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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 marzo 1952

Cassazione n. 11248/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/03/1952 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Nicola LETTIERI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarotta fraudolenta documentale, nella qualità di amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarata fallita in data 02 maggio 2011, per avere - al fine di profitto e di recare pregiudizio ai creditori - sottratto i libri e le scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari, ha rideterminato la pena principale in anni due di reclusione, a cui ha conformato anche la durata della pene accessorie fallimentari, confermando, nel resto, le statuizioni di primo grado.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si affida a un unico motivo, denunciando vizi della motivazione della sentenza impugnata, incoerente con le ragioni del gravame, con cui si era chiesta la riqualificazione del fatto in bancarotta semplice ai sensi dell'art. 217 L.F., in assenza della prova del dolo specifico richiesto dalla fattispecie contestata, elemento che la Corte di appello ha ritenuto di trarre, con motivazione tautologica o apparente, dalla mera circostanza dell'omessa tenuta dei libri, in spregio di consolidati principi giurisprudenziali, evocati in ricorso che, nel caso di carente accertamento dello scopo perseguito dall'agente, riconduce la mera mancanza della documentazione contabile alla bancarotta semplice. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè reiterativo di questioni già prospettate nelle sedi di merito e adeguatamente e correttamente vagliate nelle due conformi statuizioni di primo e secondo grado.

2. Invero, la sentenza impugnata ha dato atto che il ricorrente, quale ultimo amministratore unico della società prima del fallimento, pure convocato dal curatore, ha omesso di presentarsi e di depositare la documentazione contabile, e di come non si sia riusciti a risalire alla destinazione delle voci di posta attive presenti nel bilancio del 2001, costituite da immobilizzazioni, da crediti e da ricavi non di poco conto indicati nel bilancio del 2001, proprio a cagione dell'assenza di documentazione contabile e di spiegazioni da parte del Pinton.

La Corte di appello ha, quindi, riconosciuto, con riferimento al periodo in cui il ricorrente ha ricoperto la carica di amministratore, la sottrazione alla disponibilità degli organi fallimentari delle scritture contabili, sia per fisica sottrazione delle stesse che nella forma della omessa tenuta, e ha ritenuto che tale condotta fosse finalizzata ad ostacolare la ricostruzione del patrimonio sociale e a recare pregiudizio ai creditori, considerando del tutto infondata la tesi difensiva dello smarrimento delle scritture, peraltro, del tutto astrattamente ipotizzato.

E' stato anche evidenziato come la sede legale della società sia risultata del tutto fittizia, e la impossibilità di accertare il passivo.

2. Poiché, allora, non v'è dubbio, e neppure è contestato, che il Pinton abbia svolto un ruolo di amministrazione consapevole, essendo stato socio di maggioranza dalla costituzione al fallimento della società, e che egli fosse, dunque, destinatario degli obblighi di tenuta e conservazione della documentazione contabile che da tale posizione discendono per legge; così come è incontestabile che non siano stati rinvenuti i libri e le scritture contabili relativi ad un rilevante periodo pre-fallimentare, e che la curatela non abbia potuto accertare la destinazione impressa alle voci attive presenti nel bilancio 2001, correttamente è stata ravvisata - sotto il . profilo materiale - nella vicenda in esame la fattispecie di sottrazione- sia in senso fisico che quale omessa tenuta - delle scritture alla disponibilità degli organi fallimentari.

Infatti, secondo l'orientamento preferibile declinato da questa Corte di legittimità in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili consiste nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, e costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b),

I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi, mentre per la sussistenza dell'omessa tenuta è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; conf.

Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650).

3. Si vuole dire - venendo all'elemento soggettivo - he anche l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili deve essere ricondotta nell'alveo di tipicità dell'art. 216 comma primo, n.2, legge fall., atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari dell'imprenditore, a fortiori ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell'impresa.

A tal fine occorre che l'omessa tenuta della contabilità (al pari di tutte le condotte riferibili alla prima ipotesi) sia sorretta da dolo specifico; è necessario, cioè, accertare che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella - analoga sotto il profilo materiale - di bancarotta semplice documentale prevista dall'art.217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 279179).

4. Ebbene, alla luce di tale premessa teorica, è agevole osservare come, nella sentenza impugnata, la Corte di appello abbia fatto corretta applicazione di tali principi, individuando il dolo specifico, da provare secondo gli ordinari principi probatori, nel fine di evitare la ricostruzione dei movimenti della fallita e l'accertamento delle distrazioni: conclusione corretta, tenuto conto che, dalla mancata consegna dei libri obbligatori al curatore e comunque della volontaria cessazione degli obblighi contabili in una rilevante fase della vita aziendale, coincidente anche con la situazione di decozione aziendale, che veniva così occultata al ceto creditori, e, dunque, dalle omissioni contabili, non si è riusciti a reperire, e, comunque, a verificare la destinazione delle attività registrate nel bilancio 2001.

Deve, dunque, darsi atto della correttezza del ragionamento inferenziale condotto dalla Corte di appello che, attraverso gli indicatori fattuali che si sono richiamati, è pervenuta a ravvisare non solo la consapevolezza del danno possibile per i creditori ma anche la volontà di danneggiare il ceto creditizio.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/03/1952 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Nicola LETTIERI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarotta fraudolenta documentale, nella qualità di amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarata fallita in data 02 maggio 2011, per avere - al fine di profitto e di recare pregiudizio ai creditori - sottratto i libri e le scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari, ha rideterminato la pena principale in anni due di reclusione, a cui ha conformato anche la durata della pene accessorie fallimentari, confermando, nel resto, le statuizioni di primo grado. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si affida a un unico motivo, denunciando vizi della motivazione della sentenza impugnata, incoerente con le ragioni del gravame, con cui si era chiesta la riqualificazione del fatto in bancarotta semplice ai sensi dell'art. 217 L.F., in assenza della prova del dolo specifico richiesto dalla fattispecie contestata, elemento che la Corte di appello ha ritenuto di trarre, con motivazione tautologica o apparente, dalla mera circostanza dell'omessa tenuta dei libri, in spregio di consolidati principi giurisprudenziali, evocati in ricorso che, nel caso di carente accertamento dello scopo perseguito dall'agente, riconduce la mera mancanza della documentazione contabile alla bancarotta semplice. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè reiterativo di questioni già prospettate nelle sedi di merito e adeguatamente e correttamente vagliate nelle due conformi statuizioni di primo e secondo grado. 2. Invero, la sentenza impugnata ha dato atto che il ricorrente, quale ultimo amministratore unico della società prima del fallimento, pure convocato dal curatore, ha omesso di presentarsi e di depositare la documentazione contabile, e di come non si sia riusciti a risalire alla destinazione delle voci di posta attive presenti nel bilancio del 2001, costituite da immobilizzazioni, da crediti e da ricavi non di poco conto indicati nel bilancio del 2001, proprio a cagione dell'assenza di documentazione contabile e di spiegazioni da parte del Pinton. La Corte di appello ha, quindi, riconosciuto, con riferimento al periodo in cui il ricorrente ha ricoperto la carica di amministratore, la sottrazione alla disponibilità degli organi fallimentari delle scritture contabili, sia per fisica sottrazione delle stesse che nella forma della omessa tenuta, e ha ritenuto che tale condotta fosse finalizzata ad ostacolare la ricostruzione del patrimonio sociale e a recare pregiudizio ai creditori, considerando del tutto infondata la tesi difensiva dello smarrimento delle scritture, peraltro, del tutto astrattamente ipotizzato. E' stato anche evidenziato come la sede legale della società sia risultata del tutto fittizia, e la impossibilità di accertare il passivo. 2. Poiché, allora, non v'è dubbio, e neppure è contestato, che il Pinton abbia svolto un ruolo di amministrazione consapevole, essendo stato socio di maggioranza dalla costituzione al fallimento della società, e che egli fosse, dunque, destinatario degli obblighi di tenuta e conservazione della documentazione contabile che da tale posizione discendono per legge; così come è incontestabile che non siano stati rinvenuti i libri e le scritture contabili relativi ad un rilevante periodo pre-fallimentare, e che la curatela non abbia potuto accertare la destinazione impressa alle voci attive presenti nel bilancio 2001, correttamente è stata ravvisata - sotto il . profilo materiale - nella vicenda in esame la fattispecie di sottrazione- sia in senso fisico che quale omessa tenuta - delle scritture alla disponibilità degli organi fallimentari. Infatti, secondo l'orientamento preferibile declinato da questa Corte di legittimità in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili consiste nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, e costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi, mentre per la sussistenza dell'omessa tenuta è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; conf. Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650). 3. Si vuole dire - venendo all'elemento soggettivo - he anche l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili deve essere ricondotta nell'alveo di tipicità dell'art. 216 comma primo, n.2, legge fall., atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari dell'imprenditore, a fortiori ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell'impresa. A tal fine occorre che l'omessa tenuta della contabilità (al pari di tutte le condotte riferibili alla prima ipotesi) sia sorretta da dolo specifico; è necessario, cioè, accertare che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella - analoga sotto il profilo materiale - di bancarotta semplice documentale prevista dall'art.217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 279179). 4. Ebbene, alla luce di tale premessa teorica, è agevole osservare come, nella sentenza impugnata, la Corte di appello abbia fatto corretta applicazione di tali principi, individuando il dolo specifico, da provare secondo gli ordinari principi probatori, nel fine di evitare la ricostruzione dei movimenti della fallita e l'accertamento delle distrazioni: conclusione corretta, tenuto conto che, dalla mancata consegna dei libri obbligatori al curatore e comunque della volontaria cessazione degli obblighi contabili in una rilevante fase della vita aziendale, coincidente anche con la situazione di decozione aziendale, che veniva così occultata al ceto creditori, e, dunque, dalle omissioni contabili, non si è riusciti a reperire, e, comunque, a verificare la destinazione delle attività registrate nel bilancio 2001. Deve, dunque, darsi atto della correttezza del ragionamento inferenziale condotto dalla Corte di appello che, attraverso gli indicatori fattuali che si sono richiamati, è pervenuta a ravvisare non solo la consapevolezza del danno possibile per i creditori ma anche la volontà di danneggiare il ceto creditizio.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende
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