CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 settembre 2026
Cassazione n. 25543/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
de Bonis-ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 411/2019, depositata il 17/6/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/9/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 411/2019, depositata il 17/6/2019, la CommissioneTributaria Regionale del Molise, in parziale accoglimento dell’appellodell’Agenzia delle Entrate, ha compensato per intero le spese del giudiziodi primo grado e confermato per il resto la sentenza impugnata, che avevaNumero registro generale 4080/2020Numero sezionale 5607/2026Numero di raccolta generale 25543/2026Data pubblicazione 18/09/2026accolto parzialmente il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avversol’avviso n. 20141T000145000, di liquidazione delle maggiori imposteipotecaria e catastale, rideterminando il valore dei beni oggetto dell’attopubblico di cessione del 23/12/13 in euro 1.509.400 (in luogo sia delvalore di euro 2.177.000 accertato in rettifica dall’amministrazione che diquello dichiarato in atto di euro 1.200.900).Avverso la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso percassazione, articolato in tre motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate resistemediante controricorso, oltre a proporre ricorso incidentale, affidato ad unsol motivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso principale si censura, con riferimentoall’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art.52, comma 2 bis, d.P.R. n. 131/1986, dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 edell’art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., per aver la CTRritenuto adeguatamente assolto l’onere di motivazione dell’atto impugnato(con specifico riguardo all’onere di allegazione) con motivazioneapparente.1.1. La censura è infondata.1.2. Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, sulla basedell’attuale formulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc.civ., il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; n. 17196/2020).1.3. Tale obbligo è violato, concretandosi nullità processuale deducibileex art. 360 primo comma, num. 4, cod. proc. civ., qualora la motivazionesia totalmente mancante o meramente apparente, o viziata da manifesta eirriducibile contraddittorietà o sia perplessa e incomprensibile, purché ilvizio risulti dallo stesso testo della sentenza, a prescindere dal confrontoNumero registro generale 4080/2020Numero sezionale 5607/2026Numero di raccolta generale 25543/2026Data pubblicazione 18/09/2026con le risultanze processuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025;7090/2022; 22598/2018; sez. U. 8053/2014).1.4. In particolare, la motivazione è apparente quando, sebbenegraficamente esistente, non renda percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a fareconoscere il ragionamento eseguito dal giudice per la formazione del suoconvincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarlacon le più varie e ipotetiche congetture (Cass. 2767/2023, in motivazione,e precedenti ivi richiamati; 6758/2022).1.5. Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito al ricorrenteimpugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorsoargomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base deglielementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinantiovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass.22748/2025, che cita Cass. 13366/2016).1.6. Né può - in senso contrario - obiettarsi che il giudice del meritosia tenuto a dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte,cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sullacondivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo,invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma,num. 4, cod. proc. civ., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi,per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, maconsiderati sub valenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass.12732/2024; 3108/2022, che richiama Cass. 12652/2020; 18103/2021;10937/2016).1.7. Ebbene, alla stregua dei su richiamati principi, non può ritenersiche la sentenza impugnata offra una motivazione apparente, contenendoun'adeguata esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell’eccezione diNumero registro generale 4080/2020Numero sezionale 5607/2026Numero di raccolta generale 25543/2026Data pubblicazione 18/09/2026nullità dell’avviso per omessa motivazione. Secondo il giudice di appello,infatti, l’ufficio ha “non solo adeguatamente motivato l’atto impositivo, maallegato tutto quanto richiamato per relationem e non conosciuto deicontribuenti. Quanto alla lamentata allegazione di sentenze, elaboratiperizie ecc., dagli atti si rileva che l’ufficio ha edotto i contribuenti diquanto necessario per la comprensione della ripresa”.2. Col secondo motivo di ricorso si censura, con riferimento all’art.360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod.proc. civ., per aver la CTR riformato il capo delle spese di primo grado,nella parte relativa alla misura della compensazione (che da parziale, per¼, è divenuta totale, per intero), pur in mancanza di apposita censura daparte dell’appellante, il quale avrebbe circoscritto la doglianza alla solaquantificazione delle spese (per la parte – ¾- rimasta a suo carico).2.1. La censura è infondata.2.2. Dal tenore complessivo dell’atto di appello, come riprodotto dalricorrente nella parte di interesse, si evince chiaramente che la censuranon attingeva unicamente il profilo della quantificazione delle spese diprimo grado, ma più in generale la loro regolazione, ritenutadall’appellante eccessivamente onerosa. In particolare, nellaprospettazione dell’ufficio, la sentenza della CTP, compensando le spesesolo per ¼ e liquidando a suo carico i restanti ¾, quantificati in euro6.000, aveva generato una “evidente sproporzione” tra il valore della liteper il quale l’ufficio era risultato soccombente e l’ammontare delle speseposte a carico dello stesso.2.3. Pertanto, la riforma del capo sulla compensazione delle spese diprimo grado (che, come detto, il giudice di appello ha ritenuto dicompensare in misura totale, non più parziale) è immune dal denunciatovizio di ultrapetizione, essendo sostenuta dalla domanda dell’appellante.3. Col terzo motivo di ricorso si censura, con riferimento all’art. 360,primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 15 e 36Numero registro generale 4080/2020Numero sezionale 5607/2026Numero di raccolta generale 25543/2026Data pubblicazione 18/09/2026d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc.civ., per aver la CTR riformato la decisione sulla compensazione dellespese di primo grado con motivazione apparente.3.1. Anche questa censura è infondata.3.2. La CTR ha adeguatamente argomentato la propria decisioneritenendo che “l’esito della controversia, parzialmente favorevole perciascuna delle due parti”, fosse “tale da indurre a ritenere equa lacompensazione” totale, anziché parziale, delle spese del giudizio primogrado, “non giustificandosi in alcun modo lo sbilanciamento del regimedelle spese di lite in favore dell’una o dell’altra delle due parti in causa”.3.3. La censura va, dunque, disattesa.4. Passando al ricorso incidentale, con un unico motivo l’Agenzia delleEntrate censura, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod.proc. civ., la violazione degli artt. 1 e 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132,secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., per aver la CTR rigettato l’appellodell’ufficio con motivazione apparente, in acritica adesione alla c.t.u.,senza esplicitare le ragioni per cui riteneva di disattendere le critichedell’appellante alle conclusioni del tecnico.4.1. La censura è infondata.4.2. Secondo il costante orientamento di questa Corte, il giudice dimerito può legittimamente far richiamo alle risultanze emergenti dallaCTU, non essendo necessario che vengano fornite ulteriori motivazioni inordine all'adesione all'elaborato peritale (Cass. 282/2009; 1815/2015;18554/2024), né al rigetto delle tesi contrarie.4.3. Ove cioè il giudice di merito condivida i risultati della consulenzatecnica di ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni delsuo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze dellastessa implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti,mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorsoNumero registro generale 4080/2020Numero sezionale 5607/2026Numero di raccolta generale 25543/2026Data pubblicazione 18/09/2026logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, nonsuscettibile di censure in sede di legittimità.4.4. In tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazionedella fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutaredettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devonoconsiderarsi implicitamente disattese (in termini, Cass. 33742/2022;19622/2022).4.5. L’omessa valutazione da parte del giudice di merito dei rilievitecnici mossi alla c.t.u. è deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 132, secondo comma, num. 4,cod. proc. civ., solo quando la motivazione, pur aderendo alle conclusionirassegnate dal consulente d’ufficio, ometta qualsiasi menzione delleosservazioni a quella svolte (Cass. 29413/2025; 11251/2025;15804/2024; 9925/2024).4.6. Non è però questo il caso di specie, giacché la CTR non si èlimitata a rinviare alla consulenza d’ufficio, ma ha aderito alle conclusionidel tecnico solo dopo aver esaminato il contenuto delle osservazionidell’Agenzia, ritenendo che le risultanze peritali non fossero “scalfite” dalledoglianze dell’appellante. Più in particolare, il giudice ha condiviso la sceltadel c.t.u. di “procedere ad una media dei valori scaturenti da entrambi lemetodologie impiegate tanto dall’ufficio quanto dagli appellati, al fine diaddivenire ad una stima più vicina al reale valore degli immobili”,reputando tale soluzione “consona ed applicabile al caso di specie, dalmomento che l’applicazione del solo metodo comparativo, operatodall’ufficio, o del metodo della capitalizzazione, operato dagli appellati,avrebbe comportato evidenti distorsioni nell’attribuzione del valore degliimmobili”.4.6. La motivazione raggiunge, dunque, appieno la soglia del minimocostituzionale, sicché si impone il rigetto del ricorso incidentale.Numero registro generale 4080/2020Numero sezionale 5607/2026Numero di raccolta generale 25543/2026Data pubblicazione 18/09/20265. La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazioneintegrale delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte rigetta entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, ecompensa le spese del presente giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 9 settembre 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]