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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 36578/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12.112 1986 avverso la sentenza in data 18.5.2022 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza predibattimentale pronunciata data 18.5.2022 la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della decisione resa in primo grado di condanna dell'imputato a pena detentiva per il reato di cui agli artt.56 e 515 c.p., dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] essendo il reato ex 515 cod. pen. estinto per prescrizione.

Quest'ultimo ha presentato ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta che la sentenza, pronunciata in camera di consiglio in assenza di contraddittorio fra le parti, abbia leso il proprio diritto di difesa precludendogli la possibilità di chiedere l'assoluzione con formula liberatoria così come consentito dall'art. 129 cod. proc. pen..

Invoca l'illegittimità costituzionale dell'art. 568 quarto comma cod. proc. pen. interpretato nel senso di ritenere inammissibile il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, dichiarata dalla Consulta con la pronuncia n. 111 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve ritenersi fondato stante il vizio radicale che inficia la sentenza impugnata pronunciata in assenza di contraddittorio fra le parti.

Va al riguardo chiarito che questa Corte nel suo supremo consesso, pur dando atto della non estensibilità della disciplina del proscioglimento predibattimentale di cui all'art. 469 cod. proc. pen., dettata specificamente per il giudizio di primo grado, al giudizio di appello, il cui modulo decisorio invece implica la preventiva audizione, ed anzi la non opposizione, del pubblico ministero e della difesa, ha tuttavia avallato un'interpretazione volta a privilegiare, da un canto, le esigenze di speditezza e celerità del processo e, dall'altro, il principio della pregiudizialità e della immediatezza della stessa causa estintiva del reato sub judice, rilevabile a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. in ogni stato e grado, affermando con riferimento alla sentenza predibattimentale la quale, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, che la causa estintiva del reato debba prevalere sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sennpreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, nel qual caso deve comunque essere adottata in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione che lamenti tale vizio procedurale (Sez.

U, n. 28954 del 27/04/2017 - dep. 09/06/2017, Iannelli, Rv. 269810).

A fronte del consolidamento di tale indirizzo seguito dalle Sezioni semplici di questa Corte, è intervenuta la Corte Costituzionale che con la sentenza n.111 del 2022 ha ritenuto l'interpretazione così validata in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.; è stato, così, dichiarato incostituzionale l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

Deve perciò essere ribadito che il vigente diritto processuale penale non attribuisce al giudice di appello alcun potere di pronunciare una sentenza fuori dal contraddittorio, e al contempo che la disciplina di cui all'art. 129 cod. proc. pen.non attribuisce un potere decisorio ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dalle altre norme del codice, ma enuncia una regola di condotta per il giudice che opera in ogni stato e grado del processo, presupponendo in ogni caso un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio.

Conseguentemente deve farsi riferimento allo schema processuale del giudizio di appello che implica anche in presenza di una causa di estinzione del reato la preventiva audizione, ed anzi la non opposizione, del pubblico ministero e della difesa (Sez.

U, n. 3027 del 19/12/2001, dep. 25/01/2002, Angelucci, Rv. 220555), e ciò anche quando proceda in camera di consiglio, con obbligo ai sensi degli artt.599 e 127 c.p.p. del previo avviso alle parti e ai difensori (Sez. 5, Sentenza n. 44417 del 05/10/2022, Pepi, Rv. 283811).

Da tutto quanto sopra illustrato discende l'annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli che dovrà celebrare il processo a carico del ricorrente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12.112 1986 avverso la sentenza in data 18.5.2022 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza predibattimentale pronunciata data 18.5.2022 la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della decisione resa in primo grado di condanna dell'imputato a pena detentiva per il reato di cui agli artt.56 e 515 c.p., dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] essendo il reato ex 515 cod. pen. estinto per prescrizione. Quest'ultimo ha presentato ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta che la sentenza, pronunciata in camera di consiglio in assenza di contraddittorio fra le parti, abbia leso il proprio diritto di difesa precludendogli la possibilità di chiedere l'assoluzione con formula liberatoria così come consentito dall'art. 129 cod. proc. pen.. Invoca l'illegittimità costituzionale dell'art. 568 quarto comma cod. proc. pen. interpretato nel senso di ritenere inammissibile il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, dichiarata dalla Consulta con la pronuncia n. 111 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve ritenersi fondato stante il vizio radicale che inficia la sentenza impugnata pronunciata in assenza di contraddittorio fra le parti. Va al riguardo chiarito che questa Corte nel suo supremo consesso, pur dando atto della non estensibilità della disciplina del proscioglimento predibattimentale di cui all'art. 469 cod. proc. pen., dettata specificamente per il giudizio di primo grado, al giudizio di appello, il cui modulo decisorio invece implica la preventiva audizione, ed anzi la non opposizione, del pubblico ministero e della difesa, ha tuttavia avallato un'interpretazione volta a privilegiare, da un canto, le esigenze di speditezza e celerità del processo e, dall'altro, il principio della pregiudizialità e della immediatezza della stessa causa estintiva del reato sub judice, rilevabile a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. in ogni stato e grado, affermando con riferimento alla sentenza predibattimentale la quale, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, che la causa estintiva del reato debba prevalere sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sennpreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, nel qual caso deve comunque essere adottata in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione che lamenti tale vizio procedurale (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017 - dep. 09/06/2017, Iannelli, Rv. 269810). A fronte del consolidamento di tale indirizzo seguito dalle Sezioni semplici di questa Corte, è intervenuta la Corte Costituzionale che con la sentenza n.111 del 2022 ha ritenuto l'interpretazione così validata in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.; è stato, così, dichiarato incostituzionale l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Deve perciò essere ribadito che il vigente diritto processuale penale non attribuisce al giudice di appello alcun potere di pronunciare una sentenza fuori dal contraddittorio, e al contempo che la disciplina di cui all'art. 129 cod. proc. pen.non attribuisce un potere decisorio ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dalle altre norme del codice, ma enuncia una regola di condotta per il giudice che opera in ogni stato e grado del processo, presupponendo in ogni caso un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio. Conseguentemente deve farsi riferimento allo schema processuale del giudizio di appello che implica anche in presenza di una causa di estinzione del reato la preventiva audizione, ed anzi la non opposizione, del pubblico ministero e della difesa (Sez. U, n. 3027 del 19/12/2001, dep. 25/01/2002, Angelucci, Rv. 220555), e ciò anche quando proceda in camera di consiglio, con obbligo ai sensi degli artt.599 e 127 c.p.p. del previo avviso alle parti e ai difensori (Sez. 5, Sentenza n. 44417 del 05/10/2022, Pepi, Rv. 283811). Da tutto quanto sopra illustrato discende l'annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli che dovrà celebrare il processo a carico del ricorrente. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione del
Sentenza Cassazione n. 36578/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris