CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 gennaio 2026
Cassazione n. 32582/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Marrone [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Parziale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Parziale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Sasso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Varriale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 07/01/2026 della Corte d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;visti i motivi aggiunti depositati dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], SassoGiuseppe e [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilitàdi tutti gli altri ricorsi;udito l'avv.[OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso, per il difensori che sostituisce,riportandosi ai motivi dei ricorso e chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 7 gennaio 2026, la Corte di appello di Napoli, inriforma della sentenza pronunciata dal GIP del Tribunale di Napoli il 13 febbraio2025, per la parte oggi di interesse, così pronunciava:- con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], esclusa l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., rideterminava la pena in anni 5 e mesi 4 di reclusione.Confermava, nel resto, la sentenza impugnata;- con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. in anni 8 e mesi 4 di reclusione, previo riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche;- con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], riduceva la pena ad anni 12, mesi9 e giorni 10 di reclusione;- con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze attenuantigeneriche equivalenti alla recidiva e alle aggravanti comuni contestate,rideterminava la pena in anni 6 e mesi 8 di reclusione;- con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze attenuantigeneriche prevalenti sulle aggravanti contestate, rideterminava la pena in anni 6e mesi 8 di reclusione;- con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], esclusa l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulleaggravanti comuni contestate, rideterminava la pena in anni 9 e mesi 4 direclusione;- con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], riduceva la pena ad anni 16 e mesi 10di reclusione;- con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze attenuantigeneriche, rideterminava la pena in anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro20.000,00 di multa;2. Ricorre avanti questa Corte la difesa di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di duemotivi di ricorso.2.1 Con il primo motivo, articolato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)cod. proc pen., denuncia violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 74d.P.R. n. 309 del 1990. Osserva che gli elementi a carico dell’imputato nonconsentono di ritenere sussistente la condotta associativa, come delineata dallagiurisprudenza di legittimità. Tanto in ragione: del limitato numero di episodi;della esiguità della presenza del ricorrente nelle intercettazioni telefoniche; dellabrevissima durata della partecipazione all’associazione; della equivocità deglielementi individuati come indicativi della condotta associativa; della presenza dielementi contrastanti.2.2. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.e) cod. proc pen., lamenta carenza e illogicità della motivazione. Osserva che laCorte ha erroneamente interpretato il contenuto della intercettazione nella qualeCastellacci porta a [OSCURATO:PERSONA] i saluti dei presenti in casa, desumendo da ciò la suaintraneità alla compagine associativa e, al contempo, sminuendo illogicamentel’intercettazione dalla quale emerge che il ricorrente smercia stupefacente ancheper conto proprio. Evidenzia che il materiale captativo non è sufficiente a fondarela pronuncia impugnata.3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la menzionata sentenzacon un unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)cod. proc pen. Lamenta che, in sede di ratifica del concordato ex art. 599-biscod. proc. pen., la Corte territoriale ha omesso qualunque valutazione sia inordine all’insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., siasulla corretta qualificazione del reato, sia, infine, sulla congruità della pena.4. Avverso la sentenza propone ricorso in cassazione la difesa di MarroneDomenico sulla base di due motivi di ricorso.4.1 Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e)cod. proc. pen., censura la motivazione con la quale la Corte territoriale,nell’effettuare il giudizio di bilanciamento, ha negato la prevalenza dellecircostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. Lamenta che laCorte abbia reso una motivazione “di stile”, fondata sui soli precedenti penalidell’imputato, in tal modo omettendo di adeguare la pena alla concreta gravitàdel fatto.4.2 Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e)cod. proc. pen., lamenta che sia stata riconosciuta la recidiva specifica ereiterata. Con riferimento a quella reiterata, evidenzia che la Corte non hacompiuto alcuna valutazione in ordine alla idoneità della condotta contestata arivelare una maggiore capacità a delinquere del reo; con riferimento a quellaspecifica, osserva che, benché il certificato penale dell’imputato annoverinumerosi precedenti penali, è mancata nella motivazione della Corte lavalutazione in ordine alla sua effettiva rilevanza in termini di maggiorecolpevolezza e pericolosità sociale.5. Propone ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolandoun unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.Lamenta che la Corte territoriale abbia reso una motivazione apparente sulmotivo di ricorso relativo alla quantificazione della pena inflitta all’imputata, nonavendo valutato le circostanze dedotte ovvero: il ruolo marginale assunto dalladonna nella compagine associativa, l’ammissione degli addebiti con chiamata incorreità del compagno di vita, [OSCURATO:PERSONA] (in tal modo contribuendo arafforzare il compendio probatorio nei suoi confronti); l’assenza di poteredecisionale; i tentativi di dissuasione dei familiari da condotte violente nelle faidecon altri gruppi; la risalenza nel tempo (prima del gennaio 2021) dellapartecipazione della ricorrente a riunioni.Lamenta, altresì, la mancanza di motivazione in ordine alla disparità“ingiustificata” di trattamento tra la ricorrente ed altri imputati nellaquantificazione degli aumenti di pena per i reati satellite (quantificati in un annoper ciascun reato a fronte dei sei mesi di aumento per ciascun reato applicato adaltri correi) nonché in ordine ai criteri di determinazione dei singoli aumenti per ireati satellite.6. Propone ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolandoun unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.Lamenta che la Corte territoriale abbia reso una motivazione apparente sulmotivo di ricorso relativo alla quantificazione della pena inflitta all’imputata, nonavendo valutato le circostanze dedotte ovvero: il ruolo marginale assunto dalladonna nella compagine associativa, meramente esecutivo; l’ammissione degliaddebiti (in tal modo contribuendo a rafforzare il compendio probatorio neiconfronti dei coimputati); la mancata percezione dello “stipendio” da associata.Lamenta, altresì, la disparità “ingiustificata” di trattamento tra la ricorrenteed altri imputati nella determinazione degli aumenti di pena per i reati satellite(quantificati in un anno per ciascun reato a fronte dei sei mesi di aumento perciascun reato applicato ad altri correi).7. Propongono, infine, ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], SassoGiuseppe e [OSCURATO:PERSONA].7.1 Con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] violazione di legge e vizio di motivazione. Rilevano che la Corteterritoriale, a fronte del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. con rinuncia aimotivi, dopo avere valutato il comportamento processuale come indicativo di una“revisione critica dei reati commessi ed accettazione implicita di colpevolezza”,ha ritenuto di non poter applicare la riduzione ex art. 62-bis cod. pen. agliodierni ricorrenti. Ciò in quanto la pena base è stata individuata in quella inflittacon la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 5giugno 2024, irrevocabile il 5.6.2024, i cui reati sono stati ritenuti avvinti dalvincolo della continuazione con quelli oggi in esame. La Corte riteneva, invece, didover tenere conto delle attenuanti per determinare la pena dei reati satellite.Censura la decisione per avere, in tal modo, introdotto una preclusione allaconcessione delle circostanze attenuanti generiche non prevista dalla legge e pernon aver illustrato le ragioni di tale ritenuta preclusione. Ha, altresì, sottolineatocome la decisione si ponga come contraddittoria rispetto al trattamentosanzionatorio applicato ai coimputati i quali hanno, invece, visto riconosciute ecalcolate le circostanze attenuanti generiche.7.2. Con il secondo motivo, relativo a [OSCURATO:PERSONA], la difesa censura ladecisione sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione peravere riconosciuto la recidiva specifica e reiterata senza compiere l’accertamentorichiesto dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla rilevanza del nuovoreato in termini di maggiore colpevolezza e concreta incidenza sulla capacitàcriminale dell’interessato. Evidenzia, altresì, che la decisione è contraddittoria inquanto riconosce la recidiva rispetto a reati che, a seguito del riconoscimento delvincolo della continuazione con quelli giudicati con la sentenza del GUP delTribunale di Napoli del 5.6.2024, irrevocabile il 26.10.2024, sono divenuti reatisatellite, mentre, in relazione al reato base più grave, la recidiva era stataesclusa.7.3 Con il terzo motivo, relativo ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e De PompeisVincenzo, la difesa lamenta violazione di legge e difetto di motivazione. Osservache la Corte territoriale non ha motivato in ordine alle ragioni che hannodeterminato i singoli aumenti e che risulta sproporzione tra detti aumenti e quelliapplicati ai reati satellite giudicati con la sentenza del Giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Napoli del 5.6.2024, irrevocabile il 26.10.2024.7.4. Con il quarto motivo, relativo all’imputato [OSCURATO:PERSONA], la difesacensura la decisione per non avere motivato in ordine all’entità dell’aumento dipena applicato per il reato satellite, contestato sub Y) e ciò in contrasto con lagiurisprudenza di legittimità relativa all’onere motivazionale sulla dosimetria dellapena espresso la sentenza a SU n. 47127 del 24.6.2021.Con nota del 27.5.2026, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], SassoGiuseppe e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi aggiunti.1) con il primo motivo, relativo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], reitera quello giàsvolto sub 1) nel ricorso principale, con richiamo a principi espressi da questaCorte di legittimità;2) con il secondo motivo, relativo a [OSCURATO:PERSONA], la difesa reitera ilmotivo sub 2) del ricorso principale con più diffusa argomentazione;3) con il terzo motivo, relativo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],sviluppa la censura già proposta sub 3) nel ricorso principale con riferimento agliaumenti di pena applicati a titolo di continuazione;4) con il quarto motivo, si approfondisce la censura già proposta nel motivo4) del ricorso principale con riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in relazioneall’entità dell’aumento a titolo di continuazione per il capo Y.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto delricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità per gli altriricorrenti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quantodi ragione. Nel proseguo verranno esaminate le posizioni dei singoliricorrenti con riferimento a ciascuno dei motivi sollevati.2. [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza di primo grado, CastellacciCarlo veniva dichiarato colpevole del delitto di cui al capo b) (art. 74,commi 1, 2, 3 e 4 d.P.R. n. 309 del 1990) e, riconosciute le circostanze74, comma 4, d.P.R. citato, e con la riduzione per il rito, venivacondannato alla pena di anni 8 di reclusione. All’esito del giudizio diappello, la Corte territoriale escludeva l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1cod. pen. e riduceva la pena inflitta all’imputato ad anni 5 e mesi 4 direclusione.2.1 Con i due motivi che, in quanto strettamente connessi, vengonoesaminati congiuntamente, l’imputato censura la decisione impugnata peravere ritenuto sussistenti elementi di prova della condotta dipartecipazione all’associazione finalizzato al traffico di stupefacenti erileva che la motivazione non ha dato adeguato conto del percorsoargomentativo seguito.I motivi sono infondati. Questa Corte ha affermato che per laconfigurabilità della condotta di partecipazione ad un’associazionefinalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto diinvestitura formale, ma è necessario che il contributo dell’agente risultifunzionale per l’esistenza stessa dell’associazione in un dato momentostorico (Sez. 3, n. 22124 del 29/04/2015, Rv 263662-01). «La condotta dipartecipazione non è integrata dalla mera disponibilità manifestata neiconfronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, né dalla meracondivisione di intenti, essendo indispensabile la volontaria e consapevolerealizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo eoperativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione»(Sez. 6, n. 34563 del 17/07/2019, Rv. 276692-01). E ancora: «In tema diassociazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la commissione di piùreati-fine in concorso con singoli partecipi al sodalizio non è vicendafattuale idonea ad integrare di per sé l'esistenza di indizi gravi, precisi econcordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, essendonecessario che i rapporti con tali soggetti costituiscano forme diinterazione nell'ambito di un gruppo organizzato e non di relazioni di tipodiretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale deipredetti per conto della consorteria» (Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, Rv282838-01).Quanto alla valutazione delle fonti di prova, quando il materialeprobatorio è costituito da captazioni telefoniche o ambientali, questaCorte ha affermato il principio secondo il quale «[i]n tema di ricorso percassazione, quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatticomunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio edei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato diun'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fattoriferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito,censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteriinaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto [...]» (daultimo, Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, Rv. 286599 – 01, sulla scia diSez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01). E, ancora,«[i]n materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto,rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione ela valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento nonpuò essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifestaillogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite»(Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389 – 01).La sentenza impugnata, la cui motivazione si salda con quella diprimo grado in quanto conforme, ha fatto corretta applicazione deiprincipi enunciati.La Corte, con motivazione non apparente, immune da vizi logici ocontraddittorietà, ha individuato, nelle comunicazioni intercettate,elementi univoci della partecipazione del ricorrente alla compagineassociativa: così in quella nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA], parlandocon Laezza, disponeva di contattare [OSCURATO:PERSONA], nel caso dovesse venirearrestato, per assicurare continuità all’attività di spaccio. Dettadisposizione presuppone un affidamento sulla persona del ricorrente e lasua intraneità. Nello stesso senso depone l’intercettazione nel corso dellaquale [OSCURATO:PERSONA] riferiva a [OSCURATO:PERSONA] di avergli procurato una schedatelefonica “pulita”, attività finalizzata a garantire lo svolgimentodell’attività criminale al sicuro da captazioni. Significativa di intraneitànell’associazione è stata razionalmente ritenuta anche la conversazionedell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dalla quale si evince che [OSCURATO:PERSONA] si era volontariamenteallontanato dal gruppo. Laezza dichiarava: “Boccettone (ovveroCastellacci) se ne è andato a lavorare fratello siamo chiuso”, fraseindicativa del fatto che l’associazione contava sull’apporto dell’odiernoricorrente, la cui fuoriuscita dal gruppo costituiva, quindi, un problema perl’attività del clan.Rispetto a tali emergenze, la possibilità, paventata da Laezza in unaconversazione con [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] vendesse anche “merce”propria, è stata ritenuta non tale da escludere la partecipazione. Lavalutazione è logica e conforme alla giurisprudenza di questa Corte, laquale ha riconosciuto l’esistenza dell’associazione anche nei casi in cui ipartecipi abbiano interessi contrapposti, qualora siano comunqueconsapevoli di far parte di un meccanismo unitario: «[i]n tema diassociazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il vincoloassociativo è configurabile non solo nel caso in cui i sodali agiscanoparallelamente per la realizzazione dello scopo comune, ma anche inpresenza di un rapporto continuativo in cui le parti perseguano propriinteressi di profitto, quindi, anche tra soggetti che si pongano in posizionicontrattuali contrapposte nella catena dello spaccio, sempre che i fatticostituiscano espressione di un progetto indeterminato volto al finecomune del conseguimento del lucro da essi derivante con laconsapevolezza del ruolo svolto nell'economia del fenomeno associativo»(Sez. 1, n. 4623 del 14/11/2025, dep. 2026, Rv. 289422 – 01).Alla luce di quanto esposto, ritiene il Collegio che la sentenzaimpugnata abbia fatto corretta applicazione dei principi enunciati sia conriferimento alla interpretazione del contenuto delle intercettazioni, nellaquale non si ravvisa alcun profilo di illogicità o contraddittorietà, sia conriferimento alla individuazione degli elementi rappresentativi dellacondotta associativa. Rispetto a tale ricostruzione, la censura delricorrente è meramente reiterativa di censure di merito e non si confrontaefficacemente con la motivazione della Corte territoriale, la quale haosservato che la durata dell’impegno associativo non rileva ai fini dellaconfigurabilità del reato, in quanto ciò che risulta decisivo è l’apportodinamico fornito dall’associato all’attività del sodalizio.Ne consegue che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essererigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.3. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, il quale ha definito il giudiziocon un concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., lamentacarenza di motivazione della sentenza in ordine alla verificadell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. nonchésulla corretta qualificazione del reato e sulla congruità della pena.3.1 Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso unasentenza pronunciata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dopo il3/07/2017, data di entrata in vigore della riforma attuata con la legge n.103 del 2017. Sul punto, si rileva che «[i]n tema di concordato in appelloè ammissibile il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa exarticolo 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazionedella volontà della parte di accedere al concordato, al consenso delPubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronunciadel giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivirinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen. ed altresì a vizi attenenti alla determinazionedella pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, inquanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella previstadalla legge»(Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170-01;Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Rv. 289033 - 02).Giova, peraltro, evidenziare che il ricorso, oltre ad essereinammissibile perché propone motivi non consentiti dalla legge, lo è ancheperché generico, non deducendo quale sarebbe la causa diprosciogl imento non valutata.Del pari, è inammissibile la censura relativa alla omessa valutazionedella congruità della pena in quanto del tutto generica ed in quanto nonrelativa a profili concernenti l’illegalità della pena, unico profilocensurabile in questa sede.4. [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza di primo grado, il ricorrente venivacondannato alla pena di anni 12 di reclusione, in quanto giudicato responsabiledel delitto (sub A) di cui all’art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 cod. pen.,ritenute le aggravanti contestate con esclusione dell’aggravante di cui all’art.416-bis.1 cod. pen.I motivi di ricorso sono parzialmente fondati.4.1 Per quanto evincibile dalla sentenza appellata, nel corso delprocedimento di appello, l’imputato rinunciava ai motivi di impugnazioneproposti, con eccezione di quelli relativi al riconoscimento delle attenuantigeneriche, alla recidiva e alla determinazione della pena. In sede diappello, la Corte osservava che la rinuncia a difendersi nel meritodell’accusa andava interpretata come una revisione critica dei reaticommessi, il che giustificava la concessione delle circostanze attenuantigeneriche. Nel giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., la Corteriteneva di valutare dette circostanze come equivalenti alle aggravanticontestate e alla recidiva. Ometteva, tuttavia, di fornire specificamotivazione sulle ragioni del bilanciamento. Sul punto, la giurisprudenzadi legittimità ha ritenuto che, avendo il giudizio di bilanciamento carattereglobale, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che lohanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, ameno che non vi sia stata specifica richiesta della parte con indicazione dicircostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 6, n. 6616del 28/02/1994, Nisi, Rv. 198524). Nel caso in esame, il motivo di appelloera incentrato sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche e,nel formulare le conclusioni, la difesa del ricorrente formulava la domandadi effettuare un giudizio di prevalenza e, in subordine, di equivalenza.Nonostante la specifica domanda, la sentenza impugnata ha omessototalmente di motivare sulle ragioni per le quali ha ritenuto di effettuareun giudizio di equivalenza, anziché di prevalenza delle circostanzeassenza di motivazione, pur in presenza di specifico motivo di gravame, lasentenza deve essere annullata sul punto con rinvio alla Corte di appellodi Napoli perché proceda a nuovo giudizio colmando le lacunemotivazionali evidenziate.4.2 Fondato è anche il secondo motivo relativo al riconoscimentodella recidiva specifica e reiterata. Si osserva che questa Corte dilegittimità, con principio ormai consolidato (SU n. 35738 del 27/05/2010,Calibè, Rv. 247838-01; SU n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv.249664-01; di recente i principi sono stati ribaditi da Sez. U, n. 32318 del30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878-01) nonché a seguito di interventodella Corte costituzionale (sent. n. 185 del 2015) ha riconosciuto lanatura facoltativa di tutte le ipotesi di recidiva e ha ritenuto che è compitodel giudice verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivosintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto della natura deireati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità deicomportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanzatemporale e del livello di omogeneità esistenti fra loro, dell'eventualeoccasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametroindividualizzante, significativo della personalità del reo e del grado dicolpevolezza, al di là del mero riscontro formale dei precedenti penali.All'esito di tale verifica si ritiene che al giudice sia consentito negare larilevanza aggravatrice della recidiva ed escludere la circostanza, nonapplicando il relativo aumento della sanzione. A seguito della sentenzadella Corte costituzionale n. 185 del 2015, già menzionata, si è ritenutoche anche l'aumento obbligatorio per la recidiva di cui al quinto commadell’art. 99 cod. pen., era privo di ragionevolezza, «perché inadeguato aneutralizzare gli elementi eventualmente desumibili dalla natura e daltempo di commissione dei precedenti reati e dagli altri parametri chedovrebbero formare oggetto della valutazione del giudice, prima diriconoscere che i precedenti penali sono indicativi di una più accentuatacolpevolezza e di una maggiore pericolosità del reo» e perché «parifica neltrattamento obbligatorio situazioni personali e ipotesi di recidiva tra lorodiverse, in violazione dell'art. 3 Cost.». Ne consegue che, allo stato, tuttele forme di recidiva devono costituire oggetto di specifico esame delgiudice che, sulla base dei parametri sopra indicati, deve verificare se ilnuovo reato sia effettivamente indicativo di una maggiore pericolosità delreo e di un maggior grado di colpevolezza, meritevole dell’inasprimentodella sanzione. Nel caso in esame, la sentenza ha ritenuto di doverconfermare il giudizio del giudice di primo grado osservando che «i nuovireati commessi, raffrontati con i delitti per i quali hanno già riportatocondanna, denotano una presente e crescente pericolosità sociale».La estrema sinteticità della motivazione, a fronte di uno specificomotivo di impugnazione non può superare il vaglio di legittimità, avendola Corte omesso di esaminare i nuovi reati alla luce dei parametri relativialla natura dei reati, al tipo di devianza di cui sono segno, alla offensivitàdelle condotte, alla distanza dai precedenti reati, all’occasionalità dellaricaduta nel crimine e, in genere, a tutti quegli elementi che possonoconsentire di personalizzare l’indagine.Alla luce di quanto esposto, la sentenza deve essere annullata conrinvio alla Corte di appello di Napoli perché, nel rispetto dei principienunciati, colmi le lacune motivazionali evidenziate con riferimento siaalle ragioni per le quali il bilanciamento delle circostanze è stato effettuatoin termini di equivalenza, anziché di prevalenza, sia, a monte, in ordinealle ragioni per le quali è stata riconosciuta la recidiva contestata.5. [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza di primo grado, la ricorrenteveniva condannata alla pena di anni dieci di reclusione, in quanto ritenutaresponsabile del delitto (sub A) di cui all’art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5,7 e 8 cod. pen. previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis,comma 6 cod. pen., nonché dei reati di cui ai capi A2), A3), A6) (relativi atre ipotesi di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 3, nn. 1 e 3 cod. pen.),esclusa l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., ritenute le altreaggravanti contestate ed esclusa la recidiva, ritenuti i reati avvinti dalvincolo della continuazione ed applicata la riduzione per la scelta del rito.5.1 Per quanto evincibile dalla sentenza appellata, nel corso delprocedimento di appello, l’imputata rinunciava ai motivi di impugnazioneproposti, con eccezione di quelli relativi al riconoscimento delle attenuantigeneriche, all’entità della pena e dell’aumento a titolo di continuazione.In sede di appello, la Corte accoglieva il motivo relativo alriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Osservava che larinuncia a difendersi nel merito dell’accusa andava interpretata come unarevisione critica dei reati commessi, il che giustificava la concessione dellecircostanze attenuanti generiche da ritenere prevalenti sulle aggravanticontestate e alla recidiva e rideterminava, quindi, la pena in anni 6 e mesi8 di reclusione.Ometteva, invece, di motivare in ordine ai criteri che avevano indottoa determinare la pena nell’entità inflitta, in tal modo pronunciando indifformità ai principi espressi da questa Corte, secondo i quali «[i]n temadi determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dalminimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del correttoesercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra icriteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenutirilevanti ai fini di tale giudizio» (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013,Rv. 255825 – 01).5.2 Per quanto attiene alla determinazione della pena per i reatisatellite, si osserva che il motivo di ricorso attiene sia alla disparità ditrattamento nella determinazione degli aumenti di pena a titolo dicontinuazione rispetto ai correi, sia ai motivi della quantificazione. Sulprimo punto si osserva che non sussiste un diritto ad una identità ditrattamento sanzionatorio tra correi, posto che la pena risponde a criteridi personalizzazione. Il giudice di merito gode di ampia discrezionalitànella definizione del trattamento sanzionatorio, ma, dovendo effettuarsitale valutazione sulla base dei criteri indicati nell'articolo 133 cod. pen.,ovvero sulla base di parametri squisitamente individuali, nessunavalutazione comparativa tra posizione diverse è richiesta; né tra iparametri di legittimità per la definizione della pena si rinviene quellodella valutazione comparativa tra concorrenti (ex multiis, v. Sez. 2, n.25273 del 11/04/2024, Pepe, Rv. 286681-01; Sez. 3, n. 9450 del24/02/2022, Rv. 282839-01; n. 27225 del 19/02/2015, Rv. 264020-01;Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Rv. 252880-01). L'accertamento diresponsabilità e la definizione del trattamento sanzionatorio sono infatti ilrisultato di valutazioni concernenti la posizione dei singoli imputati e sulgiudice non grava alcun onere motivazionale in ordine alla eventualedifferenziazione delle pene inflitte.affermato che «In tema di quantificazione della pena a seguito diapplicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, ilgiudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondoi parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare,non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordineall'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, commasecondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo delpercorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, nonessendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplodella pena-base»(SU, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01).Il principio, benché espresso in relazione alla fase esecutiva, è applicabile,per identità di ratio, anche alla fase della cognizione. Nel caso di specie,dalla sentenza si evince che la Corte territoriale ha determinato l’aumentoin un anno di reclusione per ciascun episodio di rapina. Non sono,tuttavia, esplicitati i motivi di tale quantificazione, nonostante il puntoabbia costituito oggetto di motivo di appello.Alla luce degli argomenti esposti, la sentenza deve essere annullatacon rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli perché colmi lelacune motivazionali con riferimento alla posizione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Antonietta sia con riferimento ai criteri di determinazione della pena base,sia con riferimento agli aumenti applicati a titolo di continuazione.6.[OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza di primo grado, la ricorrenteveniva condannata alla pena di anni undici e mesi otto di reclusione edeuro 6.000,00 di multa, in quanto ritenuta responsabile del delitto (sub A)di cui all’art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 cod. pen. previaesclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma 6 cod. pen.,nonché dei reati di cui ai capi A2), A3), A6), e A8) (relativi a quattroipotesi di cui agli artt. (art. 110, 628, commi 1 e 3, nn. 1 e 3 cod. pen.),esclusa l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., A7), esclusa la solaaggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., ritenute le altre aggravanticontestate ed esclusa la recidiva, ritenuti i reati avvinti dal vincolo dellacontinuazione ed applicata la riduzione per la scelta del rito.6.1 Per quanto evincibile dalla sentenza appellata, nel corso delprocedimento di appello, l’imputata rinunciava ai motivi di impugnazioneproposti, con eccezione di quelli relativi al riconoscimento delle attenuantigeneriche, all’esclusione dell’aggravante di cui all’art 416-bis.1 di cui alcapo A7), all’aumento a titolo di continuazione e alla quantificazione dellapena. In sede di appello, la Corte riteneva fondati i motivi di gravame inrelazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e allaesclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., ed applicavaun anno di reclusione per ciascuno dei reati satellite in continuazione.Nella determinazione della pena, tuttavia, la Corte non enunciava i motiviche inducevano a quantificarla nell’entità esposta, nonostante specificomotivo di impugnazione.6.2 Il secondo motivo di ricorso attiene alla disparità di trattamentonella determinazione degli aumenti di pena a titolo di continuazionerispetto ai correi. Sul punto, si richiama quanto in precedenzaargomentato in ordine alla insussistenza di un diritto all’identità deltrattamento sanzionatorio e in ordine alla insussistenza di un oneremotivazionale sul punto, alla luce della necessità di personalizzazionedella pena, ferma restando la necessità di motivare sui criteri che hannodeterminato l’entità degli aumenti (v. supra, par. 5.2).Alla luce degli argomenti esposti, la sentenza deve essere annullatacon riferimento alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con rinvio alla Corte diappello di Napoli perché colmi le lacune motivazionali con riferimento conriferimento alla dosimetria della pena.7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe7.1 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano violazione dilegge e vizio di motivazione. Lamentano che la Corte territoriale, a frontedella rinuncia ai motivi relativi alla responsabilità degli imputati in ordineai reati contestati, pur avendo riconosciuto le circostanze attenuantigeneriche, non ha applicato la riduzione sulla pena base, individuata inquella inflitta per il reato più grave di cui alla sentenza del GUP delTribunale di Napoli del 5.6.2024, irrevocabile il 26.10.2024 (i cui reatisono stati ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione con quelli oggisub judice), ma unicamente sulla pena relativa ai reati satellite.La censura è infondata.Sul punto soccorrono i principi di carattere generale già espressi daquesta Corte, secondo i quali, nel caso di continuazione tra reati, in partedecisi con sentenza definitiva ed in parte sub iudice, la valutazione circa lamaggiore gravità delle violazioni deve essere compiuta confrontando traloro la pena irrogata per i fatti già giudicati con quella irroganda per i reatial vaglio del decidente, attesa la necessità di rispettare le valutazioni inpunto di determinazione della pena già coperte da giudicato e, nellostesso tempo, di rapportare grandezze omogenee (Sez. 6, n. 36402 del04/06/2015, Fragnoli, Rv. 264582-01).Nell'ipotesi - che appunto ricorre nel caso specie - in cui si tratti difatti in parte decisi con pronuncia irrevocabile, in parte sub iudice, deve,pertanto, rimanere ferma la pena base già coperta da giudicato e, suquesta, si devono applicare gli aumenti a titolo di continuazione per i reatisatellite. E' nella concreta determinazione degli aumenti di pena per i reatisatellite che si tiene conto delle circostanze attenuanti generiche, comechiarito costantemente dalla giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., inmotivazione, Sez. 2, n. 25273 del 11/04/2024, Pepe, Rv. 286681-01).Corretta è, quindi, la determinazione della Corte territoriale sul puntoe infondato è il motivo di ricorso.D’altro canto, fermo quanto osservato supra sub 5.2, nessunacontraddittorietà si ravvisa rispetto alla posizione dei coimputati, che siignora se abbiano beneficiato della continuazione c.d. esterna.7.2. Con il secondo motivo, relativo a [OSCURATO:PERSONA], la difesacensura la decisione sotto il profilo della violazione di legge e del difetto dimotivazione per avere riconosciuto la recidiva specifica e reiterata senzacompiere l’accertamento richiesto dalla giurisprudenza di legittimità inordine alla rilevanza del nuovo reato in termini di maggiore colpevolezza econcreta incidenza sulla capacità criminale dell’interessato. Evidenzia,altresì, che la decisione è contraddittoria in quanto riconosce la recidivarispetto a reati che, a seguito del riconoscimento del vincolo dellacontinuazione con quelli giudicati con la sentenza del GUP del Tribunale diNapoli del 5.6.2024, irrevocabile il 26.10.2024, sono divenuti reatisatellite, mentre, in relazione al reato base più grave, la recidiva era stataesclusa.Quanto alla motivazione sulla recidiva, deve ribadirsi quanto giàespresso con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Tutte le forme direcidiva devono costituire oggetto di specifico esame del giudice che, sullabase dei parametri sopra indicati, deve verificare se il nuovo reato siaeffettivamente indicativo di una maggiore pericolosità del reato e di unmaggior grado di colpevolezza, meritevole dell’inasprimento dellasanzione. Nel caso in esame, la sentenza ha ritenuto di dover confermareil giudizio del giudice di primo grado osservando che “i nuovi reaticommessi, raffrontati con i delitti per i quali hanno già riportatocondanna, denotano una presente e crescente pericolosità sociale”.La estrema sinteticità della motivazione, a fronte di uno specificomotivo di impugnazione non può superare il vaglio di legittimità, avendola Corte omesso di esaminare i nuovi reati alla luce dei parametri relativialla natura dei reati, al tipo di devianza di cui sono segno, alla offensivitàdelle condotte, alla distanza dai precedenti reati, all’occasionalità dellaricaduta nel crimine e, in genere, a tutti quegli elementi che possonoconsentire di personalizzare l’indagine. Sotto tale profilo, quindi, lasentenza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovogiudizio sul punto che colmi le lacune motivazionali evidenziate.L’accoglimento di tale motivo assorbe gli ulteriori argomenti difensiviesposti sul punto.7.3 Con il terzo motivo, relativo ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e DePompeis [OSCURATO:PERSONA], la difesa lamenta violazione di legge e difetto dimotivazione. Osserva che la Corte territoriale non ha motivato in ordinealle ragioni che hanno determinato i singoli aumenti e che risultasproporzione tra detti aumenti e quelli applicati ai reati satellite giudicaticon la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli del 5.6.2024, irrevocabileil 26.10.2024.Il ricorso sul punto è fondato. Questa Corte ha affermato che «[i]ntema di quantificazione della pena a seguito di applicazione delladisciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quantotitolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissatidagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordineall'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoliaumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., inmodo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico egiuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uoposufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base»(Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, sopra cit.). Nel caso di specie,non si evidenziano i motivi di tale quantificazione, che neppure emergonodalla decisione di primo grado, il che non consente di verificare laproporzionalità nell’aumento delle pene.Anche sotto tale profilo, pertanto, la sentenza deve essere annullatacon rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli perché colmi lelacune motivazionali evidenziate.7.4 Infine, con il quarto motivo, relativo all’imputato VarrialePasquale, la difesa censura la decisione per non avere motivato in ordineall’entità dell’aumento di pena applicato per il reato satellite, contestatosub Y) e ciò in contrasto con la giurisprudenza di legittimità relativaall’onere motivazionale sulla dosimetria della pena espresso la sentenza aSez. U n. 47127 del 24/06/2021.Il motivo di ricorso è fondato alla luce dei principi esposti al punto 7.3che precede.Anche in relazione a tale posizione, quindi, la sentenza deve essereannullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoliperché colmi le lacune motivazionali evidenziate.8. Alla luce di quanto esposto, deve essere annullata la sentenzaimpugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente al giudizio dibilanciamento delle circostanze e alla recidiva; deve essere annullata neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativamente alladosimetria della pena sotto i profili evidenziati in parte motiva; deveessere annullata relativamente al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in relazioneal riconoscimento della circostanze aggravante della recidiva edell’aumento per la continuazione; deve essere annullata nei confronti diDe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativamente all’entitàdell’aumento per la continuazione. Rispetto ai menzionati ricorrenti, devedisporsi la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello diNapoli perché proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei principi enunciati eperché colmi le lacune motivazionali. Deve, invece, essere rigettato, nelresto, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Deveessere, altresì, rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], il quale deveessere anche condannato al pagamento delle spese processuali. Daultimo, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto da DePompeis [OSCURATO:PERSONA] che deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende, non essendo la proposizione del ricorso esente da profili dicolpa. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamenteal giudizio di bilanciamento delle circostanze e alla recidiva, nei confronti diParziale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla dosimetria della pena,nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla recidiva e all'aumento per lacontinuazione, nei confronti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],relativamente all'aumento per la continuazione, con rinvio per nuovo giudizio adaltra sezione della Corte d'appello di Napoli. Rigetta il ricorso di De PompeisVincenzo e di [OSCURATO:PERSONA] nel resto. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] checondanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorsodi [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]