riaccompagnato presso la sua abitazione e, una volta raggiuntala, su sua indicazione, era stata rinvenuta una pistola color argento di fattura artigianale con una cartuccia all'interno già esplosa, cartuccia analoga ad altre ventotto ritrovate all'interno di un portaocchiali e poste, come l'arma, sotto sequestro. 1.2 Tanto premesso, non hanno pregio perché generiche le obiezioni difensive sull'omessa verifica dell'inidoneità allo sparo di veri proiettili dello strumento in sequestro, posto che nessun concreto elemento in tal senso è emerso all'atto del sequestro, né è stato rappresentato dal ricorrente in quel momento o nel corso dell'interrogatorio di garanzia per essersi egli in quella sede avvalso della facoltà di non rispondere. Tali considerazioni, in uno con la mancata dimostrazione della natura di cartucce a salve delle munizioni sequestrate, non consentono di superare la concordanza ed il significato indiziario del complesso di elementi indicati nell'ordinanza impugnata, che ha già riscontrato in modo corretto e pertinente che nessun dato probatorio acquisito sostanzia e dimostra che non si tratti di arma idonea allo sparo. Né è possibile assegnare valore dubitativo all'espressione riportata nel verbale di arresto dell'indagato laddove i verbalizzanti hanno descritto l'apprensione di oggetto "presumibilmente" idoneo ad offendere, frutto di considerazione basata sulle caratteristiche oggettive del dispositivo, non contrastata da risultanze di segno contrario. 1.3 Deve, dunque, ritenersi congrua la motivazione con la quale i giudici del riesame hanno confermato la sussistenza di sufficiente e grave provvista indiziaria, in grado di giustificare l'imposizione ed il mantenimento della misura cautelare applicata. Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese prozessuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella presentazione di siffatta impugnazione, anche al versamento di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, co. 1-ter, disp. at