Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 luglio 2022

Cassazione n. 11316/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Andrea VENEGONI, che ha chiesto il rigetto o l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto emesso il 14 ottobre 2021 il Tribunale di Lecce rigettava la istanza con la quale la [OSCURATO:SOCIETA]u. (destinataria di informazione antimafia interdittiva con decreto del prefetto impugnato davanti al T.A.R.) aveva chiesto l'applicazione della misura di prevenzione del controllo giudiziario, ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.Con decreto emesso il 5 luglio 2022 la Corte di appello di Lecce rigettava il ricorso proposto dalla società contro il provvedimento del Tribunale.

2. Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]u., in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendone l'annullamento per violazione di legge in ragione di cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo sostiene la ricorrente che la Corte territoriale ha erroneamente elaborato una definizione autonoma, generica e indeterminata di "amministratore di fatto" quale "soggetto interessato all'amministrazione di un'impresa", quando invece anche il giudice della prevenzione non può prescindere dalla definizione normativa di cui all'art. 2639 cod. civ., che nella elaborazione giurisprudenziale richiede l'accertamento in concreto di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale.

Tale accertamento è mancato nel decreto impugnato, così come in quello del Tribunale, che già aveva ritenuto di fatto riconducibile la [OSCURATO:SOCIETA]u., amministrata da [OSCURATO:PERSONA], al fratello Antonio, socio e amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., che il provvedimento prefettizio ha ritenuto inserito negli ambienti della criminalità organizzata di stampo mafioso.

I giudici di merito hanno richiamato elementi fattuali (condivisione della medesima sede legale per le due società, sovrapponibilità degli oggetti sociali, affitto di ramo d'azienda dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA], fratelli [OSCURATO:PERSONA] soci paritari in altra società) che non sono sintomatici di un potere di gestione di fatto di [OSCURATO:PERSONA] sulla società ricorrente, alla stregua di quanto previsto dall'art.2639 del codice civile.

2.2. Con il secondo motivo si censura una indebita intromissione del giudice ordinario nelle valutazioni di merito fatte nel provvedimento prefettizio, che possono riguardare la cognizione della sola giurisdizione amministrativa, nonché l'omessa considerazione di quanto accertato dalla stessa autorità: nel decreto del Prefetto, infatti, [OSCURATO:PERSONA] è stato definito gestore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]u., mentre la Corte di appello, riferendosi a questa società e alla [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., ha affermato che "non esistono due imprese autonome, ma un'impresa unitaria, fittiziamente sdoppiata in due persone giuridiche".

2.3. Il terzo motivo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 34 -bis del d.

Igs. n. 159 del 2011, con riferimento alla definizione di "agevolazione occasionale dell'attività di soggetti controindicati", funzionale a un giudizio prognostico circa la emendabilità della situazione rilevata.

La Corte di appello si è limitata alla valutazione di elementi fattuali risalenti nel tempo (agli anni 2017 e 2018), in maniera statica, descrivendo una situazione non più attuale, non indicativa di una cronicità dell'agevolazione mafiosa, in presenza della quale soltanto può essere respinta la richiesta di controllo giudiziario volontario.

Il decreto ha trascurato di esaminare una serie di elementi rilevanti ai fini di una prognosi positiva di emendabilità della società ricorrente nonché di considerare che l'amministratore giudiziario garantirebbe l'allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dalla contestata gestione della [OSCURATO:SOCIETA] e di valutare la eventuale necessità del recesso della stessa società dal contratto di affitto del ramo aziendale della [OSCURATO:SOCIETA].

2.4. Con il quarto motivo si deduce motivazione inesistente o apparente, vizio denunciabile in sede di legittimità, sullo specifico motivo proposto in appello riguardante la dovuta proporzione tra situazione accertata e conseguenze subite: lo stesso provvedimento prefettizio ha evocato per la società ricorrente un più labile (solo "potenziale") pericolo di infiltrazione mafiosa rispetto a quanto affermato per la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., amministrata da [OSCURATO:PERSONA].

2.5. Con l'ultimo motivo, in continuità con quello precedente, si ribadisce che le situazioni delle due società non sono affatto sovrapponibili, se solo si considera che il decreto prefettizio ha investito la [OSCURATO:SOCIETA] come effetto "a cascata" dell'interdittiva che qualche giorno prima ha colpito la [OSCURATO:SOCIETA]. sul (contestato) presupposto che [OSCURATO:PERSONA] gestisse di fatto la società ricorrente.

La Corte territoriale ha ignorato ogni valutazione prognostica circa la emendabilità della situazione accertata attraverso lo strumento del controllo giudiziario volontario, nonostante la società ricorrente abbia la volontà e la capacità di adottare quei presìdi utili a preservarla dalla contaminazione mafiosa.

3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato perché proposto con motivi non consentiti o infondati.

2. Va premesso che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è proponibile soltanto per violazione di legge, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (e dal precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575), con una previsione che ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost., n. 106 del 15 aprile 2015).Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice di appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

U, n. 33451 del 29/07/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590).

Nella sentenza Repaci si è altresì osservato che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

Le Sezioni Unite hanno ribadito, in altra più recente pronuncia, come «sia possibile svolgere in sede di legittimità il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 7, comma 1, d.

Igs. 06/09/2011, n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale» (così Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511, in motivazione).

Da ultimo questa Corte ha statuito che nel procedimento di prevenzione, poiché il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435).

Il ricorso in esame, in buona parte, pur lamentando violazioni di legge, in realtà ha censurato la logicità e l'adeguatezza della motivazione espressa dalla Corte territoriale sui vari aspetti in discussione.

Non è poi consentito «il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale» (così, di recente Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto; in senso conforme, v.

Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551).

3. Con il primo motivo si è prospettata una violazione di legge, in relazione alla definizione di amministratore di fatto (quale "soggetto interessato all'amministrazione di una impresa"), espressa dalla Corte di appello, che tuttavia non ha avuto rilievo ai fini della decisione.

Come osservato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, in realtà nel decreto impugnato la influenza di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto contiguo al clan Pepe, sull'attività della [OSCURATO:SOCIETA] viene delineata in termini assai più incisivi rispetto a quella di un "interesse" all'impresa, tant'è che viene ipotizzata l'esistenza di una "impresa unitaria" [OSCURATO:SOCIETA].-[OSCURATO:SOCIETA], quindi un'attività di gestione certamente non episodica od occasionale.

Con questa valutazione la Corte di appello non si è nella sostanza discostata da quella del provvedimento del Prefetto di Lecce, nel quale venivano rimarcate "l'evidente analogia e corrispondenza tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., sia in relazione al tipo d'attività d'impresa [...] sia in relazione alla sede legale [•..] sia in relazione alla compagine societaria, la quale, seppur formalmente diversa, appare sicuramente riconducibile al nucleo familiare dei [OSCURATO:PERSONA]" nonché "una condivisione di interessi nella vita quotidiana tra i due germani [OSCURATO:PERSONA] [...e] anche una condivisione di affari tra i due".

Si legge nella informazione antimafia interdittiva che fra le due imprese esisteva una "perfetta similitudine", cosicché il Prefetto, con il provvedimento "a cascata", ha ravvisato uno stretto collegamento fra la [OSCURATO:SOCIETA]., società asservita alla mafia, e la [OSCURATO:SOCIETA].

Vi è assoluta coerenza, dunque, fra la motivazione del decreto impugnato e quella dell'autorità amministrativa, cosicché non hanno fondamento neppure le doglianze formulate dalla ricorrente con il secondo e il quinto motivo di ricorso.

Il giudice di appello si è attenuto al principio affermato da questa Corte, secondo il quale, quando sia formulata richiesta di controllo giudiziario, «la valutazione deve tener conto del provvedimento preventivo di natura amministrativa, non può prescindere cioè dall'accertamento di quello stesso prerequisito effettuato dall'organo amministrativo, substrato della decisione riservata alla cognizione del giudice ordinario, a garanzia del contemperamento fra diritti costituzionalmente garantiti (la tutela dell'ordine pubblico e la libertà d'iniziativa economica attraverso l'esercizio d'impresa)» (così Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021, Gandolfi, Rv. 280906-02; in senso conforme v.

Sez. 6, n. 30168 del 07/07/2021, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 281834-02 nonché Sez. 6, n. 33583 del 15/06/2021, Brigida, non mass. sul punto).

4. Il decreto impugnato risulta coerente con l'interdittiva antimafia anche rispetto al carattere non occasionale della condizione di agevolazione mafiosa e, quindi, all'attualità e cronicità della infiltrazione mafiosa, ad esito di una verifica non finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma funzionale a un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo previsti dall'art. 34-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (in questo senso v.

Sez.

U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 27704 del 06/09/2021, Soc. coop. a r.l. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281822; Sez. 5, n. 13388 del 17/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 280851; Sez. 6, n. 1590 del 14/10/2020, dep. 2021, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 280341; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 18265 del 31/03/2022, [OSCURATO:SOCIETA], non mass.).

La Corte di appello non si è sottratta a detto accertamento, dopo avere disatteso con ampie argomentazioni, rimarcando una pluralità di elementi, il motivo di gravame con il quale la difesa aveva contestato il carattere stabile dei rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con il clan Pepe: l'amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., nel febbraio 2020, fu coinvolto in un procedimento penale in cui era stata chiesta una misura cautelare nei confronti di 72 indagati legati a clan mafiosi; la richiesta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fu respinta e il procedimento venne archiviato, ma la vicinanza con alcuni elementi di spicco del clan Pepe, destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare, risultò confermata anche sulla base di chiare conversazioni intercettate; [OSCURATO:PERSONA] aveva in precedenza assunto fittiziamente in [OSCURATO:SOCIETA]. due esponenti del clan mafioso Penza (uno per un anno e l'altro per due anni, fino al 30 aprile 2020) ed era socio in SOGECO con il figlio di [OSCURATO:PERSONA], esponente mafioso di spicco dello stesso clan, al quale aveva prestato denaro per l'acquisto di un immobile.

Il decreto impugnato, aderendo alle considerazioni del primo giudice, ha poi ritenuto assai significativa la stipula del contratto di affitto del ramo di azienda della [OSCURATO:SOCIETA]., relativo alle costruzioni generali, alla [OSCURATO:SOCIETA], risalente ad epoca recente (20 ottobre 2020), con il trasferimento di undici dipendenti da una società all'altra.

La Corte territoriale ha ritenuto che, visti i tempi e le modalità dell'operazione, detto contratto di affitto sia stata una operazione intesa a continuare in modo "pulito" la medesima attività, sulla base di una motivazione che non è in questa sede censurabile in ragione dei limiti del sindacato di questa Corte, in precedenza (sub § 2.) richiamati.

La valutazione espressa in ordine alla non occasionalità e attualità dell'agevolazione mafiosa ha necessariamente investito il profilo della proporzionalità della misura, come osservato anche dal Procuratore generale, cosicché è privo di fondamento anche il quarto motivo di ricorso.

5. Al rigetto dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al paga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Andrea VENEGONI, che ha chiesto il rigetto o l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso il 14 ottobre 2021 il Tribunale di Lecce rigettava la istanza con la quale la [OSCURATO:SOCIETA]u. (destinataria di informazione antimafia interdittiva con decreto del prefetto impugnato davanti al T.A.R.) aveva chiesto l'applicazione della misura di prevenzione del controllo giudiziario, ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.Con decreto emesso il 5 luglio 2022 la Corte di appello di Lecce rigettava il ricorso proposto dalla società contro il provvedimento del Tribunale. 2. Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]u., in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendone l'annullamento per violazione di legge in ragione di cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo sostiene la ricorrente che la Corte territoriale ha erroneamente elaborato una definizione autonoma, generica e indeterminata di "amministratore di fatto" quale "soggetto interessato all'amministrazione di un'impresa", quando invece anche il giudice della prevenzione non può prescindere dalla definizione normativa di cui all'art. 2639 cod. civ., che nella elaborazione giurisprudenziale richiede l'accertamento in concreto di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale. Tale accertamento è mancato nel decreto impugnato, così come in quello del Tribunale, che già aveva ritenuto di fatto riconducibile la [OSCURATO:SOCIETA]u., amministrata da [OSCURATO:PERSONA], al fratello Antonio, socio e amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., che il provvedimento prefettizio ha ritenuto inserito negli ambienti della criminalità organizzata di stampo mafioso. I giudici di merito hanno richiamato elementi fattuali (condivisione della medesima sede legale per le due società, sovrapponibilità degli oggetti sociali, affitto di ramo d'azienda dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA], fratelli [OSCURATO:PERSONA] soci paritari in altra società) che non sono sintomatici di un potere di gestione di fatto di [OSCURATO:PERSONA] sulla società ricorrente, alla stregua di quanto previsto dall'art.2639 del codice civile. 2.2. Con il secondo motivo si censura una indebita intromissione del giudice ordinario nelle valutazioni di merito fatte nel provvedimento prefettizio, che possono riguardare la cognizione della sola giurisdizione amministrativa, nonché l'omessa considerazione di quanto accertato dalla stessa autorità: nel decreto del Prefetto, infatti, [OSCURATO:PERSONA] è stato definito gestore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]u., mentre la Corte di appello, riferendosi a questa società e alla [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., ha affermato che "non esistono due imprese autonome, ma un'impresa unitaria, fittiziamente sdoppiata in due persone giuridiche". 2.3. Il terzo motivo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 34 -bis del d. Igs. n. 159 del 2011, con riferimento alla definizione di "agevolazione occasionale dell'attività di soggetti controindicati", funzionale a un giudizio prognostico circa la emendabilità della situazione rilevata. La Corte di appello si è limitata alla valutazione di elementi fattuali risalenti nel tempo (agli anni 2017 e 2018), in maniera statica, descrivendo una situazione non più attuale, non indicativa di una cronicità dell'agevolazione mafiosa, in presenza della quale soltanto può essere respinta la richiesta di controllo giudiziario volontario. Il decreto ha trascurato di esaminare una serie di elementi rilevanti ai fini di una prognosi positiva di emendabilità della società ricorrente nonché di considerare che l'amministratore giudiziario garantirebbe l'allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dalla contestata gestione della [OSCURATO:SOCIETA] e di valutare la eventuale necessità del recesso della stessa società dal contratto di affitto del ramo aziendale della [OSCURATO:SOCIETA]. 2.4. Con il quarto motivo si deduce motivazione inesistente o apparente, vizio denunciabile in sede di legittimità, sullo specifico motivo proposto in appello riguardante la dovuta proporzione tra situazione accertata e conseguenze subite: lo stesso provvedimento prefettizio ha evocato per la società ricorrente un più labile (solo "potenziale") pericolo di infiltrazione mafiosa rispetto a quanto affermato per la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., amministrata da [OSCURATO:PERSONA]. 2.5. Con l'ultimo motivo, in continuità con quello precedente, si ribadisce che le situazioni delle due società non sono affatto sovrapponibili, se solo si considera che il decreto prefettizio ha investito la [OSCURATO:SOCIETA] come effetto "a cascata" dell'interdittiva che qualche giorno prima ha colpito la [OSCURATO:SOCIETA]. sul (contestato) presupposto che [OSCURATO:PERSONA] gestisse di fatto la società ricorrente. La Corte territoriale ha ignorato ogni valutazione prognostica circa la emendabilità della situazione accertata attraverso lo strumento del controllo giudiziario volontario, nonostante la società ricorrente abbia la volontà e la capacità di adottare quei presìdi utili a preservarla dalla contaminazione mafiosa. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato perché proposto con motivi non consentiti o infondati. 2. Va premesso che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è proponibile soltanto per violazione di legge, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (e dal precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575), con una previsione che ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost., n. 106 del 15 aprile 2015).Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice di appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/07/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590). Nella sentenza Repaci si è altresì osservato che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Le Sezioni Unite hanno ribadito, in altra più recente pronuncia, come «sia possibile svolgere in sede di legittimità il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 7, comma 1, d. Igs. 06/09/2011, n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale» (così Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511, in motivazione). Da ultimo questa Corte ha statuito che nel procedimento di prevenzione, poiché il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435). Il ricorso in esame, in buona parte, pur lamentando violazioni di legge, in realtà ha censurato la logicità e l'adeguatezza della motivazione espressa dalla Corte territoriale sui vari aspetti in discussione. Non è poi consentito «il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale» (così, di recente Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto; in senso conforme, v. Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551). 3. Con il primo motivo si è prospettata una violazione di legge, in relazione alla definizione di amministratore di fatto (quale "soggetto interessato all'amministrazione di una impresa"), espressa dalla Corte di appello, che tuttavia non ha avuto rilievo ai fini della decisione. Come osservato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, in realtà nel decreto impugnato la influenza di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto contiguo al clan Pepe, sull'attività della [OSCURATO:SOCIETA] viene delineata in termini assai più incisivi rispetto a quella di un "interesse" all'impresa, tant'è che viene ipotizzata l'esistenza di una "impresa unitaria" [OSCURATO:SOCIETA].-[OSCURATO:SOCIETA], quindi un'attività di gestione certamente non episodica od occasionale. Con questa valutazione la Corte di appello non si è nella sostanza discostata da quella del provvedimento del Prefetto di Lecce, nel quale venivano rimarcate "l'evidente analogia e corrispondenza tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., sia in relazione al tipo d'attività d'impresa [...] sia in relazione alla sede legale [•..] sia in relazione alla compagine societaria, la quale, seppur formalmente diversa, appare sicuramente riconducibile al nucleo familiare dei [OSCURATO:PERSONA]" nonché "una condivisione di interessi nella vita quotidiana tra i due germani [OSCURATO:PERSONA] [...e] anche una condivisione di affari tra i due". Si legge nella informazione antimafia interdittiva che fra le due imprese esisteva una "perfetta similitudine", cosicché il Prefetto, con il provvedimento "a cascata", ha ravvisato uno stretto collegamento fra la [OSCURATO:SOCIETA]., società asservita alla mafia, e la [OSCURATO:SOCIETA]. Vi è assoluta coerenza, dunque, fra la motivazione del decreto impugnato e quella dell'autorità amministrativa, cosicché non hanno fondamento neppure le doglianze formulate dalla ricorrente con il secondo e il quinto motivo di ricorso. Il giudice di appello si è attenuto al principio affermato da questa Corte, secondo il quale, quando sia formulata richiesta di controllo giudiziario, «la valutazione deve tener conto del provvedimento preventivo di natura amministrativa, non può prescindere cioè dall'accertamento di quello stesso prerequisito effettuato dall'organo amministrativo, substrato della decisione riservata alla cognizione del giudice ordinario, a garanzia del contemperamento fra diritti costituzionalmente garantiti (la tutela dell'ordine pubblico e la libertà d'iniziativa economica attraverso l'esercizio d'impresa)» (così Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021, Gandolfi, Rv. 280906-02; in senso conforme v. Sez. 6, n. 30168 del 07/07/2021, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 281834-02 nonché Sez. 6, n. 33583 del 15/06/2021, Brigida, non mass. sul punto). 4. Il decreto impugnato risulta coerente con l'interdittiva antimafia anche rispetto al carattere non occasionale della condizione di agevolazione mafiosa e, quindi, all'attualità e cronicità della infiltrazione mafiosa, ad esito di una verifica non finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma funzionale a un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo previsti dall'art. 34-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (in questo senso v. Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 27704 del 06/09/2021, Soc. coop. a r.l. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281822; Sez. 5, n. 13388 del 17/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 280851; Sez. 6, n. 1590 del 14/10/2020, dep. 2021, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 280341; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 18265 del 31/03/2022, [OSCURATO:SOCIETA], non mass.). La Corte di appello non si è sottratta a detto accertamento, dopo avere disatteso con ampie argomentazioni, rimarcando una pluralità di elementi, il motivo di gravame con il quale la difesa aveva contestato il carattere stabile dei rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con il clan Pepe: l'amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., nel febbraio 2020, fu coinvolto in un procedimento penale in cui era stata chiesta una misura cautelare nei confronti di 72 indagati legati a clan mafiosi; la richiesta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fu respinta e il procedimento venne archiviato, ma la vicinanza con alcuni elementi di spicco del clan Pepe, destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare, risultò confermata anche sulla base di chiare conversazioni intercettate; [OSCURATO:PERSONA] aveva in precedenza assunto fittiziamente in [OSCURATO:SOCIETA]. due esponenti del clan mafioso Penza (uno per un anno e l'altro per due anni, fino al 30 aprile 2020) ed era socio in SOGECO con il figlio di [OSCURATO:PERSONA], esponente mafioso di spicco dello stesso clan, al quale aveva prestato denaro per l'acquisto di un immobile. Il decreto impugnato, aderendo alle considerazioni del primo giudice, ha poi ritenuto assai significativa la stipula del contratto di affitto del ramo di azienda della [OSCURATO:SOCIETA]., relativo alle costruzioni generali, alla [OSCURATO:SOCIETA], risalente ad epoca recente (20 ottobre 2020), con il trasferimento di undici dipendenti da una società all'altra. La Corte territoriale ha ritenuto che, visti i tempi e le modalità dell'operazione, detto contratto di affitto sia stata una operazione intesa a continuare in modo "pulito" la medesima attività, sulla base di una motivazione che non è in questa sede censurabile in ragione dei limiti del sindacato di questa Corte, in precedenza (sub § 2.) richiamati. La valutazione espressa in ordine alla non occasionalità e attualità dell'agevolazione mafiosa ha necessariamente investito il profilo della proporzionalità della misura, come osservato anche dal Procuratore generale, cosicché è privo di fondamento anche il quarto motivo di ricorso. 5. Al rigetto dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al paga
Decreto Cassazione n. 11316/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris