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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12734/2026

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e [OSCURATO:PERSONA] nata ad Arienzo il[OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la ordinanza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA];Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ladichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell’esecuzione adito nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] MariaRosaria per la revoca dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo, accoglievala predetta richiesta in ordine al predetto ordine n. 251/99.2.

Avverso l’ordinanza sopra indicata, ha proposto ricorso perCassazione il pubblico ministero del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], conun unico motivo di impugnazione.3.

Deduce il vizio di violazione di legge riguardo all’art. 31 comma 3del DPR 380/01 e 7 L. 47/1985.4.

Si premette una cronistoria della vicenda complessiva, con unasentenza di condanna del 1994 per abuso edilizio intervenuta nei confronti di DeNuptiis [OSCURATO:PERSONA], una ingiunzione a demolire comunale del 13.12.1994notificata il 10.2.1995 all’interessata e rimasta inottemperata, un successivosequestro per ulteriori lavori del 1996, una seconda ingiunzione comunale ademolire notificata il 10.7.1996 all’interessata e rimasta inottemperata, il rilascio,in data 27.6.1997, di un provvedimento di condono n. 1215/97 e la successivaarchiviazione comunale di una domanda di concessione edilizia del 3 2 2011, euna successiva sentenza irrevocabile di condanna per la [OSCURATO:PERSONA] a fronte dellacreazione di un piano seminterrato.

Condanna accompagnata da ordine didemolizione a fronte di lavori realizzati in base a concessione edilizia scaduta.

Siavviava, quindi, la revoca di una concessione edilizia in sanatoria ossia di unprovvedimento di condono n. 1215/97 gia’ sopra citato, sul rilievo del suointervento accaduto successivamente alla intervenuta acquisizione dell’opera alpatrimonio comunale e altresì sull’ulteriore rilievo per cui sarebbe emersacontraddizione tra vari provvedimenti edilizi comunali rilasciati ( cfr. pag. 5 delricorso).

Mancava altresì il collaudo statico.Seguivano procedure di esecuzione promosse per la revoca dell’ordine didemolizione, concluse con rigetto, trattandosi di un'opera non condonabile, eacquisita alla proprietà comunale.

Nel 2023 si promuoveva altra procedura diesecuzione, conclusa anche essa con rigetto della richiesta di revoca dell’ordine didemolizione trattandosi di mera riproposizione della precedente istanza giàrespinta.

Si aggiunge che in origine, negli anni ’90, era stata rilasciata concessioneper avviare i lavori in questione o almeno parte, e tuttavia scaduta.

I lavorinonostante ciò sarebbero proseguiti, peraltro in difformità dal predetto titolo.

Unaccertamento tecnico del novembre 1994 descriveva ancora una casa unifamiliarecomposta solo delle strutture portanti orizzontali e verticali e da una copertura.Casa articolata in piano seminterrato, rialzato e piano mansarda.

Ulteriori opereavrebbero riguardato la struttura nella parte retrostante.

Il condono intervenutopoi, con provvedimento citato n. 1215/97, non poteva rilasciarsi, secondo ilricorrente, perché le opere non erano state ultimate entro il termine di legge del31.12.1993.

Da tutto ciò discenderebbe la totale abusività dell’opera.Al condono predetto sarebbero seguiti lavori ulteriori, semprerappresentati come abusivi dal ricorrente.In questo quadro si rinnova la rappresentazione di una intervenutaarchiviazione di una istanza di concessione edilizia prima già richiamata.

E a fronteanche della inottemperanza agli ordini di demolizione, l'istanza di condono del[OSCURATO:DATA_NASCITA] non avrebbe potuto essere presentata considerandosi che dal maggio1995 il Comune sarebbe “intestatario dell’immobile”.

E vi sarebbe anche unprovvedimento formale di acquisizione gratuita del 2019 previa revoca delcondono del 1997 prima citato e ricollegato, secondo il ricorso ( pag. 13), asentenza di questa Corte, sez. 3, n. 24346/2018.Segue un duplice richiamo giurisprudenziale in tema di delimitazione deirapporti tra giudicato amministrativo e giudizio del giudice penale.E si conclude ribadendo la critica all’intervenuta revoca dell’ordine didemolizione con la ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1, Appaiono pertinenti sia i richiami critici in tema di obbligo del giudicepenale di verificare il rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia vigente rispettoall'opera controversa, pur in presenza di formali provvedimenti amministrativiintegranti astrattamente titoli autorizzatori o sanatorie, sia quello inerente irapporti tra decisione del giudice penale e giudicato amministrativo, conparticolare riferimento anche alle precisazioni di questa Corte con riguardo allaanalisi, da parte del giudice penale, di altri giudicati, ai sensi degli artt. 187 e 192comma 3 cod. proc. pen. ( Cass. Pen. sez.

III n. 31967 del 8.8.2024).2.

Proprio partendo da tale ultima notazione, occorre precisare quantosegue.

Deve innanzitutto chiarirsi la portata del giudicato relativo all'esercizio dialtre giurisdizioni, diverse da quella penale, nell'ambito del procedimento penale(cfr. anche in motivazione Sez. 3, n. 17855 del 19/03/2019, Rv. 275702 - 01).Rileva innanzitutto l'art. 238 bis cod. proc. pen per cui "fermo quantoprevisto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essereacquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degliarticoli 187 e 192 comma 3".In ordine alla predette previsione normativa si è ampiamente discettatocirca la sua portata.

Con riferimento, in particolare, alla rilevanza del giudicatocivile nel procedimento penale si è richiamato proprio tale articolo per sostenerel'utilizzabilità e l'efficacia delle sentenze civili nel processo penale, e per trarre datale premessa la conclusione della vincolatività degli accertamenti in questecontenuti.All'opposto, si è sostenuto, secondo un consistente orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, e parte della dottrina, che l'utilizzo delle sentenzeirrevocabili, acquisite ai fini della prova dei fatti in esse accertati ex art. 238-biscod. proc. pen., riguarderebbe esclusivamente quelle rese in altro procedimentopenale e non anche quelle rese in un procedimento civile (cfr., tra le tante: Sez.5, n. 41796 del 17/06/2016, Rv. 268041-01; Sez. 5, n. 14042 del 04/03/2013,Rv. 254981-01; Sez. 4, n. 28529 del 26/06/2008, Rv. 240316-01).

A sostegno ditale indirizzo si sono evidenziate, innanzitutto, sia «le evidenti e sostanzialiasimmetrie in ordine alla valutazione della prova che caratterizzano i due diversiordinamenti processuali», sia il dato letterale che fa riferimento alle sentenze«irrevocabili», termine, quest'ultimo, come tale da intendersi relativoesclusivamente a quelle penali, anche perché non evoca, si è osservato, il giudiziocivile, a differenza del precedente art 238 cod. proc. pen., con il quale fa sistema.Si osserva, inoltre, che la disciplina di cui agli artt. 2, comma 1, e 3, comma 4,cod. proc. pen. riconosce «al giudice penale una cognizione esclusiva su ogniquestione di fatto e di diritto da cui dipende la decisione, salvo che siadiversamente stabilito, attribuendosi solo alle decisioni irrevocabili del giudicecivile in materia di stato di famiglia e di cittadinanza efficacia di giudicato nelprocedimento penale».

Si aggiunge, ancora, che, significativamente, facendoevidentemente riferimento agli attuali articoli 651 e ss. cod. proc. pen.,«l'ordinamento disciplin[a] l'efficacia del giudicato penale in altri giudizi, ma nonil contrario, e che la revisione della sentenza penale [è] prevista a seguito di ungiudicato civile, ma solo nel caso (art. 630, lett. b del codice di rito) di condannapronunziata a seguito di sentenza - riguardante le questioni di cui agli artt. 3 e479 c.p.p. - che sia stata successivamente revocata», con disposizione rimastaimmutata dopo l'introduzione dell'art. 238-bis cod. proc. pen.In ogni caso, anche parte della dottrina e alcune decisioni con cui siesclude la riferibilità della regola di cui all'art. 238-bis cod. proc. pen. alle sentenzecivili o amministrative passate in giudicato, ritengono comunque di riconoscere aqueste pronunce un’efficacia dimostrativa nel processo penale.

In particolare, ingiurisprudenza si è osservato che, «ai fini della prova dei fatti in esse accertati, lesentenze rese da un'autorità giudiziaria diversa dal giudice penale, ancorchédefinitive, [...] una volta acquisite agli atti del dibattimento sono liberamentevalutabili ai fini della decisione» (in particolare, Sez. 5, n. n. 41796 del 2016, cit.).In dottrina, invece, il limite all'applicabilità della previsione di cui all'art. 238-biscod. proc. pen., in quanto «del tutto inspiegabile», è stato ritenuto suscettibile disuperamento mediante il ricorso alla categoria della prova atipica ex art. 189 cod.proc. pen.Al contrario non mancano decisioni di legittimità, e interventi di altra partedella dottrina, che ritengono acquisibili, a norma dell'art. 238-bis cod. proc. pen.,sentenze pronunciate da giudici diversi da quello penale, spesso precisandoespressamente che tali decisioni sono liberamente valutabili o comunque debbonoessere valutate a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen., ai finidella prova del fatto in esse accertato (così, in particolare: Sez. 3, n. 1628 del28/10/2015, dep. 2016, , Rv. 266328-01; Sez. 6, n. 10210 del 24/02/2011, Rv.249592-01; Sez. 3, n. 39358 del 24/09/2008, , Rv. 241038-01).Secondo tale orientamento, quindi, sentenze irrevocabili sono anchequelle pronunciate da un giudice diverso da quello penale.Questo collegio condivide quest'ultimo indirizzo, e, quindi, reputautilizzabili, ai fini della prova del fatto in esse accertato, le decisioni irrevocabilipronunciate in un giudizio civile o amministrativo, fermo restando che le stessenon sono vincolanti per il giudice penale, ma debbono essere valutate a normadegli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen. e si deve osservare al riguardoche non appaiono decisivi, in senso contrario, né l'argomento testuale desuntodalla locuzione «sentenze divenute irrevocabili», né quello relativo all'asimmetriatra forme e regole di accertamento del processo penale e forme e regole diaccertamento del processo amministrativo.

Ciò perché, da una parte, il riferimentotestuale dell'art. 238-bis cod. proc. pen. alle «sentenze divenute irrevocabili» noncostituisce, di per sé, ostacolo difficilmente superabile, per la sola ragione per cuile sentenze civili o amministrative definitive vengono normalmente individuatemenzionandone il «passaggio in giudicato».

E invero appare pertinente, come giàprecisato da questa Corte, (Sez. 3, n. 17855 del 19/03/2019, cit.) la presenza diuna disposizione contenuta nel medesimo capo VII dello stesso titolo II dellostesso libro III del codice di procedura penale, quale è l'art. 236, che nell'indicarei documenti acquisibili ai fini del giudizio sulla personalità, richiama anche le«sentenze irrevocabili di qualunque giudice italiano»: l'impiego dell'aggettivoindefinito «qualunque» subito prima della parola «giudice» sembra chiaramenteindicare come, nel codice di procedura penale, proprio in tema di provadocumentale, la categoria dell'irrevocabilità sia riferibile anche a sentenze emesseda un giudice non penale.

Significativo è anche il dato per cui l'art. 3 cod. proc.pen., per le questioni sullo stato di famiglia o di cittadinanza, attribuisce «efficaciadi giudicato», testualmente, alla «sentenza irrevocabile del giudice civile».

Puòquindi riconoscersi che, nel linguaggio del codice di procedura penale, la categoriadella sentenza irrevocabile è riferibile anche a sentenze emesse da un giudicediverso da quello penale.Neppure appare risolutivo l'altro rilievo che evidenzia «le evidenti esostanziali asimmetrie in ordine alla valutazione della prova che caratterizzano idue diversi ordinamenti processuali».

Ciò perché, secondo la consolidatagiurisprudenza, anche la sentenza di patteggiamento può essere utilizzata a finiprobatori in altro procedimento penale, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen.(così, tra le tante, Sez. 5, n. 12344 del 05/12/2017, dep. 2018, , Rv. 272665-01,nonché Sez. 5, n. 7723 del 12/11/2014, dep. 2015, Rv. 264058-01); né puòvalorizzarsi, in contrario, che tale conclusione si fonda sull'equiparazione, ex art.445, comma 1-bis, cod. proc. pen., della sentenza di patteggiamento a quella dicondanna: è evidente la specificità della decisione di applicazione della pena surichiesta delle parti quanto a materiale istruttorio utilizzabile e a criteri divalutazione della prova.Inoltre, non può sfuggire l'importanza del combinato disposto di cui agliarticoli 3 e 479 cod. proc. pen., quest'ultimo con disposizione di carattere generaleperché non limitata a specifiche tipologie di questioni, laddove consentonoespressamente di utilizzare gli accertamenti compiuti in un processo civile oamministrativo ai fini della decisione dell'esistenza del reato.Un argomento, di tipo sistematico, favorevole all'utilizzabilità degliaccertamenti contenuti nelle sentenze civili o amministrative nel processo penale,sembra offerto proprio dalla disciplina posta dal predetto articolo 479 cod. proc.pen.Esso stabilisce, infatti, che - fuori dell'ipotesi in cui assumono rilievovicende concernenti lo stato o la capacità delle persone, disciplinata dall'art. 3 cod.proc. pen. - «qualora la decisione sull'esistenza del reato dipenda dalla risoluzionedi una controversia civile o amministrativa di particolare complessità, per la qualesia già in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice penale,se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa,può disporre la sospensione del dibattimento, fino a che la questione non sia statadecisa con sentenza passata in giudicato» : dunque il legislatore esplicitamentericonosce efficacia di accertamento a tutte le sentenze civili o amministrativepassate in giudicato, nell'ipotesi in cui sia stata disposta la sospensione delprocesso penale, ferme restando unicamente le condizioni costituite dallapendenza della lite in sede extra-penale e dalla mancata previsione, in relazionead essa, di disposizioni di legge contenenti «limitazioni alla prova della posizionesoggettiva controversa».

Va tuttavia precisato che per ragioni di coerenzadell'ordinamento occorre anche riconoscere che l'efficacia di accertamento allesentenze civili non può comunque essere limitata alla sola ipotesi in cui il giudicepenale abbia disposto la sospensione del processo, pena l'irragionevolezza di unorientamento contrario: la "discrezionalità" nel decidere se sospendere il giudizioed il presupposto della pendenza del procedimento civile o amministrativo sonoelementi che si spiegano entrambi compiutamente con l'esigenza di salvaguardarela ragionevole durata del processo penale, ma non attengono alla attitudine dellasentenza civile o amministrativa ad accertare fatti ai quali sono collegateconseguenze giuridiche.Del resto, secondo la stessa la giurisprudenza, in tema di sentenza civilel'efficacia di accertamento della stessa ove "irrevocabile", sulle questioniconcernenti lo stato o la capacità delle persone, si produce indipendentementedalla sospensione del processo penale (cfr., in argomento, specificamente, Sez. 6,n. 33326 del 20/06/2007, Rv. 237496-01).

In proposito, infatti, va consideratoche l'art. 3 cod. proc. pen., sebbene contempli una «efficacia di giudicato» adifferenza dell'art. 479 cod. proc. pen., prevede anch'esso la sospensione delprocesso penale come vicenda "facoltativa" e non "obbligatoria".

Si è anchespiegato con la decisione prima citata, in maniera condivisibile, che neppureappare dirimente, infine, il rilievo per cui, tra i casi di revisione, l'art. 630, comma1, lett. b), cod. proc. pen. contempla solo l'ipotesi della revocazione della sentenzadel giudice civile o amministrativo che abbia deciso una delle questioni previstedagli artt. 3 e 479 cod. proc. pen., e non anche l'ipotesi di revocazione di altrasentenza extra-penale.

L'art. 630, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., può essereletto nel senso che è ammessa la revisione della sentenza o del decreto penale dicondanna anche quando questa ponga il suo fondamento su una sentenza delgiudice civile o amministrativo, acquisita agli atti del processo penale, pur se nonvi sia stata sospensione di quest'ultimo (sull'ammissibilità della revisione ex art.630, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. anche in caso di mancata sospensione delprocesso penale cfr. Sez.

U, n. 19601 del 28/02/2008, Rv. 239399-01, sia pur intermini sintetici, e, ancor più decisamente, Sez. 5, n. 3670 del 05/02/1992, Rv.189788-01, dalla prima espressamente richiamata come conforme, nonché ladottrina assolutamente prevalente).3.

Va comunque ricordato che quale che sia l'indirizzo sulla portatadell'art. 238 bis cod. proc. pen. alla luce di quanto sopra esposto, esso non implicauna limitazione per il libero convincimento del giudice penale.

Invero, lagiurisprudenza, anche nel caso di acquisizione di sentenze definitive rese in altriprocedimenti penali, esclude l'esistenza di qualunque automatismo nelrecepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei giudizi contenuti nellemotivazioni di dette sentenze, dovendosi ritenere che il giudice penale conserviintegra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento eformulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (cfr., tra le varie, Sez. 1,n. 11140 del 15/12/12015, dep. 2016, Rv. 266338-01, e Sez. 1, n. 12595 del16/11/1998, Rv. 211768-01, nonché Sez. 2, n. 52589 del 06/07/2018,).Si tratta di conclusione applicabile a tutte le sentenze acquisite ex art.238-bis cod. proc. pen., e, quindi, anche nel caso queste siano sentenze emesseda giudici civili o amministrativi, coerente con la disciplina di cui agli artt. 2, 3 e479 cod. proc. pen: secondo il principio generale, fissato dall'art. 2 cod. proc. pen.,al giudice penale spetta il potere di risolvere autonomamente ogni questione dacui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito.

L'unica disposizioneche attribuisce espressamente «efficacia di giudicato» nel processo penale asentenze extra-penali è l'art. 3, comma 4, con riferimento alla «sentenzairrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia odi cittadinanza».

L'art. 479 cod. proc. pen., invece, non contiene una regolaanaloga, e, anzi, già la [OSCURATO:PERSONA] al Codice di Procedura Penale (p.191) osservava come la decisione emessa in sede civile o amministrativa, pur sepassata in giudicato, non dovrebbe ritenersi vincolante per il giudice penale, fermorestando, per quest'ultimo, il dovere di motivare le ragioni del suo diverso avviso.4.

L'accoglimento del principio in forza del quale le decisioni irrevocabilipronunciate in un giudizio civile o amministrativo sono utilizzabili dal giudicepenale ai fini della prova del fatto in esse accertato, anche se non sono vincolantiper lo stesso, ma debbono essere valutate a norma degli artt. 187 e 192, comma3, cod. proc. pen., consente le seguenti rilevazioni in ordine alla ordinanzaimpugnata, con riguardo innanzitutto al profilo preliminare della legittimazione deirichiedenti l'intervenuta concessione in sanatoria del 2020, in relazione allaintervenuta acquisizione o meno, prima della predetta domanda, delle opereabusive al patrimonio del comune.Se è legittima la presa in considerazione delle sentenza dei giudiciamministrativi di primo e secondo grado circa la ritenuta persistente legittimazionein esame, non altrettanto può dirsi in ordine alle modalità metodologiche direcepimento di tale conclusione.

La quale appare, alla luce di quanto riportato inordinanza, di tipo "automatico", nel senso che il giudice pare avere passivamenterecepito la predetta conclusione in virtù di un malinteso senso di vincolatività dellesentenze citate, in realtà insussistente per quanto sinora osservato, dovendosiribadire che ogni profilo contenuto in altra sentenza irrevocabile acquisita alprocedimento penale, tanto più, va aggiunto, se di portata eminentementeprocedurale - quale appare il tema della persistente legittimazione o meno deirichiedenti la sanatoria, a fronte di ordinanze comunali di demolizione chesarebbero rimaste inottemperate -, deve essere valutato a norma degli artt. 187e 192, comma 3, cod. proc. pen..

E tanto più se, come sembra, alla luce dellesentenze di questa Corte succedutesi sulla medesima vicenda qui in esame, lapersistenza della legittimazione sia stata rinvenuta dal giudice amministrativo inrelazione al requisito della trascrizione del provvedimento di acquisizione alpatrimonio comunale che, invece, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nonrileva ai fini della produzione dell’effetto acquisitivo, che questa Corte, conindirizzo ormai consolidato, e riscontrato di frequente ormai anche nellagiurisprudenza amministrativa, ricollega esclusivamente alla notifica dell’ordinecomunale di demolizione ed al decorso del termine di legge per ottemperare.Infatti (cfr. da ultimo Cass. Pen. Sez. 3, n. 17418 del 04/04/2023 Cc. (dep.27/04/2023 ) Rv. 284661 – 01) l'ingiustificata inottemperanza all'ordine didemolizione dell'opera abusiva e alla rimessione in pristino dello stato dei luoghientro novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire emessa dall'Autoritàamministrativa determina l'automatica acquisizione gratuita al patrimoniocomunale dell'opera e dell'area pertinente, indipendentemente dalla notificaall'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza.

Terminequest’ultimo, che ai sensi del novellato (con il cd.

D.L.

“salva Casa”) art. 31 comma3 ultima parte del DPR 380/01 “può essere prorogato con atto motivato delcomune fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei casi di serie ecomprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell'immobile all'epoca diadozione dell'ingiunzione o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagiosocio-economico, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine”.Tali norme fissano criteri, si noti bene, che devono guidare il giudicepenale nella valutazione delle prove funzionali all'accertamento finale dei fatti chepossano presiedere alla individuazione, per quanto qui di interesse, di reati ediliziovvero di presupposti di legittimazione funzionali alla domanda e al corrispondenterilascio di provvedimenti che possano risultare in contrasto con l'ordine didemolizione adottato, doverosamente, con la sentenza di condanna per l'abusoedilizio.

Non sfugga, infatti, che i richiamati artt. 187 e 192 cod. proc. pen.rientrano nel libro terzo, titolo primo, del codice di procedura penale, riguardantile disposizioni generali in tema di "prova", lasciandosi quindi inalterata l'autonomiadi valutazione giuridica dei fatti ritenuti provati.In altri termini, del tutto autonoma, e da elaborarsi quindi secondo gliindirizzi giurisprudenziali applicabili in questa sede penale, rimane la qualificazionegiuridica dei fatti così ricostruiti e appurati, tanto più ove possa emergere, cometalvolta accade, anche sui temi prima citati, una diversità di orientamento giuridicotra la sede giurisdizionale penale e quella amministrativa.Può concludersi in sintesi, che con specifico riferimento alla materiaedilizia, nei rapporti tra la decisione del giudice penale e l'eventuale giudicatoamministrativo, questo può rilevare in ordine alla valutazione della provariguardante la ricostruzione del fatto da svolgersi ai sensi degli artt. 187 e 192cod. proc. pen. ma senza che sia invece vincolante sul piano della qualificazionegiuridica di quanto in tal modo ricostruito.Sempre in tema di rapporti tra decisione del giudice penale e giudicato inparticolare amministrativo, occorre che si tenga conto altresì dei seguenti principi:la valutazione del giudice penale in ordine alla legittimità di un attoamministrativo, costituente il presupposto di un reato, non è preclusa da ungiudicato amministrativo formatosi all'esito di una controversia instaurata sullabase di documentazione incompleta, o comunque fondata su elementi di fattorappresentati in modo parziale o addirittura non veritiero, sempre che tali criticitàrisultino da dati obiettivi preesistenti e sconosciuti al giudice amministrativo,ovvero sopravvenuti alla formazione del giudicato. (Nella specie, relativa allaviolazione dell'art. 44 T.U.

Urb. contestata ad un imprenditore agricolo, la S.C. haritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva escluso la sussistenzadi una preclusione, da giudicato amministrativo, in ordine all'insufficienza delpatrimonio edilizio preesistente a soddisfare le esigenze abitative dell'imputato, inquanto tale requisito - presupposto essenziale per il legittimo rilascio del permessodi costruire in zona agricola - era stato valutato dal giudice amministrativo sullabase di una rappresentazione dei luoghi che, in sede penale, era risultata falsa).(Sez. 3, n. 31282 del 24/05/2017, Pg in proc. merelli e altri, Rv. 270276 – 01;Sez. 3, Sentenza n. 31282 del 24/05/2017 Ud. (dep. 22/06/2017 ) Rv. 270276 -01).Con riguardo al caso in esame, il giudice avrebbe dovuto allora analizzaree verificare, anche eventualmente alla luce di eventuali utili indicazionicircostanziali provenienti dalla sentenza irrevocabile del giudice amministrativo, idati di fatto inerenti le ordinanze comunali di demolizione, con riguardo all'oggetto,alla loro adozione, alla loro notifica, anche in rapporto all'epoca di presentazione- verificandone anche i profili soggettivi - della domanda di concessione insanatoria del 2020 e di ogni altra domanda significativa per la complessiva vicendain esame.Avrebbe quindi dovuto, all'esito, innanzitutto rilevare la effettiva novità omeno dei nuovi dati proposti dalla parte e su tale base qualificare in ogni caso ifatti, ricostruendoli e qualificandoli comunque, lo si ribadisce, secondo i principi eindirizzi giurisprudenziali di questa Corte, applicabili in concreto.Tra questi va ricordato il consolidato indirizzo per cui in tema di reatiedilizi, l'acquisizione dell'immobile abusivo al patrimonio comunale, previstadall'art. 31, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, presuppone la previaadozione dell'ingiunzione di demolizione da parte dell'autorità amministrativa, nonpotendo conseguire quale effetto dell'inottemperanza all'ordine di demolizioneimpartito, con la sentenza di condanna, dal giudice (Sez. 3, n. 39461 del23/10/2025, , Rv. 288990 - 01) E quanto ai presupposti procedurali per laconfigurabile acquisizione al patrimonio, va ricordato quello secondo il qualel'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione dell'opera abusiva e allarimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notificadell'ingiunzione a demolire emessa dall'Autorità amministrativa determinal'automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera e dell'areapertinente, indipendentemente dalla notifica all'interessato dell'accertamentoformale dell'inottemperanza. (Sez. 3, n. 17418 del 04/04/2023, Rv. 284661 - 01).Ancora, in tema di reati edilizi, l’inutile decorso del termine per l'esecuzionedell'ordine di demolizione determina l'acquisizione dell'opera al patrimoniocomunale, facendo venir meno l'interesse del condannato alla revoca osospensione dell'ordine, salvo che per l'esecuzione spontanea (non massimata,Cass.

Sez.

III n. 6750 del 19 febbraio 2026).Rileva altresì il principio, sempre in tema di demolizione, per cui da unaparte, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, commanono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio nel suo complesso,comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azionepenale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come undovere di "restitutio in integrum" dello stato dei luoghi e, come tale, non può nonavere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opereaccessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali siriversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione. (In applicazione delprincipio, la S.C. ha ritenuto che correttamente la Corte territoriale, in funzione digiudice dell'esecuzione, avesse respinto la richiesta, formulata dal proprietario delpiano primo di un edificio, di revoca o modifica dell'ordine di demolizione del pianoterreno, disposto con sentenza nei confronti del responsabile dell'abuso). (Sez. 3,n. 6049 del 27/09/2016, dep. 2017, Molinari, Rv. 268831 - 01); dall'altra, l'ordinedi demolizione conseguente alla sentenza di condanna, previsto dall'art. 31,comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur se relativo a interventi edilizi diprosecuzione o completamento di un pregresso abuso dichiarato estinto perprescrizione e in relazione al quale il precedente ordine demolitorio era statorevocato, deve comunque essere eseguito sull'immobile considerato nella suainterezza. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'intervenuta declaratoria diprescrizione non determina un giudicato favorevole all'imputato) (Sez. 3, n. 37245del 17/04/2024 Cc. (dep. 10/10/2024 ) Rv. 286887 - 01).

Di rilievo è anchequanto già da questa Corte statuito per cui5.

Riguardo alla ulteriore questione sollevata dal ricorrente,riguardante, in sostanza, la non sanabilità delle opere da demolire, in assenza dilegittimazione alla domanda e anche in relazione alla violazione della disciplina inmateria sismica, espressamente richiamata in ricorso come da sintesi sopraelaborata, va innanzitutto ribadito che le verifiche del giudice penale in materia diconsumazione di reati edilizi come anche della loro eventuale estinzione persanatoria, non implicano anche la potenziale "disapplicazione" degli eventuali titoliamministrativi intervenuti ab origine rispetto all'edificazione ovvero sopravvenutipoi "a sanatoria", bensì impongono un più ampio e complesso vaglio di conformitàdella fattispecie concreta rispetto ai requisiti urbanistici e/o di sanatoria stessa;cosicchè, l'esito negativo di tali accertamenti non determina, anche in presenza diprovvedimenti autorizzativi o di sanatoria rilasciati (tantomeno per silenzioassenso), la loro "disapplicazione", ma un più generale giudizio negativo sullasussistenza dei requisiti di legge per la realizzazione dell'opera o per la sua stessasanatoria.

Più di recente si è anche specificato che in materia edilizia, il giudicedell'esecuzione investito di un'istanza di revoca dell'ordine di demolizione ha ilpotere-dovere di verificare non solo la formale esistenza, ma anche la legittimitàsostanziale del titolo abilitativo in sanatoria.

Tale verifica deve riguardare il rispettodei requisiti di legge, inclusa la doppia conformità, e la corrispondenza tra quantoautorizzato e l'opera realizzata (Cass. Sez.

III n. 5053 del 9 febbraio 2026 nonmassimata).Nello specifico poi, ove non risultasse negativo il preliminare tema dellalegittimazione alla domanda di sanatoria, in sé risolutivo – in caso di rispostanegativa - di ogni questione ostativa alla esecuzione della demolizione, a frontedi opere acclaratamente abusive anche alla luce delle precedenti decisioni delgiudice dell'esecuzione sin qui intervenute, occorre ricordare non solo il dovere delgiudice penale circa la verifica dei requisiti di "doppia conformità" ex art. 36 delDPR 380/01, ma anche i limiti che incontra tale sanatoria , non da ultimo, sul pianosismico.

Si vuole ricordare, in altri termini, quanto stabilito da questa Corte, conprincipio di cui deve tenersi conto in sede di rinvio, per cui in tema di reati edilizi,il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanisticaed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momentodella presentazione della domanda di regolarizzazione (cd.

"doppia conformità"),richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguitein assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica. (Sez. 3, n. 2357del 14/12/2022, dep. 2023, Rv. 284058 - 01).

Sul punto si è più di recenteprecisato quanto segue: il rispetto del requisito della conformità delle opere siaalla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che aquella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione(cd.

"doppia conformità”), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire insanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nelcaso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimentodell'autorizzazione sismica (Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Rv.284058 - 01; Sez. 3, n. 14645 del 13/03/2024, non mass.; Sez. 3, n. 11999 del06/03/2024, non mass. sul punto; Sez. 3, n. 7720 del 30/03/2023, , non mass.).Tale principio deve essere esteso non solo alle opere di conglomeratocementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica realizzate inviolazione degli artt. 64, commi 2, 3 e 4, e 65 d.P.R. n. 380 del 2001 ma, più ingenerale, alle opere realizzate in violazione della "disciplina edilizia" vigente sia almomento della realizzazione dell'abuso che a quello della presentazione delladomanda di permesso di costruire in sanatoria.

Ciò per due motivi:(a) quanto alle opere in conglomerato cementizio e a struttura metallica,perché i reati di cui agli artt. 71 e 72 d.P.R. n. 380 del 2001 non sono, al pari diquelli che sanzionano l'abusiva realizzazione delle opere in zone sismiche, in alcunmodo sanabili (Sez. 3, n. 54707 del 13/11/2018, , Rv. 274212 - 01, che ha esclusoche il deposito "in sanatoria" degli elaborati progettuali estingua lacontravvenzione in materia di costruzioni in cemento armato, che punisce l'omessodeposito preventivo degli stessi; Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017, Rv. 270792 -01; Sez.

F, n. 44015 del 04/09/2014, Rv. 261099 - 01; Sez. 3, n. 11271 del17/02/2010, Rv. 246462 - 01);(B) perché, più in generale, la doppia conformità imposta dall'art. 36d.P.R. n. 380 del 2001 deve riguardare non solo la disciplina urbanistica, ma anchequella edilizia, dovendosi intendere per "disciplina edilizia" l'insieme delle normetecniche comprese nella parte seconda del d.P.R. n. 380 del 2001, quellecontenute nei regolamenti edilizi comunali di cui all'art. 4 d.P.R. n. 380 del 2001(che disciplinano, a loro volta, le modalità costruttive, con particolare riguardo alrispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza evivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi) e, più in generale, le normedi fonte primaria e/o secondaria che regolamentano, con efficacia cogente,l'attività costruttiva condizionando il rilascio del permesso di costruire (art. 12d.P.R. n. 380 del 2001), imponendo l'acquisizione, in fase istruttoria, non solo dei«documenti previsti dalla parte II» del d.P.R. n. 380 del 2001, ma anche delladichiarazione del progettista abilitato «che asseveri la conformità del progetto aglistrumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e allealtre normativa di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, inparticolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie,alle norme relative all'efficienza energetica» (art. 20, comma 1, d.P.R. n. 380,cit.).Per queste ragioni il permesso di costruire in sanatoria non può essererilasciato ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 se non ricorrono le medesimecondizioni che avrebbero consentito il rilascio del permesso di costruire a titolooriginario; altrimenti ragionando, limitando cioè la verifica della "doppiaconformità" alla sola disciplina urbanistica e negligendo la “conformità edilizia",l'abuso edilizio si imporrebbe come fatto compiuto assurdamente premiante nellaparte in cui esclude dalla sua legittimazione la compiuta verifica della conformitàdell'opera all'intera disciplina edilizia vigente sia al momento della suarealizzazione che a quello della presentazione della domanda di sanatoria.Si tratta di indirizzo seguito anche in sede giurisdizionale amministrativa,ove si è sostenuto che in materia edilizia, la sanzione demolitoria è legittimamenteirrogata per opere realizzate in zona sismica prive della preventiva autorizzazionedel Genio Civile, atteso che l’ordinamento vigente non ammette l’istituto della"sanatoria sismica" postuma, stante la natura fondamentale del controllopreventivo ex artt. 94 e 98 del d.P.R. n. 380/2001.

Tale carenza di nullaostasismico rende l'abuso insanabile e giustifica l'ordine di rimozione,indipendentemente dalla astratta riconducibilità dell’intervento al regime della DIAo della sanzione pecuniaria (TAR Lazio (LT) Sez.

I n. 199 del 6 marzo 2026).Decisione, quest'ultima, con cui si è ribadito il consolidato orientamentogiurisprudenziale anche amministrativo, secondo cui: 1) “l'istituto dellaautorizzazione sismica in sanatoria non è riconosciuto nel nostro ordinamento.

Inparticolare va osservato che l'art. 94 del D.P.R. n. 380 del 2001 persegue il finedi eseguire una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico ed èespressione di un principio fondamentale in materia di governo del territorio (cfr.ex multis, Cons.

Stato, VI, n. 9355/ 2024; T.A.

R. Sicilia, Catania, V, n.3981/2024); 2) “nel sistema introdotto dagli artt. 94 e ss., d.P.R. n. 380/2001,non è stato previsto il rilascio dell'autorizzazione sismica in sanatoria su istanzadel privato per opere edili già eseguite e assoggettate a controllo preventivo, anulla rilevando che il fatto sia accertato dagli uffici amministrativi o dagli organi dipolizia giudiziaria, ovvero che sia portato a conoscenza dell'ufficio tecnicoregionale per effetto di un'auto - denuncia di chi ne sia stato l'autore” (cfr. exmultis, T.A.R.

Campania, Napoli, VIII, n. 1347/2021; T.A.R.

Lazio, Latina, I, n.376/2020).Da quest’ultimo quadro giuridico emerge con evidenza il caratteremeramente marginale, estraneo al consolidato indirizzo sopra esposto, e privo diadeguati fondamenti giustificativi, della decisione della sezione IV di questa Corte(in motivazione Sez. 4 - , n. 11169 del 06/12/2024 Cc. (dep. 20/03/2025 ) Rv.287665 – 01), secondo la quale la considerazione che effettivamente il cd. reatosismico non prevede sanatoria e che non è possibile nessun effetto estintivo,derivandone da ciò l'impossibilità di ritenere sussistente il requisito della doppiaconformità, ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 1981, n. 380, in caso di violazioni delladisciplina sismica, non consentirebbe di ritenere automatica l'emissione dell'ordinedi abbattimento dell'immobile.

Ciò perché l'art. 98 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,dedica espressamente una disciplina speciale del procedimento penale per i reatiin materia di disciplina edilizia antisismica prevedendo in particolare, per ognigiudice, che in caso di condanna "ordina la demolizione delle opere o delle parti diesse costruite in difformità alle norme del presente capo o dei decretiinterministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le prescrizioninecessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativotermine." Tale ultima previsione, secondo il predetto indirizzo, sancirebbeun'alternativa all'ordine di demolizione di un immobile realizzato senza preventivaautorizzazione sismica ove venisse accertata ex post la sua conformità aiparametri imposti dalla normativa antisismica, sempre che venga garantita lastabilità e la sicurezza dell'opera, e consentendo eventualmente anche interventisuccessivi finalizzati a ricondurre l'immobile ad una conformità antisismicapostuma.

In tal modo, in particolare, la disposizione dell'art. 98 del DPR 380/01prima sintetizzata sarebbe applicabile anche in sede di esecuzione, eobbligherebbe il giudice ad una valutazione discrezionale tra due diversi esitiprocessuali: l'ordine anche parziale di demolizione, "ovvero" dettare le necessarieprescrizioni per conformare le opere entro un certo termine.

Da ciò la affermazioneper cui in materia di violazioni della normativa antisismica ai sensi dell'art. 98d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il giudice nel caso in cui ritenga l'assenza di doppiaconformità non potrebbe emettere automaticamente l'ordine di demolizione ma ètenuto a valutare se, previe acquisizioni tecniche che non siano già agli atti, ètecnicamente possibile conformare le opere alle prescrizioni antisismiche edeventualmente deve indicare con quali interventi necessari ed effettivamentepraticabili, se già non realizzati.Si tratta invero, di una tesi fuori sistema, atteso che innanzitutto essa nontiene conto nel carattere estremamente circoscritto al piano sismico, dellaprevisione dell’art. 98 citato comma 3, secondo cui “con il decreto o con lasentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti diesse costruite in difformità alle norme del presente capo o dei decretiinterministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le prescrizioninecessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativotermine”.In altri termini, il predetto comma 3 delimita esclusivamente l’ordine didemolizione conseguente ad opere realizzate “in difformità alle norme del presentecapo o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83” che quindi potrebberoessere in contrasto solo con la disciplina sismica e non con quella edilizia,implicando in tale caso un ordine di demolizione inerente il settore “sismico”ovvero “prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse,fissando il relativo termine”.

Al contrario, in caso di sussistenza anche dellaviolazione della disciplina edilizia e urbanistica in senso stretto, si impone ai sensidell’art. 31 del DPR 380/01 comma 9 l’ordine di demolizione in ordine al distintoreato ex art. 44 del medesimo DPR: “per le opere abusive di cui al presentearticolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44,ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimentieseguita”.Consegue, quindi, che in caso di opere abusive in rapporto non solo aprofili sismici ma anche a quelli edilizi e urbanistici, la assenza “ontologica” di“doppia conformità” in relazione al settore della disciplina anti-sismica oltre chedel conglomerato cementizio a struttura metallica, come in precedenzaevidenziato, determina non solo la inconfigurabilità della sanatoria ex art. 36 delDPR 380/01 ma anche la necessaria operatività della demolizione ex art. 31 delDPR 380/01.

Senza che la peculiare circoscritta e settoriale disciplina ex art. 98citato della demolizione inerente al profilo sismico possa porre nel nulla la suddettadisposizione di demolizione, che il giudice deve adottare ai sensi degli artt. 31 e44 del DPR 389/01.6.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che il ricorso debba essere accolto, e annullata la ordinanza impugnatacon rinvio per nuovo giudizio al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.Mannulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aVetere.[OSCURATO:PERSONA] il 25 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA] nata ad Arienzo il[OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la ordinanza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA];Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ladichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell’esecuzione adito nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] MariaRosaria per la revoca dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo, accoglievala predetta richiesta in ordine al predetto ordine n. 251/99.2. Avverso l’ordinanza sopra indicata, ha proposto ricorso perCassazione il pubblico ministero del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], conun unico motivo di impugnazione.3. Deduce il vizio di violazione di legge riguardo all’art. 31 comma 3del DPR 380/01 e 7 L. 47/1985.4. Si premette una cronistoria della vicenda complessiva, con unasentenza di condanna del 1994 per abuso edilizio intervenuta nei confronti di DeNuptiis [OSCURATO:PERSONA], una ingiunzione a demolire comunale del 13.12.1994notificata il 10.2.1995 all’interessata e rimasta inottemperata, un successivosequestro per ulteriori lavori del 1996, una seconda ingiunzione comunale ademolire notificata il 10.7.1996 all’interessata e rimasta inottemperata, il rilascio,in data 27.6.1997, di un provvedimento di condono n. 1215/97 e la successivaarchiviazione comunale di una domanda di concessione edilizia del 3 2 2011, euna successiva sentenza irrevocabile di condanna per la [OSCURATO:PERSONA] a fronte dellacreazione di un piano seminterrato. Condanna accompagnata da ordine didemolizione a fronte di lavori realizzati in base a concessione edilizia scaduta. Siavviava, quindi, la revoca di una concessione edilizia in sanatoria ossia di unprovvedimento di condono n. 1215/97 gia’ sopra citato, sul rilievo del suointervento accaduto successivamente alla intervenuta acquisizione dell’opera alpatrimonio comunale e altresì sull’ulteriore rilievo per cui sarebbe emersacontraddizione tra vari provvedimenti edilizi comunali rilasciati ( cfr. pag. 5 delricorso). Mancava altresì il collaudo statico.Seguivano procedure di esecuzione promosse per la revoca dell’ordine didemolizione, concluse con rigetto, trattandosi di un'opera non condonabile, eacquisita alla proprietà comunale. Nel 2023 si promuoveva altra procedura diesecuzione, conclusa anche essa con rigetto della richiesta di revoca dell’ordine didemolizione trattandosi di mera riproposizione della precedente istanza giàrespinta. Si aggiunge che in origine, negli anni ’90, era stata rilasciata concessioneper avviare i lavori in questione o almeno parte, e tuttavia scaduta. I lavorinonostante ciò sarebbero proseguiti, peraltro in difformità dal predetto titolo. Unaccertamento tecnico del novembre 1994 descriveva ancora una casa unifamiliarecomposta solo delle strutture portanti orizzontali e verticali e da una copertura.Casa articolata in piano seminterrato, rialzato e piano mansarda. Ulteriori opereavrebbero riguardato la struttura nella parte retrostante. Il condono intervenutopoi, con provvedimento citato n. 1215/97, non poteva rilasciarsi, secondo ilricorrente, perché le opere non erano state ultimate entro il termine di legge del31.12.1993. Da tutto ciò discenderebbe la totale abusività dell’opera.Al condono predetto sarebbero seguiti lavori ulteriori, semprerappresentati come abusivi dal ricorrente.In questo quadro si rinnova la rappresentazione di una intervenutaarchiviazione di una istanza di concessione edilizia prima già richiamata. E a fronteanche della inottemperanza agli ordini di demolizione, l'istanza di condono del[OSCURATO:DATA_NASCITA] non avrebbe potuto essere presentata considerandosi che dal maggio1995 il Comune sarebbe “intestatario dell’immobile”. E vi sarebbe anche unprovvedimento formale di acquisizione gratuita del 2019 previa revoca delcondono del 1997 prima citato e ricollegato, secondo il ricorso ( pag. 13), asentenza di questa Corte, sez. 3, n. 24346/2018.Segue un duplice richiamo giurisprudenziale in tema di delimitazione deirapporti tra giudicato amministrativo e giudizio del giudice penale.E si conclude ribadendo la critica all’intervenuta revoca dell’ordine didemolizione con la ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1, Appaiono pertinenti sia i richiami critici in tema di obbligo del giudicepenale di verificare il rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia vigente rispettoall'opera controversa, pur in presenza di formali provvedimenti amministrativiintegranti astrattamente titoli autorizzatori o sanatorie, sia quello inerente irapporti tra decisione del giudice penale e giudicato amministrativo, conparticolare riferimento anche alle precisazioni di questa Corte con riguardo allaanalisi, da parte del giudice penale, di altri giudicati, ai sensi degli artt. 187 e 192comma 3 cod. proc. pen. ( Cass. Pen. sez. III n. 31967 del 8.8.2024).2. Proprio partendo da tale ultima notazione, occorre precisare quantosegue. Deve innanzitutto chiarirsi la portata del giudicato relativo all'esercizio dialtre giurisdizioni, diverse da quella penale, nell'ambito del procedimento penale(cfr. anche in motivazione Sez. 3, n. 17855 del 19/03/2019, Rv. 275702 - 01).Rileva innanzitutto l'art. 238 bis cod. proc. pen per cui "fermo quantoprevisto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essereacquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degliarticoli 187 e 192 comma 3".In ordine alla predette previsione normativa si è ampiamente discettatocirca la sua portata. Con riferimento, in particolare, alla rilevanza del giudicatocivile nel procedimento penale si è richiamato proprio tale articolo per sostenerel'utilizzabilità e l'efficacia delle sentenze civili nel processo penale, e per trarre datale premessa la conclusione della vincolatività degli accertamenti in questecontenuti.All'opposto, si è sostenuto, secondo un consistente orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, e parte della dottrina, che l'utilizzo delle sentenzeirrevocabili, acquisite ai fini della prova dei fatti in esse accertati ex art. 238-biscod. proc. pen., riguarderebbe esclusivamente quelle rese in altro procedimentopenale e non anche quelle rese in un procedimento civile (cfr., tra le tante: Sez.5, n. 41796 del 17/06/2016, Rv. 268041-01; Sez. 5, n. 14042 del 04/03/2013,Rv. 254981-01; Sez. 4, n. 28529 del 26/06/2008, Rv. 240316-01). A sostegno ditale indirizzo si sono evidenziate, innanzitutto, sia «le evidenti e sostanzialiasimmetrie in ordine alla valutazione della prova che caratterizzano i due diversiordinamenti processuali», sia il dato letterale che fa riferimento alle sentenze«irrevocabili», termine, quest'ultimo, come tale da intendersi relativoesclusivamente a quelle penali, anche perché non evoca, si è osservato, il giudiziocivile, a differenza del precedente art 238 cod. proc. pen., con il quale fa sistema.Si osserva, inoltre, che la disciplina di cui agli artt. 2, comma 1, e 3, comma 4,cod. proc. pen. riconosce «al giudice penale una cognizione esclusiva su ogniquestione di fatto e di diritto da cui dipende la decisione, salvo che siadiversamente stabilito, attribuendosi solo alle decisioni irrevocabili del giudicecivile in materia di stato di famiglia e di cittadinanza efficacia di giudicato nelprocedimento penale». Si aggiunge, ancora, che, significativamente, facendoevidentemente riferimento agli attuali articoli 651 e ss. cod. proc. pen.,«l'ordinamento disciplin[a] l'efficacia del giudicato penale in altri giudizi, ma nonil contrario, e che la revisione della sentenza penale [è] prevista a seguito di ungiudicato civile, ma solo nel caso (art. 630, lett. b del codice di rito) di condannapronunziata a seguito di sentenza - riguardante le questioni di cui agli artt. 3 e479 c.p.p. - che sia stata successivamente revocata», con disposizione rimastaimmutata dopo l'introduzione dell'art. 238-bis cod. proc. pen.In ogni caso, anche parte della dottrina e alcune decisioni con cui siesclude la riferibilità della regola di cui all'art. 238-bis cod. proc. pen. alle sentenzecivili o amministrative passate in giudicato, ritengono comunque di riconoscere aqueste pronunce un’efficacia dimostrativa nel processo penale. In particolare, ingiurisprudenza si è osservato che, «ai fini della prova dei fatti in esse accertati, lesentenze rese da un'autorità giudiziaria diversa dal giudice penale, ancorchédefinitive, [...] una volta acquisite agli atti del dibattimento sono liberamentevalutabili ai fini della decisione» (in particolare, Sez. 5, n. n. 41796 del 2016, cit.).In dottrina, invece, il limite all'applicabilità della previsione di cui all'art. 238-biscod. proc. pen., in quanto «del tutto inspiegabile», è stato ritenuto suscettibile disuperamento mediante il ricorso alla categoria della prova atipica ex art. 189 cod.proc. pen.Al contrario non mancano decisioni di legittimità, e interventi di altra partedella dottrina, che ritengono acquisibili, a norma dell'art. 238-bis cod. proc. pen.,sentenze pronunciate da giudici diversi da quello penale, spesso precisandoespressamente che tali decisioni sono liberamente valutabili o comunque debbonoessere valutate a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen., ai finidella prova del fatto in esse accertato (così, in particolare: Sez. 3, n. 1628 del28/10/2015, dep. 2016, , Rv. 266328-01; Sez. 6, n. 10210 del 24/02/2011, Rv.249592-01; Sez. 3, n. 39358 del 24/09/2008, , Rv. 241038-01).Secondo tale orientamento, quindi, sentenze irrevocabili sono anchequelle pronunciate da un giudice diverso da quello penale.Questo collegio condivide quest'ultimo indirizzo, e, quindi, reputautilizzabili, ai fini della prova del fatto in esse accertato, le decisioni irrevocabilipronunciate in un giudizio civile o amministrativo, fermo restando che le stessenon sono vincolanti per il giudice penale, ma debbono essere valutate a normadegli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen. e si deve osservare al riguardoche non appaiono decisivi, in senso contrario, né l'argomento testuale desuntodalla locuzione «sentenze divenute irrevocabili», né quello relativo all'asimmetriatra forme e regole di accertamento del processo penale e forme e regole diaccertamento del processo amministrativo. Ciò perché, da una parte, il riferimentotestuale dell'art. 238-bis cod. proc. pen. alle «sentenze divenute irrevocabili» noncostituisce, di per sé, ostacolo difficilmente superabile, per la sola ragione per cuile sentenze civili o amministrative definitive vengono normalmente individuatemenzionandone il «passaggio in giudicato». E invero appare pertinente, come giàprecisato da questa Corte, (Sez. 3, n. 17855 del 19/03/2019, cit.) la presenza diuna disposizione contenuta nel medesimo capo VII dello stesso titolo II dellostesso libro III del codice di procedura penale, quale è l'art. 236, che nell'indicarei documenti acquisibili ai fini del giudizio sulla personalità, richiama anche le«sentenze irrevocabili di qualunque giudice italiano»: l'impiego dell'aggettivoindefinito «qualunque» subito prima della parola «giudice» sembra chiaramenteindicare come, nel codice di procedura penale, proprio in tema di provadocumentale, la categoria dell'irrevocabilità sia riferibile anche a sentenze emesseda un giudice non penale. Significativo è anche il dato per cui l'art. 3 cod. proc.pen., per le questioni sullo stato di famiglia o di cittadinanza, attribuisce «efficaciadi giudicato», testualmente, alla «sentenza irrevocabile del giudice civile». Puòquindi riconoscersi che, nel linguaggio del codice di procedura penale, la categoriadella sentenza irrevocabile è riferibile anche a sentenze emesse da un giudicediverso da quello penale.Neppure appare risolutivo l'altro rilievo che evidenzia «le evidenti esostanziali asimmetrie in ordine alla valutazione della prova che caratterizzano idue diversi ordinamenti processuali». Ciò perché, secondo la consolidatagiurisprudenza, anche la sentenza di patteggiamento può essere utilizzata a finiprobatori in altro procedimento penale, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen.(così, tra le tante, Sez. 5, n. 12344 del 05/12/2017, dep. 2018, , Rv. 272665-01,nonché Sez. 5, n. 7723 del 12/11/2014, dep. 2015, Rv. 264058-01); né puòvalorizzarsi, in contrario, che tale conclusione si fonda sull'equiparazione, ex art.445, comma 1-bis, cod. proc. pen., della sentenza di patteggiamento a quella dicondanna: è evidente la specificità della decisione di applicazione della pena surichiesta delle parti quanto a materiale istruttorio utilizzabile e a criteri divalutazione della prova.Inoltre, non può sfuggire l'importanza del combinato disposto di cui agliarticoli 3 e 479 cod. proc. pen., quest'ultimo con disposizione di carattere generaleperché non limitata a specifiche tipologie di questioni, laddove consentonoespressamente di utilizzare gli accertamenti compiuti in un processo civile oamministrativo ai fini della decisione dell'esistenza del reato.Un argomento, di tipo sistematico, favorevole all'utilizzabilità degliaccertamenti contenuti nelle sentenze civili o amministrative nel processo penale,sembra offerto proprio dalla disciplina posta dal predetto articolo 479 cod. proc.pen.Esso stabilisce, infatti, che - fuori dell'ipotesi in cui assumono rilievovicende concernenti lo stato o la capacità delle persone, disciplinata dall'art. 3 cod.proc. pen. - «qualora la decisione sull'esistenza del reato dipenda dalla risoluzionedi una controversia civile o amministrativa di particolare complessità, per la qualesia già in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice penale,se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa,può disporre la sospensione del dibattimento, fino a che la questione non sia statadecisa con sentenza passata in giudicato» : dunque il legislatore esplicitamentericonosce efficacia di accertamento a tutte le sentenze civili o amministrativepassate in giudicato, nell'ipotesi in cui sia stata disposta la sospensione delprocesso penale, ferme restando unicamente le condizioni costituite dallapendenza della lite in sede extra-penale e dalla mancata previsione, in relazionead essa, di disposizioni di legge contenenti «limitazioni alla prova della posizionesoggettiva controversa». Va tuttavia precisato che per ragioni di coerenzadell'ordinamento occorre anche riconoscere che l'efficacia di accertamento allesentenze civili non può comunque essere limitata alla sola ipotesi in cui il giudicepenale abbia disposto la sospensione del processo, pena l'irragionevolezza di unorientamento contrario: la "discrezionalità" nel decidere se sospendere il giudizioed il presupposto della pendenza del procedimento civile o amministrativo sonoelementi che si spiegano entrambi compiutamente con l'esigenza di salvaguardarela ragionevole durata del processo penale, ma non attengono alla attitudine dellasentenza civile o amministrativa ad accertare fatti ai quali sono collegateconseguenze giuridiche.Del resto, secondo la stessa la giurisprudenza, in tema di sentenza civilel'efficacia di accertamento della stessa ove "irrevocabile", sulle questioniconcernenti lo stato o la capacità delle persone, si produce indipendentementedalla sospensione del processo penale (cfr., in argomento, specificamente, Sez. 6,n. 33326 del 20/06/2007, Rv. 237496-01). In proposito, infatti, va consideratoche l'art. 3 cod. proc. pen., sebbene contempli una «efficacia di giudicato» adifferenza dell'art. 479 cod. proc. pen., prevede anch'esso la sospensione delprocesso penale come vicenda "facoltativa" e non "obbligatoria". Si è anchespiegato con la decisione prima citata, in maniera condivisibile, che neppureappare dirimente, infine, il rilievo per cui, tra i casi di revisione, l'art. 630, comma1, lett. b), cod. proc. pen. contempla solo l'ipotesi della revocazione della sentenzadel giudice civile o amministrativo che abbia deciso una delle questioni previstedagli artt. 3 e 479 cod. proc. pen., e non anche l'ipotesi di revocazione di altrasentenza extra-penale. L'art. 630, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., può essereletto nel senso che è ammessa la revisione della sentenza o del decreto penale dicondanna anche quando questa ponga il suo fondamento su una sentenza delgiudice civile o amministrativo, acquisita agli atti del processo penale, pur se nonvi sia stata sospensione di quest'ultimo (sull'ammissibilità della revisione ex art.630, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. anche in caso di mancata sospensione delprocesso penale cfr. Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Rv. 239399-01, sia pur intermini sintetici, e, ancor più decisamente, Sez. 5, n. 3670 del 05/02/1992, Rv.189788-01, dalla prima espressamente richiamata come conforme, nonché ladottrina assolutamente prevalente).3. Va comunque ricordato che quale che sia l'indirizzo sulla portatadell'art. 238 bis cod. proc. pen. alla luce di quanto sopra esposto, esso non implicauna limitazione per il libero convincimento del giudice penale. Invero, lagiurisprudenza, anche nel caso di acquisizione di sentenze definitive rese in altriprocedimenti penali, esclude l'esistenza di qualunque automatismo nelrecepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei giudizi contenuti nellemotivazioni di dette sentenze, dovendosi ritenere che il giudice penale conserviintegra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento eformulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (cfr., tra le varie, Sez. 1,n. 11140 del 15/12/12015, dep. 2016, Rv. 266338-01, e Sez. 1, n. 12595 del16/11/1998, Rv. 211768-01, nonché Sez. 2, n. 52589 del 06/07/2018,).Si tratta di conclusione applicabile a tutte le sentenze acquisite ex art.238-bis cod. proc. pen., e, quindi, anche nel caso queste siano sentenze emesseda giudici civili o amministrativi, coerente con la disciplina di cui agli artt. 2, 3 e479 cod. proc. pen: secondo il principio generale, fissato dall'art. 2 cod. proc. pen.,al giudice penale spetta il potere di risolvere autonomamente ogni questione dacui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito. L'unica disposizioneche attribuisce espressamente «efficacia di giudicato» nel processo penale asentenze extra-penali è l'art. 3, comma 4, con riferimento alla «sentenzairrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia odi cittadinanza». L'art. 479 cod. proc. pen., invece, non contiene una regolaanaloga, e, anzi, già la [OSCURATO:PERSONA] al Codice di Procedura Penale (p.191) osservava come la decisione emessa in sede civile o amministrativa, pur sepassata in giudicato, non dovrebbe ritenersi vincolante per il giudice penale, fermorestando, per quest'ultimo, il dovere di motivare le ragioni del suo diverso avviso.4. L'accoglimento del principio in forza del quale le decisioni irrevocabilipronunciate in un giudizio civile o amministrativo sono utilizzabili dal giudicepenale ai fini della prova del fatto in esse accertato, anche se non sono vincolantiper lo stesso, ma debbono essere valutate a norma degli artt. 187 e 192, comma3, cod. proc. pen., consente le seguenti rilevazioni in ordine alla ordinanzaimpugnata, con riguardo innanzitutto al profilo preliminare della legittimazione deirichiedenti l'intervenuta concessione in sanatoria del 2020, in relazione allaintervenuta acquisizione o meno, prima della predetta domanda, delle opereabusive al patrimonio del comune.Se è legittima la presa in considerazione delle sentenza dei giudiciamministrativi di primo e secondo grado circa la ritenuta persistente legittimazionein esame, non altrettanto può dirsi in ordine alle modalità metodologiche direcepimento di tale conclusione. La quale appare, alla luce di quanto riportato inordinanza, di tipo "automatico", nel senso che il giudice pare avere passivamenterecepito la predetta conclusione in virtù di un malinteso senso di vincolatività dellesentenze citate, in realtà insussistente per quanto sinora osservato, dovendosiribadire che ogni profilo contenuto in altra sentenza irrevocabile acquisita alprocedimento penale, tanto più, va aggiunto, se di portata eminentementeprocedurale - quale appare il tema della persistente legittimazione o meno deirichiedenti la sanatoria, a fronte di ordinanze comunali di demolizione chesarebbero rimaste inottemperate -, deve essere valutato a norma degli artt. 187e 192, comma 3, cod. proc. pen.. E tanto più se, come sembra, alla luce dellesentenze di questa Corte succedutesi sulla medesima vicenda qui in esame, lapersistenza della legittimazione sia stata rinvenuta dal giudice amministrativo inrelazione al requisito della trascrizione del provvedimento di acquisizione alpatrimonio comunale che, invece, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nonrileva ai fini della produzione dell’effetto acquisitivo, che questa Corte, conindirizzo ormai consolidato, e riscontrato di frequente ormai anche nellagiurisprudenza amministrativa, ricollega esclusivamente alla notifica dell’ordinecomunale di demolizione ed al decorso del termine di legge per ottemperare.Infatti (cfr. da ultimo Cass. Pen. Sez. 3, n. 17418 del 04/04/2023 Cc. (dep.27/04/2023 ) Rv. 