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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01350/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al 14803/2015 n.

R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl a socio unico in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 239 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 1305/34/14, depositata il 16 aprile 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl a socio unico in liquidazione avverso la sentenza n. 401/1/10 della Commissione tributaria provinciale di Ragusa che ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2005, mentre quello contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2004 era stato accolto.

La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che: -era fondata la ripresa IRES 2005 per sopravvenienza passiva inerente ad interessi passivi sui mutui, affermando non adeguate le contro allegazioni della società contribuente; -ugualmente doveva ritenersi in relazione alla ripresa IVA 2005, per indebita detrazione, trattandosi di operazioni infragruppo in forma elusiva; -il trattamento sanzionatorio derivava direttamente dalle accertate violazioni fiscali.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo cinque motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Considerato che: Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., 36, d.lgs 546/1992, poiché la CTR ha motivato soltanto in modo "apparente" la propria decisione.

La censura è fondata.

Va ribadito che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01) e che «In tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell'intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione» (Sez. 6- 5, Ordinanza n. 920 del 20/01/2015, Rv. 634142 -01).

La motivazione della sentenza impugnata rientra paradigmaticamente nelle gravi anomalie argomentative individuate in tali arresti giurisprudenziali, dunque, concretizzando un chiaro esempio di “motivazione apparente” ossia del tutto mancante, si pone sicuramente al di sotto del “minimo costituzionale” (cfr. Sez.

U, 8053/2014).

Nella motivazione della sentenza impugnata infatti non vi è alcuna esposizione dei "fatti" della causa ed in particolare dell'effettivo contenuto delle riprese fiscali delle quali ha ritenuto la fondatezza.

Ciò impedisce a questa Corte di comprendere esattamente la portata del decisum, in particolare non riuscendosi ad intendere il collegamento tra le contestazioni erariali e le ragioni per le quali il giudice tributario di appello, richiamandosi genericamente alle statuizioni di prime cure, le ha ritenute fondate e quelle per le quali ha invece affermato l'inadeguatezza delle contro prove offerte dalla società contribuente.

In sostanza le argomentazioni della sentenza impugnata si evidenziano per un verso, criptiche, per altro verso , apodittiche, il che ne configura la denunciata nullità, secondo il paramentro prescelto.

L'accoglimento del primo motivo implica l'assorbimento dei motivi restanti.

In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio.

PQM La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al 14803/2015 n. R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl a socio unico in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 239 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 1305/34/14, depositata il 16 aprile 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl a socio unico in liquidazione avverso la sentenza n. 401/1/10 della Commissione tributaria provinciale di Ragusa che ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2005, mentre quello contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2004 era stato accolto. La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che: -era fondata la ripresa IRES 2005 per sopravvenienza passiva inerente ad interessi passivi sui mutui, affermando non adeguate le contro allegazioni della società contribuente; -ugualmente doveva ritenersi in relazione alla ripresa IVA 2005, per indebita detrazione, trattandosi di operazioni infragruppo in forma elusiva; -il trattamento sanzionatorio derivava direttamente dalle accertate violazioni fiscali. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo cinque motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Considerato che: Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., 36, d.lgs 546/1992, poiché la CTR ha motivato soltanto in modo "apparente" la propria decisione. La censura è fondata. Va ribadito che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01) e che «In tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell'intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione» (Sez. 6- 5, Ordinanza n. 920 del 20/01/2015, Rv. 634142 -01). La motivazione della sentenza impugnata rientra paradigmaticamente nelle gravi anomalie argomentative individuate in tali arresti giurisprudenziali, dunque, concretizzando un chiaro esempio di “motivazione apparente” ossia del tutto mancante, si pone sicuramente al di sotto del “minimo costituzionale” (cfr. Sez. U, 8053/2014). Nella motivazione della sentenza impugnata infatti non vi è alcuna esposizione dei "fatti" della causa ed in particolare dell'effettivo contenuto delle riprese fiscali delle quali ha ritenuto la fondatezza. Ciò impedisce a questa Corte di comprendere esattamente la portata del decisum, in particolare non riuscendosi ad intendere il collegamento tra le contestazioni erariali e le ragioni per le quali il giudice tributario di appello, richiamandosi genericamente alle statuizioni di prime cure, le ha ritenute fondate e quelle per le quali ha invece affermato l'inadeguatezza delle contro prove offerte dalla società contribuente. In sostanza le argomentazioni della sentenza impugnata si evidenziano per un verso, criptiche, per altro verso , apodittiche, il che ne configura la denunciata nullità, secondo il paramentro prescelto. L'accoglimento del primo motivo implica l'assorbimento dei motivi restanti. In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio. PQM La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione
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