CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 luglio 1975
Cassazione n. 06612/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il 15/07/1975 avverso la sentenza del 03/02/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; uditi per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano - decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto con la sentenza della Corte di cassazione del 16 giugno 2016 - riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riconoscendo la continuazione tra tutti e tre reati contestati all'imputato e rideterminando la pena, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 16 gennaio 2015 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis, primo, secondo e terzo comma, cod. pen. (capo a); 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo f); 12-quinquies decreto-legge n. 306 del 1992 (capo h). Con la sentenza rescindente la Cassazione aveva annullato la precedente pronuncia di secondo grado del 24 luglio 2015 con la quale la Corte di appello di Milano aveva assolto il Papalia dal reato di cui al capo a), confermando l'affermazione di penale responsabilità del prevenuto per gli altri due reati dei capi f) e h): condanna - relativa a tali due capi di imputazione, aventi ad oggetto rispettivamente il reato di concorso nella detenzione illegale e nello smercio di una partita di sostanza stupefacente del tipo hashish del peSo di circa 50 kg., commesso in Milano e altri luoghi tra il novembre 2012 e il gennaio 2013, ed il reato, accertato nel maggio 2011, di intestazione fittizia di una impresa che gestiva una sala giochi a Corsico, appartenente all'imputato ma formalmente intestata a [OSCURATO:PERSONA] - che in seguito è divenuta definitiva. In particolare, la Cassazione aveva chiesto una rivalutazione del materiale probatorio con riferimento alla natura e al contenuto dei rapporti che il Papalia aveva avuto con [OSCURATO:PERSONA], indicato come soggetto che in precedenza aveva avuto vicissitudini giudiziarie analoghe a quelle del primo; e in relazione alle frequentazioni e ai contatti che il Papalia aveva avuto, nel periodo in addebito, oltre che con il Catanzariti, con altri soggetti condannati per la partecipazione a quell'associazione di stampo mafioso. 2. La sentenza rescissoria - oggetto del ricorso oggi in esame - atteneva, dunque, alla sola imputazione del capo a) con la quale era stato addebitato al Papalia di aver fatto parte con il ruolo di capo di un'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata 'ndrangheta, operante su tutto il territorio nazionale, con organo di vertice in Calabria, e, in specie, della cosca [OSCURATO:PERSONA] facente capo all'organizzatore [OSCURATO:PERSONA], attiva nelle zone di Buccinasco, Corsico e Trezzano sul Naviglio. Rilevava la Corte di appello come il complesso degli elementi di prova acquisiti durante le indagini avesse consentito di accertare che il Papalia aveva in effetti continuato a fare parte, nel periodo dal maggio 2011 al gennaio 2013, di quel sodalizio criminoso, in sostanziale collegamento con la già accertata partecipazione alla ‘ndrangheta, delitto associativo per il quale era stato già condannato con riferimento al periodo dal maggio al luglio 1993. 2 K 3. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Papalia, con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto quattro motivi. 3.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 416-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di condanna di primo grado con riferimento al reato del capo a), senza adeguatamente considerare gli argomenti che la difesa aveva evidenziato nell'atto di appello: - irragionevolmente sostenendo che da un dato negativo, quale l'assenza di contatti con il Catanzariti, potesse essere desunto un dato positivo, cioè il ruolo di capo del sodalizio attribuito al Papalia; e che da un incontro che il Papalia aveva avuto con Agostino e [OSCURATO:PERSONA] nel lontano settembre 2011, più di un anno prima rispetto alla data di commissione del reato in materia di stupefacenti, potesse aversi conferma dello stabile inserimento dell'imputato in quel sodalizio criminale; - sottovalutando la circostanza che il prevenuto non viveva stabilmente nella zona indicata di operatività della cosca lombarda, aveva avuto rapporti di frequentazione con pregiudicati non appartenenti a quella cosca (e che nessuna relazione avevano avuto con il Catanzariti) e non era risultato interessato alla commissione di alcun altro delitto fine riferibile all'attuazione, con metodo mafioso, del programma di quel gruppo criminale, rispetto alle cui iniziative non vi era prova che il Papalia avesse assunto un qualche ruolo dinamico e funzionale, né che fosse stato destinatario di una formale affiliazione; - contraddittoriamente sopravvalutando il coinvolgimento dei Catanzariti nell'affare di droga cui era stato interessato anche il Papalia, fatto episodico alla cui commissione avevano concorso anche altri soggetti non affiliati a quella cosca: condotta, perciò, indicativa della 'indipendenza' dell'imputato rispetto alle vicende associative, e comunque inidonea a riscontrare le dichiarazioni accusatorie rese da un collaboratore di giustizia, tal [OSCURATO:PERSONA], richiamate nella lontana sentenza del 12 febbraio 1996 emessa con riferimento al delitto inerente alla pregressa accertata partecipazione dell'imputato alla 'ndrangheta. 3.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 416 -bis, secondo comma, cod. pen., e vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale confermato la condanna anche con riferimento al ruolo di capo contestato all'imputato, benché le emergenze processuali non avessero comprovato che il Papalia aveva svolto una effettiva funzione di direzione del gruppo criminale, non avendo avuto neppure contatti continui con il Catanzariti, indicato come il principale responsabile di quella cosca.3.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 81 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità, per avere la Corte di merito disatteso la richiesta di riconoscimento della continuazione tra il reato associativo oggetto del presente processo e quello per il quale il Papalia è stato già condannato con sentenza definitiva emessa dalla medesima Corte di appello di Milano il 12 febbraio 1996, nonostante il luogo periodo intermedio di detenzione in carcere sia pacificamente irrilevante; e senza tenere conto della valorizzazione della prova a carico in questo processo delle dichiarazioni accusatorie che in quel precedente processo erano state rese da un collaboratore di giustizia, asseritamente idonee a riscontrare il permanente ruolo di capo svolto nell'associazione dall'imputato. 3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di motivare le scelte in ordine agli aumenti di pena, di certo eccessivi, per la continuazione operati con riferimento ai reati satellite dei capi f) e h); e senza spiegare le ragioni per le quali era stata disattesa la richiesta di esclusione della contestata recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati. 2. Nella sentenza rescindente del 16 giugno 2016 la Corte di cassazione - annullando con rinvio la prima pronuncia della Corte di appello di Milano del 24 luglio 2015 che aveva mandato assolto il Papalia dal reato associativo ascrittogli al capo a) - aveva censurato la inadeguatezza della motivazione della decisione impugnata, giudicandola inidonea a confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della sentenza di condanna di primo grado. Alla luce del principio di diritto secondo il quale la prova della continuità dell'adesione ad un sodalizio di stampo mafioso di un soggetto già condannato per lo stesso reato può essere tratta da elementi di fatto che, autonomamente considerati, potrebbero anche non essere sufficienti a fondare un'accusa originaria di partecipazione (Sez. 2, n. 43094 del 26/06/2013, Floccari, Rv. 257427), il [OSCURATO:PERSONA] aveva stigmatizzato l'apparato argonnentativo della decisione della Corte territoriale: - per avere sopravvalutato "la risalente datazione della condanna del Papalia per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen."; - per avere sottovalutato "quanto emerso a proposito dei rapporti tra il Papalia e il [OSCURATO:PERSONA], personaggio apicale dell'associazione mafiosa che aveva attraversato le stesse vicissitudini giudiziarie del Papalia, e con il quale il Papalia si (era) rapportato alla pari, nell'ambito di un intenso rapporto fiduciario", specificamente con riferimento alla comune partecipazione "all'affare dei 50 kg di hashish, oggetto dell'imputazione di cui al capo F)" nonché ai "contatti del Papalia con il Catanzariti in un locale pubblico di Corsico, per quanto eccedenti lo specifico contesto criminale legato alla cessione dell'hashish"; - per avere dimenticato che "il Papalia si era occupato di traffici di droga anche nella sua precedente militanza nell'omonimo clan mafioso, dovendosi aggiungere come fosse emersa già all'epoca la particolare intensità degli interessi del clan nel settore degli stupefacenti, in quanto essenziale fonte di approvvigionamento finanziario per tutte le esigenze dei sodali" - ed ancora, per avere "trascurato... di interloquire sui costanti rapporti con soggetti pregiudicati o condannati per associazione di tipo mafioso sottolineati dalla sentenza di primo grado come concorrente indice di appartenenza del Papalia al sodalizio criminoso", relazioni che non erano risultate giustificate "da semplici frequentazioni per parentela, affetti, amicizia o comune estrazione ambientale." 3. Proprio partendo dalla innanzi richiamata regula iuris fissata nella sentenza rescindente, questo Collegio reputa necessario rimarcare come nella giurisprudenza di legittimità si sia, in effetti, sostenuto che la valutazione della prova della continuità dell'adesione al sodalizio di un soggetto già condannato per lo stesso reato può essere tratta da elementi di fatto che, autonomamente considerati, potrebbero anche non essere sufficienti a fondare un'accusa originaria di partecipazione; ma si è pure precisato come, in tali situazioni, la valutazione della prova debba essere compiuta con specifico riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, rispetto al quale gli elementi di conoscenza devono avere una reale capacità dimostrativa della permanenza dell'interessato all'interno della associazione criminale de qua (in questo senso Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Buglisi, Rv. 275586; conf. Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019, dep. 2020, Ammendola, Rv. 278221) ovvero di un suo diretto coinvolgimento nelle dinamiche attuative del programma criminale di quel sodalizio mafioso (così Sez. 2, n. 43094 del 26/06/2013, Floccari, cit., in motivazione). In tale ottica bisogna riconoscere come nella sentenza impugnata siano riconoscibili gravi ed insuperabili deficienze e incongruenze motivazionali, per avere valorizzato in maniera manifestamente illogica dati informativi inidonei a riscontrare la fondatezza della ipotesi accusatoria così come contestata.[OSCURATO:PERSONA] - che con una pregressa sentenza degli anni Novanta era stato condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere fatto parte nel 1993 dell'associazione di stampo mafioso denominata `ndrangheta, dedita anche al traffico di stupefacenti, all'epoca già avente ramificazioni in Lombardia - nel presente processo è stato contestato di aver continuato a fare parte di quel medesimo sodalizio criminale, con riferimento al periodo dal maggio 2011 al gennaio 2013, per avere aderito alla specifica cosca attiva principalmente nelle zone di Buccinasco, Corsico e Trezzano sul Naviglio, facente capo ad [OSCURATO:PERSONA]. In un siffatto contesto processuale, le uniche due reali emergenze acquisite agli atti che avrebbero potuto ragionevolmente sorreggere una affermazione di colpevolezza del Papalia in ordine al delitto associativo così come addebitatogli, erano costituite dal fatto che, nel settembre 2011, il Papalia e [OSCURATO:PERSONA] si fossero incontrati a Corsico nella sala giochi che il primo gestiva per interposta persona; ed il fatto che, tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013, [OSCURATO:PERSONA], unitamente al figlio Saverio, prese parte con il Papalia all'affare della vendita della partita di 50 kg. di hashish, più volte citata. Ora, solo con un salto logico è possibile affermare che tali due dati informativi confermino l'adesione del Papalia, peraltro con l'assunzione del ruolo di capo, alla cosca ‘ndranghetistica del Catanzariti: e ciò non solamente perché tra i due episodi vi è un intervallo di oltre un anno, durante il quale le indagini non avevano consentito di acquisire alcun elemento di riscontro del rapporto tra il Papalia e il Catanzariti, ovvero di un attivo coinvolgimento del primo nelle iniziative delittuose del gruppo diretto dal secondo. Ma soprattutto perché è oggettivamente frutto di una forzatura argonnentativa, caratterizzata da un mero ragionamento probatorio circolare, asserire che l'apertura di quel locale e l'incontro nella sala giochi non erano "altrimenti interpretabil(i) se non come la riconosciuta appartenenza della... attività (della sala giochi) alla consorteria mafiosa in quanto riconducibile ad un capo della stessa, il Papalia appunto". D'altra parte, il concorso dei due Catanzariti con il Papalia nell'isolato episodio della vendita della considerata partita di hashish ad alcuni soggetti operanti nella zona romagnola, di cui al capo d'imputazione f), è risultato un fatto del tutto sganciato dalle iniziative del gruppo criminale diretto da [OSCURATO:PERSONA]: come significativamente desumibile dalla mancata contestazione delle aggravanti del metodo o dell'agevolazione mafiosa, di cui alla disposizione ora prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen.; e come risulta chiaramente - dettaglio acutamente già messo in risalto nella motivazione della prima sentenza assolutoria di secondo grado, emessa dalla Corte di appello di Milano il 24 luglio 2015 - dal contenuto di una intercettazione eseguita all'epoca dagli inquirenti, che aveva fatto emergere la 'sorpresa' e il disappunto di altro componente del clan 'ndraghetistico, tal [OSCURATO:PERSONA]: il quale, appresa la notizia del trasporto della droga a Rimini, lungi dal discutere della vicenda come di qualcosa che aveva interessato il gruppo criminale, aveva 'rimproverato' al Catanzariti di essersi fatto coinvolgere in quella iniziativa, giustificata dal suo interlocutore solo come "un favore" che aveva voluto fare al Papalia. Catanzariti e Grillo che, nelle ulteriori numerose loro conversazioni captate, non avevano mai fatto cenno al Papalia come di persona appartenente al loro gruppo criminale mafioso. Ed è, altresì, frutto di un incongruo sviluppo logico deduttivo, l'aver sostenuto, nella motivazione della sentenza impugnata, che l'adesione dell'imputato a quella cosca 'ndranghetistica fosse stata dimostrata dal fatto che lo stupefacente era stato materialmente trasportato da [OSCURATO:PERSONA], dato che il Papalia era aduso "non sporcarsi le mani", prendendo personalmente in consegna la droga: così come un collaboratore di giustizia aveva affermato nel lontano 1995 in relazione alle altre vicende oggetto della precedente condanna emessa nei riguardi del Papalia. Né conducono a differenti conclusioni le valutazioni concernenti gli episodi riguardanti le iniziative che il Papalia aveva assunto, nell'intervallo tra il settembre 2011 e il novembre 2012, chiaramente riferibili a vicende aventi ad oggetto un traffico organizzato di sostanze stupefacenti (di cui vi è analitica descrizione della motivazione della sentenza gravata) delle quali l'odierno ricorrente risultò interessato a coordinare gli sviluppi in piena autonomia. E ciò perché, in occasione dei reiterati viaggi che effettuò in quel periodo per recarsi dalla Calabria in Lombardia, il Papalia non ebbe mai alcuna significativa relazione con componenti del gruppo criminale diretto da [OSCURATO:PERSONA], bensì rapporti con altri soggetti - tra i quali, in particolare, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - di certo gravati da svariati precedenti penali, anche inerenti ad illeciti di natura mafiosa, ma che non risulta fossero affiliati al clan diretto del Catanzariti, né che con quest'ultimo (o con altre persone intranee al quel gruppo) avessero avuto rapporti funzionalmente collegabili alla operatività di quello specifico clan mafioso. 4. L'accertata grave illegittimità dovuta al mancato rispetto, nei termini innanzi esposti, dell'obbligo della motivazione rinforzata, impone l'annullamento della sentenza impugnata, che il Collegio - anche nell'ottica che ha guidato le modifiche legislative apportate all'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. - ritiene, in ossequio alle indicazioni delle Sezioni Unite (in questo senso Sez. U, n. 3464/18 del 30/11/2017, Matrone, Rv. 271831), debba essere disposto senza rinvio: ciò tenuto conto della infondatezza della ipotesi accusatoria, constatata sulla base degli innanzi delineati elementi di fatto accertati nei giudizi di merito e sulle già definite statuizioni adottate dai giudici di primo e di secondo grado, che rende superfluo lo svolgimento di un giudizio di rinvio che non consentirebbe di pervenire ad una decisione diversa da quella adottata in questa sede. L'accertata configurabilità di una possibile responsabilità a carico del Papalia e di altri ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione ai fatti diversi da quelli contestati in questo processo nel capo d'imputazione a), impone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per quanto di eventuale diretta competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a) per non aver commesso il fatto, confermando le statuizioni della sentenza della Corte di appello di Milano in data 24 luglio 2015 che determinava la pena in anni quattro e mesi due di reclusione ed