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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01474/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.07306/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.112, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), che la rappresenta e difende, in virtù di procuraa margine del ricorso ; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliat o in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n.18, presso lo Studio del Sig. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 07306/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ( ), in virtù di procura su foglio separato da considerarsi congiunto al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale e legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 440, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura su foglio separato congiunto al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale- e di [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a.; -intimata- per la cassazione dellasentenza n. 1691/2019 del la CORTE d’APPELLO di FIRENZE, pubblicata il giorno 11 luglio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2023 dal ConsiglierePaolo Spaziani. [OSCURATO:PERSONA]

1. I .

T .

A .

R . - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , quale proprietaria di un complesso immobiliare denominato “Certosa di Maggiano”, di cui era parte un edificio del XVIII secolo denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, in data 26 febbraio 2002 conclusecon [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. una compravendita immobiliare prevedente la cessione del bene e la sua “retrocessione” in locazione finanziaria.

Fu stabilitoche la locazione finanziaria – stipulata per l’esercizio di un’attività ricettiva alberghiera– sarebbe iniziata a decorrere dopo che C.C. 09.11.2023 N. R.G. 07306/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. l’immobile, attualmente in stato di vetustà e abbandono, fosse stato restaurato e avesse ottenuto il certificato di abitabilità.

Della realizzazione del restauro fu incaricato l’ A rch . [OSCURATO:PERSONA] a cui fu attribuito sia il compito di redigere il progetto, sia quello di scegliere l’impresa per la sua esecuzione e di dirigerne i lavori.

Approvato il progetto ed iniz i a ti i lavori , nel corso degli stessi si prese atto della necessità di modificare l’intervento sull’edificio, fatiscente e con problemi di staticità, da restauro conservativoin vera e propria ristrutturazione edilizia, comportante la parziale demolizione e la successivaricostruzione delle strutture del fabbricato.

Sebbene per questo più incisivo intervento occorresse, a differenza che per il primo, un apposito provvedimento autorizzativo, esso fu iniziato senza previamente chiedere ed ottenere il relativo titolo.

Il Comune di Siena, accertata la commissione dell’abuso, con atto notificato il 10 dicembre 2003, dispose la sospensione dei lavori e il cantiere rimase chiuso durante tutto il periodo di pendenza del procedimento amministrativo per l’ottenimento del provvedimento in sanatoria, che fu concesso, su istanza di [OSCURATO:SOCIETA]., solo il 23 febbraio 2006.

Nel frattempo, in data 10 marzo 2004, l’Arch.

Mezzedimi si era dimesso dall’incarico ed aveva chiesto il pagamento del residuo compenso per l’o p era presta ta, che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva omesso di corrispondergli.

2. Con citazione del 6 maggio 2008, [OSCURATO:SOCIETA]. convenne [OSCURATO:PERSONA] in giudizio risarcitorio (per la somma di Euro, 800.000,00 o per la diversa somma accertand a , oltre interessi e rivalutazione) dinanzi al Tribunale di Siena.

C.C. 09.11.2023 N. R.G. 07306/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

Il convenuto si costituìin giudizio, resisté al la domanda, chiese in via riconvenzionale il pagamento del residuo compenso e chiamò in manleva la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , che si costituì a sua volta, a mezzo della mandataria [OSCURATO:PERSONA].c.p.a..

Il Tribunale, espletata CTU, accolse la domanda principale e , con sentenza 13 agosto 2015,n. 706 con d a nn ò , in solido tra loro, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a . , « oggi [OSCURATO:PERSONA]», a pagare ad [OSCURATO:SOCIETA]., a titolo di risarcimento, la sommadi Euro 753.823,15, oltre interessi, rivalutazione e spese.

3. L a sentenza del Tribunale di Siena fu appellata da [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. e dalla [OSCURATO:PERSONA].p.a. ( società incorporante la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ).

Riunite le tre impugnazioni, la Corte di appello di Firenze , con sentenza 11 luglio 2019, n. 1691, ha: i) dichiarato il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a.; ii) condannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare a d [OSCURATO:SOCIETA]. , a titolo risarcitorio, la minor somma di Euro 133 .190,76 , oltre interessi e rivalutazione; iii) condann ato [OSCURATO:SOCIETA]. a tenere indenne FabrizioMezzedimi di tale somma.

La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: -[OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. non era il soggetto succeduto a [OSCURATO:PERSONA].p.a. ma il soggetto che si era costituito in primo grado quale mandatario di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , cui era invece succeduta [OSCURATO:SOCIETA]. ; dunque , difettava di legittimazione passiva; - [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di architetto progettist a , aveva redattoun progetto inadeguato rispetto ai lavori da compiere perché aveva previstosolo un restauro conservativo mentre sarebbe occorsa C.C. 09.11.2023 N. R.G. 07306/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. una ristrutturazione previa demolizione; al riguardo, non era fondata la sua deduzionesecondo cui la necessità di tali lavori era e mersa solo dopo che gli stessi avevano avuto inizio,poiché il CTU aveva accertato, al contrario, che la fatiscenza dell’immobile era immediatamente percepibile de visu; quindi, l’ architetto avrebbe dovuto realizzare da subitoun progetto diverso ; - tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, l’inadeguatezza del progetto non costituiva la causa dell’abuso edilizio, poiché tale abuso era stato piuttosto la conseguenza evitabile della scelta di proseguire i lavori non ostante la loro difformità rispetto al progetto assentito; scelta, nella quale trovava, pertanto, la sua causa esclusiva; - ciò posto , l’architetto progettista , nonché direttore dei lavori, doveva sicuramente risponde re dei danni - con se g uenza derivati dall’errore progettuale (e cioè, particolarmente, delle conseguenze dannose derivanti dal fermo del cantiere in pendenza del procedimento ipotetico per l’ottenimento di una variante al progetto originario ), ma non anche dei danni-conseguenza derivanti dall’abuso edilizio; - infatti, la scelta di proseguire i lavori non ostante la loro difformità rispetto al progetto assentito (scelta che costituiva la causa sopravvenuta esclusiva dell’abuso) non era stata compiuta esclusivamente dal professionista, dovendo ritenersi provato , anche presuntivamente, che fo sse s tata concertata con la committenza , poiché solo quest’ultima aveva interesse a d ottenere i vantaggi della ristrutturazione(tra cui, l’aumento della superficie dell’immobile per un valore stimabile in 230.000 Euro) senza chiedere l’autorizzazione edilizia; al riguardo, la circostanza che, una volta scoperto l’abuso , [OSCURATO:SOCIETA]. aveva subìto danni ben più rilevantiin ragione del fermo C.C. 09.11.2023 N. R.G. 07306/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. pluriennaledel cantiere e del la conseguente l’impossibilità di eseguire la locazione finanziaria e di esercitarel’attività alberghiera, non poteva essere valorizzata in senso diverso, trattandosi, ex ante, di danni incerti a frontedi vantaggi certi; d’altra parte, l’ architetto non avreb be avuto alcun interesse personale a proseguire i lavori abusivi all’insaputa della committenza o addirittura contro la sua volontà, essendo per lui naturale , al contrario , compi e re la diversa scelta di chiedere l’autorizzazione ad una variante al progetto originario, per evitare, oltre che di soggiacere alle sanzioni penali e amministrative previste per l’abuso, anche di incorrere in responsabilità contrattuale verso la stessa committenza; - pertanto, le conseguenze dannose derivanti dall’abuso edilizio , essendo il frutto di un a scelta illecita concertata da committenza e professionista, non potevano formare oggetto di una richiesta di risarcimento formulata dalla prima nei confronti delsecondo; - il risarcimento s pe t tante a d [OSCURATO:SOCIETA]., da porre a carico d i [OSCURATO:PERSONA] e da circoscriversi alle conseguenze dell’errore progettuale, poteva essere liquidato equitativamente nella misura del 20% della somma complessiva già liquid a ta dal primo giudice, l’80% della quale andava invece imputataalle conseguenzedannose derivanti dall’abuso edilizio concertato con la società committente, di cui il professionistanon rispondeva in confronto di quest’ultima ; - infine, l a condanna diretta dell’assicuratore – da individuarsi in [OSCURATO:SOCIETA]., soggetto succeduto a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – andava riformata in quella a tenere indenne l’assicurato delle somme che questi avrebbe pagato alla società danneggiata, atteso che nell a fattispecie non era configurabile un ’ ipotesi di a zione diretta del danneggiatoverso l’assicuratore.

C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 07306/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 4.Avverso la sentenza della Corte fiorentina ha proposto ricorso per cassazione la S ocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:SOCIETA].), quale società succeduta (a seguito di fusione per incorporazione) ad [OSCURATO:SOCIETA].,sulla base di tre motivi.

Ha risposto con controricorso [OSCURATO:PERSONA], proponendo anche ricorso incidentale sulla base di quattro motivi, rinunciato con atto del 15marzo 2023.

Ha risposto con distinto controricorso anche Generali I talia s.p.a., proponendo anch’essa ricorso incidentale sulla base di quattromotivi.

Non ha svolto difese l’intimata [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a..

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. [OSCURATO:SOCIETA]., ricorrente principale, e [OSCURATO:SOCIETA]., controricorrente e ricorrente incidentale, hanno deposita to memoria. [OSCURATO:PERSONA] A.1.

Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciata «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 1223 e 2236 c.c., in relazione all’art.360 comma 1, n.3 c.p.c.».

La società ricorrente, sul presupposto che sussisterebbe il nesso di causalità materiale (indebitamente escluso dal giudice d’appello) tra l’errore progettuale del professionista e l’evento dannoso dell’abuso edilizio, censura la violazione, da parte della Corte territoriale, delle cc.dd. regole di struttura della predetta relazione di causalità, ovverosia, in particolare, dei criteri della regolarità causale e del rischio specifico.

C.C. 09.11.2023 N. R.G. 07306/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

Sotto il primo a spetto , [OSCURATO:SOCIETA] . sostiene che , se il progetto fosse stato ab init i o adeguato , non vi sarebbe stato abuso edilizio; sotto il secondo aspetto, la ricorrente principale deduce che l’errore progettuale dell’Arch.

Mezzedimi avrebbe creato il rischio specifico dell’abusoedilizio.

L’illustrata censura è tacciata di inammissibilità nel controricorso del professionista resistente, sul rilievo che essa sarebbe stata non correttamente formulata mediante richiamo all’art.1223 cod. civ., che concerne(non la causalità materiale – ovverosia i l nesso di causa tra la condotta e l’eventolesivo – , bensì) la causalità giuridica , ovverosia il nesso di causa tra l’eventolesivo e le conseguenzedannose risarcibili.

Il rilievo è esatto, ma, nondimeno, il motivo di ricorso resta ammissibile, poiché,non ostante l’indebito riferimento all’art.1223 cod. civ., la sua illustrazione è chiara nel denunciare la violazionedegli artt.40 e 41 cod. pen.,ancorché non indicati come norme violate .

A.1.1.Il motivo va, però, disatteso.

Deve, infatti, ritener si insindacabile l’apprezzamento di merito, motivatamente compiuto dalla Corte d’appello, la quale ha escluso la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l’errore progettuale e l’abuso edilizio, individuando la causa esclusiva di quest’ultimo nella scelta, consapevolmente concertata tra professionista e società committente, di proseguire i lavori e di realizzare le opere in difformità dal progettoassentito.

Del resto, è agevole rilevare che l’abusoedilizio, quale conseguenza della predetta scelta , avreb be potuto essere realizzato anche in presenza di un progetto adeguato , ove si fosse comunque deciso di discostarsida esso: pertanto, non può condividersi l’affermazione della ricorrente principale , secondo cui un progetto adeguato avrebbe C.C. 09.11.2023 N. R.G. 07306/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. senz’altro impedito l’abuso n é l’ulteriore affermazione secondo cui il progetto inadeguato ne avrebbe creatoil rischio specifico.

Occorre, piuttosto, ammettere che l’inadeguatezza del progetto autorizzato rispetto ai lavori in concreto realizzati aveva costituito, nel caso specifico, una condizionedell’abuso successivamente perpetrato; tuttavia, il concetto di “condizione” non può essere equiparato al concetto di “causa”, specie all’esitodell’ormai risalente superamento , nella concezione della causalità materialeprevalsa nel diritto vivente, della teoriacondizionalistica pura ( cfr. , al riguardo, ad es.

Cass., Sez.

Un., n. 576 del 2008).

Deve, dunque , concludersi che il giudice d’appello ha bene applicato, nella fattispecie , le regole di struttura della causalità materiale, rileva ndo l’ efficienza esclusiva della causa sopravvenuta della scelta di proseguire i lavori in difformità del progetto,in funzione della determinazione dell’evento dannoso dell’abuso edilizio.

Il primo motivo del ricorso principale va, pertanto, rigettato.

A.2.Con il secondo motivo del ricorso principale viene denunciata «Violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.».

La società ricorrente censura la sentenza impugnata per avere «erroneamente ritenuto provato» cheI.[OSCURATO:SOCIETA]. era concorsa con l’Arch.

Mezzediminel compimento della scelta di proseguire i lavori in difformità dal progetto assentito; sostiene che tale accertamento si sarebbebasato esclusivamente su « elementi indiziari », i quali, però, avrebbero difettato dei necessari requisiti della gravità, della precisione e della concordanza.

A.2.1.Il motivo è inammissibile.

C.C. 09.11.2023 N. R.G. 07306/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

Pur avendo accertato la responsabilità contrattuale del professionista, la Corte territoriale ne ha circoscritto l’obbligazione risarcitoria alle conseguenze dannose derivanti dall’errore progettuale, escludendo che egli dovesse rispondere anche di quelle derivanti dall’abuso edilizio.

A fondamento di tale decisione il giudice d’appello ha posto un giudizio in iure e un accertamento de facto : sotto il primo profilo , ha escluso che potesse essere invocato dalla committente il risarcimento di un pregiudizioche costituisse la conseguenza di una condotta illecita concertata con il professionista; sotto il secondo profilo, ha accertato, sullabase di un ragionamento presuntivo, che tale concertazione, nel caso concreto, era stata effettivamentecompiuta.

Con il motivo in esame nonviene criticato il giudizio in iure , la cui correttezza è comunque fuori discussione, dal momento che il principio secondo cui il professionista (quando abbia cumulato l'incarico di progettista e di direttore dei lavori)risponde sia dell’attività espletata nella fase antecedente all’esecuzione delle opere sia della successiva verifica della difformità dell’opera progettata rispetto a quella eseguita, non trova operatività allorché la riscontrata difformità sia di per sé indice di un accordo illecito volto alla realizzazione di un abuso edilizio (Cass. 9/07/2019, n.18342);piuttosto, viene criticato l’ accertamento , de facto, che, nel caso concreto, il predetto accordo illecito era stato effettivamente posto in essere, censurandosi la sentenza impugnata per aver ritenuto presuntivamente provato che la scelta di proseguire i lavori era stata compiuta anche – e soprattutto – da [OSCURATO:SOCIETA]., cosicché l’abuso edilizio era stato realizzato in concorso dalla società committente e dal professionista incaricato.

C.C. 09.11.2023 N. R.G. 07306/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

La doglianza è, dunque inammissibile, in quanto omette di considerare che l’accertamento delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie funzionali a tale accertamento sono attività riservate al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta – insindacabile in sede di legittimità ove, come nella specie, debitamente motivata – di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (ex multis, Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass.15/07/2009, n. 16499).

A.3.

Con il terzo motivo del ricorso principale viene denunciata «Violazione e falsa applicazione dell’art. 1917 c.c. in relazione all’art.360 comma 2 n.3 c.p.c.».

La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha riformato la statuizione, emessa dal giudice di prime cure, di condanna “diretta” della società di assicurazione (in solido con l’assicurato responsabile) al risarcimento del danno subìto dalla società committente per l’inadempimento del professionista , nella diversa statu i zione di condanna a tenere indenne l’assicurato.

La ricorrente – premesso che, ai sensi dell’art. 1917 , secondo comma,cod. civ., l’assicuratore, che ha la facoltà di pagare l’indennizzo direttamente al terzo danneggiato, è addirittura obbligato in tal senso se l’assicurato lo richieda – deduce che, n ella fattispecie, l’ A rch .

Mezzedimi avrebbe effettivamente formulato tale richiesta, sia in primo grado che in appello; sostiene, inoltre che, ai sensi del quarto comma della stessa disposizione, l’esercizio, da parte dell’assicurato, della facoltà di chiamare in giudizio l’assicuratore determinerebbe, quale «principale effetto», che, accertata la responsabilità dell’assicurato nei C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 07306/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. confronti del terzo danneggiato, il giudice potrebbe «adottare una pronuncia di condanna direttamente nei confronti dell’assicuratore anche se il terzo non ha avanzato alcuna domanda nei suoi confronti»; conclude che,pertanto, correttamente il giudice di prime cure avrebbe condannato la compagniaassicuratricea risarcire direttamente il danno subìto da [OSCURATO:SOCIETA]. per effetto dell’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], mentre, al contrario, il giudice d’appello, a vrebbe «erroneamente applicato la disciplina di cui all’art.1917 c.c. », annullando la predetta statuizione e condannando I .

T .

A .

R . s.p.a. al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:SOCIETA]..

A.3.1.Il motivo è manifestamente infondato.

Premessoche, con riferimento alla posizione dell’assicuratore della responsabilità civile (fuori dell’ambito dell’assicurazione obbligatoria), quale è configurata dall’art. 1917 cod. civ., ricorre una ipotesi di garanzia propria (Cass., Sez.

Un., 26/07/2004, n. 13968; Cass.30/11/2011, n. 25581; Cass., S ez.

U n., 4/12/2015, n. 24707 ), va ribadito, al riguardo, il consolidato principio per cui , diversamente dall’ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell’attore (caso, questo, nel quale la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell’eventualità della chiamata del terzo in garanzia,la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell’autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (ex multis, Cass. 5/03/2013, n. 5400; C a ss. 15/01/2020, n.516; Cass. 1/06/2021, n. 15232 ); principio che si applica anche nel caso in cui il chiamato venga indicato come C.C. 09.11.2023 N. R.G. 07306/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. corresponsabile (Cass. 27/11/2018, 30601; Cass. 28/11/2019, n. 31066; Cass. 10/06/2020, n.11103; Cass. 6/09/2022, n. 26208).

Nella fattispecie, pertanto, correttamente il giudice d’appello ha riformato l’illegittima sta t u i zione di condanna “diretta” della società assicurativa, emessa dal giudice di primo grado, tanto più che, diversamente da quanto dedotto da [OSCURATO:SOCIETA]. , nelle conclusioni rese in tale grado di giudizio, per come trascrittenella parte illustrativa del motivo in esame (p p. 32 - 33 del ricorso principale ), l’assicuratoFabrizio Mezzedimi non aveva affatto chiesto alla società assicuratrice di pagare l’i ndennità dovutagli direttamente al terzo danneggiato, ma si era limitato a chiederealla Corte giudicante che, nel caso in cui l’appellonon fosse stato accolto e fosse stataconfermata la sua condanna al risarcimento del danno, [OSCURATO:SOCIETA]. venisse, a sua volta, condannata a tenerlo indenne delle somme che egli avrebbedovuto versare a [OSCURATO:SOCIETA]..

In definitiva, il ricorso principale proposto dallaSocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:SOCIETA].) deve essere rigettato.

B.1.

Con primo motivo del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. viene denunciata«Violazione e falsa applicazione degli artt.1226 e 2697 c.c.,in relazione all’art. 360 , comma 1°, n.3 c.p.c. ».

La società assicurativa sostiene che, con riferimento ai danni ai quali era stata circoscritta l’obbligazione risarcitoria dell’Arch.

Mezzedimi (ovverosia, le conseguenze pregiudizievoli strettamente dipendenti d all’errore progettuale del professionista , equitativamente liquidate in Euro 133.190,76 ) , non sussisteva l’impossibilità o la particolare difficoltà di provarne il preciso ammontare; osserva, al riguardo, che, infatti, la Corte di merito aveva ritenuto che tali danni C.C. 09.11.2023 N. R.G. 07306/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. costituissero la conseguenza di una situazione (il blocco del cantiere per il tempo necessario a far approvare la necessaria variante al progetto originario) normalmentericorrente p e r le opere edilizie di una certa complessità, specie quando riguardano immobili da restaurare; evidenzia che, considerata la ripetitività di consimili evenienze, avrebbe potuto essere dispostauna CTU, diretta ad accertare il tempo occorrente per la pratica edilizia integrativae che, all’esito dell’indagine tecnica, la danneggiata avrebbe potuto « agevolmente provare » gli eventuali e conseguentidanni, sia sub specie di danno emergente che di lucro cessante, «rapportati a tale prolungamentodella tempistica dei lavori»; conclude che, pertanto, l’indebita applicazione del criterio equitativo in mancanza dei suoi necessari presupposti , av rebbe comportato, da parte della Corte di merito, sia la violazione dell’art.1226 cod. civ., sia quella del l’art. 2697 stesso codice, per essere stata indebitamente sollevata la danneggiata dell’onere della prova del quantumche incombeva su di essa.

B.1.1.Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha ampiamente spiegato le ragioni sottostanti allaparticolare difficoltà di prova dell’ammontare del danno (di cui era peraltro certa la sussistenza) derivante dall’errore progettuale del professionista, attesa, da un lato, la naturatecnicamente discrezionale dell’ipoteticoprocedimento di variante di durata incerta e considerate, dall’altro lato, la varietàe la difficile quantificazione de lle conseguenze pregiudizievoli che si sarebbero verificate durante il periodo corrispondente alla sospensione dei lavori resa necessaria da tale ipotetico procedimento (con particolare riferimento agli oneri di pre - locazione,a quelli derivanti da ll’ allestimento di un n uovo cantiere e al C.C. 09.11.2023 N. R.G. 07306/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ritardo nella messa a reddito del bene risanato ristrutturato: p. 17 della sentenzaimpugnata).

Nell’obiettare che la stima del tempo occorrente per portare a compimento la pratica edilizia integrativa di quella positivamente conclusasi avrebbe potuto essere effettuata mediante CTU, la ricorrenteincidentale riconosce che la prova dell’ammontare del danno non era nelladisponibilità della danneggiata ; inoltre, omette di chiarire quali parametri avrebbe dovuto seguire il consulente tecnico eventualmente nominato, così non consentendo di superare il rilievo implicito che anche simile strumento non sarebbe valso nel caso concreto a raggiungere la prova precisa del quantumdebeatur.

Il motivo va pertanto rigettato, do vend osi reputare pienamente legittimo il ricorso al la liquidazione equitativa, senza possibilità di ipotizzare né la violazione dell’art. 1226 cod . civ., né quel la dell’art.2697 cod. civ..

B.2.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]Italia [OSCURATO:SOCIETA]. viene denunciata , ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ ., per «motivazione apparente»sul percorso logico con il quale il danno da errore progettuale è stato determinato nella misura del 20% dei danni complessivi.

B.2.1.Il motivo è infondato.

Giova ricordare, al riguardo, che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé della C.C. 09.11.2023 N. R.G. 07306/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n.4 cod. proc. civ., la cui violazione – deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.– sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass.,Sez.

Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054 e succ. conformi: ex multis , Cass.12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 3/03/2022, n. 7090).

Ciò ricordato, è evidente che nella motivazione della sentenza impugnata non sono ravvisabili le predette gravi lacune che la proietterebberoal disotto del “minimo costituzionale”, avendo la Corte territoriale dato attonon solo delle ragioni per le quali ha circoscritto la responsabilità risarcitoria dell’Arch.

Mezzedimi alle conseguenze dannosedell’errore progettuale, ma anche delle ragioni per le quali tali specifiche conseguenze pregiudi zie voli sono state equitativamente liquidate nella misura del 20% della somma complessiva già liquidata dal primo giudice, l’80% della quale andava invece imputata alle conseguenze dannose derivanti dall’abuso edilizio concertato con la società committente, di cui il professionista non rispondeva in confronto di quest’ultima.

Anche il secondo motivo del ricorso incidentale in esame va, pertanto, rigettato.

C.C. 09.11.2023 N. R.G. 07306/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

B.3.Con il terzo motivo del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA].p.a. viene denunciata « Violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. e dell art.115 c.p.c. in relazione all’art.360 comma 1°, n.3 c.p.c.».

La sentenza impugnata è ce n surata per aver compiuto la liquidazione del danno sulla base delle risultanze delle consulenze tecniche di parte attrice, in ragione del rilievo che ad esse era stata opposta una contestazione “generica”.

La ricorrente incidentale sostiene che, in tal modo, la Corte territoriale avrebbeviolato sia il principio per cui la consulenza tecnica di parte costituisce una mera allegazione priv a di autonomo valore probatorio, sia la regola per cui l’onere di contestazione è circoscritto ai «fatti»e non si este n de ai « documenti » .

B.3.1.Il motivo è infondato.

Questa corte ha ripetutamenteaffermato che i l giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia di parte, persino stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l’esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice (cfr. già la risalente Cass.5/09/1970, n. 1217; più recentemente, ex aliis, Cass. 12/12/2011, n. 26550; da ultimo, Cass. 1/09/2023, n. 25593).

Nel caso di specie, la Corte d’appello – ferma la necessità di distinguere tra le conseguenze dell’errore progettuale e quelle dell’abuso edilizio, nonché la necessità di circoscrivere l’obbligazione risarcitoria del professionistaalle prime, escludendone le seconde – ha condiviso la quantificazione complessiva dei danni, operata dal primo giudice nel la somma di Euro 753.823,15, sul rilievo che tale quantificazione, pur recependole voci di danno allegatedall’attrice, era C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 07306/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. nondimeno « sufficientemente analitica e fondata su riscontri documentali», a fronte di una contestazione «alquanto generica» proveniente delle controparti.

Viene,dunque, in considerazione il motivato esercizio del potere di libera valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice del merito, il quale ha ritenuto, in modo argomentato, di attribuire inferenza probatoria, limitata al quantum deb eatur , a lle conclusioni degli accertamenti tecnici di parte anche in ragione del carattere generico delle contestazioni delle controparti, senza che ciò comporti né violazione delle regole di riparto dell’onere probatorio, né violazione del principio di non contestazione , la quale ultima postula , tutt’ al contrario, che il giudice omettadi porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestatidalla parte costituita.

B.4.

Con il quarto motivo del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n.4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132 n.4 cod. proc. civ., per «motivazione contraddittoria e illogica in ordine alladeterminazione del quantumdel danno attoreo».

La sentenza impugnata è censurata per avere omesso di tenere conto, nella determinazione delle conseguenze dannose complessive, derivanti dall’errore progettuale e dal successivo abuso edilizio , della perdita subita e del mancato guadagno verificatisi nel segmento temporale corrispondente al blocco del cantiere ( tra la delibera comunale di sospensioneimmediata dei lavori del 10 dicembre 2003 e il rilascio della concessione in sanatoria del 23 febbraio 2006) e per avere invece asseritamente calcolato tale complessivo pregiudizio con riguardo al più lungo periodo corrispondenteall’intervallo temporale tra il 13 luglio 2004 e il 31 maggio 2008.

C.C. 09.11.2023 N. R.G. 07306/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

B.4.1.Anche questo motivo è manifestamente infondato.

Va, anzitutto , ribadito quanto si è premesso in sede di esame del precedentesecondo motivo del ricorso incidentale in esame, in or d ine al presupposto indispensabile del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenzadi merito: presupposto che ricorre soltanto quando la motivazione si ponga al disotto del “minimo costituzionale”, presentando le gravi lacune – che devono emergere dal testo della stessa sentenza, indipendentemente dal confronto con le risultanze processuali – del la t otale mancanza, della mera apparenza, della irriducibile contraddittorietà intrinseca o della obiettiva incomprensibilità.

Ciò posto, è evidenteche tali lacune non emergono in alcun modo dalla motivazione della sentenza impugnata , la quale – condivisa o menoche sia, sul piano del merito in senso proprio (ma questo piano non può formareoggetto di censure di legittimità) – app a re comunque chiara nell’indicare le ragioni della liquidazione equitativa del quantum debeaur: la Corte territoriale, infatti, ha condiviso la quantificazione complessivadei danni operata dal primo giudice in Euro 753.823,15, sul presupposto che tale quantificazione, pur provenendo dagli atti e dagliaccertamenti tecnici di parte, appariva tuttavia sufficientemente analiticae fondata su riscontri documentali; dopodiché, avuto riguardo alla ritenuta necessitàdi escludere dall’obbligazione di risarcimento la parte di danno derivata dall’abuso edilizio (quale frutto dell’illecita concertazione tra creditrice danneggiata e debitore inadempiente: dunque, non invocabile dalla prima come oggetto della pr etesa risarcitorianei confronti del secondo), ha equitativamente individuato la restante parte (corrispondenteal pregiudizio strettamente derivante dall’errore progettuale dell’architetto) nel 20% del totale, sul C.C. 09.11.2023 N. R.G. 07306/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. presupposto della particolare difficoltàdi liquidare tale pregiudizio nel suo preciso ammontare, avuto riguardo, all ’incertezza del l’intervallo temporale di durata dell’ipotetico procedimento per l’approvazione della variante al progetto originario, connotato da discrezionalità tecnica e quindi di durata non aprioristicamente determinabile, e tenuto conto, altresì, della varietà e dell’ardua quantificazione delle conseguenze pregiudizievoli ( oneri di pre - locazione, oneri di allestimento di un nuovo cantiere; ritardo nella messa a reddito del bene risanato) che si sarebbero verificate durante il periodo corrispondente alla sospensione resa necessaria da tale ipotetico procedimento.

Lungi dall’essere mancante, apparente, perplessaocontraddittoria, la motivazione sulla liquidazione del quantum debeatur si palesa , dunque, organica, chiara e logicamente a rticolata, mentre manifestamente infondato, per contro, si mostra il motivo di ricorso in esame.

In definitiva, anche il ricorso incidentaleproposto da [OSCURATO:SOCIETA]., come quello principale proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., deve essere rigettato.

C. Il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] M ezzedimi è stato rinunciato dal proponente con dichiarazione del 15 marzo 2023, depositata anteriormente all’ adunanza camerale , sottoscritt a personalmente dalla parte eautenticata da l suo difensor e .

Va pertanto dichiarato estinto il giudizio di cassazione relativamente allo specifico rapporto processuale instaurato con la chiamata in garanzia, vertente tra il professionista e la sua società assicuratrice, con compensazione delle relative spese.

C.C. 09.11.2023 N. R.G. 07306/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

D.Le spese del giudizio di legittimità concernenti il diverso rapporto processuale vertente tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., nonché quelle concernenti il rapporto processuale vertente tra quest’ultima e FabrizioMezzedimi, vanno ugualmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla reciproca soccombenza determinatasi in ordine al primo rapporto e al differente esito dei gradi di m e rito registratosicon riguardo al secondo.

E.Infine, tenuto conto del tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:SOCIETA].(ricorrente principale) e di [OSCURATO:SOCIETA] . (ricorrente incidentale) , di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte r igetta il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:SOCIETA].) e il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; dichiara estinto il giudizio di cassazione con riguardo al rapporto processuale intercorso tra il ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. per rinuncia al ricorso incidentale , con compensazione delle relative spese; compensa altresì le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:SOCIETA].), nonché quelle relative al rapporto processuale tra quest’ultima e FabrizioMezzedimi; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 200

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.07306/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.112, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), che la rappresenta e difende, in virtù di procuraa margine del ricorso ; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliat o in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n.18, presso lo Studio del Sig. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 07306/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ( ), in virtù di procura su foglio separato da considerarsi congiunto al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale e legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 440, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura su foglio separato congiunto al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale- e di [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a.; -intimata- per la cassazione dellasentenza n. 1691/2019 del la CORTE d’APPELLO di FIRENZE, pubblicata il giorno 11 luglio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2023 dal ConsiglierePaolo Spaziani. [OSCURATO:PERSONA] 1. I . T . A . R . - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , quale proprietaria di un complesso immobiliare denominato “Certosa di Maggiano”, di cui era parte un edificio del XVIII secolo denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, in data 26 febbraio 2002 conclusecon [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. una compravendita immobiliare prevedente la cessione del bene e la sua “retrocessione” in locazione finanziaria. Fu stabilitoche la locazione finanziaria – stipulata per l’esercizio di un’attività ricettiva alberghiera– sarebbe iniziata a decorrere dopo che C.C. 09.11.2023 N. R.G. 07306/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. l’immobile, attualmente in stato di vetustà e abbandono, fosse stato restaurato e avesse ottenuto il certificato di abitabilità. Della realizzazione del restauro fu incaricato l’ A rch . [OSCURATO:PERSONA] a cui fu attribuito sia il compito di redigere il progetto, sia quello di scegliere l’impresa per la sua esecuzione e di dirigerne i lavori. Approvato il progetto ed iniz i a ti i lavori , nel corso degli stessi si prese atto della necessità di modificare l’intervento sull’edificio, fatiscente e con problemi di staticità, da restauro conservativoin vera e propria ristrutturazione edilizia, comportante la parziale demolizione e la successivaricostruzione delle strutture del fabbricato. Sebbene per questo più incisivo intervento occorresse, a differenza che per il primo, un apposito provvedimento autorizzativo, esso fu iniziato senza previamente chiedere ed ottenere il relativo titolo. Il Comune di Siena, accertata la commissione dell’abuso, con atto notificato il 10 dicembre 2003, dispose la sospensione dei lavori e il cantiere rimase chiuso durante tutto il periodo di pendenza del procedimento amministrativo per l’ottenimento del provvedimento in sanatoria, che fu concesso, su istanza di [OSCURATO:SOCIETA]., solo il 23 febbraio 2006. Nel frattempo, in data 10 marzo 2004, l’Arch. Mezzedimi si era dimesso dall’incarico ed aveva chiesto il pagamento del residuo compenso per l’o p era presta ta, che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva omesso di corrispondergli. 2. Con citazione del 6 maggio 2008, [OSCURATO:SOCIETA]. convenne [OSCURATO:PERSONA] in giudizio risarcitorio (per la somma di Euro, 800.000,00 o per la diversa somma accertand a , oltre interessi e rivalutazione) dinanzi al Tribunale di Siena. C.C. 09.11.2023 N. R.G. 07306/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Il convenuto si costituìin giudizio, resisté al la domanda, chiese in via riconvenzionale il pagamento del residuo compenso e chiamò in manleva la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , che si costituì a sua volta, a mezzo della mandataria [OSCURATO:PERSONA].c.p.a.. Il Tribunale, espletata CTU, accolse la domanda principale e , con sentenza 13 agosto 2015,n. 706 con d a nn ò , in solido tra loro, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a . , « oggi [OSCURATO:PERSONA]», a pagare ad [OSCURATO:SOCIETA]., a titolo di risarcimento, la sommadi Euro 753.823,15, oltre interessi, rivalutazione e spese. 3. L a sentenza del Tribunale di Siena fu appellata da [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. e dalla [OSCURATO:PERSONA].p.a. ( società incorporante la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ). Riunite le tre impugnazioni, la Corte di appello di Firenze , con sentenza 11 luglio 2019, n. 1691, ha: i) dichiarato il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a.; ii) condannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare a d [OSCURATO:SOCIETA]. , a titolo risarcitorio, la minor somma di Euro 133 .190,76 , oltre interessi e rivalutazione; iii) condann ato [OSCURATO:SOCIETA]. a tenere indenne FabrizioMezzedimi di tale somma. La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: -[OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. non era il soggetto succeduto a [OSCURATO:PERSONA].p.a. ma il soggetto che si era costituito in primo grado quale mandatario di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , cui era invece succeduta [OSCURATO:SOCIETA]. ; dunque , difettava di legittimazione passiva; - [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di architetto progettist a , aveva redattoun progetto inadeguato rispetto ai lavori da compiere perché aveva previstosolo un restauro conservativo mentre sarebbe occorsa C.C. 09.11.2023 N. R.G. 07306/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. una ristrutturazione previa demolizione; al riguardo, non era fondata la sua deduzionesecondo cui la necessità di tali lavori era e mersa solo dopo che gli stessi avevano avuto inizio,poiché il CTU aveva accertato, al contrario, che la fatiscenza dell’immobile era immediatamente percepibile de visu; quindi, l’ architetto avrebbe dovuto realizzare da subitoun progetto diverso ; - tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, l’inadeguatezza del progetto non costituiva la causa dell’abuso edilizio, poiché tale abuso era stato piuttosto la conseguenza evitabile della scelta di proseguire i lavori non ostante la loro difformità rispetto al progetto assentito; scelta, nella quale trovava, pertanto, la sua causa esclusiva; - ciò posto , l’architetto progettista , nonché direttore dei lavori, doveva sicuramente risponde re dei danni - con se g uenza derivati dall’errore progettuale (e cioè, particolarmente, delle conseguenze dannose derivanti dal fermo del cantiere in pendenza del procedimento ipotetico per l’ottenimento di una variante al progetto originario ), ma non anche dei danni-conseguenza derivanti dall’abuso edilizio; - infatti, la scelta di proseguire i lavori non ostante la loro difformità rispetto al progetto assentito (scelta che costituiva la causa sopravvenuta esclusiva dell’abuso) non era stata compiuta esclusivamente dal professionista, dovendo ritenersi provato , anche presuntivamente, che fo sse s tata concertata con la committenza , poiché solo quest’ultima aveva interesse a d ottenere i vantaggi della ristrutturazione(tra cui, l’aumento della superficie dell’immobile per un valore stimabile in 230.000 Euro) senza chiedere l’autorizzazione edilizia; al riguardo, la circostanza che, una volta scoperto l’abuso , [OSCURATO:SOCIETA]. aveva subìto danni ben più rilevantiin ragione del fermo C.C. 09.11.2023 N. R.G. 07306/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. pluriennaledel cantiere e del la conseguente l’impossibilità di eseguire la locazione finanziaria e di esercitarel’attività alberghiera, non poteva essere valorizzata in senso diverso, trattandosi, ex ante, di danni incerti a frontedi vantaggi certi; d’altra parte, l’ architetto non avreb be avuto alcun interesse personale a proseguire i lavori abusivi all’insaputa della committenza o addirittura contro la sua volontà, essendo per lui naturale , al contrario , compi e re la diversa scelta di chiedere l’autorizzazione ad una variante al progetto originario, per evitare, oltre che di soggiacere alle sanzioni penali e amministrative previste per l’abuso, anche di incorrere in responsabilità contrattuale verso la stessa committenza; - pertanto, le conseguenze dannose derivanti dall’abuso edilizio , essendo il frutto di un a scelta illecita concertata da committenza e professionista, non potevano formare oggetto di una richiesta di risarcimento formulata dalla prima nei confronti delsecondo; - il risarcimento s pe t tante a d [OSCURATO:SOCIETA]., da porre a carico d i [OSCURATO:PERSONA] e da circoscriversi alle conseguenze dell’errore progettuale, poteva essere liquidato equitativamente nella misura del 20% della somma complessiva già liquid a ta dal primo giudice, l’80% della quale andava invece imputataalle conseguenzedannose derivanti dall’abuso edilizio concertato con la società committente, di cui il professionistanon rispondeva in confronto di quest’ultima ; - infine, l a condanna diretta dell’assicuratore – da individuarsi in [OSCURATO:SOCIETA]., soggetto succeduto a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – andava riformata in quella a tenere indenne l’assicurato delle somme che questi avrebbe pagato alla società danneggiata, atteso che nell a fattispecie non era configurabile un ’ ipotesi di a zione diretta del danneggiatoverso l’assicuratore. C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 07306/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 4.Avverso la sentenza della Corte fiorentina ha proposto ricorso per cassazione la S ocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:SOCIETA].), quale società succeduta (a seguito di fusione per incorporazione) ad [OSCURATO:SOCIETA].,sulla base di tre motivi. Ha risposto con controricorso [OSCURATO:PERSONA], proponendo anche ricorso incidentale sulla base di quattro motivi, rinunciato con atto del 15marzo 2023. Ha risposto con distinto controricorso anche Generali I talia s.p.a., proponendo anch’essa ricorso incidentale sulla base di quattromotivi. Non ha svolto difese l’intimata [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a.. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. [OSCURATO:SOCIETA]., ricorrente principale, e [OSCURATO:SOCIETA]., controricorrente e ricorrente incidentale, hanno deposita to memoria. [OSCURATO:PERSONA] A.1. Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciata «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 1223 e 2236 c.c., in relazione all’art.360 comma 1, n.3 c.p.c.». La società ricorrente, sul presupposto che sussisterebbe il nesso di causalità materiale (indebitamente escluso dal giudice d’appello) tra l’errore progettuale del professionista e l’evento dannoso dell’abuso edilizio, censura la violazione, da parte della Corte territoriale, delle cc.dd. regole di struttura della predetta relazione di causalità, ovverosia, in particolare, dei criteri della regolarità causale e del rischio specifico. C.C. 09.11.2023 N. R.G. 07306/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Sotto il primo a spetto , [OSCURATO:SOCIETA] . sostiene che , se il progetto fosse stato ab init i o adeguato , non vi sarebbe stato abuso edilizio; sotto il secondo aspetto, la ricorrente principale deduce che l’errore progettuale dell’Arch. Mezzedimi avrebbe creato il rischio specifico dell’abusoedilizio. L’illustrata censura è tacciata di inammissibilità nel controricorso del professionista resistente, sul rilievo che essa sarebbe stata non correttamente formulata mediante richiamo all’art.1223 cod. civ., che concerne(non la causalità materiale – ovverosia i l nesso di causa tra la condotta e l’eventolesivo – , bensì) la causalità giuridica , ovverosia il nesso di causa tra l’eventolesivo e le conseguenzedannose risarcibili. Il rilievo è esatto, ma, nondimeno, il motivo di ricorso resta ammissibile, poiché,non ostante l’indebito riferimento all’art.1223 cod. civ., la sua illustrazione è chiara nel denunciare la violazionedegli artt.40 e 41 cod. pen.,ancorché non indicati come norme violate . A.1.1.Il motivo va, però, disatteso. Deve, infatti, ritener si insindacabile l’apprezzamento di merito, motivatamente compiuto dalla Corte d’appello, la quale ha escluso la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l’errore progettuale e l’abuso edilizio, individuando la causa esclusiva di quest’ultimo nella scelta, consapevolmente concertata tra professionista e società committente, di proseguire i lavori e di realizzare le opere in difformità dal progettoassentito. Del resto, è agevole rilevare che l’abusoedilizio, quale conseguenza della predetta scelta , avreb be potuto essere realizzato anche in presenza di un progetto adeguato , ove si fosse comunque deciso di discostarsida esso: pertanto, non può condividersi l’affermazione della ricorrente principale , secondo cui un progetto adeguato avrebbe C.C. 09.11.2023 N. R.G. 07306/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. senz’altro impedito l’abuso n é l’ulteriore affermazione secondo cui il progetto inadeguato ne avrebbe creatoil rischio specifico. Occorre, piuttosto, ammettere che l’inadeguatezza del progetto autorizzato rispetto ai lavori in concreto realizzati aveva costituito, nel caso specifico, una condizionedell’abuso successivamente perpetrato; tuttavia, il concetto di “condizione” non può essere equiparato al concetto di “causa”, specie all’esitodell’ormai risalente superamento , nella concezione della causalità materialeprevalsa nel diritto vivente, della teoriacondizionalistica pura ( cfr. , al riguardo, ad es. Cass., Sez. Un., n. 576 del 2008). Deve, dunque , concludersi che il giudice d’appello ha bene applicato, nella fattispecie , le regole di struttura della causalità materiale, rileva ndo l’ efficienza esclusiva della causa sopravvenuta della scelta di proseguire i lavori in difformità del progetto,in funzione della determinazione dell’evento dannoso dell’abuso edilizio. Il primo motivo del ricorso principale va, pertanto, rigettato. A.2.Con il secondo motivo del ricorso principale viene denunciata «Violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.». La società ricorrente censura la sentenza impugnata per avere «erroneamente ritenuto provato» cheI.[OSCURATO:SOCIETA]. era concorsa con l’Arch. Mezzediminel compimento della scelta di proseguire i lavori in difformità dal progetto assentito; sostiene che tale accertamento si sarebbebasato esclusivamente su « elementi indiziari », i quali, però, avrebbero difettato dei necessari requisiti della gravità, della precisione e della concordanza. A.2.1.Il motivo è inammissibile. C.C. 09.11.2023 N. R.G. 07306/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Pur avendo accertato la responsabilità contrattuale del professionista, la Corte territoriale ne ha circoscritto l’obbligazione risarcitoria alle conseguenze dannose derivanti dall’errore progettuale, escludendo che egli dovesse rispondere anche di quelle derivanti dall’abuso edilizio. A fondamento di tale decisione il giudice d’appello ha posto un giudizio in iure e un accertamento de facto : sotto il primo profilo , ha escluso che potesse essere invocato dalla committente il risarcimento di un pregiudizioche costituisse la conseguenza di una condotta illecita concertata con il professionista; sotto il secondo profilo, ha accertato, sullabase di un ragionamento presuntivo, che tale concertazione, nel caso concreto, era stata effettivamentecompiuta. Con il motivo in esame nonviene criticato il giudizio in iure , la cui correttezza è comunque fuori discussione, dal momento che il principio secondo cui il professionista (quando abbia cumulato l'incarico di progettista e di direttore dei lavori)risponde sia dell’attività espletata nella fase antecedente all’esecuzione delle opere sia della successiva verifica della difformità dell’opera progettata rispetto a quella eseguita, non trova operatività allorché la riscontrata difformità sia di per sé indice di un accordo illecito volto alla realizzazione di un abuso edilizio (Cass. 9/07/2019, n.18342);piuttosto, viene criticato l’ accertamento , de facto, che, nel caso concreto, il predetto accordo illecito era stato effettivamente posto in essere, censurandosi la sentenza impugnata per aver ritenuto presuntivamente provato che la scelta di proseguire i lavori era stata compiuta anche – e soprattutto – da [OSCURATO:SOCIETA]., cosicché l’abuso edilizio era stato realizzato in concorso dalla società committente e dal professionista incaricato. C.C. 09.11.2023 N. R.G. 07306/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. La doglianza è, dunque inammissibile, in quanto omette di considerare che l’accertamento delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie funzionali a tale accertamento sono attività riservate al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta – insindacabile in sede di legittimità ove, come nella specie, debitamente motivata – di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (ex multis, Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass.15/07/2009, n. 16499). A.3. Con il terzo motivo del ricorso principale viene denunciata «Violazione e falsa applicazione dell’art. 1917 c.c. in relazione all’art.360 comma 2 n.3 c.p.c.». La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha riformato la statuizione, emessa dal giudice di prime cure, di condanna “diretta” della società di assicurazione (in solido con l’assicurato responsabile) al risarcimento del danno subìto dalla società committente per l’inadempimento del professionista , nella diversa statu i zione di condanna a tenere indenne l’assicurato. La ricorrente – premesso che, ai sensi dell’art. 1917 , secondo comma,cod. civ., l’assicuratore, che ha la facoltà di pagare l’indennizzo direttamente al terzo danneggiato, è addirittura obbligato in tal senso se l’assicurato lo richieda – deduce che, n ella fattispecie, l’ A rch . Mezzedimi avrebbe effettivamente formulato tale richiesta, sia in primo grado che in appello; sostiene, inoltre che, ai sensi del quarto comma della stessa disposizione, l’esercizio, da parte dell’assicurato, della facoltà di chiamare in giudizio l’assicuratore determinerebbe, quale «principale effetto», che, accertata la responsabilità dell’assicurato nei C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 07306/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. confronti del terzo danneggiato, il giudice potrebbe «adottare una pronuncia di condanna direttamente nei confronti dell’assicuratore anche se il terzo non ha avanzato alcuna domanda nei suoi confronti»; conclude che,pertanto, correttamente il giudice di prime cure avrebbe condannato la compagniaassicuratricea risarcire direttamente il danno subìto da [OSCURATO:SOCIETA]. per effetto dell’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], mentre, al contrario, il giudice d’appello, a vrebbe «erroneamente applicato la disciplina di cui all’art.1917 c.c. », annullando la predetta statuizione e condannando I . T . A . R . s.p.a. al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:SOCIETA].. A.3.1.Il motivo è manifestamente infondato. Premessoche, con riferimento alla posizione dell’assicuratore della responsabilità civile (fuori dell’ambito dell’assicurazione obbligatoria), quale è configurata dall’art. 1917 cod. civ., ricorre una ipotesi di garanzia propria (Cass., Sez. Un., 26/07/2004, n. 13968; Cass.30/11/2011, n. 25581; Cass., S ez. U n., 4/12/2015, n. 24707 ), va ribadito, al riguardo, il consolidato principio per cui , diversamente dall’ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell’attore (caso, questo, nel quale la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell’eventualità della chiamata del terzo in garanzia,la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell’autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (ex multis, Cass. 5/03/2013, n. 5400; C a ss. 15/01/2020, n.516; Cass. 1/06/2021, n. 15232 ); principio che si applica anche nel caso in cui il chiamato venga indicato come C.C. 09.11.2023 N. R.G. 07306/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. corresponsabile (Cass. 27/11/2018, 30601; Cass. 28/11/2019, n. 31066; Cass. 10/06/2020, n.11103; Cass. 6/09/2022, n. 26208). Nella fattispecie, pertanto, correttamente il giudice d’appello ha riformato l’illegittima sta t u i zione di condanna “diretta” della società assicurativa, emessa dal giudice di primo grado, tanto più che, diversamente da quanto dedotto da [OSCURATO:SOCIETA]. , nelle conclusioni rese in tale grado di giudizio, per come trascrittenella parte illustrativa del motivo in esame (p p. 32 - 33 del ricorso principale ), l’assicuratoFabrizio Mezzedimi non aveva affatto chiesto alla società assicuratrice di pagare l’i ndennità dovutagli direttamente al terzo danneggiato, ma si era limitato a chiederealla Corte giudicante che, nel caso in cui l’appellonon fosse stato accolto e fosse stataconfermata la sua condanna al risarcimento del danno, [OSCURATO:SOCIETA]. venisse, a sua volta, condannata a tenerlo indenne delle somme che egli avrebbedovuto versare a [OSCURATO:SOCIETA].. In definitiva, il ricorso principale proposto dallaSocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:SOCIETA].) deve essere rigettato. B.1. Con primo motivo del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. viene denunciata«Violazione e falsa applicazione degli artt.1226 e 2697 c.c.,in relazione all’art. 360 , comma 1°, n.3 c.p.c. ». La società assicurativa sostiene che, con riferimento ai danni ai quali era stata circoscritta l’obbligazione risarcitoria dell’Arch. Mezzedimi (ovverosia, le conseguenze pregiudizievoli strettamente dipendenti d all’errore progettuale del professionista , equitativamente liquidate in Euro 133.190,76 ) , non sussisteva l’impossibilità o la particolare difficoltà di provarne il preciso ammontare; osserva, al riguardo, che, infatti, la Corte di merito aveva ritenuto che tali danni C.C. 09.11.2023 N. R.G. 07306/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. costituissero la conseguenza di una situazione (il blocco del cantiere per il tempo necessario a far approvare la necessaria variante al progetto originario) normalmentericorrente p e r le opere edilizie di una certa complessità, specie quando riguardano immobili da restaurare; evidenzia che, considerata la ripetitività di consimili evenienze, avrebbe potuto essere dispostauna CTU, diretta ad accertare il tempo occorrente per la pratica edilizia integrativae che, all’esito dell’indagine tecnica, la danneggiata avrebbe potuto « agevolmente provare » gli eventuali e conseguentidanni, sia sub specie di danno emergente che di lucro cessante, «rapportati a tale prolungamentodella tempistica dei lavori»; conclude che, pertanto, l’indebita applicazione del criterio equitativo in mancanza dei suoi necessari presupposti , av rebbe comportato, da parte della Corte di merito, sia la violazione dell’art.1226 cod. civ., sia quella del l’art. 2697 stesso codice, per essere stata indebitamente sollevata la danneggiata dell’onere della prova del quantumche incombeva su di essa. B.1.1.Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha ampiamente spiegato le ragioni sottostanti allaparticolare difficoltà di prova dell’ammontare del danno (di cui era peraltro certa la sussistenza) derivante dall’errore progettuale del professionista, attesa, da un lato, la naturatecnicamente discrezionale dell’ipoteticoprocedimento di variante di durata incerta e considerate, dall’altro lato, la varietàe la difficile quantificazione de lle conseguenze pregiudizievoli che si sarebbero verificate durante il periodo corrispondente alla sospensione dei lavori resa necessaria da tale ipotetico procedimento (con particolare riferimento agli oneri di pre - locazione,a quelli derivanti da ll’ allestimento di un n uovo cantiere e al C.C. 09.11.2023 N. R.G. 07306/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ritardo nella messa a reddito del bene risanato ristrutturato: p. 17 della sentenzaimpugnata). Nell’obiettare che la stima del tempo occorrente per portare a compimento la pratica edilizia integrativa di quella positivamente conclusasi avrebbe potuto essere effettuata mediante CTU, la ricorrenteincidentale riconosce che la prova dell’ammontare del danno non era nelladisponibilità della danneggiata ; inoltre, omette di chiarire quali parametri avrebbe dovuto seguire il consulente tecnico eventualmente nominato, così non consentendo di superare il rilievo implicito che anche simile strumento non sarebbe valso nel caso concreto a raggiungere la prova precisa del quantumdebeatur. Il motivo va pertanto rigettato, do vend osi reputare pienamente legittimo il ricorso al la liquidazione equitativa, senza possibilità di ipotizzare né la violazione dell’art. 1226 cod . civ., né quel la dell’art.2697 cod. civ.. B.2. Con il secondo motivo del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]Italia [OSCURATO:SOCIETA]. viene denunciata , ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ ., per «motivazione apparente»sul percorso logico con il quale il danno da errore progettuale è stato determinato nella misura del 20% dei danni complessivi. B.2.1.Il motivo è infondato. Giova ricordare, al riguardo, che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé della C.C. 09.11.2023 N. R.G. 07306/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n.4 cod. proc. civ., la cui violazione – deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.– sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass.,Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054 e succ. conformi: ex multis , Cass.12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 3/03/2022, n. 7090). Ciò ricordato, è evidente che nella motivazione della sentenza impugnata non sono ravvisabili le predette gravi lacune che la proietterebberoal disotto del “minimo costituzionale”, avendo la Corte territoriale dato attonon solo delle ragioni per le quali ha circoscritto la responsabilità risarcitoria dell’Arch. Mezzedimi alle conseguenze dannosedell’errore progettuale, ma anche delle ragioni per le quali tali specifiche conseguenze pregiudi zie voli sono state equitativamente liquidate nella misura del 20% della somma complessiva già liquidata dal primo giudice, l’80% della quale andava invece imputata alle conseguenze dannose derivanti dall’abuso edilizio concertato con la società committente, di cui il professionista non rispondeva in confronto di quest’ultima. Anche il secondo motivo del ricorso incidentale in esame va, pertanto, rigettato. C.C. 09.11.2023 N. R.G. 07306/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. B.3.Con il terzo motivo del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA].p.a. viene denunciata « Violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. e dell art.115 c.p.c. in relazione all’art.360 comma 1°, n.3 c.p.c.». La sentenza impugnata è ce n surata per aver compiuto la liquidazione del danno sulla base delle risultanze delle consulenze tecniche di parte attrice, in ragione del rilievo che ad esse era stata opposta una contestazione “generica”. La ricorrente incidentale sostiene che, in tal modo, la Corte territoriale avrebbeviolato sia il principio per cui la consulenza tecnica di parte costituisce una mera allegazione priv a di autonomo valore probatorio, sia la regola per cui l’onere di contestazione è circoscritto ai «fatti»e non si este n de ai « documenti » . B.3.1.Il motivo è infondato. Questa corte ha ripetutamenteaffermato che i l giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia di parte, persino stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l’esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice (cfr. già la risalente Cass.5/09/1970, n. 1217; più recentemente, ex aliis, Cass. 12/12/2011, n. 26550; da ultimo, Cass. 1/09/2023, n. 25593). Nel caso di specie, la Corte d’appello – ferma la necessità di distinguere tra le conseguenze dell’errore progettuale e quelle dell’abuso edilizio, nonché la necessità di circoscrivere l’obbligazione risarcitoria del professionistaalle prime, escludendone le seconde – ha condiviso la quantificazione complessiva dei danni, operata dal primo giudice nel la somma di Euro 753.823,15, sul rilievo che tale quantificazione, pur recependole voci di danno allegatedall’attrice, era C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 07306/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. nondimeno « sufficientemente analitica e fondata su riscontri documentali», a fronte di una contestazione «alquanto generica» proveniente delle controparti. Viene,dunque, in considerazione il motivato esercizio del potere di libera valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice del merito, il quale ha ritenuto, in modo argomentato, di attribuire inferenza probatoria, limitata al quantum deb eatur , a lle conclusioni degli accertamenti tecnici di parte anche in ragione del carattere generico delle contestazioni delle controparti, senza che ciò comporti né violazione delle regole di riparto dell’onere probatorio, né violazione del principio di non contestazione , la quale ultima postula , tutt’ al contrario, che il giudice omettadi porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestatidalla parte costituita. B.4. Con il quarto motivo del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n.4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132 n.4 cod. proc. civ., per «motivazione contraddittoria e illogica in ordine alladeterminazione del quantumdel danno attoreo». La sentenza impugnata è censurata per avere omesso di tenere conto, nella determinazione delle conseguenze dannose complessive, derivanti dall’errore progettuale e dal successivo abuso edilizio , della perdita subita e del mancato guadagno verificatisi nel segmento temporale corrispondente al blocco del cantiere ( tra la delibera comunale di sospensioneimmediata dei lavori del 10 dicembre 2003 e il rilascio della concessione in sanatoria del 23 febbraio 2006) e per avere invece asseritamente calcolato tale complessivo pregiudizio con riguardo al più lungo periodo corrispondenteall’intervallo temporale tra il 13 luglio 2004 e il 31 maggio 2008. C.C. 09.11.2023 N. R.G. 07306/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. B.4.1.Anche questo motivo è manifestamente infondato. Va, anzitutto , ribadito quanto si è premesso in sede di esame del precedentesecondo motivo del ricorso incidentale in esame, in or d ine al presupposto indispensabile del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenzadi merito: presupposto che ricorre soltanto quando la motivazione si ponga al disotto del “minimo costituzionale”, presentando le gravi lacune – che devono emergere dal testo della stessa sentenza, indipendentemente dal confronto con le risultanze processuali – del la t otale mancanza, della mera apparenza, della irriducibile contraddittorietà intrinseca o della obiettiva incomprensibilità. Ciò posto, è evidenteche tali lacune non emergono in alcun modo dalla motivazione della sentenza impugnata , la quale – condivisa o menoche sia, sul piano del merito in senso proprio (ma questo piano non può formareoggetto di censure di legittimità) – app a re comunque chiara nell’indicare le ragioni della liquidazione equitativa del quantum debeaur: la Corte territoriale, infatti, ha condiviso la quantificazione complessivadei danni operata dal primo giudice in Euro 753.823,15, sul presupposto che tale quantificazione, pur provenendo dagli atti e dagliaccertamenti tecnici di parte, appariva tuttavia sufficientemente analiticae fondata su riscontri documentali; dopodiché, avuto riguardo alla ritenuta necessitàdi escludere dall’obbligazione di risarcimento la parte di danno derivata dall’abuso edilizio (quale frutto dell’illecita concertazione tra creditrice danneggiata e debitore inadempiente: dunque, non invocabile dalla prima come oggetto della pr etesa risarcitorianei confronti del secondo), ha equitativamente individuato la restante parte (corrispondenteal pregiudizio strettamente derivante dall’errore progettuale dell’architetto) nel 20% del totale, sul C.C. 09.11.2023 N. R.G. 07306/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. presupposto della particolare difficoltàdi liquidare tale pregiudizio nel suo preciso ammontare, avuto riguardo, all ’incertezza del l’intervallo temporale di durata dell’ipotetico procedimento per l’approvazione della variante al progetto originario, connotato da discrezionalità tecnica e quindi di durata non aprioristicamente determinabile, e tenuto conto, altresì, della varietà e dell’ardua quantificazione delle conseguenze pregiudizievoli ( oneri di pre - locazione, oneri di allestimento di un nuovo cantiere; ritardo nella messa a reddito del bene risanato) che si sarebbero verificate durante il periodo corrispondente alla sospensione resa necessaria da tale ipotetico procedimento. Lungi dall’essere mancante, apparente, perplessaocontraddittoria, la motivazione sulla liquidazione del quantum debeatur si palesa , dunque, organica, chiara e logicamente a rticolata, mentre manifestamente infondato, per contro, si mostra il motivo di ricorso in esame. In definitiva, anche il ricorso incidentaleproposto da [OSCURATO:SOCIETA]., come quello principale proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., deve essere rigettato. C. Il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] M ezzedimi è stato rinunciato dal proponente con dichiarazione del 15 marzo 2023, depositata anteriormente all’ adunanza camerale , sottoscritt a personalmente dalla parte eautenticata da l suo difensor e . Va pertanto dichiarato estinto il giudizio di cassazione relativamente allo specifico rapporto processuale instaurato con la chiamata in garanzia, vertente tra il professionista e la sua società assicuratrice, con compensazione delle relative spese. C.C. 09.11.2023 N. R.G. 07306/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. D.Le spese del giudizio di legittimità concernenti il diverso rapporto processuale vertente tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., nonché quelle concernenti il rapporto processuale vertente tra quest’ultima e FabrizioMezzedimi, vanno ugualmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla reciproca soccombenza determinatasi in ordine al primo rapporto e al differente esito dei gradi di m e rito registratosicon riguardo al secondo. E.Infine, tenuto conto del tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:SOCIETA].(ricorrente principale) e di [OSCURATO:SOCIETA] . (ricorrente incidentale) , di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte r igetta il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:SOCIETA].) e il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; dichiara estinto il giudizio di cassazione con riguardo al rapporto processuale intercorso tra il ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. per rinuncia al ricorso incidentale , con compensazione delle relative spese; compensa altresì le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:SOCIETA].), nonché quelle relative al rapporto processuale tra quest’ultima e FabrizioMezzedimi; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 200
Sentenza Cassazione n. 01474/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris