Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 13268/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto per entrambi i ricorsi. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] anche per l'avv [OSCURATO:PERSONA] per il medesimo imputato il quale chiede l'accoglimento del ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FIRENZE in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il quale chiede l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 73 d.

P. R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 309 in relazione alla detenzione e ad una pluralità di cessioni di cocaina, riqualificati i fatti ex art. 73, comma 1, d.

P. R. n. 309 del 1990, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero.

2. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché erroneamente sono stati qualificati i fatti ex art. 73, comma 1,

I. stup. senza una motivazione rafforzata.

La Corte avrebbe invece dovuto confutare le valutazioni compiute dal primo giudice, dando conto delle difformi conclusioni assunte, con solido ancoraggio alle emergenze processuali e con considerazioni dotate di una forza persuasiva superiore a quelle formulate nella motivazione della sentenza di primo grado, poiché l'obbligo di motivazione rafforzata è un principio generale dell'ordinamento, applicabile ad ogni ipotesi in cui il giudice d'appello pervenga ad una soluzione contraria a quella del giudice di primo grado, anche in punto di qualificazione giuridica del fatto.

Il giudice di primo grado, nel caso in esame, aveva valorizzato il fatto che la gestione dell'attività di spaccio avvenisse personalmente, sia per quanto atteneva al rifornimento di stupefacente sia per la vendita a terzi, che avveniva mediante consegna a domicilio della sostanza.

Solo per brevi periodi allorché egli partiva per l'Albania, chiamava un altro soggetto in sua sostituzione, remunerandolo con uno stipendio fisso.

Ciò non costituisce indice di una redditività elevata dell'attività di spaccio, poiché la retribuzione ammontava ad euro 1500 mensili e ciò induce a ritenere che il guadagno fosse di poco superiore.

Le vendite aumentavano di frequenza solo a ridosso del Natale e del capodanno ma per tutto il rimanente periodo avevano una cadenza di gran lunga inferiore e di fatto erano limitate a un solo acquirente e cioè il Secci.

L'attività illecita era poco diffusa, gestibile con consegne a domicilio e limitata a 14 singoli acquirenti, con guadagni esigui e quantitativi di stupefacente modesti, e dunque meno offensiva dello spaccio da strada, accessibile a chiunque.

Il dato quantitativo e qualitativo dello stupefacente oggetto di cessione denota un'attività assai modesta, connotata da rudimentalità delle modalità attuative, anche in riferimento all'occultamento dello stupefacente e al metodo con cui avvenivano le cessioni, sostanzialmente tramite semplici appuntamenti concordati telefonicamente e con linguaggio criptico.

La Corte d'appello non ha confutato tali dati e non ha spiegato perché la motivazione di primo grado sarebbe viziata.

Le cessioni avevano ad oggetto circa 3 grammi per volta di cocaina, onde non si comprende perché i capi a) e b) siano stati qualificati ex art. 73 comma 1 mentre i capi c) e d) siano stati qualificati ai sensi del comma 5, nonostante avessero ad oggetto la medesima qualità e quantità di stupefacente.

Si trattava di droga non di elevata ma soltanto di media qualità e la quantità detenuta era contenuta, considerato che il sequestro ha avuto ad oggetto poco più di 36 grammi netti.

2.1. La motivazione risulta viziata anche in ordine all'aumento di pena irrogato ex art. 81 cpv. cod. pen., avendo il giudice d'appello individuato, a seguito della riqualificazione, una diversa pena - base per il nuovo reato ritenuto più grave, senza adempiere al relativo obbligo di motivazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto egli non è mai stato fatto oggetto di attività di o.c.p., di perquisizione personale, veicolare o locale, volta a reperire sostanza stupefacente oppure la Sim dell'utenza intestata alla cittadina cinese [OSCURATO:PERSONA], di cui al ricorrente si è apoditticamente attribuita l'utilizzazione; né è mai stato fotografato o filmato durante l'acquisto o la vendita di stupefacente o è stato oggetto di individuazione personale in fase di indagini preliminari.

Nemmeno è stato sottoposto a specifiche attività di intercettazione telefonica.

L'attribuzione al ricorrente dei dialoghi intercettati in ambientale sul veicolo in uso a Lleshi riposa esclusivamente sulla convinzione che il Tafani fosse l'utilizzatore dell'utenza intestata alla cittadina cinese e conseguentemente che egli fosse l'acquirente prima e il venditore poi dello stupefacente.

Ma l'analisi dei tabulati telefonici smentisce l'ipotesi, formulata dalla Corte d'appello, secondo cui il ricorrente, in preda a un ipotetico stato di ansia, avrebbe utilizzato l'utenza telefonica a sè intestata per riuscire a parlare con Leshi, perché anzi il tentativo di chiamata avvenuto sull'utenza intestata al Tafani è avvenuto ben 10 minuti prima che l'utilizzatore dell'utenza intestata alla cittadina cinese iniziasse la sequela di 45 tentativi di chiamata all'utenza del Lleshi.

Del resto, non vi era stato nessun problema di rete che obbligasse il ricorrente a utilizzare l'utenza a sè intestata.

E' poi illogico ritenere che due telefoni agganciati a distinte celle siano vicini solamente perché le celle d'aggancio sono vicine, non risultando l'ampiezza dell'area coperta dalle celle.

Nemmeno è dato comprendere da dove la Corte d'appello abbia tratto il convincimento che la convivente dell'epoca del Tafani avesse contatti con Hasani o che quest'ultimo frequentasse con regolarità il Tafani, non essendovi alcuna traccia di questi contatti.

La prova del collegamento tra il ricorrente e gli spacciatori Lleshi e Hasani viene inutilmente cercata nei tre tentativi di chiamata da parte dell'utenza intestata al ricorrente all'utenza formalmente intestata a [OSCURATO:PERSONA] e in uso al Lleshi, proprio per l'impossibilità di dimostrare che l'utilizzatore dell'utenza intestata alla cittadina cinese fosse il ricorrente.

La chiamata proveniente dal numero intestato al ricorrente all'utenza in uso al Lleshi, di cui si parla nell'annotazione del 13 dicembre 2018, non esiste né nei brogliacci nè nei tabulati telefonici.

Le intercettazioni operate sull'utenza intestata alla cittadina cinese hanno riguardato esclusivamente SMS e non traffico voce, ragion per cui l'operante di polizia giudiziaria non può aver avuto a disposizione alcun elemento significativo per procedere a un confronto delle voci ed eseguire un riconoscimento.

Che il luogo di spaccio fosse in prossimità del domicilio del ricorrente è un elemento indiziario del tutto insufficiente per fondare la sua responsabilità.

E' poi illogico che il ricorrente abbia proposto ad Hasani di salire a casa a prendere lo stupefacente, poiché il Tafani, secondo l'assunto accusatorio, acquistava lo stupefacente da Hasani e non lo vendeva a quest'ultimo.

Del resto, durante la captazione delle intercettazioni ambientali n. 42, 155 e 884, coinvolgenti Hasani e il possessore dell'utenza intestata alla cittadina cinese, il ricorrente risultava sempre impegnato in separate conversazioni telefoniche con l'utilizzo del proprio telefono cellulare.

Ed è meramente congetturale che l'utenza intestata a Tafani fosse utilizzata da un'altra persona, ad esempio dalla convivente.

Illogicamente la Corte d'appello si limita ad evidenziare il dato topografico della vicinanza del luogo di intercettazione ambientale all'abitazione del ricorrente, elemento probatoriamente assolutamente insufficiente.

E' apodittica l'affermazione secondo cui l'interlocutore di Hasani fosse Tafani.

3.1. La motivazione è carente anche in punto di trattamento sanzionatorio, poiché è stata irrogata una pena base in misura più che doppia rispetto al minimo edittale, senza alcuna motivazione specifica.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo del ricorso del Lleshi è infondato.

Anche nell'attuale assetto normativo rimane infatti valido il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'ipotesi della lieve entità può essere ravvisata solo laddove l'offensività penale della condotta sia minima, secondo quanto si desume sia dal dato qualitativo e quantitativo che dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione (Sez.

U, n. 35737 del 24/6/2010).

L'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, anche se all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è ben possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, dovendosi conseguentemente escludere in tal caso il ricorrere di tale fattispecie (Sez.

U, n.51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 - 02).

Trattasi di valutazione di merito, insindacabile, in sede di legittimità, ove supportata da motivazione esente da vizi logico- giuridici.

Nel caso in esame, la Corte d'appello ha adeguatamente confutato le argomentazioni del primo giudice, evidenziando il dato quantitativo non irrisorio, stimabile per il solo Secci in 300 grammi nell'arco temporale di sei mesi e, in generale, concernente importi medi di 300 - 400 euro per cessione e comunque non inferiori ad euro 150; il dato qualitativo degno di considerazione, poiché la cocaina sequestrata aveva un principio attivo compreso tra il 43,73% ed il 49,03%; le modalità e circostanze dell'azione, in quanto è emerso che Lleshi poteva disporre di un approvvigionamento continuo della sostanza, che veniva stoccata ed occultata in attesa della vendita, e poteva altresì contare su una ampia clientela fidelizzata, con forniture a domicilio della sostanza.

Forniture che non potevano essere interrotte, tanto che Lleshi nel periodo di assenza dall'Italia dovette munirsi di un sostituto, nella persona di Hasani, con la prospettiva di farsi nuovamente sostituire nei mesi estivi.

Di fatto Hasani lavorava alle dipendenze di Lleshi, ciò che denota non solo il livello organizzativo raggiunto ma anche e soprattutto la redditività dell'attività intrapresa, che consentiva a Lleshi di remunerare il suo complice con 1500 euro al mese.

Di qui l'esclusione dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73

I. stup.

Trattasi di motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

2. Il secondo motivo di ricorso esaurisce la propria rilevanza sul terreno del merito.

La Corte d'appello ha infatti sottolineato la continuità dell'attività di spaccio, il numero e la fidelizzazione dei clienti, con consegne a domicilio, sì da garantirsi proventi continui, la professionalità dell'attività: motivazione senz'altro congrua ed esente da vizi logico-giuridici, in quanto ancorata a precisi dati di fatto, analizzati con cura dal giudice di merito.

3. Il primo motivo del ricorso del Tafani è privo di fondamento.

Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 37006 del 27/9/2006, Piras,Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6/6/2006, Bonifazi, Rv. 234155).

Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove.

In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio.

Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 8570 del 14/1/2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3/9/2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5/7/2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15/4/2004, Antonelli).

3.1. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato la rilevanza probatoria dei ripetuti tentativi di contattare il numero in uso a Lleshi, anche con l'utilizzo, da parte del Tafano, dell'utenza a sè intestata.

D'altronde - argomenta il giudice a quo - il difetto di coincidenza delle cellule agganciate dalle due utenze si spiega agevolmente, trattandosi di utenze relative a differenti operatori telefonici, con conseguente utilizzo di reti diverse, ma si tratta di celle comunque ubicate nel medesimo territorio e poco distanti l'una dall'altra, come attestato dalle indagini svolte dalla polizia giudiziaria.

La Corte d'appello ha anche evidenziato l'incongruità logica della prospettazione secondo la quale la convivente di Tafani dovrebbe aver avuto contatti per motivi di droga con Hasani all'insaputa di Tafani, che contemporaneamente si frequentava con regolarità con Hasani.

Il giudice a quo ha anche sottolineato lo spessore probatorio degli elementi che permettono di collegare il Tafani all'utenza di riferimento, con particolare riguardo al tracciamento GPS di Lleshi ed Hasani che si recavano sotto l'abitazione di Tafani preannunciandosi con SMS provenienti appunto da tale utenza.

Per quanto attiene al riconoscimento della voce di Tafani, la Corte territoriale ha sottolineato l'attendibilità di tale riconoscimento, effettuato dall'operatore di polizia giudiziaria che, dopo aver ascoltato la voce nelle intercettazioni telefoniche, l'aveva riconosciuta nell'intercettazione ambientale.

Il giudice a quo ha poi sottolineato come svariate conversazioni in cui si discute dei corrispettivi si siano svolte sotto l'abitazione del Tafani, previo appuntamento via SMS tra l'utenza di Hasani e quella di Tafani.

Così come la Corte territoriale ha evidenziato la rilevanza degli importi, fino ad almeno 4000 euro.

L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

4. Nemmeno l'ultimo motivo del ricorso del Tafani può essere accolto.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono, infatti, insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale posto in rilievo che si tratta di attività di spaccio di droga pesante, commessa con continuità da un soggetto con un precedente specifico. 5.

I ricorsi vann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto per entrambi i ricorsi. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] anche per l'avv [OSCURATO:PERSONA] per il medesimo imputato il quale chiede l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FIRENZE in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il quale chiede l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 73 d. P. R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 309 in relazione alla detenzione e ad una pluralità di cessioni di cocaina, riqualificati i fatti ex art. 73, comma 1, d. P. R. n. 309 del 1990, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero. 2. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché erroneamente sono stati qualificati i fatti ex art. 73, comma 1, I. stup. senza una motivazione rafforzata. La Corte avrebbe invece dovuto confutare le valutazioni compiute dal primo giudice, dando conto delle difformi conclusioni assunte, con solido ancoraggio alle emergenze processuali e con considerazioni dotate di una forza persuasiva superiore a quelle formulate nella motivazione della sentenza di primo grado, poiché l'obbligo di motivazione rafforzata è un principio generale dell'ordinamento, applicabile ad ogni ipotesi in cui il giudice d'appello pervenga ad una soluzione contraria a quella del giudice di primo grado, anche in punto di qualificazione giuridica del fatto. Il giudice di primo grado, nel caso in esame, aveva valorizzato il fatto che la gestione dell'attività di spaccio avvenisse personalmente, sia per quanto atteneva al rifornimento di stupefacente sia per la vendita a terzi, che avveniva mediante consegna a domicilio della sostanza. Solo per brevi periodi allorché egli partiva per l'Albania, chiamava un altro soggetto in sua sostituzione, remunerandolo con uno stipendio fisso. Ciò non costituisce indice di una redditività elevata dell'attività di spaccio, poiché la retribuzione ammontava ad euro 1500 mensili e ciò induce a ritenere che il guadagno fosse di poco superiore. Le vendite aumentavano di frequenza solo a ridosso del Natale e del capodanno ma per tutto il rimanente periodo avevano una cadenza di gran lunga inferiore e di fatto erano limitate a un solo acquirente e cioè il Secci. L'attività illecita era poco diffusa, gestibile con consegne a domicilio e limitata a 14 singoli acquirenti, con guadagni esigui e quantitativi di stupefacente modesti, e dunque meno offensiva dello spaccio da strada, accessibile a chiunque. Il dato quantitativo e qualitativo dello stupefacente oggetto di cessione denota un'attività assai modesta, connotata da rudimentalità delle modalità attuative, anche in riferimento all'occultamento dello stupefacente e al metodo con cui avvenivano le cessioni, sostanzialmente tramite semplici appuntamenti concordati telefonicamente e con linguaggio criptico. La Corte d'appello non ha confutato tali dati e non ha spiegato perché la motivazione di primo grado sarebbe viziata. Le cessioni avevano ad oggetto circa 3 grammi per volta di cocaina, onde non si comprende perché i capi a) e b) siano stati qualificati ex art. 73 comma 1 mentre i capi c) e d) siano stati qualificati ai sensi del comma 5, nonostante avessero ad oggetto la medesima qualità e quantità di stupefacente. Si trattava di droga non di elevata ma soltanto di media qualità e la quantità detenuta era contenuta, considerato che il sequestro ha avuto ad oggetto poco più di 36 grammi netti. 2.1. La motivazione risulta viziata anche in ordine all'aumento di pena irrogato ex art. 81 cpv. cod. pen., avendo il giudice d'appello individuato, a seguito della riqualificazione, una diversa pena - base per il nuovo reato ritenuto più grave, senza adempiere al relativo obbligo di motivazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto egli non è mai stato fatto oggetto di attività di o.c.p., di perquisizione personale, veicolare o locale, volta a reperire sostanza stupefacente oppure la Sim dell'utenza intestata alla cittadina cinese [OSCURATO:PERSONA], di cui al ricorrente si è apoditticamente attribuita l'utilizzazione; né è mai stato fotografato o filmato durante l'acquisto o la vendita di stupefacente o è stato oggetto di individuazione personale in fase di indagini preliminari. Nemmeno è stato sottoposto a specifiche attività di intercettazione telefonica. L'attribuzione al ricorrente dei dialoghi intercettati in ambientale sul veicolo in uso a Lleshi riposa esclusivamente sulla convinzione che il Tafani fosse l'utilizzatore dell'utenza intestata alla cittadina cinese e conseguentemente che egli fosse l'acquirente prima e il venditore poi dello stupefacente. Ma l'analisi dei tabulati telefonici smentisce l'ipotesi, formulata dalla Corte d'appello, secondo cui il ricorrente, in preda a un ipotetico stato di ansia, avrebbe utilizzato l'utenza telefonica a sè intestata per riuscire a parlare con Leshi, perché anzi il tentativo di chiamata avvenuto sull'utenza intestata al Tafani è avvenuto ben 10 minuti prima che l'utilizzatore dell'utenza intestata alla cittadina cinese iniziasse la sequela di 45 tentativi di chiamata all'utenza del Lleshi. Del resto, non vi era stato nessun problema di rete che obbligasse il ricorrente a utilizzare l'utenza a sè intestata. E' poi illogico ritenere che due telefoni agganciati a distinte celle siano vicini solamente perché le celle d'aggancio sono vicine, non risultando l'ampiezza dell'area coperta dalle celle. Nemmeno è dato comprendere da dove la Corte d'appello abbia tratto il convincimento che la convivente dell'epoca del Tafani avesse contatti con Hasani o che quest'ultimo frequentasse con regolarità il Tafani, non essendovi alcuna traccia di questi contatti. La prova del collegamento tra il ricorrente e gli spacciatori Lleshi e Hasani viene inutilmente cercata nei tre tentativi di chiamata da parte dell'utenza intestata al ricorrente all'utenza formalmente intestata a [OSCURATO:PERSONA] e in uso al Lleshi, proprio per l'impossibilità di dimostrare che l'utilizzatore dell'utenza intestata alla cittadina cinese fosse il ricorrente. La chiamata proveniente dal numero intestato al ricorrente all'utenza in uso al Lleshi, di cui si parla nell'annotazione del 13 dicembre 2018, non esiste né nei brogliacci nè nei tabulati telefonici. Le intercettazioni operate sull'utenza intestata alla cittadina cinese hanno riguardato esclusivamente SMS e non traffico voce, ragion per cui l'operante di polizia giudiziaria non può aver avuto a disposizione alcun elemento significativo per procedere a un confronto delle voci ed eseguire un riconoscimento. Che il luogo di spaccio fosse in prossimità del domicilio del ricorrente è un elemento indiziario del tutto insufficiente per fondare la sua responsabilità. E' poi illogico che il ricorrente abbia proposto ad Hasani di salire a casa a prendere lo stupefacente, poiché il Tafani, secondo l'assunto accusatorio, acquistava lo stupefacente da Hasani e non lo vendeva a quest'ultimo. Del resto, durante la captazione delle intercettazioni ambientali n. 42, 155 e 884, coinvolgenti Hasani e il possessore dell'utenza intestata alla cittadina cinese, il ricorrente risultava sempre impegnato in separate conversazioni telefoniche con l'utilizzo del proprio telefono cellulare. Ed è meramente congetturale che l'utenza intestata a Tafani fosse utilizzata da un'altra persona, ad esempio dalla convivente. Illogicamente la Corte d'appello si limita ad evidenziare il dato topografico della vicinanza del luogo di intercettazione ambientale all'abitazione del ricorrente, elemento probatoriamente assolutamente insufficiente. E' apodittica l'affermazione secondo cui l'interlocutore di Hasani fosse Tafani. 3.1. La motivazione è carente anche in punto di trattamento sanzionatorio, poiché è stata irrogata una pena base in misura più che doppia rispetto al minimo edittale, senza alcuna motivazione specifica. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo del ricorso del Lleshi è infondato. Anche nell'attuale assetto normativo rimane infatti valido il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'ipotesi della lieve entità può essere ravvisata solo laddove l'offensività penale della condotta sia minima, secondo quanto si desume sia dal dato qualitativo e quantitativo che dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione (Sez. U, n. 35737 del 24/6/2010). L'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, anche se all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è ben possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, dovendosi conseguentemente escludere in tal caso il ricorrere di tale fattispecie (Sez. U, n.51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 - 02). Trattasi di valutazione di merito, insindacabile, in sede di legittimità, ove supportata da motivazione esente da vizi logico- giuridici. Nel caso in esame, la Corte d'appello ha adeguatamente confutato le argomentazioni del primo giudice, evidenziando il dato quantitativo non irrisorio, stimabile per il solo Secci in 300 grammi nell'arco temporale di sei mesi e, in generale, concernente importi medi di 300 - 400 euro per cessione e comunque non inferiori ad euro 150; il dato qualitativo degno di considerazione, poiché la cocaina sequestrata aveva un principio attivo compreso tra il 43,73% ed il 49,03%; le modalità e circostanze dell'azione, in quanto è emerso che Lleshi poteva disporre di un approvvigionamento continuo della sostanza, che veniva stoccata ed occultata in attesa della vendita, e poteva altresì contare su una ampia clientela fidelizzata, con forniture a domicilio della sostanza. Forniture che non potevano essere interrotte, tanto che Lleshi nel periodo di assenza dall'Italia dovette munirsi di un sostituto, nella persona di Hasani, con la prospettiva di farsi nuovamente sostituire nei mesi estivi. Di fatto Hasani lavorava alle dipendenze di Lleshi, ciò che denota non solo il livello organizzativo raggiunto ma anche e soprattutto la redditività dell'attività intrapresa, che consentiva a Lleshi di remunerare il suo complice con 1500 euro al mese. Di qui l'esclusione dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 I. stup. Trattasi di motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 2. Il secondo motivo di ricorso esaurisce la propria rilevanza sul terreno del merito. La Corte d'appello ha infatti sottolineato la continuità dell'attività di spaccio, il numero e la fidelizzazione dei clienti, con consegne a domicilio, sì da garantirsi proventi continui, la professionalità dell'attività: motivazione senz'altro congrua ed esente da vizi logico-giuridici, in quanto ancorata a precisi dati di fatto, analizzati con cura dal giudice di merito. 3. Il primo motivo del ricorso del Tafani è privo di fondamento. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 37006 del 27/9/2006, Piras,Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6/6/2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 8570 del 14/1/2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3/9/2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5/7/2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15/4/2004, Antonelli). 3.1. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato la rilevanza probatoria dei ripetuti tentativi di contattare il numero in uso a Lleshi, anche con l'utilizzo, da parte del Tafano, dell'utenza a sè intestata. D'altronde - argomenta il giudice a quo - il difetto di coincidenza delle cellule agganciate dalle due utenze si spiega agevolmente, trattandosi di utenze relative a differenti operatori telefonici, con conseguente utilizzo di reti diverse, ma si tratta di celle comunque ubicate nel medesimo territorio e poco distanti l'una dall'altra, come attestato dalle indagini svolte dalla polizia giudiziaria. La Corte d'appello ha anche evidenziato l'incongruità logica della prospettazione secondo la quale la convivente di Tafani dovrebbe aver avuto contatti per motivi di droga con Hasani all'insaputa di Tafani, che contemporaneamente si frequentava con regolarità con Hasani. Il giudice a quo ha anche sottolineato lo spessore probatorio degli elementi che permettono di collegare il Tafani all'utenza di riferimento, con particolare riguardo al tracciamento GPS di Lleshi ed Hasani che si recavano sotto l'abitazione di Tafani preannunciandosi con SMS provenienti appunto da tale utenza. Per quanto attiene al riconoscimento della voce di Tafani, la Corte territoriale ha sottolineato l'attendibilità di tale riconoscimento, effettuato dall'operatore di polizia giudiziaria che, dopo aver ascoltato la voce nelle intercettazioni telefoniche, l'aveva riconosciuta nell'intercettazione ambientale. Il giudice a quo ha poi sottolineato come svariate conversazioni in cui si discute dei corrispettivi si siano svolte sotto l'abitazione del Tafani, previo appuntamento via SMS tra l'utenza di Hasani e quella di Tafani. Così come la Corte territoriale ha evidenziato la rilevanza degli importi, fino ad almeno 4000 euro. L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 4. Nemmeno l'ultimo motivo del ricorso del Tafani può essere accolto. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono, infatti, insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale posto in rilievo che si tratta di attività di spaccio di droga pesante, commessa con continuità da un soggetto con un precedente specifico. 5. I ricorsi vann
Sentenza Cassazione n. 13268/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris