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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32795/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancanza e l'illogicità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.pen., con particolare riferimento alla sussistenza del reato presupposto, non è deducibile in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che in particolare la Corte di appello, con le diffuse argomentazioni svolte alle pagine 3 e 4 dell'impugnata sentenza, ha sottolineato in assenza di qualsiasi illogicità, tanto più manifesta, come dovesse ritenersi pienamente integrato, tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello soggettivo, il reato di cui all'art. 648 cod. pen., non potendosi a contrario configurare la mera fattispecie dell'incauto acquisto, giacché l'imputata veniva trovata in possesso di capi di abbigliamento di provenienza illecita dei quali non sapeva fornire alcuna giustificazione, né nell'immediato né successivamente nel corso del processo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 15 luglio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancanza e l'illogicità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.pen., con particolare riferimento alla sussistenza del reato presupposto, non è deducibile in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che in particolare la Corte di appello, con le diffuse argomentazioni svolte alle pagine 3 e 4 dell'impugnata sentenza, ha sottolineato in assenza di qualsiasi illogicità, tanto più manifesta, come dovesse ritenersi pienamente integrato, tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello soggettivo, il reato di cui all'art. 648 cod. pen., non potendosi a contrario configurare la mera fattispecie dell'incauto acquisto, giacché l'imputata veniva trovata in possesso di capi di abbigliamento di provenienza illecita dei quali non sapeva fornire alcuna giustificazione, né nell'immediato né successivamente nel corso del processo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 luglio 202
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