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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 03169/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 384/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 585/2022 depositata il 17/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con atto di citazione notificato in data 26/2/2019 i sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto [OSCURATO:PERSONA] spa davanti al giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], esponendo di essere in possesso di un [OSCURATO:PERSONA] di €. 2.500, emesso in data 11/10/2001 e ad essi intestato, che a tergo del buono era apposta la data di emissione e l’indicazione della serie “AA2”, che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], presentato il titolo per l’incasso presso un ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA] e che però questo aveva negato il rimborso per intervenuta prescrizione, rilevando che i buoni serie “AA2” scadevano il settimo anno successivo alla data di emissione e che il rimborso si era prescritto a ottobre 2018.

Gli attori hanno sostenuto di non essere a conoscenza del termine di scadenza, eccependo che sul buono non era riportata la data scadenza dello stesso e che non era stato consegnato loro un documento aggiuntivo integrativo, e chiedevano la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del buono. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha accolto la domanda (per mancata indicazione sul buono della data di scadenza) e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare la somma di €. 2.500, oltre interessi convenzionali. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, insistendo, fra l’altro, nell’eccezione di prescrizione.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’appello, sulla base però di una diversa motivazione rispetto al giudice del primo grado, rilevando che, sulla base del D.M.

Tesoro 19/12/2000 e del D.M. 29/3/2001, il termine della prescrizione non inizia a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dei buoni, bensì dall’ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello di emissione, dunque, nel caso in esame, dal 31/12/2008, con compimento della prescrizione in data 31/12/2018.

Per quanto riguarda la contestazione degli appellanti in ordine al difetto di conoscenza del termine di scadenza del buono fruttifero dovuto alla mancata consegna, in sede di sottoscrizione dello stesso, di documenti informativi o integrativi, pur rilevando l’irrilevanza della questione a fronte della riconosciuta non decorrenza del termine prescrizionale, il Tribunale ha comunque osservato che non poteva essere attribuito a [OSCURATO:PERSONA] alcun comportamento omissivo, perché sul buono era apposta l’indicazione della serie “AA2” e la dicitura “a termine” e sulla G.U. erano pubblicati i D.M. attraverso i quali era avvenuta l’emissione dei buoni e riportanti le caratteristiche dei titoli, e potendo i clienti rivolgersi per informazioni agli uffici postali (dove deve sempre essere affisso avviso circa i termini prescrizionali). 2) Con ricorso notificato il 16/12/2022 [OSCURATO:PERSONA] spa ha impugnato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], proponendo due motivi di ricorso.

I sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Primo motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 171-182 del DPR n. 156/1973, art. 8 D.M. 19/12/2000, art. 8 D.M.

Tesoro 29/3/2001 e art. 2935 c.c., in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.

La ricorrente censura la sentenza impugnata sostenendone l’erroneità laddove essa ritiene di individuare il dies a quo del termine prescrizionale al 31/12/2018, affermando che, invece, il computo dei termini prescrizionali deve avvenire secondo il calendario comune e non secondo il calendario solare (per cui il termine di scadenza del titolo sarebbe al 31/12/2008, con conseguente prescrizione al 31/12/2018), considerato, fra l’altro, che, mentre l’art. 176 DPR 156/1973 (“i buoni fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione”) faceva riferimento al calendario solare, i D.M. su citati non riportano più l‘aggettivo “solare”.

Il motivo è fondato. 1.1) L’emissione dei [OSCURATO:PERSONA] è stata disciplinata inizialmente dalle norme di cui agli artt. 171-182 DPRR 156/1973.

L’art. 176 DPR 156/1973 prescriveva, fra l’altro, che “i buoni fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione”.

Il d.lgs. 284/1999, nell’abrogare l’art. 176 citato e altre norme del DPR 156/1973, ha stabilito le nuove caratteristiche e condizioni dei BPF, stabilendo che “i tassi di interesse, le forme, le condizioni economiche e generali dei finanziamenti” siano disposti con Decreto del Ministero del Tesoro in concerto con la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti.

Nel caso in esame, si tratta di buoni fruttiferi appartenentialla serie “AA2”, in vigore dal 14.04.2001 al 22.10.2001 e disciplinata dal D.M.

Tesoro del 19/12/2000 istitutivo della serie n.

“AA1” e dal D.M. 29/3/2001, istitutivo della serie n.

“AA2”.

Il D.M.

Tesoro del 19/12/2000 dispone che: “I diritti dei titolari del BFP si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.

Il D.M. 29/3/2001, a sua volta, prevede che: “I titoli appartenenti alla serie AA2 siano liquidati in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione; alla scadenza di detto periodo è riconosciuto all’avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto”.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che tali titoli diventano improduttivi di interessi alla scadenza del settimo anno e il termine prescrizionale inizia a decorrere da tale momento, cioè non dal giorno successivo alla scadenza dei buoni emessi, bensì dall’ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello dell’emissione, dunque, alla data del 31 dicembre, rilevando che la norma citata non fa alcun riferimento al giorno di sottoscrizione dei buoni, bensì all’anno solare, con la conseguenza che la data di scadenza dei medesimi deve essere appunto individuata nell’ultimo giorno del settimo anno solare successivo all’emissione.

Si ritiene che tale interpretazione dei D.M. su riportati sia errata, con conseguente violazione degli stessi.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “in tema di buoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, D.M. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto D.M., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi)” (Cass. civ., sez.

I, 28/07/2023, n. 23006).

Argomenta la Corte che inbase al D.P.R. n. 156 del 1973, art. 176, i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione; da tale momento i buoni non riscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni.

Tale articolo, come si è detto, è stato abrogato dal d.lgs. n. 284 del 1999 e l’art. 10, co. 2, D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha disposto che "le disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8, si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente".

Per effetto di tali disposizioni la prescrizione (che non si fosse consumata) dei buoni postali fruttiferi di precedenti emissioni è stata rimodulata sia con riguardo alla durata (estesa da cinque a dieci anni), sia alla decorrenza (individuata non più nell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi, ma nella "data di scadenza del titolo").

Continua, la Corte, rilevando che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale (come nel presente caso) porta, in sintesi, a una ibridazione della nuova disciplina con la vecchia, preservando il termine di durata decennale contemplato dalla prima e importando dalla seconda la regolamentazione della decorrenza della prescrizione.

Una tale operazione non è evidentemente consentita.

Nello stesso senso, per es., Cass. civ., sez.

I, 17/07/2025, n. 19772: “Pertanto, venendo in rilievo buoni fruttiferi postali AA2 regolamentati dal D.M. 29 marzo 2001, emessi dal 14/04/2001 al 22/10/2001, il calcolo del termine di prescrizione effettuato dal giudice d'appello è da ritenere erroneo nel non aver tenuto conto dell'opzione ermeneutica relativa alla scadenza al 26.4.2008 intesa con riguardo alla data d'emissione del titolo”. 2) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del DPR n. 398 del 30/12/2003 e dell’art. 2935, 2936, 2946, 2962 e 2963 c.c., in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.

La ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 23 DR [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 398 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico), secondo il quale “per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del codice civile”.

Rileva, la ricorrente, che, in attuazione dell’art. 5 del D.M.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 269, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 5/12/2003, ha emanato decreto relativo alla trasformazione della [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti in spa, disponendo l’assegnazione ad essa della titolarità delle sole serie di Buoni emessi dal 14/4/2001 e il subentro ad essa del Ministero nei rapporto in essere alla data di trasformazione, e che a seguito di detta trasformazione i BPF sono stati equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e di conseguenza disciplinati dalle norme per essi valevoli, incluse quelle relative alla prescrizione, previste dagli artt. 21-23 DPR 398/2003, che rinviano anche alle disposizioni del codice civile, per cui i diritti di cui a questi BPF si prescrivono dopo dieci anni dalla loro scadenza, in particolare iniziando la prescrizione a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), cioè dalla scadenza del settimo anno successivo al giorno dell’emissione, calcolato secondo il calendario comune ex art. 2963 c.c.

Il motivo resta assorbito dalla decisione già assunta riguardo al primo motivo. 3) Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; al giudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso giudice, anche per la r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 384/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 585/2022 depositata il 17/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con atto di citazione notificato in data 26/2/2019 i sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto [OSCURATO:PERSONA] spa davanti al giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], esponendo di essere in possesso di un [OSCURATO:PERSONA] di €. 2.500, emesso in data 11/10/2001 e ad essi intestato, che a tergo del buono era apposta la data di emissione e l’indicazione della serie “AA2”, che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], presentato il titolo per l’incasso presso un ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA] e che però questo aveva negato il rimborso per intervenuta prescrizione, rilevando che i buoni serie “AA2” scadevano il settimo anno successivo alla data di emissione e che il rimborso si era prescritto a ottobre 2018. Gli attori hanno sostenuto di non essere a conoscenza del termine di scadenza, eccependo che sul buono non era riportata la data scadenza dello stesso e che non era stato consegnato loro un documento aggiuntivo integrativo, e chiedevano la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del buono. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha accolto la domanda (per mancata indicazione sul buono della data di scadenza) e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare la somma di €. 2.500, oltre interessi convenzionali. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, insistendo, fra l’altro, nell’eccezione di prescrizione. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’appello, sulla base però di una diversa motivazione rispetto al giudice del primo grado, rilevando che, sulla base del D.M. Tesoro 19/12/2000 e del D.M. 29/3/2001, il termine della prescrizione non inizia a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dei buoni, bensì dall’ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello di emissione, dunque, nel caso in esame, dal 31/12/2008, con compimento della prescrizione in data 31/12/2018. Per quanto riguarda la contestazione degli appellanti in ordine al difetto di conoscenza del termine di scadenza del buono fruttifero dovuto alla mancata consegna, in sede di sottoscrizione dello stesso, di documenti informativi o integrativi, pur rilevando l’irrilevanza della questione a fronte della riconosciuta non decorrenza del termine prescrizionale, il Tribunale ha comunque osservato che non poteva essere attribuito a [OSCURATO:PERSONA] alcun comportamento omissivo, perché sul buono era apposta l’indicazione della serie “AA2” e la dicitura “a termine” e sulla G.U. erano pubblicati i D.M. attraverso i quali era avvenuta l’emissione dei buoni e riportanti le caratteristiche dei titoli, e potendo i clienti rivolgersi per informazioni agli uffici postali (dove deve sempre essere affisso avviso circa i termini prescrizionali). 2) Con ricorso notificato il 16/12/2022 [OSCURATO:PERSONA] spa ha impugnato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], proponendo due motivi di ricorso. I sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Primo motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 171-182 del DPR n. 156/1973, art. 8 D.M. 19/12/2000, art. 8 D.M. Tesoro 29/3/2001 e art. 2935 c.c., in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.”. La ricorrente censura la sentenza impugnata sostenendone l’erroneità laddove essa ritiene di individuare il dies a quo del termine prescrizionale al 31/12/2018, affermando che, invece, il computo dei termini prescrizionali deve avvenire secondo il calendario comune e non secondo il calendario solare (per cui il termine di scadenza del titolo sarebbe al 31/12/2008, con conseguente prescrizione al 31/12/2018), considerato, fra l’altro, che, mentre l’art. 176 DPR 156/1973 (“i buoni fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione”) faceva riferimento al calendario solare, i D.M. su citati non riportano più l‘aggettivo “solare”. Il motivo è fondato. 1.1) L’emissione dei [OSCURATO:PERSONA] è stata disciplinata inizialmente dalle norme di cui agli artt. 171-182 DPRR 156/1973. L’art. 176 DPR 156/1973 prescriveva, fra l’altro, che “i buoni fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione”. Il d.lgs. 284/1999, nell’abrogare l’art. 176 citato e altre norme del DPR 156/1973, ha stabilito le nuove caratteristiche e condizioni dei BPF, stabilendo che “i tassi di interesse, le forme, le condizioni economiche e generali dei finanziamenti” siano disposti con Decreto del Ministero del Tesoro in concerto con la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti. Nel caso in esame, si tratta di buoni fruttiferi appartenentialla serie “AA2”, in vigore dal 14.04.2001 al 22.10.2001 e disciplinata dal D.M. Tesoro del 19/12/2000 istitutivo della serie n. “AA1” e dal D.M. 29/3/2001, istitutivo della serie n. “AA2”. Il D.M. Tesoro del 19/12/2000 dispone che: “I diritti dei titolari del BFP si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”. Il D.M. 29/3/2001, a sua volta, prevede che: “I titoli appartenenti alla serie AA2 siano liquidati in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione; alla scadenza di detto periodo è riconosciuto all’avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto”. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che tali titoli diventano improduttivi di interessi alla scadenza del settimo anno e il termine prescrizionale inizia a decorrere da tale momento, cioè non dal giorno successivo alla scadenza dei buoni emessi, bensì dall’ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello dell’emissione, dunque, alla data del 31 dicembre, rilevando che la norma citata non fa alcun riferimento al giorno di sottoscrizione dei buoni, bensì all’anno solare, con la conseguenza che la data di scadenza dei medesimi deve essere appunto individuata nell’ultimo giorno del settimo anno solare successivo all’emissione. Si ritiene che tale interpretazione dei D.M. su riportati sia errata, con conseguente violazione degli stessi. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “in tema di buoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, D.M. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto D.M., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi)” (Cass. civ., sez. I, 28/07/2023, n. 23006). Argomenta la Corte che inbase al D.P.R. n. 156 del 1973, art. 176, i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione; da tale momento i buoni non riscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni. Tale articolo, come si è detto, è stato abrogato dal d.lgs. n. 284 del 1999 e l’art. 10, co. 2, D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha disposto che "le disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8, si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente". Per effetto di tali disposizioni la prescrizione (che non si fosse consumata) dei buoni postali fruttiferi di precedenti emissioni è stata rimodulata sia con riguardo alla durata (estesa da cinque a dieci anni), sia alla decorrenza (individuata non più nell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi, ma nella "data di scadenza del titolo"). Continua, la Corte, rilevando che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale (come nel presente caso) porta, in sintesi, a una ibridazione della nuova disciplina con la vecchia, preservando il termine di durata decennale contemplato dalla prima e importando dalla seconda la regolamentazione della decorrenza della prescrizione. Una tale operazione non è evidentemente consentita. Nello stesso senso, per es., Cass. civ., sez. I, 17/07/2025, n. 19772: “Pertanto, venendo in rilievo buoni fruttiferi postali AA2 regolamentati dal D.M. 29 marzo 2001, emessi dal 14/04/2001 al 22/10/2001, il calcolo del termine di prescrizione effettuato dal giudice d'appello è da ritenere erroneo nel non aver tenuto conto dell'opzione ermeneutica relativa alla scadenza al 26.4.2008 intesa con riguardo alla data d'emissione del titolo”. 2) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del DPR n. 398 del 30/12/2003 e dell’art. 2935, 2936, 2946, 2962 e 2963 c.c., in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.”. La ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 23 DR [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 398 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico), secondo il quale “per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del codice civile”. Rileva, la ricorrente, che, in attuazione dell’art. 5 del D.M.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 269, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 5/12/2003, ha emanato decreto relativo alla trasformazione della [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti in spa, disponendo l’assegnazione ad essa della titolarità delle sole serie di Buoni emessi dal 14/4/2001 e il subentro ad essa del Ministero nei rapporto in essere alla data di trasformazione, e che a seguito di detta trasformazione i BPF sono stati equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e di conseguenza disciplinati dalle norme per essi valevoli, incluse quelle relative alla prescrizione, previste dagli artt. 21-23 DPR 398/2003, che rinviano anche alle disposizioni del codice civile, per cui i diritti di cui a questi BPF si prescrivono dopo dieci anni dalla loro scadenza, in particolare iniziando la prescrizione a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), cioè dalla scadenza del settimo anno successivo al giorno dell’emissione, calcolato secondo il calendario comune ex art. 2963 c.c. Il motivo resta assorbito dalla decisione già assunta riguardo al primo motivo. 3) Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; al giudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso giudice, anche per la r
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