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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01787/2026

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20646/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, Ministero dell’Istruzione, Universit à e Ricerca, Ministero dell’Economia e Finanze, Ministero della Salute -intimati- avverso la sentenza della Corte d’a ppello di Roma n. 5083/2021 depositata il 15/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La dottoressa [OSCURATO:PERSONA] e un altro foltissimo gruppo di medici convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] R.G. 20646/2022 Cron.

Rep.

C.C. 9/12/2025 C.C. 14/4/2022 Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, il Ministero dell’economia e finanze e il Ministero della salute e – assumendo di aver frequentato e positivamente concluso la scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, della durata di quattro anni, a decorrere dall’anno accademico 1981-1982, conseguendo il relativo diploma il 22 luglio 1985, senza conseguire alcuna remunerazione – chiese che fosse riconosciuto l’inadempimento dello Stato italiano in ordine al recepimento delle direttive comunitarie regolatrici delle scuole di specializzazione, con condanna dei convenuti al pagamento, in suo favore, della somma di euro 11.103,82 per ogni anno accademico, con rivalutazione e interessi, ovvero al risarcimento del danno.

Si costituirono in giudizio tutti i convenuti, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spese, in base al rilievo che l’attrice aveva cominciato il corso di specializzazione prima dell’anno accademico 1983-1984, sicché non aveva diritto ad alcun compenso.

2. La sentenza è stata impugnata dall’attrice soccombente e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 15 luglio 2021, ha rigettato il gravame e ha compensato le ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale – richiamando sul punto la giurisprudenza di questa Corte all’epoca consolidata –che, sulla scorta dei principi enunciati dalla sentenza 24 gennaio 2018 della Corte di giustizia dell’Unione europea, i medici specializzandi dovevano essere divisi in tre categorie: quelli che avevano cominciato i corsi prima del 29 gennaio 1982, i quali non avevano diritto ad alcun compenso; quelli che l’avevano cominciata nell’anno 1982, i quali avevano diritto al compenso, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983, e quelli immatricolati dopo quest’ultima data, i quali avevano diritto al compenso per l’intera durata del corso.

Ciò premesso, la Corte capitolina ha osservato che, ai fini della necessaria specificità dei motivi di appello, i detti appellanti avrebbero dovuto puntualmente allegare il momento di inizio del loro corso, indicandolo «in data non antecedente al 29 gennaio 1982», giacché solo agli specializzandi iscritti successivamente a tale data poteva essere concesso l’adeguato compenso, e ha aggiunto che tale specifica allegazione era mancata.

La Corte d’appello ha affermato, poi, che sussisteva anche un’ulteriore ragione di inammissibilità.

Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, la parte «che si duole dell’omessa considerazione, da parte del giudice di primo grado, di un documento decisivo che assuma ritualmente prodotto, ha l’onere di indicare con esattezza al giudice d’appello a quale numero dell’indice del proprio fascicolo corrisponda il documento che si assume trascurato».

Ne consegue che «gli appellanti, in applicazione di tale indirizzo, avrebbero avuto dunque l’onere di indicare specificamente il numero dell’indice del fascicolo di parte, in cui si trovavano i singoli documenti, distintamente prodotti (senza quindi produzione cumulativa) a sostegno della iscrizione e frequenza alle singole specializzazioni, sì che il giudice d’appello, anche a voler prescindere in ipotesi dal difetto di specifica allegazione della data di inizio dei singoli corsi, fosse comunque in grado di individuare con immediato riscontro nel fascicolo di parte il singolo documento prodotto al riguardo, ed ottenere così contezza della precisa data di iscrizione ai singoli corsi» (non si deve dimenticare, d’altronde, che il giudizio odierno vedeva appellanti circa 800 medici, divisi in tre diversi appelli poi riuniti).

E poiché tale analitica indicazione era mancata, l’appello doveva essere rigettato.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso la dottoressa [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

La trattazione è stata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., presso la Terza Sezione Civile e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost., degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16 CEE, dell’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, dell’art. 112 cod. proc. civ. e dei principi affermati dalla giurisprudenza più recente.

La parte ricorrente osserva che non è contestata la circostanza fattuale per cui ella si è iscritta alla scuola di specializzazione in data 16 febbraio 1982 (anno accademico 1981-1982) e ha conseguito il titolo nel 1985.

Questo fatto sarebbe dimostrato dalla documentazione presente in atti e dal certificato stilato dall’Università di Firenze che la ricorrente dichiara di depositare in questa sede, essendo stato emesso «dopo l’emanazione della sentenza avverso la quale si ricorre» e che, pertanto, sarebbe producibile ai sensi dell’art. 372 del codice di rito.

Tanto premesso, la ricorrente richiama la sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, delle Sezioni Unite di questa Corte la quale, richiamando la sentenza 3 marzo 2022 della Corte di giustizia UE, ha stabilito che il diritto alla remunerazione per l’attività prestata durante la formazione specialistica spetta a tutti i medici che hanno svolto tale attività dopo il 1° gennaio 1983, a prescindere dalla data dell’inizio.

Ne consegue che la sentenza sarebbe errata e che dovrebbe essere riconosciuto il diritto della ricorrente alla percezione della remunerazione a decorrere dalla data ora indicata.

1.1. Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata, come si è detto, ha affermato – in riferimento ai medici di cui agli atti di appello rubricati ai numeri 6995 del 2013 e 6997 del 2013, fra i quali rientrava l’odierna ricorrente – che nessuno di costoro aveva documentato in modo adeguato la data di inizio e di durata del proprio corso di specializzazione.

Ciò premesso, la Corte osserva che la ricorrente non si è in alcun modo fatta carico di contestare la ratio decidendi del provvedimento impugnato, per come emerge dalla motivazione, basata sulla carenza del tenore dell’appello circa la data di inizio del corso di specializzazione e sulla carenza di indicazione della documentazione.

In pratica il motivo, al di là della pretesa di produrre in questa sede documenti, non si correla alla motivazione e, anzi, fornisce indiretta conferma della bontà delle argomentazioni della Corte d’appello là dove la ricorrente ha sostenuto, come si è visto, che il certificato attestante l’inizio e la durata del corso sono stati depositati solo nel giudizio odierno.

Ed è appena il caso di rilevare l’evidente insostenibilità della pretesa della ricorrente di produrre validamente un attoin sede di giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., quando esso avrebbe ben potuto e dovuto essere tempestivamente prodotto fin dal primo grado.

È corretto il rilievo della ricorrente là dove afferma che la Corte d’appello ha deciso la causa richiamando una giurisprudenza di legittimità che è stata poi modificata da questa Corte, a seguito di un confronto con la Corte di giustizia dell’Unione europea.

Ma ciò non toglie che rimanga insuperata la decisione della sentenza impugnata in relazione all’inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare l’effettiva data di inizio del corso di specializzazione conseguito.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte delle Amministrazioni intimate.

Sussistono tuttavia i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiarainammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20646/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, Ministero dell’Istruzione, Universit à e Ricerca, Ministero dell’Economia e Finanze, Ministero della Salute -intimati- avverso la sentenza della Corte d’a ppello di Roma n. 5083/2021 depositata il 15/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La dottoressa [OSCURATO:PERSONA] e un altro foltissimo gruppo di medici convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] R.G. 20646/2022 Cron. Rep. C.C. 9/12/2025 C.C. 14/4/2022 Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, il Ministero dell’economia e finanze e il Ministero della salute e – assumendo di aver frequentato e positivamente concluso la scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, della durata di quattro anni, a decorrere dall’anno accademico 1981-1982, conseguendo il relativo diploma il 22 luglio 1985, senza conseguire alcuna remunerazione – chiese che fosse riconosciuto l’inadempimento dello Stato italiano in ordine al recepimento delle direttive comunitarie regolatrici delle scuole di specializzazione, con condanna dei convenuti al pagamento, in suo favore, della somma di euro 11.103,82 per ogni anno accademico, con rivalutazione e interessi, ovvero al risarcimento del danno. Si costituirono in giudizio tutti i convenuti, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spese, in base al rilievo che l’attrice aveva cominciato il corso di specializzazione prima dell’anno accademico 1983-1984, sicché non aveva diritto ad alcun compenso. 2. La sentenza è stata impugnata dall’attrice soccombente e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 15 luglio 2021, ha rigettato il gravame e ha compensato le ulteriori spese del grado. Ha osservato la Corte territoriale – richiamando sul punto la giurisprudenza di questa Corte all’epoca consolidata –che, sulla scorta dei principi enunciati dalla sentenza 24 gennaio 2018 della Corte di giustizia dell’Unione europea, i medici specializzandi dovevano essere divisi in tre categorie: quelli che avevano cominciato i corsi prima del 29 gennaio 1982, i quali non avevano diritto ad alcun compenso; quelli che l’avevano cominciata nell’anno 1982, i quali avevano diritto al compenso, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983, e quelli immatricolati dopo quest’ultima data, i quali avevano diritto al compenso per l’intera durata del corso. Ciò premesso, la Corte capitolina ha osservato che, ai fini della necessaria specificità dei motivi di appello, i detti appellanti avrebbero dovuto puntualmente allegare il momento di inizio del loro corso, indicandolo «in data non antecedente al 29 gennaio 1982», giacché solo agli specializzandi iscritti successivamente a tale data poteva essere concesso l’adeguato compenso, e ha aggiunto che tale specifica allegazione era mancata. La Corte d’appello ha affermato, poi, che sussisteva anche un’ulteriore ragione di inammissibilità. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, la parte «che si duole dell’omessa considerazione, da parte del giudice di primo grado, di un documento decisivo che assuma ritualmente prodotto, ha l’onere di indicare con esattezza al giudice d’appello a quale numero dell’indice del proprio fascicolo corrisponda il documento che si assume trascurato». Ne consegue che «gli appellanti, in applicazione di tale indirizzo, avrebbero avuto dunque l’onere di indicare specificamente il numero dell’indice del fascicolo di parte, in cui si trovavano i singoli documenti, distintamente prodotti (senza quindi produzione cumulativa) a sostegno della iscrizione e frequenza alle singole specializzazioni, sì che il giudice d’appello, anche a voler prescindere in ipotesi dal difetto di specifica allegazione della data di inizio dei singoli corsi, fosse comunque in grado di individuare con immediato riscontro nel fascicolo di parte il singolo documento prodotto al riguardo, ed ottenere così contezza della precisa data di iscrizione ai singoli corsi» (non si deve dimenticare, d’altronde, che il giudizio odierno vedeva appellanti circa 800 medici, divisi in tre diversi appelli poi riuniti). E poiché tale analitica indicazione era mancata, l’appello doveva essere rigettato. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso la dottoressa [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede. La trattazione è stata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., presso la Terza Sezione Civile e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost., degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16 CEE, dell’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, dell’art. 112 cod. proc. civ. e dei principi affermati dalla giurisprudenza più recente. La parte ricorrente osserva che non è contestata la circostanza fattuale per cui ella si è iscritta alla scuola di specializzazione in data 16 febbraio 1982 (anno accademico 1981-1982) e ha conseguito il titolo nel 1985. Questo fatto sarebbe dimostrato dalla documentazione presente in atti e dal certificato stilato dall’Università di Firenze che la ricorrente dichiara di depositare in questa sede, essendo stato emesso «dopo l’emanazione della sentenza avverso la quale si ricorre» e che, pertanto, sarebbe producibile ai sensi dell’art. 372 del codice di rito. Tanto premesso, la ricorrente richiama la sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, delle Sezioni Unite di questa Corte la quale, richiamando la sentenza 3 marzo 2022 della Corte di giustizia UE, ha stabilito che il diritto alla remunerazione per l’attività prestata durante la formazione specialistica spetta a tutti i medici che hanno svolto tale attività dopo il 1° gennaio 1983, a prescindere dalla data dell’inizio. Ne consegue che la sentenza sarebbe errata e che dovrebbe essere riconosciuto il diritto della ricorrente alla percezione della remunerazione a decorrere dalla data ora indicata. 1.1. Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata, come si è detto, ha affermato – in riferimento ai medici di cui agli atti di appello rubricati ai numeri 6995 del 2013 e 6997 del 2013, fra i quali rientrava l’odierna ricorrente – che nessuno di costoro aveva documentato in modo adeguato la data di inizio e di durata del proprio corso di specializzazione. Ciò premesso, la Corte osserva che la ricorrente non si è in alcun modo fatta carico di contestare la ratio decidendi del provvedimento impugnato, per come emerge dalla motivazione, basata sulla carenza del tenore dell’appello circa la data di inizio del corso di specializzazione e sulla carenza di indicazione della documentazione. In pratica il motivo, al di là della pretesa di produrre in questa sede documenti, non si correla alla motivazione e, anzi, fornisce indiretta conferma della bontà delle argomentazioni della Corte d’appello là dove la ricorrente ha sostenuto, come si è visto, che il certificato attestante l’inizio e la durata del corso sono stati depositati solo nel giudizio odierno. Ed è appena il caso di rilevare l’evidente insostenibilità della pretesa della ricorrente di produrre validamente un attoin sede di giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., quando esso avrebbe ben potuto e dovuto essere tempestivamente prodotto fin dal primo grado. È corretto il rilievo della ricorrente là dove afferma che la Corte d’appello ha deciso la causa richiamando una giurisprudenza di legittimità che è stata poi modificata da questa Corte, a seguito di un confronto con la Corte di giustizia dell’Unione europea. Ma ciò non toglie che rimanga insuperata la decisione della sentenza impugnata in relazione all’inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare l’effettiva data di inizio del corso di specializzazione conseguito. 2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte delle Amministrazioni intimate. Sussistono tuttavia i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiarainammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ri
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