CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 37214/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30845-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Ric. 2021 n. 30845 sez. ML -ud. 22-09-2022 -2- avverso la sentenza n. 1633/2021 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI, depositata il 12/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. il Tribunale di Castrovillari, con la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato il diritto della ricorrente alla liquidazione dell’assegno ex lege n. 222 del 1984 dal 6 settembre 2017, data della domanda amministrativa, ed ha condannato l’Istituto –per quanto qui rileva - al pagamento delle spese complessivamente liquidate in euro 2.300,00, oltre accessori, con distrazione; 2. per la cass azione di tale capo di sentenza ha proposto ricorso la Nigro con un motivo, al quale ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA]; 3.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanzacamerale; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il motivo di ricorso si denuncia la violazione dei Decreti del Ministero della Giustizia del 14 marzo 2014 n. 55 e dell’8 marzo 2018 n. 37, oltre che dell’art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; si sostiene che l'importo delle spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo e quello conseguente al ricorso previdenziale successivo, stabilite nella sentenza in € 2.300,00, è inferiore a quanto previsto dalla normativa richiamata, anche a voler tenere conto dei minimi da considerare inderogabili, alla luce del decreto ministeriale del 2018; sul presupposto che il valore della causa sarebbe pari ad euro € 59.836,40 “(così determinato: € 460,28 importo Ric. 2021 n. 30845 sez. ML -ud. 22-09-2022 -3- pensione mensile X 13 mensilità X 10 anni)”, collocandosi nello scaglione da € 52.000,01 a 260.000,00, si postula una liquidazione giudiziale non inferiore a euro 7.450,00 (50% di € 15.290,00); 2.il motivo è fondato alla stregua dei precedenti di questa Corte resi in analoghe controversie (Cass. n. 40364 del 2021; Cass. n. 33625 del 2021; Cass. n. 28090 del 2021; Cass. n. 12460 del 2020), ai quali si rinvia anche a mente dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio nelle controversie relative a prestazioni previdenziali (quale quella in oggetto), risulta applicabile il criterio del cumulo fino ad un massimo di dieci annualità domandate previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.c. per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie, alle quali, ove venga in contestazione l'accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabile la prestazione assicurativa (cfr. Cass. n. 16656 del 2012, conf. Cass. n. 10454 del 2015); pertanto, per liquidare le spese, il giudice del merito avrebbe dovuto individuare prima il valore della causa e lo scaglione applicabile sulla base delle annualità della prestazione previdenziale richiesta e successivamente provvedere alla determinazione computando le fasi sia del procedimento di istruzione preventiva che quelle del procedimento di opposizione, motivando anche in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni dei compensi previsti dal D.M. 55/2014, in relazione alle predette singole fasi processuali (così, Cass. n. 40364 del 2021), senza violare i minimi tariffari; 3. la sentenza impugnata non si è attenuta a tale procedimento e va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, liquidando anche le spese del giudizio di legittimità; Ric. 2021 n. 30845 sez. ML -ud. 22-09-2022 -4- P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Castrovillari, in diversa persona fi