CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 21691/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14470/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimata- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 569/2022 depositata il 01/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La società [OSCURATO:PERSONA], destinataria del provvedimento di revoca di un contributo in conto capitale di 2.338.620,00 EUR O concesso dall’Assessorato al turismo sport e s pettacolo della r egione Sicilia, ha impugnato la cartella esattoriale n. 299 2010 00179389 33 (e il correlato preavviso di iscrizione ipotecaria) notificata in pendenza del contenzioso sul provvedimento di revoca. Ha dedotto, per quanto ancora rileva, la nullità della cartella perché emessa in assenza di un titolo esecutivo, in violazione degli artt. 17 e 21 del d.lgs. n. 46del 1999 e dell’art. 474 cod. proc. civ. L’adito Tribunale di Trapani ha dichiarato l’opposizione in parte inammissibile per tardività ( alla stregua di opposizione agli atti esecutivi), e in parte comunque infondata per l’idoneità del provvedimento di revoca a costituire titolo esecutivo ai fini dell’iscrizione a ruolo. La decisione, gravata dalla società, è stata riformata dalla Corte d’appello di Palermo, sul rilievo che, invece, non sussisteva un titolo esecutivo derivante dal provvedimento di revoca, suscettibile di consentire la riscossione mediante ruolo, non essendo tale il decreto di revoca in quanto non annoverato tra le fattispecie di cui all’art. 474 cod. proc. civ. Difatti ha soggiunto che a l detto provvedimento , diversamente da quanto stabilito dall’art. 24 della l. n. 449 del 1997, nessuna norma aveva conferito un’efficacia esecutiva. L’Assessoratoal turismo comunicazione e trasporti della regione ha proposto ricorso a mezzo dell’avvocatura dello Stato, affidandosi a due motivi. La società ha replicato con controricorso. Ragioni della decisione I. – Col primo motivo la parte ricorrente denunzia la v iolazione dell’art. 191, quinto comma, della l . r . Sicilia 23 - 12 - 2000 , n. 32 , essendo il contributo in questione un aiuto derivante dall’attuazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 , per il recupero del quale, ove fosse intervenuta revoca, la stessa legge regionale (art. 191, quinto comma) aveva prev isto la possibilità dell’ esecuzione mediante ruolo in combinazione col richiamato art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998. Col secondo motivo ulteriormente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 21 del d.lgs. n. 46/1999 e dell’art. 474 cod. proc. civ., per avere la corte territoriale erroneamente considerato, ai fini specifici, l’entrata patrimoniale in questione come indotta da un rapporto di diritto privato, quando invece i l credit o de quo – di riflesso alla natura pubblicistica - ben poteva essere recuperato attraverso la esecuzione esattoriale in base all’ art. 21 del d.lgs. n. 46 del 1999, a prescindere dall’esistenza di un distinto titolo esecutivo. A questo proposito l’avvocatura ricorrente rammenta che l’esistenza di un titolo esecutivo per la ammissibilità della esecuzione esattoriale è stabilita solo per le entrate di cui all’art. 17 dello stesso d.lgs., vale a dire per quelle giustappunto derivanti da rapporti di diritto privato. Sicché quella in esame, non essendo tale, non richiedeva un titolo esecutivo per essere recuperata mediante la procedura esattoriale, essendo per le entrate pubbliche proprio la cartella esattoriale il titolo per l’esecuzione forzata. II. - Deve essere esaminato prioritariamente il secondo motivo di ricorso. Il motivo è fondato. III. - Il contributo di cui si tratta è annoverabile tra i cd. contributi pubblici. Invero la sua attivazione è conseguenza dell’art. 75 della l.r. Sicilia n. 32 del 23-12-2000 in ordin e al regime di aiuti comunitari, da concretizzare attraverso appositi bandi a favore di piccole e medie imprese operanti nelterritorio regionale sulla base di p rogetti ammessi a finanziamento, nell'ambito delle graduatorie successivamente approvate, con termini di rendicontazione delle spese disciplinati dai regolamenti comunitari. IV. - Da questo punto di vista non può seguirsi l’o biezione della controricorrente, secondo la quale la revoca del contributo metterebbe capo a un’obbligazione di diritto privato. Certo è tale l’obbligazione restitutoria. Ma ciò non è rilevante perché quel che conta, onde delineare il regime delle modalità di recupero, è sempre la natura del contributo originariamente erogato , il quale è pacificamente un contributo pubblico, come d’altronde emerge dalle stesse difese della società. La società ‒ i n vero ‒ r icorda che il contributo di cui essa ha usufruito venne materialmente corrisposto dalla Comunità Europea, in forza di un progetto presentato e finanziatonell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] della Regione siciliana (POR) 2000/2006 ; il quale POR altro non è che uno strumento finanziario di programmazione destinato alla gestione degli aiuti erogati dall’Unione Europea sulla base del Regolamento CE 1260/1999, recante disposizioni generali sui [OSCURATO:PERSONA] 2000-2006, aventi lo scopo di uniformare la "velocità" di crescita e di sviluppodegli stati aderenti alla U.E. V. – E ’ allora e vidente l’errore nel quale è caduta la corte d’appello. L’errore è stato determinato dal non avere essa considerato che è sempre legittimo il recupero di contributi pubblici, prima erogati e poi revocati, mediante ruolo, e cioè attraverso lo strumento della cartella di pagamento, perché l'art. 17, primo comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede che la riscossione coattiva delle entrate dello Stato e degli altri enti pubblici si effettua proprio mediante ruolo (v. Cass. Sez. 1 n. 5238-19 in ordine, per esempio, alla non necessità del previo utilizzo dello strumento dell'ingiunzione fiscale). Invero nel riordino del servizio di riscossione, a cui si è proceduto mediante il d.P.R. n. 43 del 1988, è stato generalizzato il sistema di riscossione di tutte le entrate patrimoniali di competenza statuale mediante ruolo, secondo la regola fissata nell’art. 17, primo comma: “salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”. VI. -Per tale ragione la sentenza va cassata. Il primo motivo resta assorbito. Segue il rinvio alla medesima corte d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame. La corte d’appello si uniformerà al principio esposto e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso , assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla corte d’appello di Palermo , in diversa composizione, anche per le