CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 luglio 1952
Cassazione n. 32481/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nata ad Orbetello il 20/07/1952; avverso la sentenza del 26/05/2017 del tribunale di Prato; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.; lette le conclusioni del difensore dell'imputata, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Prato, con sentenza del 26 maggio 2017 condannava [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reato ex art. 256 comma 1 lett. A) Dlgs. 152/06, alla pena di euro 5000,00 di ammenda. 2. Avverso la sentenza suindicata propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, sollevando un unico motivo di impugnazione 3. Deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità della ricorrente. Vi sarebbe mancanza di motivazione, non avendo il giudice elencato le prove della contestata condotta di abbandono. La motivazione sarebbe apparente, essendosi limitato il giudice ad attribuire alla ricorrente la condotta contestata in ragione solo della riconducibilità dei rifiuti alla [OSCURATO:PERSONA], di cui la stessa era titolare. Mentre si tratterebbe di un indice solo utile per inferire la qualifica di imprenditore rispetto ad una condotta di abbandono. E al più di un mero indizio. Si chiede quindi perché, a fronte del quadro probatorio emerso, non sarebbe stata considerata l'ipotesi alternativa per cui i rifiuti sarebbero stati abbandonati da terzi, facenti parte della catena di gestione dei rifiuti. La motivazione sarebbe altresì apparente anche perché mancherebbe una valutazione critica degli elementi probatori emersi. Avendo il giudice omesso di confrontarsi con la dichiarazione della teste che ebbe a visionare ì rifiuti, delle cui affermazioni non vi sarebbe traccia in sentenza. Di contro, gli altri due dipendenti della società valorizzati in sentenza non avrebbero competenza in materia di rifiuti e si contesta che a fronte di dati richiamanti clienti della [OSCURATO:PERSONA] e la dicitura della stessa, si possa, con riguardo a dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], riportate per stralcio, ricavare al di fuori di ogni dubbio la circostanza per cui i rifiuti in questione proverrebbero dalla Stamperia medesima. Con illogicità della motivazione al riguardo. Analogamente, con riferimento a dichiarazioni riportate per stralcio del teste Fratonì, si contesta la rilevanza delle stesse avendo il Fratoni fatto riferimento solo a sacchi, oggetto della contestazione, reputati analoghi ai sacchi usati dalla Stamperia citata. Quanto alla teste [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe reputato i rifiuti non riconducibili alla Stamperia, il giudice non avrebbe illustrato le ragioni per le quali non ha ritenuto le stesse capaci di disarticolare l'assunto accusatorio. Si illustrano, quindi, i motivi per cui i rifiuti non sarebbero riconducibili alla Stamperia: per il quantitativo e per le diciture, plurime e distinte, presenti sulle etichette, riportate in ricorso. E perché la Stamperia non produceva i predetti quantitativi di rifiuto, reimmettendo il nylon nel circuito produttivo nonché per il mancato riscontro tra i rifiuti rinvenuti e gli imballaggi prodotti dalla Stamperia.In tal modo, la prospettazione difensiva, che esclude la responsabilità della ricorrente per la non riconducibilità alla stessa dei rifiuti, dovrebbe reputarsi ragionevole e la motivazione sarebbe dunque carente e illogica. Si aggiunge, in punto di ritenuta contraddittorietà della prova, che mancherebbe la dimostrazione dell'abbandono diretto, indiretto o delegato. E a sostegno si rappresentano una serie di errori in motivazione: quale l'affermazione dell'assenza di una convenzione per la gestione di rifiuti plastici - a fronte di smaltimento senza atto scritto ma attraverso incarico telefonico alla ASM -, quella della sussistenza dell'obbligo di registrare il conferimento di rifiuti di plastica nel registro di carico e scarico - in realtà insussistente a fronte di rifiuti assimilati agli urbani e di quanto illustrato da consulente tecnico di parte - , e quella per cui la Stamperia aveva l'esigenza di liberarsi dei predetti rifiuti - a fronte delle illustrate modalità di smaltimento dei medesimi da parte di testi esaminati -. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato in quanto, a fronte di una motivazione che valorizza, per spiegare la condanna in contestazione, oltre a dati testimoniali e a campioni di reperti, ritenuti utili per ricondurre i rifiuti rinvenuti alla [OSCURATO:PERSONA] della ricorrente, anche la circostanza della mancata tenuta di un registro di scarico e scarico per i rifiuti in contestazione e di una apposita convenzione, entrambi funzionali al regolare smaltimento dei medesimi, senza tuttavia illustrare, a tale ultimo riguardo, le ragioni assunte a fondamento della ritenuta necessità del predetto registro di carico e scarico e convenzione - e quindi della reputata sintomaticità, a fini accusatori, della relativa assenza - e senza altresì considerare e quindi rispondere agli assunti difensivi proposti al riguardo, anche con correlate allegazioni. Emerge in tal modo un difetto motivazionale riguardante un profilo argomentativo reputato dal giudice certamente rilevante, nel contesto del complessivo compendio probatorio considerato, tale da dar luogo ad un motivazione apparente, essendo tale quella che, «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» ,(Sez. 11, n. 4787 del 10/11/1993, [OSCURATO:PERSONA]), ovvero quella che, tra l'altro, non evidenzi - ancorchè solo in parte ma su un punto rilevante dell'argomentazione -, l'"iter" argomentativo seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata (cfr. tra le altre, Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314; Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov; nello stesso senso anche Sez. 1, n. 3262 del 25/05/1995 Rv. 202133 - 01 [OSCURATO:PERSONA]). 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata vada annullata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Prato in diversa persona fisica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudiz