CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2021
Cassazione n. 38488/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 337 cp. Carpinelli eccepisce la violazione di legge in relazione al riconoscimento della recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile. 3. I motivi riproponori medesimi argomenti già dedotto in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). In ogni caso, la Corte territoriale ha fornito una motivazione congrua e immune da vizi sindacabili in questa sede, evidenziando che il reato per cui si procede è sintomo di ingravescenza criminale e non può essere ritenuto una ricaduta occasionale in quanto rappresenta il segno di una accresciuta capacità delinquenziale. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è saldamente ancorata alla gravità della condotta e alla pericolosità manifestata dall'imputato. 4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] lis E P (D S TATA I