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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 12335/2023

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la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 del Tribunale di Trani visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

OSSERVA Rilevato che, con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani condannava, a seguito di c.cl. patteggiannento, [OSCURATO:PERSONA], per peculato; Rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso presentato, ha dedotto violazione di legge sostanziale per inosservanza dell'art. 133 cod. pen.; Rilevato che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5 n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509); Ritenuto che, pertanto, il motivo dedotto dal ricorrente esula dal novero di quelli proponibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 del Tribunale di Trani visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Rilevato che, con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani condannava, a seguito di c.cl. patteggiannento, [OSCURATO:PERSONA], per peculato; Rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso presentato, ha dedotto violazione di legge sostanziale per inosservanza dell'art. 133 cod. pen.; Rilevato che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5 n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509); Ritenuto che, pertanto, il motivo dedotto dal ricorrente esula dal novero di quelli proponibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 12335/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris