Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26346/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MARCIANO' ANGELICA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,

V. Manuali, che ha chiesto la qualificazione del ricorso come opposizione e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il corso ulteriore. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di restituzione, proposta dai terzi interessati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'immobile sequestrato e, poi, confiscato ai sensi dell'art. 12-sexies legge n. 302 del 1992, in danno della Sirio s.r.1., di cui è legale rappresentane [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. in via definitiva. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha reputato, nel respingere la richiesta, che vi fossero discrasie in relazione alla data di versamento del corrispettivo della vendita e a quella di erogazione del mutuo, nonché che fosse carente la documentazione prodotta quanto al contratto di mutuo, onde verificare l'effettiva stipula di questo. 2.Ricorrono tempestivamente, avverso la descritta ordinanza i terzi interessati, per il tramite il difensore e procuratore speciale, avv.

B. Vallini, denunciando inosservanza di norme processuali.

Si eccepisce la nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. perché adottata de plano e si deduce che il provvedimento riguarda l'istanza di revoca del sequestro preventivo dell'indicato immobile, disposto in data 9 febbraio 2011 e trascritto in data 10 maggio 2011, seguito dalla confisca del medesimo bene, di cui alla sentenza di condanna, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della Sirio s.r.I., emessa dalla Corte d'appello di Napoli e divenuta irrevocabile in data 18 giugno 2018.

L'istanza, invero, era stata proposta ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. e non presentando profili di manifesta carenza di presupposti né essendo reiterativa di altra domanda già respinta, andava disposta la fissazione dell'udienza camerale, risultando, peraltro, la decisione negativa, previo esame della documentazione in atti, adottata per ragioni di merito. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale di questa Corte,

V. Manuali, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo la riqualificazione del ricorso come opposizione e la trasmissione degli atti alla Corte di appello per il corso ulteriore.

4. Osserva il Collegio che il ricorso di legittimità deve essere riqualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per il prosieguo della procedura.4.1.

L'ordinanza impugnata, assunta dalla Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha ad oggetto la richiesta di revoca del sequestro preventivo e della confisca di bene immobile da parte dei terzi interessati, odierni ricorrenti, materia rientrante tra le "altre competenze" previste dall'art. 676 cod. proc. pen., che rinvia allo schema procedimentale ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Tale ordinanza è stata deliberata de plano, previa acquisizione del parere del Procuratore generale, ma senza instaurazione del contraddittorio tra le parti.

Va, pertanto, ripristinata la struttura procedimentale indicata dalla citata disposizione, intesa a garantire una ponderata valutazione delle questioni sottoposte all'esame del giudice dell'esecuzione, al quale si richiede un rinnovato esame, anche sulla scorta di argomenti ed elementi segnalati dalle parti.

4.2. Depone in tal senso l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che ha affermato che, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione (Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Rv. 259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Rv. 258079).

Sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il prosieguo.

Così deciso in data 18 aprile 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MARCIANO' ANGELICA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, V. Manuali, che ha chiesto la qualificazione del ricorso come opposizione e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il corso ulteriore. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di restituzione, proposta dai terzi interessati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'immobile sequestrato e, poi, confiscato ai sensi dell'art. 12-sexies legge n. 302 del 1992, in danno della Sirio s.r.1., di cui è legale rappresentane [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. in via definitiva. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha reputato, nel respingere la richiesta, che vi fossero discrasie in relazione alla data di versamento del corrispettivo della vendita e a quella di erogazione del mutuo, nonché che fosse carente la documentazione prodotta quanto al contratto di mutuo, onde verificare l'effettiva stipula di questo. 2.Ricorrono tempestivamente, avverso la descritta ordinanza i terzi interessati, per il tramite il difensore e procuratore speciale, avv. B. Vallini, denunciando inosservanza di norme processuali. Si eccepisce la nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. perché adottata de plano e si deduce che il provvedimento riguarda l'istanza di revoca del sequestro preventivo dell'indicato immobile, disposto in data 9 febbraio 2011 e trascritto in data 10 maggio 2011, seguito dalla confisca del medesimo bene, di cui alla sentenza di condanna, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della Sirio s.r.I., emessa dalla Corte d'appello di Napoli e divenuta irrevocabile in data 18 giugno 2018. L'istanza, invero, era stata proposta ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. e non presentando profili di manifesta carenza di presupposti né essendo reiterativa di altra domanda già respinta, andava disposta la fissazione dell'udienza camerale, risultando, peraltro, la decisione negativa, previo esame della documentazione in atti, adottata per ragioni di merito. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale di questa Corte, V. Manuali, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo la riqualificazione del ricorso come opposizione e la trasmissione degli atti alla Corte di appello per il corso ulteriore. 4. Osserva il Collegio che il ricorso di legittimità deve essere riqualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per il prosieguo della procedura.4.1. L'ordinanza impugnata, assunta dalla Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha ad oggetto la richiesta di revoca del sequestro preventivo e della confisca di bene immobile da parte dei terzi interessati, odierni ricorrenti, materia rientrante tra le "altre competenze" previste dall'art. 676 cod. proc. pen., che rinvia allo schema procedimentale ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Tale ordinanza è stata deliberata de plano, previa acquisizione del parere del Procuratore generale, ma senza instaurazione del contraddittorio tra le parti. Va, pertanto, ripristinata la struttura procedimentale indicata dalla citata disposizione, intesa a garantire una ponderata valutazione delle questioni sottoposte all'esame del giudice dell'esecuzione, al quale si richiede un rinnovato esame, anche sulla scorta di argomenti ed elementi segnalati dalle parti. 4.2. Depone in tal senso l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che ha affermato che, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione (Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Rv. 259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Rv. 258079). Sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il prosieguo. Così deciso in data 18 aprile 20
Sentenza Cassazione n. 26346/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris