CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 gennaio 1979
Cassazione n. 30544/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/01/1979 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/03/1979 avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto del 22 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n.35673 del 19 aprile 2022, emessa dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, denunciando l'errore di fatto e la inesatta percezione delle risultanze processuali quanto alla partecipazione dei ricorrenti alla estorsione realizzata nei confronti del complesso '[OSCURATO:PERSONA]' ed alla loro partecipazione al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il giorno 18 ottobre 2002. La difesa dei ricorrenti ha esposto che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati dalla Corte di appello di Messina con sentenza del 17 giugno 2021 (in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Messina dell'i ottobre 2019) alla pena complessiva di anni dieci di reclusione perché ritenuti responsabili del reato loro ascritto al capo 1) della rubrica per partecipazione ad associazione di stampo mafioso operante nel rione Camaro di Messina dal 1997 e facente capo a [OSCURATO:PERSONA], escluse le aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'art. 416-bis cod. pen. I loro ricorsi avverso la predetta sentenza sono stati respinti sulla base di evidenti errori di fatto in cui sarebbe incorsa la Suprema Corte, la quale non avrebbe tenuto conto che - quanto alla partecipazione dei ricorrenti alla estorsione realizzata nei confronti del complesso '[OSCURATO:PERSONA]' - il contenuto della conversazione valorizzata dai giudici di merito al riguardo non permetteva di apprezzare alcun loro coinvolgimento nell'estorsione ai danni della impresa che stava eseguendo la costruzione di un complesso edilizio situato nel quartiere Camaro di Messina e ciò perché, quanto evocato nel corso di tale conversazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], non troverebbe alcun riscontro nella realtà oggettiva ed in quanto gli stessi investigatori escussi in dibattimento avrebbero confermato la fragilità del dato probatorio poiché l'estorsione sarebbe stata commessa quando i ricorrenti erano ancora in stato di detenzione. L'ulteriore errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione riguarda la partecipazione dei ricorrenti al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il giorno 18 ottobre 2002 che trova il suo fondamento nella loro appartenenza - almeno sino all'agosto 2006 (data della loro scarcerazione) - al clan 'Vadalà' distinto rispetto al clan 'Ventura' per il quale sono stati condannati; anche le dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia, qualora correttamente valutate, avrebbe permesso alla Corte di cassazione di escludere la responsabilità dei ricorrenti per il reato associativo loro contestato.In tal modo, secondo i ricorrenti, la sentenza del giudice di legittimità sarebbe pervenuta ad una decisione diversa da quella che avrebbe dovuto adottare, a causa di errori di fatto, 2. Su richiesta della difesa dei ricorrenti, formulata ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, si è proceduto alla trattazione orale del procedimento e le parti hanno concluso nei termini sopra indicati. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 2. Deve, anzitutto, ricordarsi che l'istituto del ricorso straordinario per cassazione disciplinato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. è stato oggetto di reiterati interventi interpretativi da parte della Corte di cassazione a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite nr. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280, la quale, affermato che l'incontrovertibilità delle sentenze rese in sede di legittimità, per quanto non più inviolabile per effetto appunto del ricorso straordinario, costituisce tuttora il fondamento del sistema processuale delle impugnazioni e del meccanismo di formazione del giudicato (Corte cost. n. 294 del 1995, e, ivi citate, nn. 247 del 1995, 21 del 1982, 136 del 1972, 51 e 50 del 1970; Corte di Giustizia Europea, sentenza 1/6/1999, C-126/97, punto 46; sentenza 30.9.2003, C- 224/01, p. 38; Corte EDU 12/01/2006, Kehaya e altri c. Bulgaria, ric. n. 47797/99 e 68698/01), ha rilevato la necessità di una puntuale applicazione delle disposizioni regolatrici del ricorso straordinario, strumento che, per la sua natura non ordinaria e derogatoria del giudicato, non è estensibile oltre i casi in esse considerati, in ossequio al divieto generale sancito dall'art. 14 disp. gen.. In particolare, in aderenza alla natura eccezionale del rimedio e della formulazione testuale della disposizione che lo regola, si è proceduto ad individuare in via interpretativa, recependo anche le sollecitazioni della giurisprudenza di legittimità civile, la nozione di errore di fatto legittimante la proposizione e la possibilità di accoglimento del ricorso straordinario, che resta confinata ai casi di omessa considerazione di uno o più motivi del ricorso per cassazione, intesa quale totale pretermissione delle doglianze riguardanti un capo o punto della decisione, ovvero all'errore di percezione in cui sia incorsa la Corte di Cassazione nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, tutti vizi che devono avere condizionato in modo decisivo il convincimento formatosi per l'inesatta o equivocata percezione dell'ambito delle censure proposte col ricorso o delle risultanze processuali e la derivata pronuncia di una sentenza differente quella che, in assenza dell'omissione o dell'errore, si sarebbe esitato. Quale ulteriore conseguenza si ricava in negativo la precisazione di ciò che non rientra nel concetto di "errore di fatto", ossia: gli errori di valutazione delle emergenze probatorie; gli errori di giudizio e di applicazione ed interpretazione di norme di legge; gli errori percettivi che hanno inciso sul processo formativo della volontà dei giudici di merito, che, per essersi tradotti in un travisamento del fatto, devono essere dedotti con gli strumenti impugnatori ordinari, oppure in sede di revisione. In definitiva, come rilevato da Cass. sez. 1, nr. 17362 del 15/04/2009, Rv. 244067, [OSCURATO:PERSONA], «esulando dall'errore di fatto ogni profilo valutativo, esso coincide con l'errore revocatorio, secondo l'accezione che vede in esso il travisamento degli atti nelle due forme della "invenzione" o della "omissione", non estensibile al travisamento delle risultanze, in cui sia in tesi incorsa la stessa Corte di Cassazione nella lettura degli atti del suo giudizio. Il cosiddetto "travisamento del fatto", e cioè il travisamento del significato, anziché del significante, non può in nessun caso legittimare il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., tantomeno quando sia dedotto come vizio della decisione del giudice di merito. E neppure può essere, comunque, dedotto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., l'errore revocatorio in cui sarebbe incorso il giudice di merito. I criteri di interpretazione dei fatti, dibattuti nel giudizio di legittimità e oggetto di valutazione anche implicita, non possono essere riproposti sotto forma di errori di fatto». 3. Ciò posto, le impugnazioni proposte dai ricorrenti prospettano a loro fondamento, quale vizio che avrebbe inficiato la sentenza emessa dal giudice di legittimità, i sopra indicati errori percettivi nella lettura delle risultanze processuali. Al riguardo si richiama quanto argomentato nella sentenza impugnata, la quale (nelle pagine 56 e ss. della sua motivazione) ha analizzato i motivi riguardanti il reato di cui al capo 1) e riscontrato la compiutezza e logicità delle ragioni sulle quali era stato basato il giudizio di responsabilità a carico degli odierni ricorrenti da parte di entrambi i giudici di merito. 3.1. In particolare, la Corte di cassazione ha evidenziato — quanto alle censure riguardanti la mancata compiuta valutazione da parte della Corte di appello dei collaboratori di giustizia (pagg. 44 e ss.) ed in particolare del collaborante [OSCURATO:PERSONA] — che la Corte distrettuale aveva dato conto dell'attendibilità delle sue propalazioni, sebbene egli assuma ansiolitici, e come le dichiarazioni riguardanti gli odierni ricorrenti riguardavano un periodo successivo alla loro scarcerazione, ossia successivo all'agosto 2006 e quindi posteriore all'omicidio dei fratelli Giacalone avvenuto nell'aprile del medesimo anno. Sono state poi ritenute generiche e manifestamente infondate le censure relative alla mancata valorizzazione delle prove dichiarative degli ufficiali della P.G. e, in particolare, di quanto riferito dal maresciallo Scianti ( dando rilievo in particolare al fatto che il mancato compimento di atti illeciti nella diretta percezione degli operanti non escludeva, di per sé, la partecipazione al sodalizio criminale e che non erano state svolte indagini nei confronti degli odierni ricorrenti (pag. 53 della motivazione). 3.2. Inoltre, la Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure con le quali i ricorrenti avevano lamentato l'omesso rilevamento di elementi denotanti la loro partecipazione al gruppo mafioso; al riguardo ha osservato che la Corte di appello aveva valorizzato le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia a loro carico e, quale riscontro alle chiamate in correità, il contenuto della conversazione intervenuta il giorno 6 luglio 2012 nei pressi della panchina di Camaro dove il gruppo era solito riunirsi, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito della vicenda estorsiva posta in essere nei confronti della società costruttrice il complesso '[OSCURATO:PERSONA]' , alla quale avevano partecipato anche i due ricorrenti così come anche la loro partecipazione al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Tali elementi, valutati in modo non illogico, secondo la Corte di cassazione hanno dato conto del rapporto di stabile ed organica compenetrazione dei due ricorrenti con il tessuto organizzativo del sodalizio e della loro 'messa a disposizione' in favore del per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Inoltre, con riferimento alla vicenda estorsiva sopra richiamata ed alla conversazione del 6 luglio 2012, la Corte di legittimità ha osservato che la Corte di appello di Messina aveva spiegato, in modo non illogico, la piena utilizzabilità della predetta conversazione oggetto di captazione e che il riferimento in essa all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi frutto di mero errore di collocazione temporale, considerato che i lavori del complesso '[OSCURATO:PERSONA]' erano iniziati nel 2005, ma si erano protratti nell'anno successivo e che, comunque, il Triolo non aveva alcun interesse - nel corso di una conversazione informale con i sodali - a fornire una ricostruzione dei fatti frutto di fantasia (pagg. 32 e SS. della motivazione della sentenza della Corte di cassazione). 3.3. Deve, dunque, concludersi che non sono riconoscibili nell'articolato percorso motivazionale della sentenza in verifica gli errori percettivi denunciati nei ricorsi e che, piuttosto, essi si palesano come una inammissibile diversa valutazione degli elementi di merito, già adeguatamente e non illogicamente esaminati dai giudici di merito. 4. In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la conseguente condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche al versamento di sanzione in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo liquidare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti