CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 marzo 2025
Cassazione n. 23902/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letti i motivi aggiunti depositati in data 7 marzo 2025 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Crotone, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di continuazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle sentenze n. 1352 del 2020 (irrevocabile il 5 febbraio 2021), n. 1467 del 2021 (irrevocabile il 22 novembre 2021), n. 334 del 2023 (irrevocabile il 5 gennaio 2024), accogliendo la richiesta con riferimento soltanto alle prime due, rideterminando la pena in anni uno e mesi due di reclusione ed euro duecentomila di multa. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, nonché la motivazione illogica e contraddittoria. In particolare, il ricorrente ha evidenziato che i fatti oggetto della sentenza n. 1467 del 2021 (confermativa della sentenza n. 1921/18) avvenuti in Crotone nei mesi marzo - settembre 2011, sono stati commessi dal Manini, nella qualità di legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] srl.", concernenti la condotta di evasione dalle imposte sui redditi e valore aggiunto per l'anno 2010, operazioni inesistenti riguardanti acquisiti di carburante e fatture fittizie di legname. I fatti di cui alla sentenza n. 1352 del 2020 (confermativa della sentenza n. 714 del 2018), avvenuti dal luglio 2012 al gennaio 2014, riguardano omissioni di versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per il periodo da giugno 2012 a dicembre 2013, commesse nella medesima qualità sopra indicata. I fatti di cui alla sentenza di patteggiamento n. 334 del 2023 del 29 novembre 2023, riguardano condotte di cui agli artt. 329,322, comma 1, lett. a) e b), 329 comma 2, n. 2, 326 d.lgs. n. 14 del 2 gennaio 2019, riguardanti la "[OSCURATO:SOCIETA]" dalla data della sua costituzione fino alla data del fallimento, dichiarato con sentenza del 30 novembre 2018. Il ricorrente, inoltre, ha rilevato che nella rubrica del capo di imputazione da ultimo indicata sono indicate le condotte dei reati oggetto delle sentenze n. 1 e n. 2 e ha sottolineato che al momento della commissione del primo reato i successivi sono stati programmati nelle linee essenziali, trattandosi pertanto di condotte frutto di un'originaria ideazione e determinazione volitiva per realizzare un unico preciso scopo di fondo. \) Nel ricorso si è evidenziato che se, da un lato, correttamente il giudice dell'esecuzione ha ravvisato la medesimezza del disegno criminoso tra le condotte delittuose oggetto delle prime due sentenze, dall'altro, illogicamente, non ha riconosciuto la continuazione anche con riferimento ai fatti di bancarotta fraudolenta, in quanto le condotte delle prime due sentenze costituiscono il presupposto del realizzarsi della bancarotta fraudolenta. I delitti di natura fiscale, finalizzati all'ottenimento di vantaggi tributari indebiti e che si sono sostanziati in condotte di operazione inesistenti sarebbero i reati finalizzati alla condotta di bancarotta fraudolenta. 3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. In data 7 marzo 2025, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi aggiunti insistendo per l'annullamento dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha motivato il provvedimento di accoglimento solo parziale dell'istanza di continuazione ( evidenziando che i fatti oggetto della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta non sono tali da porsi in un rapporto di medesimezza di disegno criminoso con gli illeciti accertati nelle sentenze n. 1 e n. 2, sul rilievo che il ricorrente ha posto in essere condotte distrattive in danno della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2018 da lui gestita come amministratore di fatto, per poi compiere le medesime condotte distrattive in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. l 31 agosto 2022. In particolare, nel provvedimento censurato si è affermato che mentre le condotte di natura fiscale sono contigue cronologicamente, quelle distrattive non sono, rispetto ad esse, contigue e si è altresì rilevato che da esse è derivato il dissesto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che il ricorrente è poi diventato amministratore di fatto delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., «sorte sulle ceneri» della prima. Il giudice dell'esecuzione ha, pertanto, logicamente escluso che il ricorrente, quando compiva gli illeciti accertati, avesse già in mente il piano di depauperare e far fallire fraudolentemente la società da lui gestita in relazione alla quale erano compiuti gli illeciti fiscali e previdenziali, di cui evidentemente si alimentava per poi costituire le due società sopra indicate e compiere condotte di bancarotta fraudolenta in relazione a tali società. Ciò posto deve, dunque, rilevarsi che il Giudice dell'esecuzione ha argomentato in modo coerente e logico l'assenza di una previa deliberazione di un unico programma delinquenziale, là dove ha affermato che non sia possibile ritenere che gli illeciti fossero finalizzati alle condotte distrattive, non solo per la loro natura previdenziale/tributaria, ma anche alla luce del dato temporale, posto che mentre i fatti di cui alle prime due sentenze sono stati commessi dal mese di luglio 2012 al mese di gennaio 2014 e le seconde nel periodo marzo - settembre 2011, le condotte integranti i reati di bancarotta fraudolenta, oggetto delle sentenza n. 3, sono stati commessi nel 2018 e nel 2022. Sotto tale profilo, deve dunque concludersi che il Giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo su cui fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., posto che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria e predeterminata, almeno nelle linee fondamentali. (Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, Diana, Rv. 287193 - 01). 2. Per le ragioni che precedono il ricorso va, dunque, rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna