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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 gennaio 1974

Cassazione n. 37730/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/01/1974 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 4.12.2023, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 23.3.2021 del Tribunale di Napoli, che aveva ritenuto Alessandro NAPPO responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta documentale, condannandolo alla pena di anni due di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti.

Cl

2. Avverso tale sentenza Alessandro NAPPO ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura.2.1.

Con il primo motivo deduce il vizio di travisamento della prova, nonché il difetto e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 223, comma 1 e 216, comma 1, n. 2, legge fall.

La Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare le prove rilevanti e decisive dedotte nel giudizio di primo grado e avrebbe fondato la propria valutazione unicamente su indizi dai quali non poteva desumersi il carattere fraudolento della condotta del ricorrente, né la sussistenza dell'elemento soggettivo.

Inoltre, i giudici di appello non avrebbero vagliato la censura con la quale si era evidenziato che nella specie era stata contestata l'ipotesi di omessa tenuta delle scritture contabili, per la cui sussistenza è richiesto l'elemento soggettivo del dolo specifico sul quale mancherebbe ogni motivazione.

Il mancato rinvenimento delle scritture contabili attesterebbe al più una condotta negligente e non fraudolenta nella tenuta delle stesse.

2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione della condotta nel reato di bancarotta semplice, a fronte delle censure svolte in ordine alla insussistenza dell'elemento soggettivo.

La Corte territoriale, invero, avrebbe dovuto provare la specifica volontà dell'imputato di recare pregiudizio ai creditori, non potendo questa desumersi dall'aver egli trascurato di tenere regolarmente le scritture contabili.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi ìnammissibile il ricorso sul rilievo della genericità delle censure e del mancato confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito specificate.

Esso è invero basato su motivi generici e manifestamente infondati, essendosi il ricorrente limitato a ripercorrere le stesse ragioni di doghanza già proposte in sede di appello ed ivi adeguatamente superate.

Si deve riaffermare, infatti, che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01; Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Rv. 243838).

Nella specie, le censure svolte dal ricorrente sono aspecifiche, in quanto si limitano sostanzialmente a ribadire i motivi già proposti in appello, senza 2 4Y confrontarsi con le puntuali argomentazioni svolte dalla Corte territoriale e senza dedurre elementi e circostanze concrete idonee a disarticolarne la tenuta.

Esse, inoltre, si fondano su argomentazionì meramente astratte e generiche, che sì risolvono nel mero richiamo delle pronunce della giurisprudenza dí legittimità, senza alcuno specifico confronto con le caratteristiche della fattispecie concreta.

2. Tali considerazioni valgono innanzitutto con riguardo alle censure che si appuntano sulla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione.

2.1. La Corte territoriale, confermando la valutazione dei primi giudici, ha ritenuto che non vi fosse prova che i beni aziendali, di cui era contestata all'imputato la sottrazione, fossero stati destinati alla estinzione dei debiti societari o ricoverati in luoghi di fortuna, né che fosse stata in alcun modo dimostrata l'intenzione del NAPPO di aprire un'altra società.

A fronte di tale conclusione, il ricorrente, pur lamentando il travisamento della prova e la mancata considerazione di prove decisive, ha del tutto omesso di indicare in concreto quali fossero tali prove, limitandosi a richiamare le generiche dichiarazioni rese dall'imputato in sede di esame, circa la sua intenzione di «riaprire un'attività e di fare qualcosa».

La sentenza impugnata ha inoltre puntualmente argomentato in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, affermando l'irrilevanza della «finalità aziendale delle condotte distrattive» propugnata dalla difesa.

Tale conclusione è conforme al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, ai fini della sussistenza del reato in parola, non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento (Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi, Rv. 261942; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262741; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv. 261683; Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260690; Sez. 5, n. 11793/14 del 05/12/2013, Marafioti, Rv. 260199; Sez. 5, n. 232 del 09/10/2012, Sistro, Rv. 254061) e che il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012, dep. 2013, Rossetto, Rv. 253932; Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Bergamaschi, Rv. 260407; Sez. 5, n. 44933 del 26/09/2011, Pisani, Rv. 251214).

In quanto reato di pericolo concreto è comunque necessario, che il fatto di bancarotta abbia determinato un depauperamento dell'impresa e un effettivo pericolo per la conservazione dell'integrità del patrimonio dell'impresa, da valutare nella prospettiva dell'esito concorsuale e sulla base dell'idoneità del fatto distrattivo ad incidere sulla garanzia dei creditorí alla luce delle specifiche condizioni dell'impresa.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, si è precísato che nelle operazioni distrattive che integrano il delitto di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216 legge fall. - a differenza di quanto accade nelle operazioni realizzate con imprudenza, costitutive della fattispecie incriminatrice della bancarotta semplice - l'agente agisce dolosamente, perseguendo un interesse proprio o di terzi estranei all'impresa e, quindi, con la coscienza e volontà di porre in essere atti incompatibili con la salvaguardia del patrimonio aziendale ed in contrasto con l'interesse dei credítori alla conservazione delle garanzie patrimoniali (Sez. 5, n. 7417 del 01/02/2023, Vecchio, Rv. 284230 - 02; Sez. 5, n. 15850 del 26/06/1990, Bordoni, Rv. 185886).

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha in modo non manifestamente illogico desunto la sussistenza dell'elemento soggettivo dalle modalità della condotta ed in particolare dall'avere il ricorrente destinato i beni aziendali a scopi diversi dall'attività d'impresa.

2.2. Analoghe conclusioni valgono con riguardo al profilo di censura concernente il delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

Esso, ancora una volta, non si confronta con i dati valorizzati dai giudici di merito, i quali hanno evidenziato che dall'affermata responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione dei beni aziendali discendeva la finalizzazione della omessa tenuta delle scritte contabili all'occultamento o dissimulazione degli atti depauperativi del patrimonio sociale.

Trattasi di argomentazione logica e congrua, nonché coerente con la giurisprudenza di legittimità, rispetto alla quale il ricorrente nulla ha in concreto opposto.

Premesso che l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b),

I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650), si è precisato che integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (cfr. Sez., n. 18320 del 07/11/2019 Ud. (dep. 16/06/2020), Morace, Rv. 279179 - 01).

Tale scopo ben può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda, dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità relemento soggettivo, il quale può pertanto essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284304 - 01).

2.3. Nel caso di specie, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, la Corte d'appello ha evidenziato come la persistenza nel tempo dell'omissione della tenuta della contabilità, nonché la mancata collaborazione dell'imputato con il curatore, inserite nel complesso della vicenda, caratterizzata dalla sottrazione dei beni aziendali, impedissero di qualificare la condotta in termini di mera trascuratezza colposa, dovendosi invece ravvisare la sussistenza del dolo specifico. 3.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatoho, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P Q M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/01/1974 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 4.12.2023, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 23.3.2021 del Tribunale di Napoli, che aveva ritenuto Alessandro NAPPO responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta documentale, condannandolo alla pena di anni due di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti. Cl 2. Avverso tale sentenza Alessandro NAPPO ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura.2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di travisamento della prova, nonché il difetto e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 223, comma 1 e 216, comma 1, n. 2, legge fall. La Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare le prove rilevanti e decisive dedotte nel giudizio di primo grado e avrebbe fondato la propria valutazione unicamente su indizi dai quali non poteva desumersi il carattere fraudolento della condotta del ricorrente, né la sussistenza dell'elemento soggettivo. Inoltre, i giudici di appello non avrebbero vagliato la censura con la quale si era evidenziato che nella specie era stata contestata l'ipotesi di omessa tenuta delle scritture contabili, per la cui sussistenza è richiesto l'elemento soggettivo del dolo specifico sul quale mancherebbe ogni motivazione. Il mancato rinvenimento delle scritture contabili attesterebbe al più una condotta negligente e non fraudolenta nella tenuta delle stesse. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione della condotta nel reato di bancarotta semplice, a fronte delle censure svolte in ordine alla insussistenza dell'elemento soggettivo. La Corte territoriale, invero, avrebbe dovuto provare la specifica volontà dell'imputato di recare pregiudizio ai creditori, non potendo questa desumersi dall'aver egli trascurato di tenere regolarmente le scritture contabili. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi ìnammissibile il ricorso sul rilievo della genericità delle censure e del mancato confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito specificate. Esso è invero basato su motivi generici e manifestamente infondati, essendosi il ricorrente limitato a ripercorrere le stesse ragioni di doghanza già proposte in sede di appello ed ivi adeguatamente superate. Si deve riaffermare, infatti, che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01; Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Rv. 243838). Nella specie, le censure svolte dal ricorrente sono aspecifiche, in quanto si limitano sostanzialmente a ribadire i motivi già proposti in appello, senza 2 4Y confrontarsi con le puntuali argomentazioni svolte dalla Corte territoriale e senza dedurre elementi e circostanze concrete idonee a disarticolarne la tenuta. Esse, inoltre, si fondano su argomentazionì meramente astratte e generiche, che sì risolvono nel mero richiamo delle pronunce della giurisprudenza dí legittimità, senza alcuno specifico confronto con le caratteristiche della fattispecie concreta. 2. Tali considerazioni valgono innanzitutto con riguardo alle censure che si appuntano sulla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione. 2.1. La Corte territoriale, confermando la valutazione dei primi giudici, ha ritenuto che non vi fosse prova che i beni aziendali, di cui era contestata all'imputato la sottrazione, fossero stati destinati alla estinzione dei debiti societari o ricoverati in luoghi di fortuna, né che fosse stata in alcun modo dimostrata l'intenzione del NAPPO di aprire un'altra società. A fronte di tale conclusione, il ricorrente, pur lamentando il travisamento della prova e la mancata considerazione di prove decisive, ha del tutto omesso di indicare in concreto quali fossero tali prove, limitandosi a richiamare le generiche dichiarazioni rese dall'imputato in sede di esame, circa la sua intenzione di «riaprire un'attività e di fare qualcosa». La sentenza impugnata ha inoltre puntualmente argomentato in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, affermando l'irrilevanza della «finalità aziendale delle condotte distrattive» propugnata dalla difesa. Tale conclusione è conforme al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, ai fini della sussistenza del reato in parola, non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento (Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi, Rv. 261942; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262741; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv. 261683; Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260690; Sez. 5, n. 11793/14 del 05/12/2013, Marafioti, Rv. 260199; Sez. 5, n. 232 del 09/10/2012, Sistro, Rv. 254061) e che il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012, dep. 2013, Rossetto, Rv. 253932; Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Bergamaschi, Rv. 260407; Sez. 5, n. 44933 del 26/09/2011, Pisani, Rv. 251214). In quanto reato di pericolo concreto è comunque necessario, che il fatto di bancarotta abbia determinato un depauperamento dell'impresa e un effettivo pericolo per la conservazione dell'integrità del patrimonio dell'impresa, da valutare nella prospettiva dell'esito concorsuale e sulla base dell'idoneità del fatto distrattivo ad incidere sulla garanzia dei creditorí alla luce delle specifiche condizioni dell'impresa. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, si è precísato che nelle operazioni distrattive che integrano il delitto di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216 legge fall. - a differenza di quanto accade nelle operazioni realizzate con imprudenza, costitutive della fattispecie incriminatrice della bancarotta semplice - l'agente agisce dolosamente, perseguendo un interesse proprio o di terzi estranei all'impresa e, quindi, con la coscienza e volontà di porre in essere atti incompatibili con la salvaguardia del patrimonio aziendale ed in contrasto con l'interesse dei credítori alla conservazione delle garanzie patrimoniali (Sez. 5, n. 7417 del 01/02/2023, Vecchio, Rv. 284230 - 02; Sez. 5, n. 15850 del 26/06/1990, Bordoni, Rv. 185886). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha in modo non manifestamente illogico desunto la sussistenza dell'elemento soggettivo dalle modalità della condotta ed in particolare dall'avere il ricorrente destinato i beni aziendali a scopi diversi dall'attività d'impresa. 2.2. Analoghe conclusioni valgono con riguardo al profilo di censura concernente il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Esso, ancora una volta, non si confronta con i dati valorizzati dai giudici di merito, i quali hanno evidenziato che dall'affermata responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione dei beni aziendali discendeva la finalizzazione della omessa tenuta delle scritte contabili all'occultamento o dissimulazione degli atti depauperativi del patrimonio sociale. Trattasi di argomentazione logica e congrua, nonché coerente con la giurisprudenza di legittimità, rispetto alla quale il ricorrente nulla ha in concreto opposto. Premesso che l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650), si è precisato che integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (cfr. Sez., n. 18320 del 07/11/2019 Ud. (dep. 16/06/2020), Morace, Rv. 279179 - 01). Tale scopo ben può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda, dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità relemento soggettivo, il quale può pertanto essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284304 - 01). 2.3. Nel caso di specie, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, la Corte d'appello ha evidenziato come la persistenza nel tempo dell'omissione della tenuta della contabilità, nonché la mancata collaborazione dell'imputato con il curatore, inserite nel complesso della vicenda, caratterizzata dalla sottrazione dei beni aziendali, impedissero di qualificare la condotta in termini di mera trascuratezza colposa, dovendosi invece ravvisare la sussistenza del dolo specifico. 3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatoho, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P Q M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre
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