Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 03200/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Sostitut a P rocurat rice generale [OSCURATO:PERSONA] concludeva per l’annullamento della sentenza impugnatacon rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissettaper nuovo giudizio; l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Caltanissetta decideva in seguito al l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione al fine di valutare la riconducibilità di alcunedelle condotte contestat e a [OSCURATO:PERSONA] al reato previst o dall'art . 73,comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

All’esito del giudizio rescissorio (sentenza Sez. 6, n. 1335/2024), la Corte riteneva che le condotte indicate nei capi e), f) e g) descrivessero attività “di piccolo spaccio”qualificabili ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e, dunque, rideterminava la pena individuando il reato più grave nella condotta descritta al capo e)ed applica ndo gli aumenti per la continuazione per gli altri reati accertati, tra i quali vi erano due furti pluriaggravati ed una ricettazione di lieve entità.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per c assazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: -violazione di legge (artt. 81, 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine all'identificazione del reato più grave, che avrebbe dovuto essere individuato in quello di furto pluriaggravato; si deduceva, altresì, la carenza di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla quantificazione degli aumenti per la continuazione.

Il motivo è fondato:la forbice edittale stabilita per il furto pluriaggravato, definita dall’ultimo comma dell’art. 625 cod. pen. (capi a, b, c) si estende “dai tre ai dieci annidi reclusione”, quella per la ricettazione (capo d) “da due ad otto anni di reclusione ”, mentre la forbice individuata per la condotta descritta dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 si estende “dai sei mesi ai cinque anni di reclusione”:dunque, i l re a to più grave , contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata,non avrebbe potuto essere identificato nel capo e) , relativo ad unacessione di stupefacente di lieve entità.

3. La sentenza impugnata deve,pertanto, essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio che, fermi i limiti di pena irrogati con la sentenza impugnata (pena finale complessiva, anni sei, mesi undici di reclusione ed euro 9.800,00 di multa), proceda a nuova rideterminazione della penaper il ritenuto reato continuato (capi a, b, c, d, e, f, g),con individuazione della violazione più grave in uno dei reati contestati ai capi a), b), c).

L’accertamento di responsabilitàdeve essere invece dichiarato irrevocabile.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta.

Così deciso, il giorno13 gennaio 2026.

Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Sostitut a P rocurat rice generale [OSCURATO:PERSONA] concludeva per l’annullamento della sentenza impugnatacon rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissettaper nuovo giudizio; l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Caltanissetta decideva in seguito al l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione al fine di valutare la riconducibilità di alcunedelle condotte contestat e a [OSCURATO:PERSONA] al reato previst o dall'art . 73,comma 5, d.P.R. n. 309/1990. All’esito del giudizio rescissorio (sentenza Sez. 6, n. 1335/2024), la Corte riteneva che le condotte indicate nei capi e), f) e g) descrivessero attività “di piccolo spaccio”qualificabili ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e, dunque, rideterminava la pena individuando il reato più grave nella condotta descritta al capo e)ed applica ndo gli aumenti per la continuazione per gli altri reati accertati, tra i quali vi erano due furti pluriaggravati ed una ricettazione di lieve entità. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per c assazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: -violazione di legge (artt. 81, 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine all'identificazione del reato più grave, che avrebbe dovuto essere individuato in quello di furto pluriaggravato; si deduceva, altresì, la carenza di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla quantificazione degli aumenti per la continuazione. Il motivo è fondato:la forbice edittale stabilita per il furto pluriaggravato, definita dall’ultimo comma dell’art. 625 cod. pen. (capi a, b, c) si estende “dai tre ai dieci annidi reclusione”, quella per la ricettazione (capo d) “da due ad otto anni di reclusione ”, mentre la forbice individuata per la condotta descritta dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 si estende “dai sei mesi ai cinque anni di reclusione”:dunque, i l re a to più grave , contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata,non avrebbe potuto essere identificato nel capo e) , relativo ad unacessione di stupefacente di lieve entità. 3. La sentenza impugnata deve,pertanto, essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio che, fermi i limiti di pena irrogati con la sentenza impugnata (pena finale complessiva, anni sei, mesi undici di reclusione ed euro 9.800,00 di multa), proceda a nuova rideterminazione della penaper il ritenuto reato continuato (capi a, b, c, d, e, f, g),con individuazione della violazione più grave in uno dei reati contestati ai capi a), b), c). L’accertamento di responsabilitàdeve essere invece dichiarato irrevocabile. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Così deciso, il giorno13 gennaio 2026. Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 03200/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris