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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 06993/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha assolto le imputate [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Ledy dal reato di concorso in un tentativo di furto in appartamento aggravato dal numero delle persone ku A mentre, per lo stesso titolo;\ Confermat la decisione di primo grado con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la quale si era introdotta nell'abitazione, mentre le due complici fungevano da palo, e l'aveva condannata alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa, con giudizio di equivalenza tra le circostanze di segno opposto.

2. Il giudice di appello, in ragione della risalenza dei precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] Ledy, dichiarava di escludere la recidiva reiterata nei loro confronti e, tenuto conto del regime sanzionatorio di cui all'art.624 bis cod.pen. al momento dei fatti e considerato il tentativo, riconosceva loro la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. in ragione del minimo contributo dalle stesse fornito alla commissione del reato, che peraltro era stata interrotto e non portato ad ulteriori conseguenze.

Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il giudice di appello ribadiva il riconoscimento della recidiva ed escludeva che la pena potesse essere ulteriormente ridotta atteso che, erroneamente, era stata applicata dal primo giudice una riduzione sulla pena base nonostante il giudizio di equivalenza tra recidiva e le riconosciute circostanze attenuanti generiche.

3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione [OSCURATO:PERSONA] Bru nella, tramite difensore di fiducia, assumendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e mancanza di motivazione per non essere state disposto il proscioglimento dell'imputata in ragione del compimento del termine prescrizionale, in quanto i giudici di merito avevano sostanzialmente disapplicato la recidiva e, nel giudizio di bilanciamento tra circostanze, la stessa era stata ritenuta sub—valente, così da ritenere che la stessa non potesse spiegare alcun effetto anche in relazione al computo del termine necessario a prescrivere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato laddove A a sostegno del motivo di ricorso viene posta una interpretazione della legge che si pone in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità.

Assume infatti la ricorrente che, a fronte di giudizio di valenza tra circostanze di segno opposto, la valutazione di equivalenza-prevalenza riconosciuta alle circostanze attenuanti comporterebbe che, ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere, il giudice non dovrebbe tenere conto della pena prevista per il reato aggravato dalla circostanza aggravante ad effetto speciale, in quanto neutralizzata nel giudizio di bilanciamento.

2. Peraltro una tale deduzione si pone in stridente contrasto con gli argomenti della sentenza di appello, la quale ha affermato che la recidiva era stata correttamente contestata e motivatamente riconosciuta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] ed era stata altresì considerata equivalente nel giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto, mentre la riduzione operata sulla pena base da parte del primo giudice era il frutto di un errore materiale.

La deduzione difensiva si pone poi in contrasto con il chiaro disposto dell'art.157, commi 2 e 3 cod.pen. in cui si afferma che, ai fini della individuazione della pena da prendere a parametro per stabilire il tempo necessario a prescrivere, assumono rilievo le circostanze aggravanti ad effetto speciale, e pertanto assume rilievo anche la recidiva.

Viene altresì stabilito che, ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere, non assume rilievo il giudizio di valenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti, in quanto non sono applicabili le disposizioni dell'art.69 cod.pen.; di talchè nessun effetto può attribuirsi nella specie al fatto che le circostanze attenuanti siano state ritenute equivalenti o prevalenti sulle circostanze aggravanti o sulla recidiva.

3. Invero, con particolare riferimento alla recidiva, che viene equiparata ad una circostanza aggravante ad effettOspeciale (quando, come nella specie, l'aumento di pena per essa stabilito risulti superiore a un terzo), è stato invero riconosciuto che, ai fini del computo del termine prescrizionale, deve ritenersi "applicata" anche se considerata sub valente nel bilanciamento con le attenuanti concorrenti (sez.7, n.15681 del 13/12/2016, Esposito, Rv.269669; sez.5, n.48891 del 20/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv.274601).

A tale giurisprudenza questa Corte ritiene di aderire in quanto costituisce applicazione del dato normativo rappresentato dall'art.157 commi 2 e 3 cod.pen. e risulta essere stata recentemente ribadita anche in relazione a giudizio di valenza tra circostanze aggravanti ad effetto speciale (sez.5, n.25962 del 3/03/2022, Magliano, Rv.382815).

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, non risultando ipotesi di esonero di responsabilità per colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura indicata in dispositivo.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha assolto le imputate [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Ledy dal reato di concorso in un tentativo di furto in appartamento aggravato dal numero delle persone ku A mentre, per lo stesso titolo;\ Confermat la decisione di primo grado con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la quale si era introdotta nell'abitazione, mentre le due complici fungevano da palo, e l'aveva condannata alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa, con giudizio di equivalenza tra le circostanze di segno opposto. 2. Il giudice di appello, in ragione della risalenza dei precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] Ledy, dichiarava di escludere la recidiva reiterata nei loro confronti e, tenuto conto del regime sanzionatorio di cui all'art.624 bis cod.pen. al momento dei fatti e considerato il tentativo, riconosceva loro la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. in ragione del minimo contributo dalle stesse fornito alla commissione del reato, che peraltro era stata interrotto e non portato ad ulteriori conseguenze. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il giudice di appello ribadiva il riconoscimento della recidiva ed escludeva che la pena potesse essere ulteriormente ridotta atteso che, erroneamente, era stata applicata dal primo giudice una riduzione sulla pena base nonostante il giudizio di equivalenza tra recidiva e le riconosciute circostanze attenuanti generiche. 3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione [OSCURATO:PERSONA] Bru nella, tramite difensore di fiducia, assumendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e mancanza di motivazione per non essere state disposto il proscioglimento dell'imputata in ragione del compimento del termine prescrizionale, in quanto i giudici di merito avevano sostanzialmente disapplicato la recidiva e, nel giudizio di bilanciamento tra circostanze, la stessa era stata ritenuta sub—valente, così da ritenere che la stessa non potesse spiegare alcun effetto anche in relazione al computo del termine necessario a prescrivere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato laddove A a sostegno del motivo di ricorso viene posta una interpretazione della legge che si pone in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità. Assume infatti la ricorrente che, a fronte di giudizio di valenza tra circostanze di segno opposto, la valutazione di equivalenza-prevalenza riconosciuta alle circostanze attenuanti comporterebbe che, ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere, il giudice non dovrebbe tenere conto della pena prevista per il reato aggravato dalla circostanza aggravante ad effetto speciale, in quanto neutralizzata nel giudizio di bilanciamento. 2. Peraltro una tale deduzione si pone in stridente contrasto con gli argomenti della sentenza di appello, la quale ha affermato che la recidiva era stata correttamente contestata e motivatamente riconosciuta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] ed era stata altresì considerata equivalente nel giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto, mentre la riduzione operata sulla pena base da parte del primo giudice era il frutto di un errore materiale. La deduzione difensiva si pone poi in contrasto con il chiaro disposto dell'art.157, commi 2 e 3 cod.pen. in cui si afferma che, ai fini della individuazione della pena da prendere a parametro per stabilire il tempo necessario a prescrivere, assumono rilievo le circostanze aggravanti ad effetto speciale, e pertanto assume rilievo anche la recidiva. Viene altresì stabilito che, ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere, non assume rilievo il giudizio di valenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti, in quanto non sono applicabili le disposizioni dell'art.69 cod.pen.; di talchè nessun effetto può attribuirsi nella specie al fatto che le circostanze attenuanti siano state ritenute equivalenti o prevalenti sulle circostanze aggravanti o sulla recidiva. 3. Invero, con particolare riferimento alla recidiva, che viene equiparata ad una circostanza aggravante ad effettOspeciale (quando, come nella specie, l'aumento di pena per essa stabilito risulti superiore a un terzo), è stato invero riconosciuto che, ai fini del computo del termine prescrizionale, deve ritenersi "applicata" anche se considerata sub valente nel bilanciamento con le attenuanti concorrenti (sez.7, n.15681 del 13/12/2016, Esposito, Rv.269669; sez.5, n.48891 del 20/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv.274601). A tale giurisprudenza questa Corte ritiene di aderire in quanto costituisce applicazione del dato normativo rappresentato dall'art.157 commi 2 e 3 cod.pen. e risulta essere stata recentemente ribadita anche in relazione a giudizio di valenza tra circostanze aggravanti ad effetto speciale (sez.5, n.25962 del 3/03/2022, Magliano, Rv.382815). 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, non risultando ipotesi di esonero di responsabilità per colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 novembre 202