CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14551/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Cs) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Salerno dichiarava inammissibile l'istanza di revisione presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Paola il 9/3/2018, confermata dalla Corte di appello di Catanzaro il 22/3/2019, irrevocabile il 6/3/2020 a seguito di pronuncia di questa Corte Suprema. 2. Propone ricorso per cassazione l'Onorato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - mancanza di motivazione e violazione di legge. La Corte di appello non avrebbe speso alcun argomento con riguardo a due elementi introdotti con l'istanza di revisione, ossia la consulenza del geometra Sciammarella e la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]; il complessivo apparato motivazionale, peraltro, risulterebbe apparente e privo di ogni effettivo contenuto; - violazione di legge; mancanza e manifesta illogicità della motivazione. L'ordinanza sarebbe incorsa in un cortocircuito argomentativo, per un verso enunciando i principi propri del giudizio di revisione, e, per altro verso, procedendo ad una valutazione parcellizzata degli elementi proposti; mancherebbe del tutto, inoltre, una lettura di questi alla luce delle prove già introdotte nel giudizio. Con particolare riguardo alla nuova prova scientifica relativa all'impronta digitale, la Corte non ne avrebbe individuato il profilo di decisività, né avrebbe valutato che la stessa non sarebbe mai stata utilizzata in sede processuale, non potendo, dunque, esser considerata una mera rivalutazione critica del metodo di indagine seguito dai consulenti del pubblico ministero. Travisate per omissione, infine, sarebbero le già citate consulenza Sciammarella e la deposizione Cosentino, che avrebbero introdotto elementi incompatibili con l'affermazione di responsabilità; negli stessi termini, la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe sganciata dalla piattaforma indiziaria a fondamento del giudizio, dato che questi non avrebbe mai dichiarato che l'Onorato frequentava i luoghi di causa. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta manifestamente infondato; la Corte di appello, nel dichiarare inammissibile l'istanza di revisione, ha infatti steso una motivazione del tutto adeguata, priva di illogicità manifeste e coerente con la giurisprudenza di legittimità in materia. Come tale, dunque, non censurabile. 5. L'ordinanza impugnata, infatti, ha innanzitutto individuato gli elementi a base del giudizio di responsabilità - 1) le dichiarazioni di Stella; 2) il soprannome con il quale l'Onorato era chiamato; 3) l'impronta digitale rinvenuta sulla macchina del sottovuoto, usata per confezionare lo stupefacente - e li ha letti alla luce della richiesta di revisione, al fine di verificare se questa introducesse davvero prove nuove ai sensi dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen. 6. Di seguito, la Corte di appello ha escluso che si vertesse in tale ipotesi, evidenziando, quanto all'impronta digitale (tema centrale anche nel presente ricorso), che la revisione era stata sollecitata in forza di una consulenza tecnica di parte, che - lungi dal fondarsi su nuove acquisizioni scientifiche, idonee di per sé a superare i criteri precedentemente utilizzati - si esauriva in una valutazione critica del metodo di indagine seguito dai consulenti della Procura della Repubblica, senza peraltro precisare quale sarebbe stato il nuovo strumento diagnostico capace di dirimere i dubbi sollevati. Questa conclusione, peraltro, risulta con chiarezza dallo stesso testo della consulenza in esame, allegata al ricorso, nelle cui conclusioni si legge che, esaminati tutti gli atti, l'identità riferita tra il frammento di impronta digitale e l'impronta del ricorrente "non è stata dimostrata in maniera sufficientemente attendibile ed oggettiva da un punto di vista tecnico- scientifico al di là di ogni ragionevole dubbio." In un successivo punto delle stesse conclusioni, poi, si precisa che, quand'anche il frammento fosse stato correttamente imputato all'Onorato, tale unico segno non sarebbe sufficiente a far ritenere che il soggetto avesse avuto contatto con il reperto "precedentemente alla sua localizzazione all'interno del casolare e, dunque, in circostanze differenti dal confezionamento" dello stupefacente. Infine, lo stesso elaborato lamenta la qualità della documentazione fotografica posta a fondamento degli accertamenti della Procura, che non offrirebbe "una risoluzione nitida tale da poter far distinguere tutte le creste papillari." 6.1. Come affermato dalla Corte di appello senza alcun vizio motivazionale, dunque, ecco che questa consulenza non introduce affatto un metodo scientifico nuovo, capace di negare in radice la validità di quello posto a base della condanna (Sez. 3, n. 31309 del 21/5/2019, Lemetti, Rv. 276594), ma si esaurisce nell'esposizione generica di dubbi, nella formulazione di inammissibili critiche metodologiche (ben presenti anche nella richiesta di revisione) e, quindi, di un giudizio di insufficienza probatoria; ossia, argomenti propri della sola fase di merito, non certo prove nuove ai sensi dell'art. 630 sopra richiamato. 6.2. E con la precisazione, infine sul punto, che la stessa ordinanza ha evidenziato che l'Onorato - in sede di appello e di ricorso per cassazione - non aveva negato l'attribuzione dell'impronta in oggetto, ma ne aveva soltanto fornito una giustificazione diversa da quella riportata nelle sentenze. 7. Con riguardo, poi, al soprannome "Caparrua", la Corte di appello ha egualmente escluso che le parole del militare Angelillis (che l'avrebbe attribuito anche a tale Lucio) potessero costituire prova nuova; l'ordinanza, ancora con argomento congruo e non sindacabile, ha infatti precisato che il teste, in sede di controesame, aveva dichiarato che tale soprannome doveva per certo esser riferito proprio all'Onorato. Un tema di prova, dunque, già introdotto nel giudizio di cognizione e specificamente vagliato, tale perciò da non poter costituire oggetto , di revisione. 8. Infine, con riguardo allo stato dei luoghi, il Collegio osserva che se è vero che la consulenza Sciammarella non risulta citata nell'ordinanza, è altresì vero che la circostanza di fatto che la stessa dovrebbe veicolare (sulla dislocazione degli immobili dei fratelli Iannelli) è stata implicitamente ritenuta priva di rilievo probatorio - quale ipotetica prova nuova - nell'ottica del giudizio di revisione. Al pari, peraltro, della deposizione Stella, che - ancora con argomento non consentito in questa sede - si contesta, lamentandone di fatto un travisamento, ben oltre i rigorosi termini di cui all'art. 630, lett. d), cod. proc. pen. 9. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa