CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2025
Cassazione n. 24782/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza del Tribunale catanzarese che lo dichiarava colpevole del delitto previsto dagli artt. 61 n.10, 612, comma 2 cod. pen. e condannato il ricorrente alla pena di euro 900,00 di multa; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta erronea applicazione dell'art.612, comma 3 cod. pen. in relazione alla sussistenza della procedibilità d'ufficio del caso di specie - è fondato, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 150 del 2022 all'art. 612, comma 3, cod. pen. per il quale «[s]i procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità». Nel caso di specie l'unica circostanza ad effetto speciale contestata è la recidiva, il che non consente, per espressa previsione normativa, la procedibilità di ufficio. Inoltre, neanche sono contestati i modi dell'art. 339 cod. pen., che in uno alla minaccia grave determinano la procedibilità di ufficio. Ne consegue che il delitto è perseguibile solo a querela di parte, atto che non risulta mai presentato dalla persona offesa. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Così deciso il 4 giugno 2025 Il consigl ere estensore Il Presidente