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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25414/2025

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 0 3/ 0 4/1989 rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di fiducia avverso la sentenza in data 28/11/2024del Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; preso atto che non è stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della penasostitutiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 28 novembre 2024la Corte di Appello di Bologna, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la quale: -riqualificato il contestato reato di ricettazione in quello di furto ex art. 624 cod. pen.,era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per difetto di querela; - era stata affermata la penale responsabilità de l l’imputato in relazione all’ulteriore reato di cui all’art. 493-tercod. pen. (indebito utilizzo di una carta di creditodi provenienza furtiva con la quale erano stati effettuati due prelievi di denaro contante in data 29 maggio 2017 ) di cui al capo B della rubrica delle imputazioni, con condanna dello stesso, previo riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche valutate equivalenti alla contestata recidiva , a pena ritenuta di giustizia.

2. Ricorre per c assazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo:

2.1. Mancanzadi motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine al giudizio di penale responsabilità dell’imputato con riferimentoal reato di cui al capo B di imputazione.

Rileva la difesa del ricorrente che la Corte di appello avrebbe sul punto prodotto una motivazione solo apparente, non confrontandosi con i rilievi mossi nell’atto di gravame, limitandosi a riprodurre gli argomenti utilizzati dal Tribunale in ordine all’individuazione del soggetto che ha posto in essere l’azione delittuosa, non tenendo conto che le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza erano di scarsissima qualità e che il soggetto era ripreso solo di profilo ed indossava occhiali da sole, tanto è vero che la relazione tecnica del RIS di Parma con riferimento all’imputato si è conclusa con un giudizio di “identificazione probabile”.

2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione exart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 95 d.lgs. 150/2022in materia di disciplina transitoria di pene sostitutive, nonché agli artt. 598-bise 585, comma 4, cod. proc. pen., quanto alla decisione di non poter sostituire la pena della reclusione inflitta all’imputato con quella della detenzione domiciliare.

Rappresenta, al riguardo, la difesa del ricorrentedi avere tempestivamente presentato alla Corte di appello la predetta richiesta di sostituzione della pena detentiva, unitamente alla procura speciale e ad una certificazione del SerDP presso il quale il Girgenti aveva iniziato un percorso terapeutico,nonché di avere altresì depositato documentazione dalla quale si evince la capacità reddituale del nucleo familiare dell’interessato e la disponibilità dei parenti dello stesso ad ospitarlo presso un’abitazione di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello non avrebbe tuttavia dato risposta a detta richiesta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va detto subito che la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente.

Inoltre,detta motivazione, non è certo apparente, né “manifestamente” illogica e tantomeno contraddittoria.

La Corte territoriale ha, infatti, dato atto nella sentenza impugnata di avere preso atto delle doglianze difensive ed ha spiegato, con una valutazione di puro merito,conformemente a quanto aveva fatto il Tribunale, le ragion i per l e qual i ha comunque ritenutoidonei gli elementi raccolti (in particolare la relazione del RIS di Parma) per affermare la penale responsabilità dell’imputato.

Per contro,deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione -la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è -e resta - giudice della motivazione.

In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965- 01 ).

2. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso, avendo il difensore dell’imputato documentato di avere depositato tempestiva richiesta di sostituzione della pena detentiva ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen. , sanzione sostituiva astrattamente concedibile,alla quale la Corte di appello non ha dato risposta.

3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamentealla richiesta di sostituzione della pena ex art. 20 - bis cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio sul puntoe che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

4. Ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen. va dichiarata irrevocabile l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato in relazione al reato di cui all’art. 493-tercod. pen.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di sostituzione della pena ex art. 20-bis cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto; dichiarainammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 0 3/ 0 4/1989 rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di fiducia avverso la sentenza in data 28/11/2024del Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; preso atto che non è stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della penasostitutiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 28 novembre 2024la Corte di Appello di Bologna, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la quale: -riqualificato il contestato reato di ricettazione in quello di furto ex art. 624 cod. pen.,era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per difetto di querela; - era stata affermata la penale responsabilità de l l’imputato in relazione all’ulteriore reato di cui all’art. 493-tercod. pen. (indebito utilizzo di una carta di creditodi provenienza furtiva con la quale erano stati effettuati due prelievi di denaro contante in data 29 maggio 2017 ) di cui al capo B della rubrica delle imputazioni, con condanna dello stesso, previo riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche valutate equivalenti alla contestata recidiva , a pena ritenuta di giustizia. 2. Ricorre per c assazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo: 2.1. Mancanzadi motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine al giudizio di penale responsabilità dell’imputato con riferimentoal reato di cui al capo B di imputazione. Rileva la difesa del ricorrente che la Corte di appello avrebbe sul punto prodotto una motivazione solo apparente, non confrontandosi con i rilievi mossi nell’atto di gravame, limitandosi a riprodurre gli argomenti utilizzati dal Tribunale in ordine all’individuazione del soggetto che ha posto in essere l’azione delittuosa, non tenendo conto che le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza erano di scarsissima qualità e che il soggetto era ripreso solo di profilo ed indossava occhiali da sole, tanto è vero che la relazione tecnica del RIS di Parma con riferimento all’imputato si è conclusa con un giudizio di “identificazione probabile”. 2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione exart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 95 d.lgs. 150/2022in materia di disciplina transitoria di pene sostitutive, nonché agli artt. 598-bise 585, comma 4, cod. proc. pen., quanto alla decisione di non poter sostituire la pena della reclusione inflitta all’imputato con quella della detenzione domiciliare. Rappresenta, al riguardo, la difesa del ricorrentedi avere tempestivamente presentato alla Corte di appello la predetta richiesta di sostituzione della pena detentiva, unitamente alla procura speciale e ad una certificazione del SerDP presso il quale il Girgenti aveva iniziato un percorso terapeutico,nonché di avere altresì depositato documentazione dalla quale si evince la capacità reddituale del nucleo familiare dell’interessato e la disponibilità dei parenti dello stesso ad ospitarlo presso un’abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello non avrebbe tuttavia dato risposta a detta richiesta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va detto subito che la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente. Inoltre,detta motivazione, non è certo apparente, né “manifestamente” illogica e tantomeno contraddittoria. La Corte territoriale ha, infatti, dato atto nella sentenza impugnata di avere preso atto delle doglianze difensive ed ha spiegato, con una valutazione di puro merito,conformemente a quanto aveva fatto il Tribunale, le ragion i per l e qual i ha comunque ritenutoidonei gli elementi raccolti (in particolare la relazione del RIS di Parma) per affermare la penale responsabilità dell’imputato. Per contro,deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione -la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è -e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965- 01 ). 2. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso, avendo il difensore dell’imputato documentato di avere depositato tempestiva richiesta di sostituzione della pena detentiva ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen. , sanzione sostituiva astrattamente concedibile,alla quale la Corte di appello non ha dato risposta. 3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamentealla richiesta di sostituzione della pena ex art. 20 - bis cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio sul puntoe che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. 4. Ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen. va dichiarata irrevocabile l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato in relazione al reato di cui all’art. 493-tercod. pen. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di sostituzione della pena ex art. 20-bis cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto; dichiarainammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’ar
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