284661 – 01) l'ingiustificata inottemperanza all'ordine didemolizione dell'opera abusiva e alla rimessione in pristino dello stato dei luoghientro novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire emessa dall'Autoritàamministrativa determina l'automatica acquisizione gratuita al patrimoniocomunale dell'opera e dell'area pertinente, indipendentemente dalla notificaall'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza. Terminequest’ultimo, che ai sensi del novellato (con il cd. D.L. “salva Casa”) art. 31 comma3 ultima parte del DPR 380/01 “può essere prorogato con atto motivato delcomune fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei casi di serie ecomprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell'immobile all'epoca diadozione dell'ingiunzione o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagiosocio-economico, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine”.Tali norme fissano criteri, si noti bene, che devono guidare il giudicepenale nella valutazione delle prove funzionali all'accertamento finale dei fatti chepossano presiedere alla individuazione, per quanto qui di interesse, di reati ediliziovvero di presupposti di legittimazione funzionali alla domanda e al corrispondenterilascio di provvedimenti che possano risultare in contrasto con l'ordine didemolizione adottato, doverosamente, con la sentenza di condanna per l'abusoedilizio. Non sfugga, infatti, che i richiamati artt. 187 e 192 cod. proc. pen.rientrano nel libro terzo, titolo primo, del codice di procedura penale, riguardantile disposizioni generali in tema di "prova", lasciandosi quindi inalterata l'autonomiadi valutazione giuridica dei fatti ritenuti provati.In altri termini, del tutto autonoma, e da elaborarsi quindi secondo gliindirizzi giurisprudenziali applicabili in questa sede penale, rimane la qualificazionegiuridica dei fatti così ricostruiti e appurati, tanto più ove possa emergere, cometalvolta accade, anche sui temi prima citati, una diversità di orientamento giuridicotra la sede giurisdizionale penale e quella amministrativa.Può concludersi in sintesi, che con specifico riferimento alla materiaedilizia, nei rapporti tra la decisione del giudice penale e l'eventuale giudicatoamministrativo, questo può rilevare in ordine alla valutazione della provariguardante la ricostruzione del fatto da svolgersi ai sensi degli artt. 187 e 192cod. proc. pen. ma senza che sia invece vincolante sul piano della qualificazionegiuridica di quanto in tal modo ricostruito.Sempre in tema di rapporti tra decisione del giudice penale e giudicato inparticolare amministrativo, occorre che si tenga conto altresì dei seguenti principi:la valutazione del giudice penale in ordine alla legittimità di un attoamministrativo, costituente il presupposto di un reato, non è preclusa da ungiudicato amministrativo formatosi all'esito di una controversia instaurata sullabase di documentazione incompleta, o comunque fondata su elementi di fattorappresentati in modo parziale o addirittura non veritiero, sempre che tali criticitàrisultino da dati obiettivi preesistenti e sconosciuti al giudice amministrativo,ovvero sopravvenuti alla formazione del giudicato. (Nella specie, relativa allaviolazione dell'art. 44 T.U. Urb. contestata ad un imprenditore agricolo, la S.C. haritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva escluso la sussistenzadi una preclusione, da giudicato amministrativo, in ordine all'insufficienza delpatrimonio edilizio preesistente a soddisfare le esigenze abitative dell'imputato, inquanto tale requisito - presupposto essenziale per il legittimo rilascio del permessodi costruire in zona agricola - era stato valutato dal giudice amministrativo sullabase di una rappresentazione dei luoghi che, in sede penale, era risultata falsa).(Sez. 3, n. 31282 del 24/05/2017, Pg in proc. merelli e altri, Rv. 270276 – 01;Sez. 3, Sentenza n. 31282 del 24/05/2017 Ud. (dep. 22/06/2017 ) Rv. 270276 -01).Con riguardo al caso in esame, il giudice avrebbe dovuto allora analizzaree verificare, anche eventualmente alla luce di eventuali utili indicazionicircostanziali provenienti dalla sentenza irrevocabile del giudice amministrativo, idati di fatto inerenti le ordinanze comunali di demolizione, con riguardo all'oggetto,alla loro adozione, alla loro notifica, anche in rapporto all'epoca di presentazione- verificandone anche i profili soggettivi - della domanda di concessione insanatoria del 2020 e di ogni altra domanda significativa per la complessiva vicendain esame.Avrebbe quindi dovuto, all'esito, innanzitutto rilevare la effettiva novità omeno dei nuovi dati proposti dalla parte e su tale base qualificare in ogni caso ifatti, ricostruendoli e qualificandoli comunque, lo si ribadisce, secondo i principi eindirizzi giurisprudenziali di questa Corte, applicabili in concreto.Tra questi va ricordato il consolidato indirizzo per cui in tema di reatiedilizi, l'acquisizione dell'immobile abusivo al patrimonio comunale, previstadall'art. 31, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, presuppone la previaadozione dell'ingiunzione di demolizione da parte dell'autorità amministrativa, nonpotendo conseguire quale effetto dell'inottemperanza all'ordine di demolizioneimpartito, con la sentenza di condanna, dal giudice (Sez. 3, n. 39461 del23/10/2025, , Rv. 288990 - 01) E quanto ai presupposti procedurali per laconfigurabile acquisizione al patrimonio, va ricordato quello secondo il qualel'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione dell'opera abusiva e allarimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notificadell'ingiunzione a demolire emessa dall'Autorità amministrativa determinal'automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera e dell'areapertinente, indipendentemente dalla notifica all'interessato dell'accertamentoformale dell'inottemperanza. (Sez. 3, n. 17418 del 04/04/2023, Rv. 284661 - 01).Ancora, in tema di reati edilizi, l’inutile decorso del termine per l'esecuzionedell'ordine di demolizione determina l'acquisizione dell'opera al patrimoniocomunale, facendo venir meno l'interesse del condannato alla revoca osospensione dell'ordine, salvo che per l'esecuzione spontanea (non massimata,Cass. Sez. III n. 6750 del 19 febbraio 2026).Rileva altresì il principio, sempre in tema di demolizione, per cui da unaparte, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, commanono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio nel suo complesso,comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azionepenale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come undovere di "restitutio in integrum" dello stato dei luoghi e, come tale, non può nonavere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opereaccessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali siriversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione. (In applicazione delprincipio, la S.C. ha ritenuto che correttamente la Corte territoriale, in funzione digiudice dell'esecuzione, avesse respinto la richiesta, formulata dal proprietario delpiano primo di un edificio, di revoca o modifica dell'ordine di demolizione del pianoterreno, disposto con sentenza nei confronti del responsabile dell'abuso). (Sez. 3,n. 6049 del 27/09/2016, dep. 2017, Molinari, Rv. 268831 - 01); dall'altra, l'ordinedi demolizione conseguente alla sentenza di condanna, previsto dall'art. 31,comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur se relativo a interventi edilizi diprosecuzione o completamento di un pregresso abuso dichiarato estinto perprescrizione e in relazione al quale il precedente ordine demolitorio era statorevocato, deve comunque essere eseguito sull'immobile considerato nella suainterezza. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'intervenuta declaratoria diprescrizione non determina un giudicato favorevole all'imputato) (Sez. 3, n. 37245del 17/04/2024 Cc. (dep. 10/10/2024 ) Rv. 286887 - 01). Di rilievo è anchequanto già da questa Corte statuito per cui5. Riguardo alla ulteriore questione sollevata dal ricorrente,riguardante, in sostanza, la non sanabilità delle opere da demolire, in assenza dilegittimazione alla domanda e anche in relazione alla violazione della disciplina inmateria sismica, espressamente richiamata in ricorso come da sintesi sopraelaborata, va innanzitutto ribadito che le verifiche del giudice penale in materia diconsumazione di reati edilizi come anche della loro eventuale estinzione persanatoria, non implicano anche la potenziale "disapplicazione" degli eventuali titoliamministrativi intervenuti ab origine rispetto all'edificazione ovvero sopravvenutipoi "a sanatoria", bensì impongono un più ampio e complesso vaglio di conformitàdella fattispecie concreta rispetto ai requisiti urbanistici e/o di sanatoria stessa;cosicchè, l'esito negativo di tali accertamenti non determina, anche in presenza diprovvedimenti autorizzativi o di sanatoria rilasciati (tantomeno per silenzioassenso), la loro "disapplicazione", ma un più generale giudizio negativo sullasussistenza dei requisiti di legge per la realizzazione dell'opera o per la sua stessasanatoria. Più di recente si è anche specificato che in materia edilizia, il giudicedell'esecuzione investito di un'istanza di revoca dell'ordine di demolizione ha ilpotere-dovere di verificare non solo la formale esistenza, ma anche la legittimitàsostanziale del titolo abilitativo in sanatoria. Tale verifica deve riguardare il rispettodei requisiti di legge, inclusa la doppia conformità, e la corrispondenza tra quantoautorizzato e l'opera realizzata (Cass. Sez. III n. 5053 del 9 febbraio 2026 nonmassimata).Nello specifico poi, ove non risultasse negativo il preliminare tema dellalegittimazione alla domanda di sanatoria, in sé risolutivo – in caso di rispostanegativa - di ogni questione ostativa alla esecuzione della demolizione, a frontedi opere acclaratamente abusive anche alla luce delle precedenti decisioni delgiudice dell'esecuzione sin qui intervenute, occorre ricordare non solo il dovere delgiudice penale circa la verifica dei requisiti di "doppia conformità" ex art. 36 delDPR 380/01, ma anche i limiti che incontra tale sanatoria , non da ultimo, sul pianosismico. Si vuole ricordare, in altri termini, quanto stabilito da questa Corte, conprincipio di cui deve tenersi conto in sede di rinvio, per cui in tema di reati edilizi,il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanisticaed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momentodella presentazione della domanda di regolarizzazione (cd. "doppia conformità"),richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguitein assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica. (Sez. 3, n. 2357del 14/12/2022, dep. 2023, Rv. 284058 - 01). Sul punto si è più di recenteprecisato quanto segue: il rispetto del requisito della conformità delle opere siaalla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che aquella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione(cd. "doppia conformità”), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire insanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nelcaso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimentodell'autorizzazione sismica (Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Rv.284058 - 01; Sez. 3, n. 14645 del 13/03/2024, non mass.; Sez. 3, n. 11999 del06/03/2024, non mass. sul punto; Sez. 3, n. 7720 del 30/03/2023, , non mass.).Tale principio deve essere esteso non solo alle opere di conglomeratocementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica realizzate inviolazione degli artt. 64, commi 2, 3 e 4, e 65 d.P.R. n. 380 del 2001 ma, più ingenerale, alle opere realizzate in violazione della "disciplina edilizia" vigente sia almomento della realizzazione dell'abuso che a quello della presentazione delladomanda di permesso di costruire in sanatoria. Ciò per due motivi:(a) quanto alle opere in conglomerato cementizio e a struttura metallica,perché i reati di cui agli artt. 71 e 72 d.P.R. n. 380 del 2001 non sono, al pari diquelli che sanzionano l'abusiva realizzazione delle opere in zone sismiche, in alcunmodo sanabili (Sez. 3, n. 54707 del 13/11/2018, , Rv. 274212 - 01, che ha esclusoche il deposito "in sanatoria" degli elaborati progettuali estingua lacontravvenzione in materia di costruzioni in cemento armato, che punisce l'omessodeposito preventivo degli stessi; Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017, Rv. 270792 -01; Sez. F, n. 44015 del 04/09/2014, Rv. 261099 - 01; Sez. 3, n. 11271 del17/02/2010, Rv. 246462 - 01);(B) perché, più in generale, la doppia conformità imposta dall'art. 36d.P.R. n. 380 del 2001 deve riguardare non solo la disciplina urbanistica, ma anchequella edilizia, dovendosi intendere per "disciplina edilizia" l'insieme delle normetecniche comprese nella parte seconda del d.P.R. n. 380 del 2001, quellecontenute nei regolamenti edilizi comunali di cui all'art. 4 d.P.R. n. 380 del 2001(che disciplinano, a loro volta, le modalità costruttive, con particolare riguardo alrispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza evivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi) e, più in generale, le normedi fonte primaria e/o secondaria che regolamentano, con efficacia cogente,l'attività costruttiva condizionando il rilascio del permesso di costruire (art. 12d.P.R. n. 380 del 2001), imponendo l'acquisizione, in fase istruttoria, non solo dei«documenti previsti dalla parte II» del d.P.R. n. 380 del 2001, ma anche delladichiarazione del progettista abilitato «che asseveri la conformità del progetto aglistrumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e allealtre normativa di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, inparticolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie,alle norme relative all'efficienza energetica» (art. 20, comma 1, d.P.R. n. 380,cit.).Per queste ragioni il permesso di costruire in sanatoria non può essererilasciato ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 se non ricorrono le medesimecondizioni che avrebbero consentito il rilascio del permesso di costruire a titolooriginario; altrimenti ragionando, limitando cioè la verifica della "doppiaconformità" alla sola disciplina urbanistica e negligendo la “conformità edilizia",l'abuso edilizio si imporrebbe come fatto compiuto assurdamente premiante nellaparte in cui esclude dalla sua legittimazione la compiuta verifica della conformitàdell'opera all'intera disciplina edilizia vigente sia al momento della suarealizzazione che a quello della presentazione della domanda di sanatoria.Si tratta di indirizzo seguito anche in sede giurisdizionale amministrativa,ove si è sostenuto che in materia edilizia, la sanzione demolitoria è legittimamenteirrogata per opere realizzate in zona sismica prive della preventiva autorizzazionedel Genio Civile, atteso che l’ordinamento vigente non ammette l’istituto della"sanatoria sismica" postuma, stante la natura fondamentale del controllopreventivo ex artt. 94 e 98 del d.P.R. n. 380/2001. Tale carenza di nullaostasismico rende l'abuso insanabile e giustifica l'ordine di rimozione,indipendentemente dalla astratta riconducibilità dell’intervento al regime della DIAo della sanzione pecuniaria (TAR Lazio (LT) Sez. I n. 199 del 6 marzo 2026).Decisione, quest'ultima, con cui si è ribadito il consolidato orientamentogiurisprudenziale anche amministrativo, secondo cui: 1) “l'istituto dellaautorizzazione sismica in sanatoria non è riconosciuto nel nostro ordinamento. Inparticolare va osservato che l'art. 94 del D.P.R. n. 380 del 2001 persegue il finedi eseguire una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico ed èespressione di un principio fondamentale in materia di governo del territorio (cfr.ex multis, Cons. Stato, VI, n. 9355/ 2024; T.A. R. Sicilia, Catania, V, n.3981/2024); 2) “nel sistema introdotto dagli artt. 94 e ss., d.P.R. n. 380/2001,non è stato previsto il rilascio dell'autorizzazione sismica in sanatoria su istanzadel privato per opere edili già eseguite e assoggettate a controllo preventivo, anulla rilevando che il fatto sia accertato dagli uffici amministrativi o dagli organi dipolizia giudiziaria, ovvero che sia portato a conoscenza dell'ufficio tecnicoregionale per effetto di un'auto - denuncia di chi ne sia stato l'autore” (cfr. exmultis, T.A.R. Campania, Napoli, VIII, n. 1347/2021; T.A.R. Lazio, Latina, I, n.376/2020).Da quest’ultimo quadro giuridico emerge con evidenza il caratteremeramente marginale, estraneo al consolidato indirizzo sopra esposto, e privo diadeguati fondamenti giustificativi, della decisione della sezione IV di questa Corte(in motivazione Sez. 4 - , n. 11169 del 06/12/2024 Cc. (dep. 20/03/2025 ) Rv.287665 – 01), secondo la quale la considerazione che effettivamente il cd. reatosismico non prevede sanatoria e che non è possibile nessun effetto estintivo,derivandone da ciò l'impossibilità di ritenere sussistente il requisito della doppiaconformità, ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 1981, n. 380, in caso di violazioni delladisciplina sismica, non consentirebbe di ritenere automatica l'emissione dell'ordinedi abbattimento dell'immobile. Ciò perché l'art. 98 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,dedica espressamente una disciplina speciale del procedimento penale per i reatiin materia di disciplina edilizia antisismica prevedendo in particolare, per ognigiudice, che in caso di condanna "ordina la demolizione delle opere o delle parti diesse costruite in difformità alle norme del presente capo o dei decretiinterministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le prescrizioninecessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativotermine." Tale ultima previsione, secondo il predetto indirizzo, sancirebbeun'alternativa all'ordine di demolizione di un immobile realizzato senza preventivaautorizzazione sismica ove venisse accertata ex post la sua conformità aiparametri imposti dalla normativa antisismica, sempre che venga garantita lastabilità e la sicurezza dell'opera, e consentendo eventualmente anche interventisuccessivi finalizzati a ricondurre l'immobile ad una conformità antisismicapostuma. In tal modo, in particolare, la disposizione dell'art. 98 del DPR 380/01prima sintetizzata sarebbe applicabile anche in sede di esecuzione, eobbligherebbe il giudice ad una valutazione discrezionale tra due diversi esitiprocessuali: l'ordine anche parziale di demolizione, "ovvero" dettare le necessarieprescrizioni per conformare le opere entro un certo termine. Da ciò la affermazioneper cui in materia di violazioni della normativa antisismica ai sensi dell'art. 98d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il giudice nel caso in cui ritenga l'assenza di doppiaconformità non potrebbe emettere automaticamente l'ordine di demolizione ma ètenuto a valutare se, previe acquisizioni tecniche che non siano già agli atti, ètecnicamente possibile conformare le opere alle prescrizioni antisismiche edeventualmente deve indicare con quali interventi necessari ed effettivamentepraticabili, se già non realizzati.Si tratta invero, di una tesi fuori sistema, atteso che innanzitutto essa nontiene conto nel carattere estremamente circoscritto al piano sismico, dellaprevisione dell’art. 98 citato comma 3, secondo cui “con il decreto o con lasentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti diesse costruite in difformità alle norme del presente capo o dei decretiinterministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le prescrizioninecessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativotermine”.In altri termini, il predetto comma 3 delimita esclusivamente l’ordine didemolizione conseguente ad opere realizzate “in difformità alle norme del presentecapo o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83” che quindi potrebberoessere in contrasto solo con la disciplina sismica e non con quella edilizia,implicando in tale caso un ordine di demolizione inerente il settore “sismico”ovvero “prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse,fissando il relativo termine”. Al contrario, in caso di sussistenza anche dellaviolazione della disciplina edilizia e urbanistica in senso stretto, si impone ai sensidell’art. 31 del DPR 380/01 comma 9 l’ordine di demolizione in ordine al distintoreato ex art. 44 del medesimo DPR: “per le opere abusive di cui al presentearticolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44,ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimentieseguita”.Consegue, quindi, che in caso di opere abusive in rapporto non solo aprofili sismici ma anche a quelli edilizi e urbanistici, la assenza “ontologica” di“doppia conformità” in relazione al settore della disciplina anti-sismica oltre chedel conglomerato cementizio a struttura metallica, come in precedenzaevidenziato, determina non solo la inconfigurabilità della sanatoria ex art. 36 delDPR 380/01 ma anche la necessaria operatività della demolizione ex art. 31 delDPR 380/01. Senza che la peculiare circoscritta e settoriale disciplina ex art. 98citato della demolizione inerente al profilo sismico possa porre nel nulla la suddettadisposizione di demolizione, che il giudice deve adottare ai sensi degli artt. 31 e44 del DPR 389/01.6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che il ricorso debba essere accolto, e annullata la ordinanza impugnatacon rinvio per nuovo giudizio al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.Mannulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aVetere.[OSCURATO:PERSONA] il 25 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12734/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris