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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32139/2026

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parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta lamotivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità, deducendol'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è inammissibile in quanto silimita a riproporre una censura già formulata in appello e puntualmente disattesadalla Corte di merito (sentenza impugnata, pagg. 2-3), risolvendosi pertanto inun motivo non specifico e meramente reiterativo, inidoneo ad assolvere lafunzione di argomentata contestazione della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduconoviolazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al mancatoriconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., èinammissibile poiché si limita a riproporre censure già formulate in appello epuntualmente disattese dalla Corte territoriale (cfr. pag. 3 della sentenzaimpugnata), che ha adeguatamente evidenziato le ragioni ostative alriconoscimento della particolare tenuità del fatto, risultando pertanto nonspecifico, meramente reiterativo e inidoneo ad assolvere la funzione di criticaargomentata della sentenza impugnata;Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta lamotivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità, deducendol'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è inammissibile in quanto silimita a riproporre una censura già formulata in appello e puntualmente disattesadalla Corte di merito (sentenza impugnata, pagg. 2-3), risolvendosi pertanto inun motivo non specifico e meramente reiterativo, inidoneo ad assolvere lafunzione di argomentata contestazione della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduconoviolazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al mancatoriconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., èinammissibile poiché si limita a riproporre censure già formulate in appello epuntualmente disattese dalla Corte territoriale (cfr. pag. 3 della sentenzaimpugnata), che ha adeguatamente evidenziato le ragioni ostative alriconoscimento della particolare tenuità del fatto, risultando pertanto nonspecifico, meramente reiterativo e inidoneo ad assolvere la funzione di criticaargomentata della sentenza impugnata;Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32139/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris